Art. 3.
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 9.000 milioni in ragione di anno, sono computate alla gestione finanziaria dell'AIMA di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144 .
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 9.000 milioni in ragione di anno, sono computate alla gestione finanziaria dell'AIMA di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144 .