Art. 5.
Il Ministro per la marina mercantile e' tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.
Il Ministro per la marina mercantile e' tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.