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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2389/2023 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via Loreto n.8 – C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Cantile ( presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Aversa (CE) alla via A. Ligabue, 4 – giusta procura alle liti in atti (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
– o presso il recapito telefax 081-0097661); Email_1
Appellante
E
(cf. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Piera Messina (c.f. , pec C.F._3 E
– fax 94527721) giusta procura generale Email_2 alle liti conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. Persona_1
37875 racc. 7313 versata in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55.
Appellato OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 743/2023, pubblicata il giorno 5.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in via telematica in data 5 ottobre 2023 ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata Parte_2 in epigrafe con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda diretta ad ottenere la condanna dell' al pagamento in suo favore
CP_1 dell'importo di euro 1.449,96 quale differenza fra l'importo percepito a titolo di Assegno Nucleo Familiare (ANF) e quanto spettante per lo stesso titolo ed in ragione del numero effettivo dei componenti il nucleo familiare ed aveva compensato per metà le spese del giudizio, condannando l' al pagamento del
CP_1 residuo importo liquidato in euro 480,00. Parte appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell' , ha
CP_1 sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio, in quanto, il giudice aveva addotto una motivazione del tutto inadeguata a sostenere la parziale compensazione delle stesse, ad onta della totale soccombenza dell' . Sulla scorta di tali considerazioni ha così concluso: “condannare
CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate per la metà tra le parti, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore AT”. L' , cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato presso il procuratore CP_1 costituito in primo grado, si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ed evidenziando, nel merito, la correttezza del proprio comportamento, atteso che il pagamento della prestazione era comunque avvenuto prima dell'udienza di comparizione delle parti. All'esito dell'udienza odierna, su richiesta del solo procuratore di parte appellante che ha depositato le note, la Corte ha riservato la causa in decisione ed ha definito il giudizio nei termini di seguito esposti. L'appello è fondato e va accolto. In via preliminare, la Corte rileva che l'appello è ammissibile quanto alla censura attinente alla dedotta erroneità della compensazione delle spese processuali in quanto al di là delle espressioni adoperate, ha manifestato con Parte_1 estrema chiarezza la propria volontà di contestare il governo delle spese sotto il profilo della violazione dei criteri generali sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Non altrettanto può dirsi in relazione alla richiesta di applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 atteso che nel gravame l'appellante si è limitato ad invocare l'applicazione dei parametri ma non ha dedotto alcunché in merito alla presunta violazione degli stessi, di talché le censure al riguardo (nemmeno ben configurabili) sono apodittiche ed inammissibili. Giungendo all'esame del motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese occorre rammentare che l'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti
,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando
“la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco
o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234). Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale delle spese di giudizio. Invero nel presente giudizio l'appellante aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento degli ANF in ragione dell'esatta composizione del nucleo familiare, evidenziando di aver commesso un mero errore materiale al momento della presentazione della domanda amministrativa (allorché indicò il numero di tre componenti in luogo di quattro) e di aver tentato di sanare tale errore già prima di proporre la domanda giudiziale (cfr. richiesta di riesame inoltrata telematicamente all'Istituto). Sul pieno giudiziale, quindi, la parte appellante risulta interamente vittoriosa e la condotta dell' -invece- ingiustamente oppositiva all'accoglimento della CP_1 domanda. Va quindi riformato il secondo capo dell'impugnata sentenza, liquidando le spese nell'importo complessivo di euro 960,00 con condanna dell' al pagamento del CP_1 residuo importo di euro 480,00, oltre accessori, con distrazione. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate - in applicazione DM n.147/2022 e tenuto conto del limitato valore della controversia (euro 480,00) - come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del giudizio nella misura integrale di euro 960,00 condannando l' al pagamento di euro 480,00 (al CP_1 netto della somma già liquidata in prime cure), oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore AT;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida CP_1 in euro 337,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Cantile AT . Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2389/2023 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via Loreto n.8 – C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Cantile ( presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Aversa (CE) alla via A. Ligabue, 4 – giusta procura alle liti in atti (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
– o presso il recapito telefax 081-0097661); Email_1
Appellante
E
(cf. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Piera Messina (c.f. , pec C.F._3 E
– fax 94527721) giusta procura generale Email_2 alle liti conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. Persona_1
37875 racc. 7313 versata in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55.
Appellato OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 743/2023, pubblicata il giorno 5.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in via telematica in data 5 ottobre 2023 ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata Parte_2 in epigrafe con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda diretta ad ottenere la condanna dell' al pagamento in suo favore
CP_1 dell'importo di euro 1.449,96 quale differenza fra l'importo percepito a titolo di Assegno Nucleo Familiare (ANF) e quanto spettante per lo stesso titolo ed in ragione del numero effettivo dei componenti il nucleo familiare ed aveva compensato per metà le spese del giudizio, condannando l' al pagamento del
CP_1 residuo importo liquidato in euro 480,00. Parte appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell' , ha
CP_1 sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio, in quanto, il giudice aveva addotto una motivazione del tutto inadeguata a sostenere la parziale compensazione delle stesse, ad onta della totale soccombenza dell' . Sulla scorta di tali considerazioni ha così concluso: “condannare
CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate per la metà tra le parti, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore AT”. L' , cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato presso il procuratore CP_1 costituito in primo grado, si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ed evidenziando, nel merito, la correttezza del proprio comportamento, atteso che il pagamento della prestazione era comunque avvenuto prima dell'udienza di comparizione delle parti. All'esito dell'udienza odierna, su richiesta del solo procuratore di parte appellante che ha depositato le note, la Corte ha riservato la causa in decisione ed ha definito il giudizio nei termini di seguito esposti. L'appello è fondato e va accolto. In via preliminare, la Corte rileva che l'appello è ammissibile quanto alla censura attinente alla dedotta erroneità della compensazione delle spese processuali in quanto al di là delle espressioni adoperate, ha manifestato con Parte_1 estrema chiarezza la propria volontà di contestare il governo delle spese sotto il profilo della violazione dei criteri generali sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Non altrettanto può dirsi in relazione alla richiesta di applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 atteso che nel gravame l'appellante si è limitato ad invocare l'applicazione dei parametri ma non ha dedotto alcunché in merito alla presunta violazione degli stessi, di talché le censure al riguardo (nemmeno ben configurabili) sono apodittiche ed inammissibili. Giungendo all'esame del motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese occorre rammentare che l'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti
,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando
“la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco
o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234). Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale delle spese di giudizio. Invero nel presente giudizio l'appellante aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento degli ANF in ragione dell'esatta composizione del nucleo familiare, evidenziando di aver commesso un mero errore materiale al momento della presentazione della domanda amministrativa (allorché indicò il numero di tre componenti in luogo di quattro) e di aver tentato di sanare tale errore già prima di proporre la domanda giudiziale (cfr. richiesta di riesame inoltrata telematicamente all'Istituto). Sul pieno giudiziale, quindi, la parte appellante risulta interamente vittoriosa e la condotta dell' -invece- ingiustamente oppositiva all'accoglimento della CP_1 domanda. Va quindi riformato il secondo capo dell'impugnata sentenza, liquidando le spese nell'importo complessivo di euro 960,00 con condanna dell' al pagamento del CP_1 residuo importo di euro 480,00, oltre accessori, con distrazione. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate - in applicazione DM n.147/2022 e tenuto conto del limitato valore della controversia (euro 480,00) - come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del giudizio nella misura integrale di euro 960,00 condannando l' al pagamento di euro 480,00 (al CP_1 netto della somma già liquidata in prime cure), oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore AT;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida CP_1 in euro 337,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Cantile AT . Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano