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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1979/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad oggetto : altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
DA
( ), in proprio e nella qualità di esercente la TE C.F._1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
( ) e ( ),
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Pesca, come da procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Agropoli alla via Piave 43
ATTORI
E
( ) e CP_1 C.F._4 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Volpe, presso il cui studio C.F._5 elettivamente domiciliati in Agropoli alla via Q. Sella 5, come da mandato n atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1/4/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di TE esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie all'epoca entrambe minorenni Persona_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), e Persona_1 A_ Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Volpe Carmine, CP_1 esponendo che e erano proprietari di un appartamento ubicato al A_ Parte_2
1 terzo piano di un fabbricato sito in Agropoli alla Via Salerno, 31, riportato nel catasto fabbricati di Agropoli al foglio 40, part. 205 sub 9; che detto appartamento era formato da tre vani e servizi, con un balcone e le finestre prospicienti su altri fabbricati;
che era conduttrice TE del predetto immobile e vi abitava con la sua famiglia - composta, tra l'altro, dalle due figlie minorenni e che di fronte al predetto appartamento, per la precisione Persona_2 Per_1 verso Via Trieste / Via Carmine Rossi, vi era il fabbricato di proprietà di tale SI. , CP_1 nato ad [...] il [...], composto da due di cui uno al piano rialzato ed uno al primo piano;
quest' ultimo era abitato dal figlio del SI. , SI. (tale CP_1 Parte_3 fabbricato era riportato in Catasto Fabbricati Agropoli al foglio 40, particella 219); che sul lastrico solare dei suddetti appartamenti del SI. , erano ubicate due canne fumarie: “a) La CP_1 prima canna fumaria risulta essere ad una distanza lineare pari a m. 9,92 dal muro del vano soggiorno dell' appartamento di proprietà e condotto in locazione dalla SI.ra e di m. 8,67 lineari dallo sporto Per_3 Pt_1 del balcone esistente nel predetto immobile, ad una altezza dalla zona di calpestio del balcone stesso pari a metri lineari 2,58 rispetto all' altezza del fabbricato, pari a metri lineari 3,30; b) La seconda canna fumaria risulta essere ad una distanza lineare pari a m. 9,52 dallo spigolo del vano soggiorno dell'appartamento di proprietà
e condotto in locazione dalla SI.ra e di m. 8,69 lineari dallo sporto del balcone esistente nel Per_3 Pt_1 predetto immobile, ed ad una altezza dalla zona di calpestio del balcone stesso pari a metri lineari 1,63 rispetto all'altezza del fabbricato pari a metri lineari 3, 30”; che dalle predette canne fumarie, e principalmente nei mesi che andavano da ottobre a maggio, fuoriusciva una notevole quantità di fumo di natura da determinare, probabilmente derivante da combustione di legna - trattandosi di una casa per civile abitazione- il cui odore, particolarmente acre e sgradevole, veniva percepito all' interno dell' abitazione condotta dalla SI.ra e dai suoi familiari, compreso le due piccole TE
e durante l' intera giornata, che le immissioni di fumo non erano, pertanto, Per_2 Per_1 tollerabili, con grave danno alla salute ed alla proprietà; che su richiesta della SI.ra , con Pt_1 provvedimento del 31.12.2008, prot. 12024, I' azienda Sanitaria Locale
[...] distretto sanitario di Agropoli - in persona della dott.ssa Controparte_2
dopo regolare sopralluogo effettuato nell'abitazione della SI.ra , aveva Per_4 Pt_1 riscontratotestualmente: “l'abitazione della ricorrente (con riferimento all' presentava una balconata Pt_1 ed una finestra ad altezza pressoché uguali rispetto a due canne fumarie emergenti dal lastrico solare di una abitazione posta di fronte, riferita di proprietà del SI. dalle quali fuoriusciva fumo di natura da CP_1 determinare (probabilmente da combustione di legna trattandosi di una casa per civile abitazione), il cui odore acre
e sgradevole veniva fortemente percepito nell' abitazione della SI.ra Alla luce di quanto evidenziato, Pt_1
2 pertanto, al fine di garantire la salubrità del microclima dell'abitazione di cui trattasi..” e aveva chiesto al
Sindaco del Comune di Agropoli di voler provvedere affinché i competenti organi tecnici comunali verificassero l'idoneità di dette canne fumarie;
che successivamente, e a conferma che tali canne fumarie non fossero state realizzate nei modi e termini di legge, il Comune di Agropoli
a mezzo del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica, assetto ed utilizzazione del territorio, Ing.
in data 03.09.2009, con ordinanza prot. 6706, intimava ai predetti SI.ri CP_3 [...]
e di provvedere all'adeguamento delle stesse canne fumarie e CP_1 Parte_3 all'allungamento di due metri rispetto all' attuale quota e di munirle di idonei aspiratori in quanto in contrasto con il vigente regolamento edilizio comunale e pericolose per la salute privata e pubblica;
che il regolamento edilizio comunale all'art. 32, rubricato “Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie” prevedeva: “..nulla osta dei vigili del fuoco per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità … salvo che con funzionamento completamente elettrico. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.....focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o della terrazza;
la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore..”.
Concludevano come segue: “1. Affermarsi la totale illegittimità del posizionamento delle canne fumarie in oggetto riportate;
2. Affermarsi che le stesse sono poste a distanza illegale dall'appartamento di proprietà dei germani
e e di cui la IG.ra è conduttrice;
3. Affermarsi l'illegittimità delle Parte_4 Parte_2 TE immissioni di fumo dai suddetti camini – nocivi e pericolosi nel predetto appartamento;
4. Di conseguenza, fare ordine ai IG.ri e in relazione alle loro responsabilità al risarcimento dei danni CP_1 Parte_3 subiti dagli attori nelle loro rispettive qualità e in particolare:- In favore dei germani e Parte_4 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento a causa delle suddette immissioni di fumo, con Pt_2 conseguente svalutazione del suo valore commerciale, dato che non è possibile assicurare, a chi vi abita, una tranquilla e salutare vivibilità. Inoltre, sempre a causa di tali immissioni, non è possibile aprire le finestre né uscire sul balcone. Altri danni ci si riserva di specificare e quantificare;
- In favore della IG.ra :- al TE risarcimento del danno alla salute dovuto alla inspirazione della notevole quantità di fumo e al suo odore acre e sgradevole;
- Nonché al risarcimento del danno dovuto alla impossibilità di usufruire del balcone, di aprire le finestre di effettuare le quotidiane operazioni familiari, fra le quali lo stendere la biancheria sul balcone e sulle finestre, in quanto il bucato si impregna dell'odore del fumo;
danni alla vita di relazione per aver dimorato in locali malsani;
-
Altri danni da specificarsi e quantificarsi;
In favore della IG.ra , quale esercente la potestà sulle TE minori e , al risarcimento dei danni che queste ultime hanno subito e subiscono alla Persona_2 Per_1 salute;
considerata la loro tenera età, per l'inspirazione del predetto fumo, tenuto anche conto che la piccola
3 soffre di asma allergica, come si evince dal certificato medico rilasciato dalla Casa di Cura Persona_2 privata Malzoni s.p.a.;- Altri danni da specificarsi e quantificarsi;
Il tutto da quantificarsi in corso di causa anche
a mezzo C.T.U.;6. Condannarsi per l'effetto i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio e , contestando in fatto ed in diritto la CP_1 Parte_3 domanda attorea. Rappresentavano, in particolare, che “alcun provvedimento sanzionatorio è stato emesso dall'Ente in quanto a seguito di accertamento è emerso che dette canne fumarie rispetto le vigenti norme del regolamento edilizio comunale;
inoltre da parte dell' non vi è mai stato alcun accertamento tecnico Parte_5 che attestasse la pericolosità delle immissioni provenienti dalle canne fumarie in contestazione” e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Gli attori formulavano ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa nei confronti di e A_
. Il procedimento cautelare veniva istruito a mezzo ctu e con ordinanza rep. n. Parte_2
303/2012 depositata il 9 marzo 2012, il Tribunale così provvedeva: “l) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a e di porre in essere tutti gli interventi di sopraelevazione della canna Parte_3 CP_1 fumaria posta sul lastrico solare dell'appartamento di loro proprietà sito in Agropoli, meglio indicato in atti, cosi come stabiliti dal CTU nell'elaborato peritale cui si fa integrale rinvio, con accollo delle relative spese;
2) condanna
e al pagamento, in favore di , e Parte_3 CP_1 TE A_ Parte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di ctu come liquidate nel corso del giudizio”.
Avverso tale ordinanza promuovevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e Parte_3
e il Tribunale in composizione collegale con l'ordinanza depositata il 25/07/2012 CP_1 così provvedeva: “rigetta il reclamo proposto da e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il CP_1 reclamo proposto da e, per l'effetto, a parziale modifica dell'ordinanza del 7.3.2012, ordina al Parte_3 solo di porre in essere tutti gli interventi, compresi quelli di sopraelevazione delle canne fumarie CP_1 poste sul lastrico solare del fabbricato di sua proprietà in Agropoli, meglio indicato in atti, così come stabiliti da
CTU nell'elaborato peritale, cui si fa rinvio in parte qua, con accollo delle relative spese;
ordina a CP_1
e a di non immettere fumi tramite le canne fumarie rispettivamente utilizzate, fino a quando non Parte_3 verranno realizzati gli interventi sopra descritti. Spese dei due gradi del giudizio cautelare al merito”.
La causa, dopo vari rinvii determinati da eIGenze di ruolo era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1/4/2025.
4 Gli attori chiedevano di accertare la totale illegittimità del posizionamento delle canne fumarie, che si assumevano installate ad una distanza illegale, con conseguente loro rimozione, di accertare il carattere intollerabile delle immissioni di fumo con ordine ai convenuti di cessarne la produzione ed, infine, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni. In particolare,
[...]
e chiedevano, in qualità di proprietari, la cessazione delle immissioni, Pt_2 A_ nonché il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'appartamento anche in termini di svalutazione commerciale del bene, mentre in proprio e nella qualità di TE esercente la responsabilità genitoriale, chiedeva la cessazione delle infiltrazioni e il risarcimento del danno alla salute e conseguente allo stravolgimento delle abitudini di vita. Il raggiungimento della maggiore età da parte delle minori costituite nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, non essendo stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel presente processo.
Ciò posto, ragioni di ordine logico e sistematico impongono il preventivo esame della domanda diretta alla verifica della regolare installazione delle canne fumarie oggetto di causa.
Legittimati passivi della tutela dell'inibitoria ex art. 844 c.c., invocata per la cessazione delle immissioni intollerabili, sono sia il proprietario dell'immobile, dal quale provengono le lamentate immissioni, sia l'autore di queste ultime, da identificarsi, nel caso in esame, nel soggetto detentore del bene. In giurisprudenza si precisa che l'azione deve essere intrapresa contro il proprietario se
è diretta a conseguire un effetto reale quale il compimento di modifiche strutturali del bene o l'accertamento in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni, mentre debba essere intrapresa contro il detentore, se diretta semplicemente ad ottenere la cessazione dell'attività dannosa.
L'azione può essere, quindi, proposta nei confronti dell'autore materiale delle immissioni e, cioè, del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (cfr. Cass. 29.04.2005 n. 8999; Cass. 1.12.2000, n. 15392;
Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069).
Gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nel subprocedimento cautelare evidenziavano che nella proprietà di insistevano due canne fumarie, che entrambe non CP_1 rispettavano la disciplina urbanistica vigente in materia e nel Comune di Agropoli. In particolare
5 il consulente tecnico di ufficio ing. evidenziava che la distanza minore fra la Persona_5 canna fumaria più bassa e le parti finestrate dell'appartamento condotto dalla IG.ra TE
era pari a metri 9,65, che la distanza minore fra la canna fumaria più alta e la predetta
[...] parere finestrata era pari a metri 9,95 e che la disciplina urbanistica vigente nel Comune di
Agropoli prevedeva una distanza non inferiore a dieci metri. Il tecnico aggiungeva, altresì, che il regolamento edilizio del prevedeva che i camini fossero muniti di Controparte_4 apparecchiature fumivore e che in base all'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 era necessario modificare entrambe le canne fumarie con posizionamento delle bocche almeno ad un metro dal colmo del tetto e con una altezza non inferiore a metri 4,50.
Il Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., valutato il contenuto delle consulenze tecniche di parte, evidenziava che il calcolo delle distanze operato dal consulente tecnico di ufficio aveva rilevato una violazione per pochi centimetri della distanza di dieci metri, che se il consulente tecnico di ufficio avesse considerato come punti di misurazione quelli relativi alle quote delle bocche e alla quota della finestra la distanza sarebbe state superiore ai dieci metri prescritti e che la conformità della distanza delle canne fumarie aveva formato oggetto anche di un accertamento da parte del responsabile del servizio di manutenzione del ing. ( prot. 14852 del 29/4/2009). Controparte_4 CP_3
Tanto premesso, la domanda diretta alla rimozione delle canne fumarie merita solo parziale accoglimento ed unicamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale le immissioni provengono IG. con la previsione dell'esecuzione degli interventi descritti dal CP_1 consulente tecnico di ufficio (adeguamento dell'altezza fino al raggiungimento di metri 4,50, installazione di apparecchiature fumivore, aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente del diametro nominale di 160 mm, , installazione di un condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66 in opera completo di camera di raccolta e scarico con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle oper murarie dio complemento).
Le conclusioni, cui perveniva il Collegio in sede di reclamo circa il rispetto della distanza di dieci metri sono, difatti, condivise da questo giudice e, ciononostante, devono essere eseguiti gli
6 interventi descritti dal consulente tecnico di ufficio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente nel territorio di Agropoli e della disciplina nazionale.
Gli attori chiedevano, altresì, la cessazione delle immissioni: il legittimato passivo di tale domanda
è unicamente il IG. ; per l'azione diretta alla mera rimozione di una situazione Parte_3 lesiva o a fare cessare un'attività ed abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto l'autore delle immissioni ( cfr. Cass. civ. n. 15871/2006).
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle eIGenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori, tuttavia, di tali limiti si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c..
Bisogna premettere che il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, Cass. 3-8-2001 n. 10735; Cass. 6-6-2000 n. 7545; Cass. 12- 2-2000 n.
1565; Cass. 11-11-1997 n. 11118). I valori soglia stabiliti dalle autorità, parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento, che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà.
Gli elementi raccolti nel corso del giudizio conducono all'accoglimento della domanda diretta ad inibire l'ulteriore produzione di immissioni parte di . Parte_3
I Carabinieri del Comando Compagnia di Agropoli in data 26 novembre 2009 alle ore 15,40 circa intervenivano presso l'abitazione della IG.ra e constatavano che dalle canne TE
7 fumarie del palazzo di fronte fuoriusciva fumo che raggiungeva l'appartamento condotto in locazione dall'attrice e le scale di ingresso allo stesso ( cfr. attestazione del 22/1/2010 prodotta agli atti di causa) e l'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione – accedeva presso l'abitazione della IG.ra in data 22/12/2008, rilevando che dalle canne fumarie TE presenti nella proprietà di fronte fuoriusciva del fumo probabilmente da combustione di legna,
“il cui odore acre e sgradevole veniva fortemente percepito nell'abitazione della IG.ra . Le fotografie TE prodotte dalla difesa di parte attrice rappresentano una corposa fuoriuscita di fumo proveniente dalle canne fumarie oggetto di causa.
L'ultima domanda da esaminare è quella di risarcimento del danno;
l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c. ( cfr. Cass. civ. n. 29393/2024)
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito proposta dagli attori e Parte_2
non merita accoglimento. Non è stata fornita alcuna prova in ordine al A_ deprezzamento dell'immobile, nulla è stato specificato in ordine al canone di locazione pattuito o se ci sia stata o meno una rimodulazione dello stesso a fronte delle immissioni oggetto di causa, restando, pertanto, sfornito di prova il depauperamento economico lamentato.
La IG.ra chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel TE danno alla salute dovuto alla inspirazione di una notevole quantità di fumo acre e sgradevole, del danno di relazione, nonché del danno conseguente alla impossibilità di usufruire del balcone, di aprire le finestre, di effettuare le quotidiane operazioni familiari, fra le quali stendere la biancheria sul balcone e sulle finestre.
Il contenuto della consulenza tecnica di ufficio sul punto è assolutamente generico.
L'attrice depositava documentazione circa la patologia sofferta dalla figlia TE
( asma bronchiale con accertata difficoltà respiratoria); non vi è prova, tuttavia, Persona_2 che tale patologia sia riconducibile alle immissioni oggetto di causa o che queste ultime abbiamo determinato un aggravamento delle condizioni di se non in data 7/11/2009, Persona_2 quando la stessa ricorreva ai sanitari assumendo di aver inalato fumo e lamentava tosse secca e difficoltà respiratorie ( cfr. certificato del 7/11/2009), né di un danno alla vita di relazione.
8 Sussiste sicuramente – e può ritenersi provato in via presuntiva – uno sconvolgimento delle normali abitudini di vita conseguenti le immissioni di fumo, che seppure concentrate nel periodo invernale, privavano il nucleo familiare della IG.ra della possibilità di godere TE della propria abitazione, escludendo che potessero essere aperte le finestre.
Giova ricordare che il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e, comunque, del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. 13.03.2007, n. 5844; Cass. 16.02.2006, n. 3436; Cass Civ. 28.8.2017, n. 20445: “Al di là di remoti precedenti citati dalla Corte d'appello e rimontati a epoca in cui né la materia del danno alla salute né quella dei rimedi i n tema di immissioni avevano conosciuto l'attuale sistemazione sorretta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (…) vada data continuità al principio da reputarsi ormai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa corte (Cass, Sez. U, 01/02/2017, 2. 2611; Cass. 19/12/2014, n. 26899 e
16/10/2015, n. 20927) , secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convezione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi”..). Il danno deve, innanzitutto, essere allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e può essere successivamente provato anche mediante presunzioni ( cfr. Cass. civ.
n. 11930/2022 e Cass. civ. n. 2203/2024).
Tanto premesso, il giorno di inabilità della minore può essere liquidato Persona_2 all'attualità, in applicazione delle Tabelle di Milano ed ivi compresi anche gli interessi compensativi, in euro 55,24, mentre il danno apportato alle normali abitudini di vita non può che essere liquidato in via equitativa, tenuto conto del tempo intercorrente fra l'instaurazione del giudizio e l'emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 9/3/2012 nella somma omnicomprensiva all'attualità di euro 2.000,00. Come a tutti noto il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., solo quando ricorre una situazione che rende impossibile o estremamente difficoltosa una precisa prova sull'ammontare del danno.
9 Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, il quale ha visto gli attori vittoriosi solo parzialmente vanno compensate integralmente tra le parti, ad esclusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna all'esecuzione sulle CP_1 canne fumarie a proprie spese delle opere indicate in motivazione, di cui all'ultima e alla penultima pagina della consulenza tecnica di ufficio depositata in data 9/12/2011 e
[...]
a non immettere fumi tramite le canne fumarie fino alla realizzazione degli Pt_3 interventi di adeguamento, nonchè al pagamento della somma di euro Parte_3
2.055,24 in favore dell'attrice , anche quale esercente la responsabilità TE genitoriale sulle figlie minori e oltre interessi nella misura legale Persona_1 Per_2 dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio con esclusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che pone definitivamente a carico dei convenuti.
Vallo della Lucania, 7/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Bellantoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1979/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad oggetto : altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
DA
( ), in proprio e nella qualità di esercente la TE C.F._1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
( ) e ( ),
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Pesca, come da procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Agropoli alla via Piave 43
ATTORI
E
( ) e CP_1 C.F._4 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Volpe, presso il cui studio C.F._5 elettivamente domiciliati in Agropoli alla via Q. Sella 5, come da mandato n atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1/4/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di TE esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie all'epoca entrambe minorenni Persona_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), e Persona_1 A_ Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Volpe Carmine, CP_1 esponendo che e erano proprietari di un appartamento ubicato al A_ Parte_2
1 terzo piano di un fabbricato sito in Agropoli alla Via Salerno, 31, riportato nel catasto fabbricati di Agropoli al foglio 40, part. 205 sub 9; che detto appartamento era formato da tre vani e servizi, con un balcone e le finestre prospicienti su altri fabbricati;
che era conduttrice TE del predetto immobile e vi abitava con la sua famiglia - composta, tra l'altro, dalle due figlie minorenni e che di fronte al predetto appartamento, per la precisione Persona_2 Per_1 verso Via Trieste / Via Carmine Rossi, vi era il fabbricato di proprietà di tale SI. , CP_1 nato ad [...] il [...], composto da due di cui uno al piano rialzato ed uno al primo piano;
quest' ultimo era abitato dal figlio del SI. , SI. (tale CP_1 Parte_3 fabbricato era riportato in Catasto Fabbricati Agropoli al foglio 40, particella 219); che sul lastrico solare dei suddetti appartamenti del SI. , erano ubicate due canne fumarie: “a) La CP_1 prima canna fumaria risulta essere ad una distanza lineare pari a m. 9,92 dal muro del vano soggiorno dell' appartamento di proprietà e condotto in locazione dalla SI.ra e di m. 8,67 lineari dallo sporto Per_3 Pt_1 del balcone esistente nel predetto immobile, ad una altezza dalla zona di calpestio del balcone stesso pari a metri lineari 2,58 rispetto all' altezza del fabbricato, pari a metri lineari 3,30; b) La seconda canna fumaria risulta essere ad una distanza lineare pari a m. 9,52 dallo spigolo del vano soggiorno dell'appartamento di proprietà
e condotto in locazione dalla SI.ra e di m. 8,69 lineari dallo sporto del balcone esistente nel Per_3 Pt_1 predetto immobile, ed ad una altezza dalla zona di calpestio del balcone stesso pari a metri lineari 1,63 rispetto all'altezza del fabbricato pari a metri lineari 3, 30”; che dalle predette canne fumarie, e principalmente nei mesi che andavano da ottobre a maggio, fuoriusciva una notevole quantità di fumo di natura da determinare, probabilmente derivante da combustione di legna - trattandosi di una casa per civile abitazione- il cui odore, particolarmente acre e sgradevole, veniva percepito all' interno dell' abitazione condotta dalla SI.ra e dai suoi familiari, compreso le due piccole TE
e durante l' intera giornata, che le immissioni di fumo non erano, pertanto, Per_2 Per_1 tollerabili, con grave danno alla salute ed alla proprietà; che su richiesta della SI.ra , con Pt_1 provvedimento del 31.12.2008, prot. 12024, I' azienda Sanitaria Locale
[...] distretto sanitario di Agropoli - in persona della dott.ssa Controparte_2
dopo regolare sopralluogo effettuato nell'abitazione della SI.ra , aveva Per_4 Pt_1 riscontratotestualmente: “l'abitazione della ricorrente (con riferimento all' presentava una balconata Pt_1 ed una finestra ad altezza pressoché uguali rispetto a due canne fumarie emergenti dal lastrico solare di una abitazione posta di fronte, riferita di proprietà del SI. dalle quali fuoriusciva fumo di natura da CP_1 determinare (probabilmente da combustione di legna trattandosi di una casa per civile abitazione), il cui odore acre
e sgradevole veniva fortemente percepito nell' abitazione della SI.ra Alla luce di quanto evidenziato, Pt_1
2 pertanto, al fine di garantire la salubrità del microclima dell'abitazione di cui trattasi..” e aveva chiesto al
Sindaco del Comune di Agropoli di voler provvedere affinché i competenti organi tecnici comunali verificassero l'idoneità di dette canne fumarie;
che successivamente, e a conferma che tali canne fumarie non fossero state realizzate nei modi e termini di legge, il Comune di Agropoli
a mezzo del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica, assetto ed utilizzazione del territorio, Ing.
in data 03.09.2009, con ordinanza prot. 6706, intimava ai predetti SI.ri CP_3 [...]
e di provvedere all'adeguamento delle stesse canne fumarie e CP_1 Parte_3 all'allungamento di due metri rispetto all' attuale quota e di munirle di idonei aspiratori in quanto in contrasto con il vigente regolamento edilizio comunale e pericolose per la salute privata e pubblica;
che il regolamento edilizio comunale all'art. 32, rubricato “Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie” prevedeva: “..nulla osta dei vigili del fuoco per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità … salvo che con funzionamento completamente elettrico. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.....focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o della terrazza;
la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore..”.
Concludevano come segue: “1. Affermarsi la totale illegittimità del posizionamento delle canne fumarie in oggetto riportate;
2. Affermarsi che le stesse sono poste a distanza illegale dall'appartamento di proprietà dei germani
e e di cui la IG.ra è conduttrice;
3. Affermarsi l'illegittimità delle Parte_4 Parte_2 TE immissioni di fumo dai suddetti camini – nocivi e pericolosi nel predetto appartamento;
4. Di conseguenza, fare ordine ai IG.ri e in relazione alle loro responsabilità al risarcimento dei danni CP_1 Parte_3 subiti dagli attori nelle loro rispettive qualità e in particolare:- In favore dei germani e Parte_4 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento a causa delle suddette immissioni di fumo, con Pt_2 conseguente svalutazione del suo valore commerciale, dato che non è possibile assicurare, a chi vi abita, una tranquilla e salutare vivibilità. Inoltre, sempre a causa di tali immissioni, non è possibile aprire le finestre né uscire sul balcone. Altri danni ci si riserva di specificare e quantificare;
- In favore della IG.ra :- al TE risarcimento del danno alla salute dovuto alla inspirazione della notevole quantità di fumo e al suo odore acre e sgradevole;
- Nonché al risarcimento del danno dovuto alla impossibilità di usufruire del balcone, di aprire le finestre di effettuare le quotidiane operazioni familiari, fra le quali lo stendere la biancheria sul balcone e sulle finestre, in quanto il bucato si impregna dell'odore del fumo;
danni alla vita di relazione per aver dimorato in locali malsani;
-
Altri danni da specificarsi e quantificarsi;
In favore della IG.ra , quale esercente la potestà sulle TE minori e , al risarcimento dei danni che queste ultime hanno subito e subiscono alla Persona_2 Per_1 salute;
considerata la loro tenera età, per l'inspirazione del predetto fumo, tenuto anche conto che la piccola
3 soffre di asma allergica, come si evince dal certificato medico rilasciato dalla Casa di Cura Persona_2 privata Malzoni s.p.a.;- Altri danni da specificarsi e quantificarsi;
Il tutto da quantificarsi in corso di causa anche
a mezzo C.T.U.;6. Condannarsi per l'effetto i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio e , contestando in fatto ed in diritto la CP_1 Parte_3 domanda attorea. Rappresentavano, in particolare, che “alcun provvedimento sanzionatorio è stato emesso dall'Ente in quanto a seguito di accertamento è emerso che dette canne fumarie rispetto le vigenti norme del regolamento edilizio comunale;
inoltre da parte dell' non vi è mai stato alcun accertamento tecnico Parte_5 che attestasse la pericolosità delle immissioni provenienti dalle canne fumarie in contestazione” e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Gli attori formulavano ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa nei confronti di e A_
. Il procedimento cautelare veniva istruito a mezzo ctu e con ordinanza rep. n. Parte_2
303/2012 depositata il 9 marzo 2012, il Tribunale così provvedeva: “l) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a e di porre in essere tutti gli interventi di sopraelevazione della canna Parte_3 CP_1 fumaria posta sul lastrico solare dell'appartamento di loro proprietà sito in Agropoli, meglio indicato in atti, cosi come stabiliti dal CTU nell'elaborato peritale cui si fa integrale rinvio, con accollo delle relative spese;
2) condanna
e al pagamento, in favore di , e Parte_3 CP_1 TE A_ Parte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di ctu come liquidate nel corso del giudizio”.
Avverso tale ordinanza promuovevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e Parte_3
e il Tribunale in composizione collegale con l'ordinanza depositata il 25/07/2012 CP_1 così provvedeva: “rigetta il reclamo proposto da e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il CP_1 reclamo proposto da e, per l'effetto, a parziale modifica dell'ordinanza del 7.3.2012, ordina al Parte_3 solo di porre in essere tutti gli interventi, compresi quelli di sopraelevazione delle canne fumarie CP_1 poste sul lastrico solare del fabbricato di sua proprietà in Agropoli, meglio indicato in atti, così come stabiliti da
CTU nell'elaborato peritale, cui si fa rinvio in parte qua, con accollo delle relative spese;
ordina a CP_1
e a di non immettere fumi tramite le canne fumarie rispettivamente utilizzate, fino a quando non Parte_3 verranno realizzati gli interventi sopra descritti. Spese dei due gradi del giudizio cautelare al merito”.
La causa, dopo vari rinvii determinati da eIGenze di ruolo era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1/4/2025.
4 Gli attori chiedevano di accertare la totale illegittimità del posizionamento delle canne fumarie, che si assumevano installate ad una distanza illegale, con conseguente loro rimozione, di accertare il carattere intollerabile delle immissioni di fumo con ordine ai convenuti di cessarne la produzione ed, infine, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni. In particolare,
[...]
e chiedevano, in qualità di proprietari, la cessazione delle immissioni, Pt_2 A_ nonché il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'appartamento anche in termini di svalutazione commerciale del bene, mentre in proprio e nella qualità di TE esercente la responsabilità genitoriale, chiedeva la cessazione delle infiltrazioni e il risarcimento del danno alla salute e conseguente allo stravolgimento delle abitudini di vita. Il raggiungimento della maggiore età da parte delle minori costituite nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, non essendo stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel presente processo.
Ciò posto, ragioni di ordine logico e sistematico impongono il preventivo esame della domanda diretta alla verifica della regolare installazione delle canne fumarie oggetto di causa.
Legittimati passivi della tutela dell'inibitoria ex art. 844 c.c., invocata per la cessazione delle immissioni intollerabili, sono sia il proprietario dell'immobile, dal quale provengono le lamentate immissioni, sia l'autore di queste ultime, da identificarsi, nel caso in esame, nel soggetto detentore del bene. In giurisprudenza si precisa che l'azione deve essere intrapresa contro il proprietario se
è diretta a conseguire un effetto reale quale il compimento di modifiche strutturali del bene o l'accertamento in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni, mentre debba essere intrapresa contro il detentore, se diretta semplicemente ad ottenere la cessazione dell'attività dannosa.
L'azione può essere, quindi, proposta nei confronti dell'autore materiale delle immissioni e, cioè, del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (cfr. Cass. 29.04.2005 n. 8999; Cass. 1.12.2000, n. 15392;
Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069).
Gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nel subprocedimento cautelare evidenziavano che nella proprietà di insistevano due canne fumarie, che entrambe non CP_1 rispettavano la disciplina urbanistica vigente in materia e nel Comune di Agropoli. In particolare
5 il consulente tecnico di ufficio ing. evidenziava che la distanza minore fra la Persona_5 canna fumaria più bassa e le parti finestrate dell'appartamento condotto dalla IG.ra TE
era pari a metri 9,65, che la distanza minore fra la canna fumaria più alta e la predetta
[...] parere finestrata era pari a metri 9,95 e che la disciplina urbanistica vigente nel Comune di
Agropoli prevedeva una distanza non inferiore a dieci metri. Il tecnico aggiungeva, altresì, che il regolamento edilizio del prevedeva che i camini fossero muniti di Controparte_4 apparecchiature fumivore e che in base all'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 era necessario modificare entrambe le canne fumarie con posizionamento delle bocche almeno ad un metro dal colmo del tetto e con una altezza non inferiore a metri 4,50.
Il Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., valutato il contenuto delle consulenze tecniche di parte, evidenziava che il calcolo delle distanze operato dal consulente tecnico di ufficio aveva rilevato una violazione per pochi centimetri della distanza di dieci metri, che se il consulente tecnico di ufficio avesse considerato come punti di misurazione quelli relativi alle quote delle bocche e alla quota della finestra la distanza sarebbe state superiore ai dieci metri prescritti e che la conformità della distanza delle canne fumarie aveva formato oggetto anche di un accertamento da parte del responsabile del servizio di manutenzione del ing. ( prot. 14852 del 29/4/2009). Controparte_4 CP_3
Tanto premesso, la domanda diretta alla rimozione delle canne fumarie merita solo parziale accoglimento ed unicamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale le immissioni provengono IG. con la previsione dell'esecuzione degli interventi descritti dal CP_1 consulente tecnico di ufficio (adeguamento dell'altezza fino al raggiungimento di metri 4,50, installazione di apparecchiature fumivore, aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente del diametro nominale di 160 mm, , installazione di un condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66 in opera completo di camera di raccolta e scarico con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle oper murarie dio complemento).
Le conclusioni, cui perveniva il Collegio in sede di reclamo circa il rispetto della distanza di dieci metri sono, difatti, condivise da questo giudice e, ciononostante, devono essere eseguiti gli
6 interventi descritti dal consulente tecnico di ufficio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente nel territorio di Agropoli e della disciplina nazionale.
Gli attori chiedevano, altresì, la cessazione delle immissioni: il legittimato passivo di tale domanda
è unicamente il IG. ; per l'azione diretta alla mera rimozione di una situazione Parte_3 lesiva o a fare cessare un'attività ed abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto l'autore delle immissioni ( cfr. Cass. civ. n. 15871/2006).
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle eIGenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori, tuttavia, di tali limiti si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c..
Bisogna premettere che il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, Cass. 3-8-2001 n. 10735; Cass. 6-6-2000 n. 7545; Cass. 12- 2-2000 n.
1565; Cass. 11-11-1997 n. 11118). I valori soglia stabiliti dalle autorità, parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento, che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà.
Gli elementi raccolti nel corso del giudizio conducono all'accoglimento della domanda diretta ad inibire l'ulteriore produzione di immissioni parte di . Parte_3
I Carabinieri del Comando Compagnia di Agropoli in data 26 novembre 2009 alle ore 15,40 circa intervenivano presso l'abitazione della IG.ra e constatavano che dalle canne TE
7 fumarie del palazzo di fronte fuoriusciva fumo che raggiungeva l'appartamento condotto in locazione dall'attrice e le scale di ingresso allo stesso ( cfr. attestazione del 22/1/2010 prodotta agli atti di causa) e l'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione – accedeva presso l'abitazione della IG.ra in data 22/12/2008, rilevando che dalle canne fumarie TE presenti nella proprietà di fronte fuoriusciva del fumo probabilmente da combustione di legna,
“il cui odore acre e sgradevole veniva fortemente percepito nell'abitazione della IG.ra . Le fotografie TE prodotte dalla difesa di parte attrice rappresentano una corposa fuoriuscita di fumo proveniente dalle canne fumarie oggetto di causa.
L'ultima domanda da esaminare è quella di risarcimento del danno;
l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c. ( cfr. Cass. civ. n. 29393/2024)
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito proposta dagli attori e Parte_2
non merita accoglimento. Non è stata fornita alcuna prova in ordine al A_ deprezzamento dell'immobile, nulla è stato specificato in ordine al canone di locazione pattuito o se ci sia stata o meno una rimodulazione dello stesso a fronte delle immissioni oggetto di causa, restando, pertanto, sfornito di prova il depauperamento economico lamentato.
La IG.ra chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel TE danno alla salute dovuto alla inspirazione di una notevole quantità di fumo acre e sgradevole, del danno di relazione, nonché del danno conseguente alla impossibilità di usufruire del balcone, di aprire le finestre, di effettuare le quotidiane operazioni familiari, fra le quali stendere la biancheria sul balcone e sulle finestre.
Il contenuto della consulenza tecnica di ufficio sul punto è assolutamente generico.
L'attrice depositava documentazione circa la patologia sofferta dalla figlia TE
( asma bronchiale con accertata difficoltà respiratoria); non vi è prova, tuttavia, Persona_2 che tale patologia sia riconducibile alle immissioni oggetto di causa o che queste ultime abbiamo determinato un aggravamento delle condizioni di se non in data 7/11/2009, Persona_2 quando la stessa ricorreva ai sanitari assumendo di aver inalato fumo e lamentava tosse secca e difficoltà respiratorie ( cfr. certificato del 7/11/2009), né di un danno alla vita di relazione.
8 Sussiste sicuramente – e può ritenersi provato in via presuntiva – uno sconvolgimento delle normali abitudini di vita conseguenti le immissioni di fumo, che seppure concentrate nel periodo invernale, privavano il nucleo familiare della IG.ra della possibilità di godere TE della propria abitazione, escludendo che potessero essere aperte le finestre.
Giova ricordare che il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e, comunque, del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. 13.03.2007, n. 5844; Cass. 16.02.2006, n. 3436; Cass Civ. 28.8.2017, n. 20445: “Al di là di remoti precedenti citati dalla Corte d'appello e rimontati a epoca in cui né la materia del danno alla salute né quella dei rimedi i n tema di immissioni avevano conosciuto l'attuale sistemazione sorretta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (…) vada data continuità al principio da reputarsi ormai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa corte (Cass, Sez. U, 01/02/2017, 2. 2611; Cass. 19/12/2014, n. 26899 e
16/10/2015, n. 20927) , secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convezione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi”..). Il danno deve, innanzitutto, essere allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e può essere successivamente provato anche mediante presunzioni ( cfr. Cass. civ.
n. 11930/2022 e Cass. civ. n. 2203/2024).
Tanto premesso, il giorno di inabilità della minore può essere liquidato Persona_2 all'attualità, in applicazione delle Tabelle di Milano ed ivi compresi anche gli interessi compensativi, in euro 55,24, mentre il danno apportato alle normali abitudini di vita non può che essere liquidato in via equitativa, tenuto conto del tempo intercorrente fra l'instaurazione del giudizio e l'emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 9/3/2012 nella somma omnicomprensiva all'attualità di euro 2.000,00. Come a tutti noto il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., solo quando ricorre una situazione che rende impossibile o estremamente difficoltosa una precisa prova sull'ammontare del danno.
9 Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, il quale ha visto gli attori vittoriosi solo parzialmente vanno compensate integralmente tra le parti, ad esclusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna all'esecuzione sulle CP_1 canne fumarie a proprie spese delle opere indicate in motivazione, di cui all'ultima e alla penultima pagina della consulenza tecnica di ufficio depositata in data 9/12/2011 e
[...]
a non immettere fumi tramite le canne fumarie fino alla realizzazione degli Pt_3 interventi di adeguamento, nonchè al pagamento della somma di euro Parte_3
2.055,24 in favore dell'attrice , anche quale esercente la responsabilità TE genitoriale sulle figlie minori e oltre interessi nella misura legale Persona_1 Per_2 dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio con esclusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che pone definitivamente a carico dei convenuti.
Vallo della Lucania, 7/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Bellantoni
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