CASS
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2024, n. 43838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43838 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI FR (detto anche MU FR) nato a [...] il [...] RI ON nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Valeria Cominotti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 maggio 2024 la Corte d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., presentata nei confronti dell'ordinanza del 5 giugno 2020 dello stesso giudice, da RA RI (chiamato negli atti anche RA SC), anche quale amministratore unico della Flinn SR, e dalla di lui madre NI RI, di revoca della confisca di due immobili intestati a NI RI, di tre immobili intestati a Penale Sent. Sez. 1 Num. 43838 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/10/2024 RA RI, delle quote di capitale sociale della FL SR e dei beni di proprietà della FL SR. La confisca era stata a suo tempo disposta con ordinanza del 10 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano;
si trattava di una confisca ex art. 240-bis cod. pen. nei confronti di beni in disponibilità di RI SC, rispettivamente padre e marito dei ricorrenti, condannato con sentenza della medesima Corte di appello del 24 settembre 2007 alla pena di 14 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 1988 al 1993 ed almeno sino al 2002. I due beni immobili di NI RI (in Torbole Casaglia) erano stati edificati nel 1993 su un terreno acquistato nel 1992; i tre beni immobili intestati a RA RI (in Milano, Alassio e Desenzano) erano stati acquistati nel 2003, nel 2005 e nel 2007; la FL SR era stata costituita nel 1988 ed aveva acquistato i beni immobili (in Brescia e Torbole Casaglia) nel 1990, 1991, 2003, 2006 e 2008. In particolare, la Corte di appello di Milanoinel disporre la confisca ex art. 240- bis cod. penl aveva evidenziato la esistenza di redditi leciti modestissimi da parte dei due coniugi (una addetta alle pulizie che aveva lavorato per un periodo anche come portiera di uno stabile, ed un allibratore), l'acquisto del terreno senza alcun mutuo e la costruzione di un appartamento e di un garage, la verosimile simulazione oggettiva del prezzo dell'immobile acquistato in Alassio, la mancata prova della provenienza della provvista da donazioni o altri trasferimenti leciti dalle famiglie di provenienza. Nella nuova istanza presentata al giudice dell'esecuzione gli istanti argomentano sulla sufficienza, per acquistare gli immobili, dei redditi da attività lavorativa, la esistenza di donazioni dal padre della donna, l'esistenza di redditi da locazione della donna. L'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha respinto l'opposizione sostenendo che i redditi leciti documentati sono modestissimi ed incerti e non mutano il quadro di sproporzione valutato dal giudice che ha disposto la confisca, anche perché occorre considerare 2.el
lette le conclusioni del PG, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Valeria Cominotti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 maggio 2024 la Corte d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., presentata nei confronti dell'ordinanza del 5 giugno 2020 dello stesso giudice, da RA RI (chiamato negli atti anche RA SC), anche quale amministratore unico della Flinn SR, e dalla di lui madre NI RI, di revoca della confisca di due immobili intestati a NI RI, di tre immobili intestati a Penale Sent. Sez. 1 Num. 43838 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/10/2024 RA RI, delle quote di capitale sociale della FL SR e dei beni di proprietà della FL SR. La confisca era stata a suo tempo disposta con ordinanza del 10 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano;
si trattava di una confisca ex art. 240-bis cod. pen. nei confronti di beni in disponibilità di RI SC, rispettivamente padre e marito dei ricorrenti, condannato con sentenza della medesima Corte di appello del 24 settembre 2007 alla pena di 14 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 1988 al 1993 ed almeno sino al 2002. I due beni immobili di NI RI (in Torbole Casaglia) erano stati edificati nel 1993 su un terreno acquistato nel 1992; i tre beni immobili intestati a RA RI (in Milano, Alassio e Desenzano) erano stati acquistati nel 2003, nel 2005 e nel 2007; la FL SR era stata costituita nel 1988 ed aveva acquistato i beni immobili (in Brescia e Torbole Casaglia) nel 1990, 1991, 2003, 2006 e 2008. In particolare, la Corte di appello di Milanoinel disporre la confisca ex art. 240- bis cod. penl aveva evidenziato la esistenza di redditi leciti modestissimi da parte dei due coniugi (una addetta alle pulizie che aveva lavorato per un periodo anche come portiera di uno stabile, ed un allibratore), l'acquisto del terreno senza alcun mutuo e la costruzione di un appartamento e di un garage, la verosimile simulazione oggettiva del prezzo dell'immobile acquistato in Alassio, la mancata prova della provenienza della provvista da donazioni o altri trasferimenti leciti dalle famiglie di provenienza. Nella nuova istanza presentata al giudice dell'esecuzione gli istanti argomentano sulla sufficienza, per acquistare gli immobili, dei redditi da attività lavorativa, la esistenza di donazioni dal padre della donna, l'esistenza di redditi da locazione della donna. L'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha respinto l'opposizione sostenendo che i redditi leciti documentati sono modestissimi ed incerti e non mutano il quadro di sproporzione valutato dal giudice che ha disposto la confisca, anche perché occorre considerare 2.el