Articolo 34 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 33Articolo 35
Versione
14 maggio 1968
Art. 34. Le spese dell'istituto predetto,
accertate nell'esercizio finanziario
1957-1958, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 51.543.847 delle quali furono pagate................. L. 49.327.269
----------- e rimasero da pagare...................... L. 2.216.578
Entrata in vigore il 14 maggio 1968