Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2025, proposto da
MO LA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per la ottemperanza
alla sentenza n. 22/2024 del 19.01.2024 emessa dal Tribunale di Vasto e alla sentenza n. 451/2023 del 21.12.2023 emessa dal Tribunale di Chieti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 il dott. SS NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con le sentenze in epigrafe, di cui si chiede la ottemperanza, e nei limiti e termini in esse indicati, è stato riconosciuto alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione agli anni scolastici specificati;
-ai sensi dell’articolo 74 cpa Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ;
- questioni analoghe sono state affrontate e risolte da questo Tribunale in senso favorevole alle parti ricorrenti con numerose sentenze (cfr. a esempio sentenza 267 del 2025: “ Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza del Tribunale ordinario, nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997). A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva (Tar Pescara, sentenza 186 del 2023). Si rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione; dunque l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario - che menziona infatti espressamente la cd. carta del docente - in favore della parte ricorrente con le modalità di seguito descritte.
Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015. Il tutto con accessori come per legge, secondo quanto indicato dal medesimo Tribunale ordinario, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto. Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario ”);
-non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, cui pertanto si rinvia per tutte le questioni poste nel presente giudizio, inclusa la condanna alle spese;
- vista la serialità del contenzioso appare opportuna la trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e dispone quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato, ove versato, e accessori di legge, da distrarsi direttamente in favore del legale, dichiaratosi antistatario.
Nomina, quale commissario ad acta, il Prefetto di Chieti o funzionario di idonea professionalità dal medesimo individuato, il quale provvederà, nel caso di perdurante inerzia dopo i 60gg concessi all’Amministrazione, nei successivi 45 gg.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente
SS NI, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NI | LO AS |
IL SEGRETARIO