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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2017/2023 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 02.10.2023, proposto da:
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. n. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall' avv. Pasquale Musto (C.F. n. ), come da procura alle C.F._1
liti in atti.
Appellante
Contro
(partita IVA e iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese della CCIAA di Bologna n. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi (C.F. n. ), C.F._2
come da procura alle liti in atti.
Appellata
Controparte_2
(P. IVA ) con sede in ROMA, Via della
[...] P.IVA_3 Consulta, 50 - CAP 00184 - in persona del suo amministratore Controparte_3
(C.F.: ). C.F._3
Appellata-contumace
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive richieste e conclusioni come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'appello che ci occupa è stato proposto dal perché fossero Parte_1
accolte le seguenti sue richieste, nei confronti di incorporante Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria Controparte_5
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n 2017/2023 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Latina dott. Gaetano
Negro all'esito del procedimento R.G. 5893/2017, pubblicata in data 02/10/2023, non notificata: Sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la gravata sentenza alla luce di quanto
1) accertare e dichiarare che la cd clausola broker contenuta all'art 12 delle condizioni di contratto tra oggi ed il contiene il patto Parte_2 CP_1 Parte_1
d'obbligo in danno alla e costituisce un mandato a favore del terzo CP_2 CP_1
con conseguente carenza di legittimazione passiva alla lite in capo al Parte_1
in favore di quella di con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare CP_6
e dichiarare in fatto che dal 17 agosto del 2011 sino al 30/06/2015, la restituzione delle somme dovute a titolo di franchigia frontale per i sinistri di responsabilità del comune di liquidati ai danneggiati da all'epoca avveniva da Pt_1 CP_1 Parte_2
parte del broker alla compagnia di assicurazione medesima, dopo che CP_6
quest'ultima aveva trasmesso la lista dei sinistri pagati al broker stesso, che li comunicava, per la costituzione della provvista, al comune;
3) pronunciare per l'effetto la carenza di legittimazione passiva del con conseguente Parte_1 accoglimento della opposizione originaria al decreto ingiuntivo n. 1547/2017; 4)
accertare e dichiarare in subordine, che la si è resa gravemente inadempiente CP_6
al mandato di riversare in favore di le somme a titolo di franchigia, CP_1
condannando a restituire all'ente la somma di € 137.398,60 così dimostrata dalle CP_6
determinazioni n 02 del 07/01/2013 per € 42.508,65, in cui è richiamata ed allegata la nota del 20 dicembre 2012, cui è unita la richiesta di franchigia di CP_7 CP_1
n 03 del 08/01/2014 per € 38.999,43, in cui è richiamata ed allegata la nota CP_7
del 20 dicembre 2013, cui è unita la richiesta di franchigia di n 02 del CP_1
12/01/2015 per € 44.830,52, in cui è richiamata ed allegata la nota del 19 CP_7
dicembre 2014, cui è unita la richiesta di franchigia di n 107 del 13/07/2015 CP_1
per € 11.060,00, in cui è richiamata ed allegata la nota del 19 giugno 2015 , CP_7
cui è unita la richiesta di franchigia di da parte del Comune di 5) CP_1 Pt_1
accerti e dichiari comunque l'obbligo di di tenere indenne e mallevare il CP_6
comune di sino alla concorrenza di € 137.398,60; 6) accertare e dichiarare che Pt_1
la condotta della come denunciato con l'esposto ai Carabinieri di e CP_6 Pt_1
dimostrato dall'allegato decreto di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Roma,
costituisce reato e nello specifico appropriazione indebita aggravata in danno del comune di con conseguenziale pronuncia di condanna a carico di al Pt_1 CP_6
risarcimento dei danni dall'ente subiti in relazione all'art 2059 CC da liquidare secondo equità ai sensi dell'art 1226 CC;
7) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla non è provato nel suo ammontare, essendo palesi le discrepanze tra i CP_1
documenti contabili depositati ed i nominativi contenuti nella diffida in atti inviata al comune di e risulta comunque illegittimo nel suo calcolo, a seguito della Pt_1
applicazione di una somma a titolo di franchigia più alta rispetto a quella originaria di €
1.000,00, essendo in atti depositata una appendice di polizza in variazione di tale voce non sottoscritta dal comune né dal broker 8) accertare e dichiarare comunque CP_2 tenuta a garantire e mallevare il comune di da ogni pagamento CP_7 Pt_1
risultasse dovuto alla compagnia 9) favore delle spese di entrambe i CP_1
gradi”.
1.1-Si è costituita la compagnia assicurativa appellata e ha puntualmente contestato ogni dedotto di controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare,
rigettare la richiesta di inibitoria ex art.283 cpc perché sprovvista dei requisiti di legge e,
comunque, ormai inattuale;
2) rigettare l'appello, ritenendolo irricevibile, inammissibile e comunque infondato, per l'effetto confermare la delibazione sottoposta a gravame, con condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle chieste somme per franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese;
3)
comunque, delibare come inaccoglibile e/o infondata qualsiasi domanda e/o eccezione e/o richiesta di controparte;
4) condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di (entrambi i gradi di) giudizio”.
1.2-E' rimasta contumace anche in questo grado la Controparte_8
.
[...]
1.3-La corte alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della rinuncia alla chiesta sospensiva da parte del appellante, ha Pt_1
rinviato la causa per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e all'udienza in epigrafe, per la quale è stata successivamente disposta la trattazione scritta, ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'ultimo comma della prima delle norme sopra indicate.
§2-Il primo giudice con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla compagnia Parte_1
assicurativa per il pagamento della somma di €. 116.250,46, Controparte_9
quale sommatoria delle franchigie convenute con l'ente assicurato-opponente, in virtù del contratto assicurativo e successiva appendice con lo stesso intercorsi, sull'importo di ciascuno degli indennizzi corrisposti ai terzi danneggiati.
A sostegno dell'opposizione l'ente territoriale ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in virtù della previsione nelle condizioni generali del contratto assicurativo di delega al broker della riscossione delle spettanze della assicuratrice e del successivo comportamento delle parti, ex art. 1375 c.c., essendo stati sempre corrisposti da esso ente al broker assicurativo delegato le somme oggetto di domanda e a questo indirizzate anche le richieste di pagamento della compagnia assicurativa. In via subordinata ha chiesto la chiamata in causa del broker, la per sentire accertare e dichiarare nei suoi CP_7
confronti l'inadempimento del mandato conferitole e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in €. 137.390,60, oltre al danno ex art. 2059 c.c..
Il primo giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto monitorio opposto ex art. 648 c.p.c., all'esito dell'istruttoria svoltasi con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione della prova testimoniale ammessa, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata che ha così disposto: < rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1547\17 emesso dal tribunale di latina il
21.7.2017;
accerta che il terzo chiamato è obbligato in solido con la opponente verso la opposta entro il limite della minor somma di euro 95.525,46;
condanna il terzo chiamato alla restituzione alla opponente delle somme che questa abbia corrisposto alla opposta in forza della presente decisione entro il limite di cui alla precedente disposizione;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che quantifica in complessivi euro 14.000, oltre accessori Controparte_1
di legge;
condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del di CP_7 Pt_1
che quantifica in complessivi euro 14.000, oltre accessori di legge>>. Ciò sulla Pt_1
scorta della fondamentale considerazione che il rapporto intercorrente fra
[...]
e società di brokeraggio, seppure lo si volesse considerare come di accollo, ai Parte_3
sensi dell'art. 1373 c.c., comunque, non sarebbe liberatorio per l'originario debitore, non essendo stato provato nessun patto riconducibile al II comma della citata norma, essendo,
anzi, il broker un mero intermediario, non qualificabile come rappresentante di nessuna delle parti poste in contatto.
§2.1-Con atto di citazione in appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa decisione, il ha contestato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina sopra indicata, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: 1) Erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli
artt. 1362 e 1371 c.c.: violazione della disciplina del mandato in favore del terzo. Il
tribunale ha completamente trascurato i dettami di cui alle cennate norme, non avendo tenuto in nessun conto i chiari ed evidenti indici, tutti deponenti per la qualificazione del rapporto intercorso fra appellante e broker come contratto a favore di terzo, da individuarsi nella compagnia assicurativa. In particolare, ha dedotto l'appellante: Nella
vicenda de quo parte appellante ha dimostrato che il ruolo della non si è limitato CP_6
a quello di mero mandatario per il comune di ma è stata vera e propria Pt_1
controparte negoziale della compagnia anche se quale mandatario in favore CP_1
di terzo. prende parte alla redazione del contratto su cui appone il proprio timbro CP_6
(all 3 memoria 183 secondo termine). Nella negoziazione delle modifiche alla polizza
(appendice di polizza all 4 memoria 183 secondo termine) ha un ruolo fortemente attivo
mentre nella riscossione delle franchigie è il solo soggetto che interloquisce CP_6
con CP_1 2) Erronea applicazione dell'art 116 c.p.c. circa il credito della opposta: carenza di
prova dello stesso: non risultano le contabili dei sinistri , CP_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , , , CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, + 2, , , Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , ,
[...] CP_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29
, , , Controparte_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , , ,
[...] CP_35 Controparte_36 Controparte_37 CP_38 [...]
, , , , , CP_39 Controparte_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44
[...]
Nell'atto di opposizione abbiamo contestato l'intero complesso su cui si fonda il presunto
credito, oltre alle posizioni richiamate nominativamente in sentenza e ciò in quanto la
franchigia era stata contrattualizzata in € 1.000,00. Il documento depositato in primo
grado dalla compagnia sub 4 non è firmato né dalla compagnia né tantomeno dal comune
di e quindi è illegittima la richiesta di franchigia nella somma di € 1.500,00 Pt_1
per ciascun sinistro.
3) Violazione dell'art 116 in relazione al calcolo dell'importo dovuto da a CP_6
seguito dell'inadempimento al mandato conferito. Il tribunale, sulla scorta delle determine in atti, ha erroneamente ritenuto provato il versamento al broker del minor importo di €. 95.525,46. Ma a tale conclusione è pervenuto attraverso una erronea valutazione dei documenti offerti dalla parte opponente-appellante.
4) Violazione dell'art 116 cpc in relazione alla condanna ex art 2059 CC in danno
della Ha specificato l'appellante: Agli atti di causa abbiamo allegato l'esposto a CP_6
firma dell'allora sindaco di Sabaudia Giada Gervasi nonché il decreto di citazione a
giudizio in cui sono a chiare lettere esplicitati i fatti e la contestazione del reato di
appropriazione indebita a carico della società. Elementi tutti ignorati dal Giudice ma che vanno assolutamente valorizzati nella
pronuncia di appello al fine della condanna in tal senso con quantificazione ovviamente
equitativa ma parametrata al grave ammanco ed allo squasso derivante sui conti
pubblici.
§3-L'appello ai limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostanziandosi nella riproduzione di tutte le difese già esposte a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, senza nessuna efficace contestazione del condivisibile iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per giungere alla decisione impugnata, è
comunque nel merito infondato.
Ai fini della decisione dei primi due motivi di appello è risolutiva la seguente considerazione: comunque lo si voglia qualificare il rapporto intervenuto tra il
[...]
e la società di broker, sia quale contratto a favore di terzo sia Parte_1 CP_7
quale accollo sia quale delegazione di pagamento, la società assicurativa ne è rimasta estranea e mai è stato allegato e provato che ha dichiarato di volerne profittare e di accettare come parte contrattuale la società di brokeraggio stessa, per cui, sebbene non abbia rifiutato di avere contatti con quest'ultima, incaricata della gestione del dedotto rapporto assicurativo per conto e su incarico dell'assicurato, mai potrebbe ipotizzarsi una sua sostituzione alle parti che il ridetto contratto assicurativo hanno stipulato e sottoscritto.
Gli obblighi di gestione che il broker ha assunto nei confronti dell'ente mandante assumono rilevanza solo nei confronti di quest'ultimo, unico soggetto legittimato a pretenderne l'adempimento; ma in nessun modo possono determinare il sub-ingresso del mandatario nei rapporti stipulati dal mandante con altri soggetti, anche ove la gestione di tali rapporti rientri nell'oggetto del mandato conferito, ostandovi – a monte – la regola fondamentale che presiede alla stipula dei contratti e che presuppone fra i suoi elementi essenziali l'accordo di tutti i soggetti che ne sono parti;
tal che, non è dato comprendere, poiché mai allegato e provato, come e in virtù di quale patto ha assunto la qualità di contraente, in luogo dell'ente territoriale assicurato, la società di brokeraggio: CP_7
[...]
E perciò la motivazione resa sulla specifica questione dal tribunale è pienamente condivisibile ove afferma: <
terza chiamata nella vicenda di causa. secondo la contrattualistica in atti la gb. CP_7
non traspare come parte contrattuale nei documenti di polizza versati in atti (cfr. doc 2
fascicolo parte opponente) i quali prevedono sia in intestazione che nelle sottoscrizioni il
(in persona del capo settore Mery Onori) come assicurato e Parte_1 [...]
in persona di un agente come assicuratore. Il predetto contratto reca Parte_4
in alto a sinistra un timbro che individua la terza chiamata la cui posizione non CP_7
è tuttavia regolamentata nelle condizioni generali di assicurazione. La menzione della predetta gb ass. è presente tuttavia all'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione generale del seguente tenore: “il contraente dichiara di aver affidato la gestione del
presente contratto alla spettabile v.le trastevere n. 220 – Parte_5
roma. di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti
per conto del contraente dalla la quale tratterà con la compagnia Parte_6
assicuratrice o, in caso di coassicurazione, con la delegataria”. [………]
Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 12 predetto invero non si rinviene la qualifica ex art. 1273 c.c. in capo alla predetta chiamata, e in ogni caso non si rinvengono previsioni in grado di inverare la previsione codicistica di cui all'art. 1273 comma 2 c.c.,
rimanendo dunque obbligata in solido comunque la odierna opponente.
Anche la condotta successiva alla stipula tra le parti di causa, di cui parte opponente offre copiosa documentazione, non presta il fianco alla ricostruzione sostenuta dalla opponente,
al più potendosi scorgere in essa la prova di rapporti improntati nel riconoscimento di un rappresentante dell'assicurato con effetti liberatori ex art. 1180, o ex art. 1188 comma 2
c.c. unicamente nel caso di avvenuto adempimento.
Quanto dichiarato dai testi non è in grado di superare i predetti rilievi in quanto anche dimostrando che la opposta accettava i pagamenti delle franchigie preesistenti tramite un conto corrente intestato al broker ciò non manleva comunque l'opponente per il caso del mancato riversamento dei predetti fondi alla opposta.
Tale ricostruzione è inoltre avallata nei seguenti termini: il broker assicurativo svolge
un'attività di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede
la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli
contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle
esigenze del proprio cliente;
attività che, non risultando astrattamente incompatibile con
le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della p.a.
o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di
assicurazione. ( cfr. cass. civ. 341\23).
Secondo tale ricostruzione: “tale attivita' di collaborazione non investe solo la fase
genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la
gestione contrattuale (cfr. § 7,3 della decisione predetta).
A sottolineare la differenza tra la figura del broker e quella dell'agente assicurativo ex art. 1903 c.c. è la stessa corte di cassazione laddove precisa: “prima dell'entrata in vigore
della legge 28 novembre 1984 n. 792, doveva considerarsi broker (figura che pur non
essendo allora disciplinata in modo espresso, era ammessa nel nostro ordinamento sulla
base dei principi generali) quel soggetto esperto di tecnica assicurativa che, d'iniziativa
propria o di uno dei soggetti che si proponevano la conclusione d'un contratto di
assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvedeva a mettere in relazione
l'assicurando e l'assicuratore (maturando il diritto alla provvigione nei confronti del solo
assicuratore) senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, differenziandosi in tal modo, ancorché provvedesse alla
esazione dei premi per conto dell'assicuratore, dall'agente di assicurazione, vincolato
all'assicuratore da un rapporto di collaborazione, sia pure autonomo” ( cfr. cass. civ.
6956\92).
A tanto consegue la esclusione della sussistenza di un accollo liberatorio della opponente in quanto non previsto dalla documentazione ostesa, né rivelato dagli accrediti delle somme man mano disposti dall'ente territoriale in favore del broker, quale terzo deputato ai pagamenti per conto del comune assicurato, né tanto meno è sostenibile che il suddetto broker fosse un agente e quindi un rappresentante dell'assicuratrice>>.
Riguardo al secondo motivo di appello, sono degne di attenzione le deduzioni esposte nella comparsa di costituzione in appello della compagnia assicurativa: “E' stata prodotta
la nota-riepilogative delle franchigie dovute datata 24/10/16 (all.5 alla comparsa di risposta di ), nota-riepilogativa peraltro allegata alla diffida PEC fatta CP_45
recapitare all'Ente sempre in data 24/10/16 (all.6 alla comparsa di risposta di CP_45
), la quale non è altro che l'estratto conto della posizione debitoria del soggetto che
[...]
deve restituire le franchigie (in cui, tra le altre cose, viene indicato il numero di polizza,
viene indicato il numero di sinistro e la data di verificazione, viene indicato il nominativo del danneggiato, viene indicata la somma pagata e la conseguente franchigia dovuta).
1c) Sono state prodotte le Attestazioni Bancarie di pagamento dei sinistri (all. da 7 a
11 alla comparsa di risposta di ) le quali dimostrano che i risarcimenti sono CP_45
stati effettuati e che, quindi, è sorta in capo all'assicurato l'obbligo di rimborso della relativa quota-franchigia. Come ovvio che sia, tali attestazioni sono le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'Istituto bancario incaricato dalla Compagnia di effettuare i pagamenti. In esse, oltre ai nominativi dei beneficiari/danneggiati/aventi causa/patrocinatori, sono ben presenti i riferimenti alla data ed al numero di sinistro risarcito nonché alla data di trasferimento delle somme (con indicazione del relativo CRO e/o della data di negoziazione dell'assegno). Non esiste motivo, quindi, per dubitare che i pagamenti siano stati effettuati. Le attestazioni fanno piena prova dei versamenti in
esse indicati ed in ogni caso sul punto (vis probatoria) non è stata esplicitata eccezione
(né in Primo né in Secondo Grado). Inoltre, si evidenzia (invero per mero scrupolo difensivo e giusto per confutare ancora una volta i dubbi che l'appellante va riproponendo) che, se e quando nelle attestazioni sono presenti nominativi di beneficiari di liquidazioni differenti da quelli dei soggetti indicati come danneggiati nel citato estratto conto del 24/10/16, la circostanza non è frutto di errore ma semplicemente perché in alcuni casi la Compagnia ha dovuto “tacitare” non (o non solo) i danneggiati ma (anche)
i loro aventi causa e/o rappresentanti legali (come nel caso di danni causati a minori d'età)
e/o patrocinatori legali (al netto della ritenuta d'acconto, ove dovuta)”.
Tali deduzioni sono analoghe a quelle già illustrate in primo grado, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, corroborate da tutta la documentazione innanzi richiamata,
rispetto a cui nulla ha dedotto l'ente territoriale per superarne la segnalata valenza probatoria. E, pertanto, deve ritenersi raggiunta la piena e inconfutabile prova dell'intervenuto pagamento di tutti i sinistri come documentati negli estratti-conto allegati in atti (cfr. all. da n. 7) a n. 11) della produzione di parte opposta di primo grado).
Inammissibile – e, comunque, infondata – è anche l'eccezione relativa alla erronea determinazione dell'importo della franchigia pretesa dalla compagnia, poiché, a dire dell'appellante, aumentata ad €. 1.500,00 per ciascun sinistro liquidato, in luogo degli €.
1.000,00, inizialmente convenuti, senza nessun accordo controfirmato.
La compagnia appellata ha prodotto in atti appendice del 31.12.2013 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel suo interesse depositata in primo grado (cfr.
allegato n. 4) della produzione di primo grado di parte opposta) ed il non ha Pt_1
sollevato nessuna eccezione in merito nella prima difesa utile immediatamente successiva;
quindi, né nel verbale di prima udienza del 27/2/18 (prodotto dalla compagnia appellata come all.5) né nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. all'uopo deputate (cfr. fascicolo telematico di primo grado).
Ciò detto, va anche osservato, come pure dalla compagnia appellata segnalato, che emerge dal tenore della determina comunale n. 2 del 7/1/13 del Parte_1
(allegata all'atto di citazione di primo grado e contraddistinta dal n. 8), che l'ente assicurato fosse ben consapevole e avesse accettato il contestato aumento di franchigia,
per essere scritto in essa: “…CHE con determinazione del Settore Finanziario n.1 del
7/1/13 si procedeva all'approvazione dell'appendice di rinnovo sulla stessa polizza
assicurativa…”. E, difatti, successivamente all'appendice il ha emesso Pt_1
pagamenti in favore della società di brokeraggio, da riversare alla compagnia assicurativa,
secondo l'aumentato importo, senza nulla obiettare.
Inammissibili sono infine gli ultimi due motivi di appello, poiché esposti con formula generica, senza nessuna indicazione degli specifici e obiettivi elementi di prova eventualmente trascurati dal primo giudice, idonei e sufficienti a dare fondamento alle richieste con i ridetti motivi reiterate.
Invero, le deduzioni relative al terzo motivo sono testualmente le seguenti: <
produzione delle note contabili comunali antecedenti il 2013 ha la funzione di illustrare la gestione del contratto tra broker e compagnia, al fine di dare sostanza alla tesi del mandato irrevocabile a favore del terzo.
Le determine, corredate del fax del broker con il placet di dell'elenco dei CP_1
sinistri pagati dalla compagnia e delle contabili bancarie a far data dal 2013 dimostrano che il danno patito dal comune a seguito della grave appropriazione indebita subita dal broker ammonta complessivamente ad € 137.398,60.
La sentenza quindi andrà sul punto riformata con la condanna sino alla predetta somma di € 137.398,60>>, a fronte della valutazione del primo giudice che puntualmente ha indicato le prove offerte a sostegno della domanda restitutoria in esame: < ruolo svolto dal broker nella presente vicenda, odierno terzo chiamato contumace, è stato documentato dalla opposta di avere emesso mandati di pagamento in favore della terza chiamata avente ad oggetto importi di euro 14.624, 20.910, 23.876,67, 42.508,65,
38.999,43, 44.830,52, 11.060,00 a titolo di recupero delle franchigie richieste dalla opposta e veicolate alla opponente dalla terza chiamata con note del 17.8.2011,
15.11.2011, 29.3.2012, 21.12.2012, 23.12.2013, 23.12.2014, 30.6.2015. Seppure i documenti bancari prodotti non rechino l'esatta rispondenza tra gli importi corrisposti alla terza chiamata e gli importi da questa richiesti per estinguere il credito della assicuratrice,
esistono tuttavia dal complesso documentale indizi gravi, precisi e concordanti in grado di assurgere alla prova ex art. 2729 c.c.
Orbene, dal raffronto tra la specificazione dei sinistri richiesti dalla terza chiamata alla opponente e la lista dei crediti indicati in monitorio consegue per tabulas una corrispondenza entro il limite della minor somma di euro 95.525,46. Rispetto a tale somma, dunque, la terza chiamata deve rispondere per inadempimento verso la opponente mandante con obbligo restitutorio>>.
Inoltre, va sottolineato che tutte note contabili richiamate nell'atto di appello corrispondono pedissequamente a quelle richiamate dal primo giudice per giungere alla determinazione della somma euro 95.525,46, senza nessuna in aggiunta, tal che non si vede come questo collegio possa pervenire alla liquidazione di una maggior somma.
Ancor più generica e lapidaria è la deduzione relativa al quarto motivo di appello, che fa riferimento alla denuncia penale sporta contro il broker, senza in nessun modo specificare ed allegare i concreti elementi di prova dell'asserito danno non patrimoniale per cui, ex art. 2059 c.c., è chiesto ristoro.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico della parte appellante, quanto al rapporto processuale con l'appellata compagnia, previa liquidazione come da dispositivo, in misura intermedia tra i medi e i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e la decisione in tempi rapidi,
subito dopo la prima udienza, secondo le forme semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; con espunzione dei compensi dovuti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi. Nulla per spese del grado quanto alla parte contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_7
2. Rigetta l'appello.
2.Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della compagnia appellata e le liquida in euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Nulla per spese del grado quanto alla parte contumace.
3. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'08.05.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2017/2023 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 02.10.2023, proposto da:
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. n. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall' avv. Pasquale Musto (C.F. n. ), come da procura alle C.F._1
liti in atti.
Appellante
Contro
(partita IVA e iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese della CCIAA di Bologna n. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi (C.F. n. ), C.F._2
come da procura alle liti in atti.
Appellata
Controparte_2
(P. IVA ) con sede in ROMA, Via della
[...] P.IVA_3 Consulta, 50 - CAP 00184 - in persona del suo amministratore Controparte_3
(C.F.: ). C.F._3
Appellata-contumace
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive richieste e conclusioni come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'appello che ci occupa è stato proposto dal perché fossero Parte_1
accolte le seguenti sue richieste, nei confronti di incorporante Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria Controparte_5
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n 2017/2023 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Latina dott. Gaetano
Negro all'esito del procedimento R.G. 5893/2017, pubblicata in data 02/10/2023, non notificata: Sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la gravata sentenza alla luce di quanto
1) accertare e dichiarare che la cd clausola broker contenuta all'art 12 delle condizioni di contratto tra oggi ed il contiene il patto Parte_2 CP_1 Parte_1
d'obbligo in danno alla e costituisce un mandato a favore del terzo CP_2 CP_1
con conseguente carenza di legittimazione passiva alla lite in capo al Parte_1
in favore di quella di con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare CP_6
e dichiarare in fatto che dal 17 agosto del 2011 sino al 30/06/2015, la restituzione delle somme dovute a titolo di franchigia frontale per i sinistri di responsabilità del comune di liquidati ai danneggiati da all'epoca avveniva da Pt_1 CP_1 Parte_2
parte del broker alla compagnia di assicurazione medesima, dopo che CP_6
quest'ultima aveva trasmesso la lista dei sinistri pagati al broker stesso, che li comunicava, per la costituzione della provvista, al comune;
3) pronunciare per l'effetto la carenza di legittimazione passiva del con conseguente Parte_1 accoglimento della opposizione originaria al decreto ingiuntivo n. 1547/2017; 4)
accertare e dichiarare in subordine, che la si è resa gravemente inadempiente CP_6
al mandato di riversare in favore di le somme a titolo di franchigia, CP_1
condannando a restituire all'ente la somma di € 137.398,60 così dimostrata dalle CP_6
determinazioni n 02 del 07/01/2013 per € 42.508,65, in cui è richiamata ed allegata la nota del 20 dicembre 2012, cui è unita la richiesta di franchigia di CP_7 CP_1
n 03 del 08/01/2014 per € 38.999,43, in cui è richiamata ed allegata la nota CP_7
del 20 dicembre 2013, cui è unita la richiesta di franchigia di n 02 del CP_1
12/01/2015 per € 44.830,52, in cui è richiamata ed allegata la nota del 19 CP_7
dicembre 2014, cui è unita la richiesta di franchigia di n 107 del 13/07/2015 CP_1
per € 11.060,00, in cui è richiamata ed allegata la nota del 19 giugno 2015 , CP_7
cui è unita la richiesta di franchigia di da parte del Comune di 5) CP_1 Pt_1
accerti e dichiari comunque l'obbligo di di tenere indenne e mallevare il CP_6
comune di sino alla concorrenza di € 137.398,60; 6) accertare e dichiarare che Pt_1
la condotta della come denunciato con l'esposto ai Carabinieri di e CP_6 Pt_1
dimostrato dall'allegato decreto di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Roma,
costituisce reato e nello specifico appropriazione indebita aggravata in danno del comune di con conseguenziale pronuncia di condanna a carico di al Pt_1 CP_6
risarcimento dei danni dall'ente subiti in relazione all'art 2059 CC da liquidare secondo equità ai sensi dell'art 1226 CC;
7) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla non è provato nel suo ammontare, essendo palesi le discrepanze tra i CP_1
documenti contabili depositati ed i nominativi contenuti nella diffida in atti inviata al comune di e risulta comunque illegittimo nel suo calcolo, a seguito della Pt_1
applicazione di una somma a titolo di franchigia più alta rispetto a quella originaria di €
1.000,00, essendo in atti depositata una appendice di polizza in variazione di tale voce non sottoscritta dal comune né dal broker 8) accertare e dichiarare comunque CP_2 tenuta a garantire e mallevare il comune di da ogni pagamento CP_7 Pt_1
risultasse dovuto alla compagnia 9) favore delle spese di entrambe i CP_1
gradi”.
1.1-Si è costituita la compagnia assicurativa appellata e ha puntualmente contestato ogni dedotto di controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare,
rigettare la richiesta di inibitoria ex art.283 cpc perché sprovvista dei requisiti di legge e,
comunque, ormai inattuale;
2) rigettare l'appello, ritenendolo irricevibile, inammissibile e comunque infondato, per l'effetto confermare la delibazione sottoposta a gravame, con condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle chieste somme per franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese;
3)
comunque, delibare come inaccoglibile e/o infondata qualsiasi domanda e/o eccezione e/o richiesta di controparte;
4) condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di (entrambi i gradi di) giudizio”.
1.2-E' rimasta contumace anche in questo grado la Controparte_8
.
[...]
1.3-La corte alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della rinuncia alla chiesta sospensiva da parte del appellante, ha Pt_1
rinviato la causa per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e all'udienza in epigrafe, per la quale è stata successivamente disposta la trattazione scritta, ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'ultimo comma della prima delle norme sopra indicate.
§2-Il primo giudice con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla compagnia Parte_1
assicurativa per il pagamento della somma di €. 116.250,46, Controparte_9
quale sommatoria delle franchigie convenute con l'ente assicurato-opponente, in virtù del contratto assicurativo e successiva appendice con lo stesso intercorsi, sull'importo di ciascuno degli indennizzi corrisposti ai terzi danneggiati.
A sostegno dell'opposizione l'ente territoriale ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in virtù della previsione nelle condizioni generali del contratto assicurativo di delega al broker della riscossione delle spettanze della assicuratrice e del successivo comportamento delle parti, ex art. 1375 c.c., essendo stati sempre corrisposti da esso ente al broker assicurativo delegato le somme oggetto di domanda e a questo indirizzate anche le richieste di pagamento della compagnia assicurativa. In via subordinata ha chiesto la chiamata in causa del broker, la per sentire accertare e dichiarare nei suoi CP_7
confronti l'inadempimento del mandato conferitole e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in €. 137.390,60, oltre al danno ex art. 2059 c.c..
Il primo giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto monitorio opposto ex art. 648 c.p.c., all'esito dell'istruttoria svoltasi con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione della prova testimoniale ammessa, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata che ha così disposto: < rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1547\17 emesso dal tribunale di latina il
21.7.2017;
accerta che il terzo chiamato è obbligato in solido con la opponente verso la opposta entro il limite della minor somma di euro 95.525,46;
condanna il terzo chiamato alla restituzione alla opponente delle somme che questa abbia corrisposto alla opposta in forza della presente decisione entro il limite di cui alla precedente disposizione;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che quantifica in complessivi euro 14.000, oltre accessori Controparte_1
di legge;
condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del di CP_7 Pt_1
che quantifica in complessivi euro 14.000, oltre accessori di legge>>. Ciò sulla Pt_1
scorta della fondamentale considerazione che il rapporto intercorrente fra
[...]
e società di brokeraggio, seppure lo si volesse considerare come di accollo, ai Parte_3
sensi dell'art. 1373 c.c., comunque, non sarebbe liberatorio per l'originario debitore, non essendo stato provato nessun patto riconducibile al II comma della citata norma, essendo,
anzi, il broker un mero intermediario, non qualificabile come rappresentante di nessuna delle parti poste in contatto.
§2.1-Con atto di citazione in appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa decisione, il ha contestato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina sopra indicata, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: 1) Erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli
artt. 1362 e 1371 c.c.: violazione della disciplina del mandato in favore del terzo. Il
tribunale ha completamente trascurato i dettami di cui alle cennate norme, non avendo tenuto in nessun conto i chiari ed evidenti indici, tutti deponenti per la qualificazione del rapporto intercorso fra appellante e broker come contratto a favore di terzo, da individuarsi nella compagnia assicurativa. In particolare, ha dedotto l'appellante: Nella
vicenda de quo parte appellante ha dimostrato che il ruolo della non si è limitato CP_6
a quello di mero mandatario per il comune di ma è stata vera e propria Pt_1
controparte negoziale della compagnia anche se quale mandatario in favore CP_1
di terzo. prende parte alla redazione del contratto su cui appone il proprio timbro CP_6
(all 3 memoria 183 secondo termine). Nella negoziazione delle modifiche alla polizza
(appendice di polizza all 4 memoria 183 secondo termine) ha un ruolo fortemente attivo
mentre nella riscossione delle franchigie è il solo soggetto che interloquisce CP_6
con CP_1 2) Erronea applicazione dell'art 116 c.p.c. circa il credito della opposta: carenza di
prova dello stesso: non risultano le contabili dei sinistri , CP_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , , , CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, + 2, , , Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , ,
[...] CP_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29
, , , Controparte_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , , ,
[...] CP_35 Controparte_36 Controparte_37 CP_38 [...]
, , , , , CP_39 Controparte_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44
[...]
Nell'atto di opposizione abbiamo contestato l'intero complesso su cui si fonda il presunto
credito, oltre alle posizioni richiamate nominativamente in sentenza e ciò in quanto la
franchigia era stata contrattualizzata in € 1.000,00. Il documento depositato in primo
grado dalla compagnia sub 4 non è firmato né dalla compagnia né tantomeno dal comune
di e quindi è illegittima la richiesta di franchigia nella somma di € 1.500,00 Pt_1
per ciascun sinistro.
3) Violazione dell'art 116 in relazione al calcolo dell'importo dovuto da a CP_6
seguito dell'inadempimento al mandato conferito. Il tribunale, sulla scorta delle determine in atti, ha erroneamente ritenuto provato il versamento al broker del minor importo di €. 95.525,46. Ma a tale conclusione è pervenuto attraverso una erronea valutazione dei documenti offerti dalla parte opponente-appellante.
4) Violazione dell'art 116 cpc in relazione alla condanna ex art 2059 CC in danno
della Ha specificato l'appellante: Agli atti di causa abbiamo allegato l'esposto a CP_6
firma dell'allora sindaco di Sabaudia Giada Gervasi nonché il decreto di citazione a
giudizio in cui sono a chiare lettere esplicitati i fatti e la contestazione del reato di
appropriazione indebita a carico della società. Elementi tutti ignorati dal Giudice ma che vanno assolutamente valorizzati nella
pronuncia di appello al fine della condanna in tal senso con quantificazione ovviamente
equitativa ma parametrata al grave ammanco ed allo squasso derivante sui conti
pubblici.
§3-L'appello ai limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostanziandosi nella riproduzione di tutte le difese già esposte a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, senza nessuna efficace contestazione del condivisibile iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per giungere alla decisione impugnata, è
comunque nel merito infondato.
Ai fini della decisione dei primi due motivi di appello è risolutiva la seguente considerazione: comunque lo si voglia qualificare il rapporto intervenuto tra il
[...]
e la società di broker, sia quale contratto a favore di terzo sia Parte_1 CP_7
quale accollo sia quale delegazione di pagamento, la società assicurativa ne è rimasta estranea e mai è stato allegato e provato che ha dichiarato di volerne profittare e di accettare come parte contrattuale la società di brokeraggio stessa, per cui, sebbene non abbia rifiutato di avere contatti con quest'ultima, incaricata della gestione del dedotto rapporto assicurativo per conto e su incarico dell'assicurato, mai potrebbe ipotizzarsi una sua sostituzione alle parti che il ridetto contratto assicurativo hanno stipulato e sottoscritto.
Gli obblighi di gestione che il broker ha assunto nei confronti dell'ente mandante assumono rilevanza solo nei confronti di quest'ultimo, unico soggetto legittimato a pretenderne l'adempimento; ma in nessun modo possono determinare il sub-ingresso del mandatario nei rapporti stipulati dal mandante con altri soggetti, anche ove la gestione di tali rapporti rientri nell'oggetto del mandato conferito, ostandovi – a monte – la regola fondamentale che presiede alla stipula dei contratti e che presuppone fra i suoi elementi essenziali l'accordo di tutti i soggetti che ne sono parti;
tal che, non è dato comprendere, poiché mai allegato e provato, come e in virtù di quale patto ha assunto la qualità di contraente, in luogo dell'ente territoriale assicurato, la società di brokeraggio: CP_7
[...]
E perciò la motivazione resa sulla specifica questione dal tribunale è pienamente condivisibile ove afferma: <
terza chiamata nella vicenda di causa. secondo la contrattualistica in atti la gb. CP_7
non traspare come parte contrattuale nei documenti di polizza versati in atti (cfr. doc 2
fascicolo parte opponente) i quali prevedono sia in intestazione che nelle sottoscrizioni il
(in persona del capo settore Mery Onori) come assicurato e Parte_1 [...]
in persona di un agente come assicuratore. Il predetto contratto reca Parte_4
in alto a sinistra un timbro che individua la terza chiamata la cui posizione non CP_7
è tuttavia regolamentata nelle condizioni generali di assicurazione. La menzione della predetta gb ass. è presente tuttavia all'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione generale del seguente tenore: “il contraente dichiara di aver affidato la gestione del
presente contratto alla spettabile v.le trastevere n. 220 – Parte_5
roma. di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti
per conto del contraente dalla la quale tratterà con la compagnia Parte_6
assicuratrice o, in caso di coassicurazione, con la delegataria”. [………]
Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 12 predetto invero non si rinviene la qualifica ex art. 1273 c.c. in capo alla predetta chiamata, e in ogni caso non si rinvengono previsioni in grado di inverare la previsione codicistica di cui all'art. 1273 comma 2 c.c.,
rimanendo dunque obbligata in solido comunque la odierna opponente.
Anche la condotta successiva alla stipula tra le parti di causa, di cui parte opponente offre copiosa documentazione, non presta il fianco alla ricostruzione sostenuta dalla opponente,
al più potendosi scorgere in essa la prova di rapporti improntati nel riconoscimento di un rappresentante dell'assicurato con effetti liberatori ex art. 1180, o ex art. 1188 comma 2
c.c. unicamente nel caso di avvenuto adempimento.
Quanto dichiarato dai testi non è in grado di superare i predetti rilievi in quanto anche dimostrando che la opposta accettava i pagamenti delle franchigie preesistenti tramite un conto corrente intestato al broker ciò non manleva comunque l'opponente per il caso del mancato riversamento dei predetti fondi alla opposta.
Tale ricostruzione è inoltre avallata nei seguenti termini: il broker assicurativo svolge
un'attività di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede
la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli
contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle
esigenze del proprio cliente;
attività che, non risultando astrattamente incompatibile con
le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della p.a.
o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di
assicurazione. ( cfr. cass. civ. 341\23).
Secondo tale ricostruzione: “tale attivita' di collaborazione non investe solo la fase
genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la
gestione contrattuale (cfr. § 7,3 della decisione predetta).
A sottolineare la differenza tra la figura del broker e quella dell'agente assicurativo ex art. 1903 c.c. è la stessa corte di cassazione laddove precisa: “prima dell'entrata in vigore
della legge 28 novembre 1984 n. 792, doveva considerarsi broker (figura che pur non
essendo allora disciplinata in modo espresso, era ammessa nel nostro ordinamento sulla
base dei principi generali) quel soggetto esperto di tecnica assicurativa che, d'iniziativa
propria o di uno dei soggetti che si proponevano la conclusione d'un contratto di
assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvedeva a mettere in relazione
l'assicurando e l'assicuratore (maturando il diritto alla provvigione nei confronti del solo
assicuratore) senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, differenziandosi in tal modo, ancorché provvedesse alla
esazione dei premi per conto dell'assicuratore, dall'agente di assicurazione, vincolato
all'assicuratore da un rapporto di collaborazione, sia pure autonomo” ( cfr. cass. civ.
6956\92).
A tanto consegue la esclusione della sussistenza di un accollo liberatorio della opponente in quanto non previsto dalla documentazione ostesa, né rivelato dagli accrediti delle somme man mano disposti dall'ente territoriale in favore del broker, quale terzo deputato ai pagamenti per conto del comune assicurato, né tanto meno è sostenibile che il suddetto broker fosse un agente e quindi un rappresentante dell'assicuratrice>>.
Riguardo al secondo motivo di appello, sono degne di attenzione le deduzioni esposte nella comparsa di costituzione in appello della compagnia assicurativa: “E' stata prodotta
la nota-riepilogative delle franchigie dovute datata 24/10/16 (all.5 alla comparsa di risposta di ), nota-riepilogativa peraltro allegata alla diffida PEC fatta CP_45
recapitare all'Ente sempre in data 24/10/16 (all.6 alla comparsa di risposta di CP_45
), la quale non è altro che l'estratto conto della posizione debitoria del soggetto che
[...]
deve restituire le franchigie (in cui, tra le altre cose, viene indicato il numero di polizza,
viene indicato il numero di sinistro e la data di verificazione, viene indicato il nominativo del danneggiato, viene indicata la somma pagata e la conseguente franchigia dovuta).
1c) Sono state prodotte le Attestazioni Bancarie di pagamento dei sinistri (all. da 7 a
11 alla comparsa di risposta di ) le quali dimostrano che i risarcimenti sono CP_45
stati effettuati e che, quindi, è sorta in capo all'assicurato l'obbligo di rimborso della relativa quota-franchigia. Come ovvio che sia, tali attestazioni sono le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'Istituto bancario incaricato dalla Compagnia di effettuare i pagamenti. In esse, oltre ai nominativi dei beneficiari/danneggiati/aventi causa/patrocinatori, sono ben presenti i riferimenti alla data ed al numero di sinistro risarcito nonché alla data di trasferimento delle somme (con indicazione del relativo CRO e/o della data di negoziazione dell'assegno). Non esiste motivo, quindi, per dubitare che i pagamenti siano stati effettuati. Le attestazioni fanno piena prova dei versamenti in
esse indicati ed in ogni caso sul punto (vis probatoria) non è stata esplicitata eccezione
(né in Primo né in Secondo Grado). Inoltre, si evidenzia (invero per mero scrupolo difensivo e giusto per confutare ancora una volta i dubbi che l'appellante va riproponendo) che, se e quando nelle attestazioni sono presenti nominativi di beneficiari di liquidazioni differenti da quelli dei soggetti indicati come danneggiati nel citato estratto conto del 24/10/16, la circostanza non è frutto di errore ma semplicemente perché in alcuni casi la Compagnia ha dovuto “tacitare” non (o non solo) i danneggiati ma (anche)
i loro aventi causa e/o rappresentanti legali (come nel caso di danni causati a minori d'età)
e/o patrocinatori legali (al netto della ritenuta d'acconto, ove dovuta)”.
Tali deduzioni sono analoghe a quelle già illustrate in primo grado, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, corroborate da tutta la documentazione innanzi richiamata,
rispetto a cui nulla ha dedotto l'ente territoriale per superarne la segnalata valenza probatoria. E, pertanto, deve ritenersi raggiunta la piena e inconfutabile prova dell'intervenuto pagamento di tutti i sinistri come documentati negli estratti-conto allegati in atti (cfr. all. da n. 7) a n. 11) della produzione di parte opposta di primo grado).
Inammissibile – e, comunque, infondata – è anche l'eccezione relativa alla erronea determinazione dell'importo della franchigia pretesa dalla compagnia, poiché, a dire dell'appellante, aumentata ad €. 1.500,00 per ciascun sinistro liquidato, in luogo degli €.
1.000,00, inizialmente convenuti, senza nessun accordo controfirmato.
La compagnia appellata ha prodotto in atti appendice del 31.12.2013 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel suo interesse depositata in primo grado (cfr.
allegato n. 4) della produzione di primo grado di parte opposta) ed il non ha Pt_1
sollevato nessuna eccezione in merito nella prima difesa utile immediatamente successiva;
quindi, né nel verbale di prima udienza del 27/2/18 (prodotto dalla compagnia appellata come all.5) né nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. all'uopo deputate (cfr. fascicolo telematico di primo grado).
Ciò detto, va anche osservato, come pure dalla compagnia appellata segnalato, che emerge dal tenore della determina comunale n. 2 del 7/1/13 del Parte_1
(allegata all'atto di citazione di primo grado e contraddistinta dal n. 8), che l'ente assicurato fosse ben consapevole e avesse accettato il contestato aumento di franchigia,
per essere scritto in essa: “…CHE con determinazione del Settore Finanziario n.1 del
7/1/13 si procedeva all'approvazione dell'appendice di rinnovo sulla stessa polizza
assicurativa…”. E, difatti, successivamente all'appendice il ha emesso Pt_1
pagamenti in favore della società di brokeraggio, da riversare alla compagnia assicurativa,
secondo l'aumentato importo, senza nulla obiettare.
Inammissibili sono infine gli ultimi due motivi di appello, poiché esposti con formula generica, senza nessuna indicazione degli specifici e obiettivi elementi di prova eventualmente trascurati dal primo giudice, idonei e sufficienti a dare fondamento alle richieste con i ridetti motivi reiterate.
Invero, le deduzioni relative al terzo motivo sono testualmente le seguenti: <
produzione delle note contabili comunali antecedenti il 2013 ha la funzione di illustrare la gestione del contratto tra broker e compagnia, al fine di dare sostanza alla tesi del mandato irrevocabile a favore del terzo.
Le determine, corredate del fax del broker con il placet di dell'elenco dei CP_1
sinistri pagati dalla compagnia e delle contabili bancarie a far data dal 2013 dimostrano che il danno patito dal comune a seguito della grave appropriazione indebita subita dal broker ammonta complessivamente ad € 137.398,60.
La sentenza quindi andrà sul punto riformata con la condanna sino alla predetta somma di € 137.398,60>>, a fronte della valutazione del primo giudice che puntualmente ha indicato le prove offerte a sostegno della domanda restitutoria in esame: < ruolo svolto dal broker nella presente vicenda, odierno terzo chiamato contumace, è stato documentato dalla opposta di avere emesso mandati di pagamento in favore della terza chiamata avente ad oggetto importi di euro 14.624, 20.910, 23.876,67, 42.508,65,
38.999,43, 44.830,52, 11.060,00 a titolo di recupero delle franchigie richieste dalla opposta e veicolate alla opponente dalla terza chiamata con note del 17.8.2011,
15.11.2011, 29.3.2012, 21.12.2012, 23.12.2013, 23.12.2014, 30.6.2015. Seppure i documenti bancari prodotti non rechino l'esatta rispondenza tra gli importi corrisposti alla terza chiamata e gli importi da questa richiesti per estinguere il credito della assicuratrice,
esistono tuttavia dal complesso documentale indizi gravi, precisi e concordanti in grado di assurgere alla prova ex art. 2729 c.c.
Orbene, dal raffronto tra la specificazione dei sinistri richiesti dalla terza chiamata alla opponente e la lista dei crediti indicati in monitorio consegue per tabulas una corrispondenza entro il limite della minor somma di euro 95.525,46. Rispetto a tale somma, dunque, la terza chiamata deve rispondere per inadempimento verso la opponente mandante con obbligo restitutorio>>.
Inoltre, va sottolineato che tutte note contabili richiamate nell'atto di appello corrispondono pedissequamente a quelle richiamate dal primo giudice per giungere alla determinazione della somma euro 95.525,46, senza nessuna in aggiunta, tal che non si vede come questo collegio possa pervenire alla liquidazione di una maggior somma.
Ancor più generica e lapidaria è la deduzione relativa al quarto motivo di appello, che fa riferimento alla denuncia penale sporta contro il broker, senza in nessun modo specificare ed allegare i concreti elementi di prova dell'asserito danno non patrimoniale per cui, ex art. 2059 c.c., è chiesto ristoro.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico della parte appellante, quanto al rapporto processuale con l'appellata compagnia, previa liquidazione come da dispositivo, in misura intermedia tra i medi e i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e la decisione in tempi rapidi,
subito dopo la prima udienza, secondo le forme semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; con espunzione dei compensi dovuti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi. Nulla per spese del grado quanto alla parte contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_7
2. Rigetta l'appello.
2.Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della compagnia appellata e le liquida in euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Nulla per spese del grado quanto alla parte contumace.
3. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'08.05.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino