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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2377/2024
vertente tra
Parte_1 vv. CC FABIO)
Parte appellante-appellata incidentale contro
Controparte_1
[...]
I FRANCESCA)
Parte appellata-appellante incidentale nonchè
(GIA' Controparte_2 [...]
Controparte_3
Parte appellata – appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1947/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma ha accertato la sussistenza in capo a
[...] di due rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze, rispettivamente, della Parte_1 [...] dal 19.09.2015 al 27.06.2019 e della dal Controparte_4 Parte_2 28.06.2019 al 04.04.2021 con mansioni di IV livello del CCNL Impianti Sportivi ed ha condannato ciascuna società al pagamento in favore della lavoratrice delle somme dovute in relazione ai rispettivi rapporti: € 28.817,60 a carico di;
€ 10.323,22 a carico di Controparte_1 [...]
(oggi Silver X), oltre rivalutazione e interessi come per legge. Parte_3
Il Giudice di primo grado ha ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, che la ha Parte_1 svolto mansioni di “addetto alla segreteria”, corrispondenti al IV° livello del contratto collettivo, superiori rispetto all'inquadramento nel VI° livello risultante dal contratto stipulato con la prima società, con l'orario settimanale di 43 ore e 30 minuti, maturando 15 ore settimanali di straordinario non retribuito o non retribuito adeguatamente in confronto alle mansioni svolte e che nell'ottobre del 2020 la società non ha erogato in suo favore la retribuzione.
Pertanto, il Giudice, in accoglimento parziale del ricorso, ha condannato le società a corrispondere le differenze retributive da ognuna dovute, rigettando la domanda che le voleva obbligate in solido, non ritenendo provato che avesse avuto luogo un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.. Ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale della in ragione della Controparte_3 sua genericità.
2. La lavoratrice propone ricorso in appello, impugnando la sentenza nella parte di soccombenza.
3. Si costituisce la (già ), con comparsa di Controparte_5 Controparte_3 costituzione in cui domanda la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello principale e propone appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale.
4. Si costituisce con comparsa di costituzione in cui domanda il rigetto Controparte_1 dell'appello principale e propone appello incidentale contro la sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso.
5. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
6. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dalla , secondo cui il ricorso si limiterebbe a riproporre le censure del primo grado. CP_2
L'eccezione non coglie nel segno, in quanto il ricorso in appello individua precisamente il capo di sentenza impugnato, e la censura è sostenuta da argomentazioni chiaramente formulate. Nell'atto di ricorso è proposto altresì al Collegio un “progetto” di sentenza alternativa a quella gravata.
7. Nel merito, l'appello proposto dalla lavoratrice è infondato.
L'unico motivo di ricorso censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. tra le due società appellate e, conseguentemente, ha dichiarato ciascuna società debitrice nei confronti della lavoratrice solamente nei limiti delle retribuzioni maturate nel rispettivo periodo di lavoro, escludendo la responsabilità solidale.
Deduce l'appellante la contraddittorietà della sentenza per aver dapprima riconosciuto gli elementi di fatto evidenziati dalla lavoratrice, per poi escludere la sussistenza di un trasferimento d'azienda rilevante ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 2112 c.c. Conclude chiedendo a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di accertare e dichiarare che anche la in persona del legale rappresentante pro tempore è Parte_4 tenuta, in solido con la ex art 2112 c.c. al pagamento di € 28.817,60 a titolo Controparte_4 di differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori nel precedente periodo di lavoro con quest'ultima (dal 19.09.2015 al 27.06.2019).
Per quanto interessa in questa sede, l'art. 2112 c.c. stabilisce che “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (...). Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
La giurisprudenza di legittimità, interpretando la norma conformemente alle direttive europee vigenti in materia, ha fornito un'interpretazione che dequota l'elemento formale del nomen iuris dell'operazione negoziale con cui si realizza il trasferimento, valorizzando l'indagine in concreto sulla sussistenza degli elementi costituivi richiesti dall'art. 2112 c.c. In tal senso, è considerato elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto, inteso come la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi. L'identificazione dell'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non scaturisce, infatti, dalla qualificazione che di esso hanno dato le parti contraenti, ma, sul piano oggettivo, dall'entità e dalle caratteristiche dei mezzi e dei contenuti oggetto del negozio traslativo, che è onere dei contraenti definire nel contratto stesso. La cessione può riguardare un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però si tratti di un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi, etc.).
In merito all'accertamento giudiziale, poi, la Cassazione ha affermato che l'onere della prova della ricorrenza dei requisiti che condizionano l'operatività dell'art 2112 c.c. grava su chi intende avvalersi di tale norma (Cass. sez. lav., 31.05.2016, n. 11247; Corte appello Milano sez. lav., 04.09.2024, n. 699). Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio è chiamato a verificare se correttamente abbia il Giudice di primo grado escluso che tra la e la vi sia Controparte_1 Controparte_3 stata una cessione d'azienda.
In punto di fatto, il Tribunale ha accertato che la ha lavorato, senza soluzione di Parte_1 Co continuità, dapprima per la e poi per la con le stesse CP_1 Controparte_3 mansioni, negli stessi locali e con le stesse modalità. In favore di quest'ultima, la Silver Consulting s.r.l. aveva stipulato un contratto di concessione in uso del centro fitness di Via Antonio De Viti De Marco n. 46/D, con decorrenza 2.9.2019. La lavoratrice ha rassegnato le dimissioni dalle dipendenze della il 27.6.2019, Controparte_1 avendo già stipulato, in data 18.6.2019, un contratto di lavoro con la avente Controparte_3 decorrenza dal 28.6.2019, giorno successivo alle dimissioni.
Secondo l'appellante, da questi fatti risulterebbe provata la fattispecie del trasferimento di azienda: in particolare, sarebbero rimaste identiche le mansioni svolte ed il luogo di lavoro, mutando solamente il datore di lavoro. Inoltre, il rapporto di coniugio esistente tra i legali rappresentanti delle due società rivestirebbe portata indiziaria della cessione di azienda. Ulteriormente, l'appellante ha dedotto che il giudice non avrebbe tenuto conto del contratto di concessione in uso dell'impianto sportivo presso il quale lavorava (prodotto dalla al CP_1 doc. 6 in primo grado), con il quale, tra le altre cose, la Silver Consulting avrebbe trasferito alla il contratto con il personale precedentemente assunto e quindi anche con la Controparte_3
Parte_1
Ebbene, da quanto esaminato non può ritenersi che l'appellante abbia adempiuto l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del fenomeno traslativo.
Infatti, la mera identità delle mansioni e del luogo di lavoro rispetto all'impiego pregresso non configurano automaticamente una cessione di azienda, né il rapporto di coniugio tra i titolari delle società datrici (con cui, è bene evidenziare, la lavoratrice ha concluso due distinti e successivi contratti di lavoro, senza che si sia verificato alcun fenomeno successorio dal lato attivo) può rappresentare qualcosa di più di un indizio dell'esistenza di un collegamento societario o dell'esistenza di un centro di interessi unitario.
Al contrario, la prova dell'esistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. avrebbe richiesto la dimostrazione di come gli elementi allegati configurassero gli elementi costituivi richiesti dalla norma, cosa che l'appellante non ha fatto.
Tale prova non può discendere neppure dalla lettura del contratto di concessione tra la Silver Consulting e la in quanto non risulta chiaro quale sia il collegamento tra la Controparte_3 lavoratrice e la Silver Consulting, né tra questa e la . Controparte_1 Sulla Silver Consulting, che non è in causa, nulla dice l'appellante, né vi sono altri riferimenti in atti o nelle testimonianze, dove la teste effettua un fugace e generico accenno ad una società Tes_1 Co precedente alla dove la stessa avrebbe lavorato, senza però saperne indicare nemmeno il nome:
“inizialmente era una società sepa e Consulting se non ricordo male ad agosto del 2013…”.
Co In ogni caso, se il “personale già assunto” fosse quello già alle dipendenze della le date smentiscono che l'operazione di concessione abbia comportato il trasferimento alla CP_1 Co del contratto in essere tra la e la poiché l'operatività della concessione (2.9.2009) Parte_1 Co è successiva alle dimissioni della ricorrente dal rapporto di lavoro con la .
Pertanto, difettando la prova della cessione di azienda, non può trovare applicazione il regime della solidarietà passiva tra le due società previsto dall'art. 2112 c.c..
Di conseguenza, va respinto l'appello principale.
8. L'appello incidentale della è infondato. Controparte_1
Con esso, l'odierna appellata censura la pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento da parte della delle mansioni corrispondenti al IV° livello del CCNL Impianti Parte_1
Sportivi anziché del VI°. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 28284/2009; tra le molte successive conformi, v. Cass. sent. n. 14413/2024 e n. 26606/2015).
Nel caso di specie, sia pur sinteticamente, tale procedimento trifasico è stato svolto e motivato in sentenza valorizzando la prova testimoniale e confrontando le declaratorie ed esemplificazioni della normativa contrattuale collettiva applicata al rapporto.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “la ricorrente abbia fornito la prova di avere svolto le mansioni descritte con l'orario indicato in ricorso” partendo dal contratto di lavoro Co (“il contratto sottoscritto dalla ricorrente in data 18.9.2015 con aveva già CP_1 previsto il conferimento delle mansioni di segretaria, sebbene con applicazione del livello VI CCNL Impianti sportivi”) e verificando l'effettività delle mansioni attraverso le dichiarazioni dei testi (“le dichiarazioni dei testi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso”) per poi confrontare le mansioni svolte con le declaratorie del CCNL (“il CCNL “impianti sportivi” inquadra le mansioni di “addetto di segreteria” nel livello IV, mentre nel livello VI non si rinviene una figura compatibile con le mansioni svolte dalla ricorrente”).
Nel merito, è corretta la sussunzione delle mansioni di segretaria svolte dalla nel IV° Parte_1 livello del CCNL, giacché esso ricomprende i lavoratori che eseguono “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè (...) addetto a mansioni d'ordine di segreteria”. Diversamente, il VI° livello ricomprende lavori addetti a mansioni inferiori come, ad esempio,
“usciere; (...) fattorino;
custode anche di magazzino;
operaio comune;
addetto alle pulizie (...)”. Dal confronto con le declaratorie, emerge l'assenza di profili esemplificativi nel VI° livello adatti alle mansioni della lavoratrice. In senso contrario, l'appellante incidentale pone l'accento sulla natura semplice delle conoscenze richieste dal VI° livello, in luogo di quella specifica richiesta dal IV°. Si tratta, tuttavia, di un elemento non decisivo a fronte della non rispondenza delle mansioni svolte, quand'anche basata su “conoscenze semplici”, con i profili esemplificativi della declaratoria del VI° livello.
9. Anche l'appello incidentale della è infondato. CP_2
Con esso, l'odierna appellata censura l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in CP_2 ordine alla domanda riconvenzionale. La società espone che la lavoratrice, nel prestare la propria attività lavorativa di cassiera della palestra, avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede, rendendosi responsabile di condotte sottrattive di denaro dalla cassa e di erronea contabilizzazione delle somme conferite dai clienti. Tali condotte, oggetto di accertamento in un pendente procedimento penale, avrebbero cagionato danni alla Società fino a € 30.000,00, il cui risarcimento sarebbe idoneo a neutralizzare la pretesa retributiva della lavoratrice. Osserva questa Corte che la pendenza di un giudizio penale avente ad oggetto alcuni dei fatti rientranti nella cognizione del presente giudizio civile non fa venir meno il potere del Collegio di apprezzamento e valutazione degli stessi.
Affermare il contrario vorrebbe dire negare l'autonomia del sindacato del Giudice del lavoro rispetto all'accertamento di qualsiasi fatto di reato in sede penale. Tanto più se si considera che nel caso di specie non solo manca un giudicato penale, ma la neppure è stata attinta da un rinvio a giudizio per le condotte dedotte. Parte_1 ante ha depositato agli atti il decreto di citazione a giudizio del 04.09.2025, con cui è fissata l'udienza predibattimentale per il 12.12.2025. Si tratta di un'udienza prevista dall'art. 550 c.p.p., come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, che costituisce un momento processuale di concentrazione di tutte le incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie e ha luogo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio, cui sono soggetti alcuni reati considerati di minore gravità dal legislatore della riforma. Manca, pertanto, in tale fase, qualsiasi accertamento sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Di conseguenza, l'eventuale rilevanza penale dei fatti dedotti dall'appellante incidentale non determina alcuna conseguenza ai fini del presente giudizio.
Va pertanto respinto l'appello incidentale.
10. Alla luce dell'autonomia del Giudice del lavoro rispetto alle valutazioni compiute in sede penale, risulta priva di pregio anche l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dalla CP_2
[...]
11. Data la soccombenza reciproca, le spese del grado vanno compensate interamente tra le parti.
12. Stante il rigetto, sussistono a carico di tutte le parti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta gli appelli incidentali;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio.
- Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Dr. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente Dr. Alberto Celeste La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio