Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41864
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Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Valutazione di prove e elementi di merito

    La doglianza è inammissibile per assoluta genericità, non indicando specifici punti della sentenza di appello che valorizzerebbero presunzioni tributarie. Inoltre, si tende ad ottenere una nuova valutazione di elementi di merito, non consentita in Cassazione. La Corte di merito ha invece ampiamente motivato sulla base di elementi probatori e indiziari, tra cui le caratteristiche della società emittente, la genericità delle causali delle fatture, la mancanza di documentazione e i prelievi di denaro contante.

  • Inammissibile
    Mancata valutazione della versione alternativa offerta dalla difesa

    La censura è inammissibile per genericità, non indicando il contenuto della versione alternativa e la sua incidenza sull'esito del giudizio.

  • Rigettato
    Atteggiamento preconcetto della Corte di appello

    La tesi è smentita dal chiaro tenore della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha motivato il diniego sulla base dell'assenza di elementi positivi in favore del ricorrente e di un precedente penale in materia di stupefacenti, fornendo una motivazione fondata su elementi obiettivi e priva di illogicità manifesta.

  • Rigettato
    Diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

    La sentenza impugnata contiene una motivazione non censurabile, basata sulle modalità di commissione del fatto, sulla predisposizione di contratti falsi, sulla condotta protrattasi per anni e sugli elementi già richiamati in tema di attenuanti generiche.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione sull'elemento psicologico del delitto (dolo specifico)

    La questione non aveva costituito motivo di appello e pertanto non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione sull'elemento oggettivo del reato

    La censura è la stessa del primo motivo del ricorso GN e, come tale, è inammissibile per le medesime ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41864
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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