Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 26 settembre 2023 ha pronunciato mediante la lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 443\2022,discussa alla medesima udienza, promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Mastrasso e Roberto Raimondi, con Parte_1 elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Milano,via Podgora 11
Ricorrente
contro
, con sede in Via Cechov 3,San Giuliano Milanese. Controparte_1
Resistente contumace
E con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Controparte_2
Roberto Tarzia con elezione di domicilio presso l' ufficio legale dell'Istituto a Lodi, via Besana 4
Svolgimento del processo
1.Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo il 29 agosto 2022, ha agito in giudizio :
per sentir accertare la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato-mai regolarizzato- dal 1
novembre 2021 al 17 gennaio 2022,con mansioni di cuoco;
per sentir accertare la illegittimità del licenziamento comunicata verbalmente in data 17 gennaio 2022 dal sig ,che si era Parte_2
presentato come titolare dell'impresa,;
per sentir pronunciare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione-o in subordine-alla riammissione al lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento;
per sentir condannare la società alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle retribuzioni maturate dall'assunzione per la complessiva somma di € 12867,72 ,oltre accessori di legge.
2.La società convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3.Il giudice ha disposto la chiamata in causa di Inps in quanto litisconsorte necessario, essendo stata proposta la domanda di
“regolarizzazione contributiva” e dunque la domanda di condanna al pagamento della contribuzione maturata.
4.Inps si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove sia accertato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ritenuto responsabile con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettere all l'esercizio CP_3 della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
- rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti dell'INPS. Spese e competenze di lite a carico del soccombente in favore dell' . Controparte_4
5.La causa è stata istruita con l'audizione di quattro testimoni:parte ricorrente ha rinunciato all'audizione del teste;
il Tes_1
giudice all'udienza del 26 settembre 2023, dopo la discussione ha pronunciato sentenza del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.
Motivi della decisione
1.Le prove testimoniali consentono di ritenere provato che il ricorrente abbia lavorato nel periodo indicato in ricorso alle dipendenze dell'impresa resistente dal 1 novembre 2021,prestando la sua opera fino al 17 gennaio 2022,osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto 12 delle conclusioni istruttorie, svolgendo le mansioni di cuoco presso l'esercizio Pizza Strike di San Giulano Milanese ,diretto da
Persona_1
Le dichiarazioni dei testi HA e Pt_2 Per_1 Testimone_2
entrambi lavoratori impiegati nell'esercizio commerciale e dipendenti della contumace ,il primo quale responsabile e la seconda quale cameriera per l'intero periodo oggetto di causa, sono univoche e concordanti in ordine alla attività di lavoro prestata dal ricorrente principalmente come cuoco in favore della società nell'arco temporale considerato;
entrambi hanno riferito che il ricorrente era stato assunto per sostituire un altro dipendente, il cuoco, che si era recato per un periodo di ferie in Egitto dalla famiglia.Le dichiarazioni de predetti testi,nel confermare l'orario dedotto dal ricorrente,provano lo svolgimento dello straordinario.
La presenza del ricorrente,quale lavoratore addetto alla cucina nell'esercizio commerciale è stata confermata anche dai testi Tes_3
e rispettivamente madre e conoscente della teste
[...] Testimone_4
che tuttavia non hanno saputo riferire alcunchè sulle Testimone_2
concrete modalità di svolgimento della attività lavorativa dello stesso.
2.Quanto alla risoluzione del rapporto, invece, non è provato che il ricorrente sia stato allontanato dal responsabile della pizzeria:il teste
,pur avendo confermato che il ricorrente ha lavorato fino al 17 Tes_5
gennaio 2022,ha riferito che fu il ricorrente stesso a decidere di lasciare il posto di lavoro,comunicandoglielo con un messaggio,quello stesso giorno dopo aver effettuato delle consegne;
il ricorrente avrebbe maturato la decisione di non continuare a lavorare perché non era assistito da alcun aiuto cuoco(“ mi ha detto che senza aiuto non voleva
più lavorare”).
4.Escluso-per difetto di prova - che il ricorrente sia stato licenziato ed in assenza di prova delle sue dimissioni,il rapporto di lavoro deve ritenersi in essere con diritto alle retribuzioni maturate dal 28 marzo
2022,allorchè il ricorrente ha formalmente messo in mora la società
offrendo la prestazione lavorativa(si veda doc.4)
5.In ordine alla quantificazione del credito retributivo il giudice ritiene di fare riferimento ai fini della determinazione della retribuzione equa ex articolo 36 cost,al contratto collettivo richiamato dal ricorrente e prodotto in atti (CCNL Pubblici Esercizi),in ragione del settore merceologico in cui opera la società
4.Il livello retributivo di riferimento è il terzo nel quale, secondo la declaratoria contrattuale, è compreso il profilo del cuoco.
I testi ,ed in particolare il responsabile dell'esercizio pubblico, hanno confermato che il ricorrente era l'unico cuoco:il livello di inquadramento richiesto è dunque corretto.
5.Devono essere riconosciuti, essendone stati provati i presupposti,i crediti oggetto di domanda a titolo di saldo retribuzioni ordinaria novembre,dicembre 2021 e gennaio 2022,lavoro straordinario(i testi hanno confermato l'orario di lavoro dedotto,che supera quello ordinario),ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
6.Poiché il rapporto non è stato formalmente risolto,venendo meno il presupposto dell'esigibilità, non spettano Tfr,competenze di fine rapporto e indennità sostituiva del preavviso.
Dal dovuto devono essere detratte le somme nette che il ricorrente ha riconosciuto di avere percepito in misura pari ad € 1500,00 per retribuzione del mese di Novembre 2021 ed e 700,00 per il mese di dicembre 2021.
7.Il giudice fa propri i conteggi depositati dal ricorrente(doc.5),unitamente al ricorso.
8.Sulle somme accertate dovrà essere versata la contribuzione.
9.La società resistente è dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, ratei di 13 e 14 mensilità, della somma complessiva lorda pari a euro 6390,54(dalla quale andrà detratto il netto percepito di €
2200) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. 10.Le spese di lite in favore del ricorrente ,liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della resistente con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la resistente è condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Inps liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1
Controparte_1
Accertata l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 1 novembre 2021 con inquadramento riconducibile al 3
livello CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione
Condanna
La resistente a riammettere al lavoro il ricorrente e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 21 luglio 2022 alla effettiva riammissione al lavoro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna la resistente al pagamento della ulteriore somma lorda di
6390,54 (da cui deve essere detratta la somma netta percepita di €
2200,00 ) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di retribuzione ordinaria e straordinario,tredicesima e 14 mensilità
relative all'anno 2021 e rateo 2022.
Condanna la resistente al pagamento della contribuzione sulle somme maturate dal ricorrente.
Rigetta ogni diversa domanda
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 6000,00 oltre spese generali, Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv.Mastrasso antistatario;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di Inps liquidate in € 2000,00 oltre spese generali.
Lodi 26 settembre 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi