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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/11/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 414/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 414/25 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Rosaria C.F._1
Cusumano del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, codice fiscale , che ha C.F._2 dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria alla seguente posta elettronica certificata: ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, 161; parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Messina del 28.05.2025;
- APPELLANTE- CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Risorgimento n. 7;
- APPELLATO non costituito-
E con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2025, emessa dal Tribunale di Barcellona PG, pubblicata il 05.03.2025;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note scritte di trattazione depositate prima dell'udienza “cartolare” del 06.11.2025 parte appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed ha allegato scrittura privata di transazione tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure.
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, ha premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 21/08/2010, Controparte_1 regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2015) e Per_1 Persona_2
(cl.2020). Ha esposto che con decreto n. 5237/2022 del 19.07.2022, il Tribunale di Barcellona P.G. ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra le parti prevedendo che il CP_1 avrebbe versato in favore della prole “la somma mensile di €. 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€300,00 per ciascuno) importo omnicomprensivo dell'assegno unico corrisposto per i figli e di ogni altro contributo o aiuto pubblico erogato sempre in virtù dei figli”, le spese straordinarie nella misura del
%50, le spese condominiali relative all'abitazione familiare e la “rata del mutuo relativa all'acquisto dell'abitazione e del box auto”, mentre, le parti rinunciavano “vicendevolmente ad ogni forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto di modificare le predette condizioni, onerando il del mantenimento ordinario dei figli nella misura di €.600,00 al netto dell'assegno CP_1 unico percepito, del versamento del 100% delle spese straordinarie sostenute nei confronti della prole e del mantenimento del coniuge per l'importo mensile di €.300,00. La stessa ha chiesto, inoltre, di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico (di €.199,00) in proprio favore e la modifica del calendario di visita paterno. Con memoria integrativa del 14.11.2024, ha chiesto di onerare il resistente a versare l'importo di €.400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per ogni figlio.
Si è costituito in tale giudizio di primo grado , il quale ha contestato Controparte_1 quanto contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In subordine, ha chiesto di disporre la percezione dell'assegno unico in ragione di metà per ciascuna parte e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la prole in €.250,00 per ciascun figlio.
Il Tribunale di Barcellona P.G. con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande avanzate da
, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte. Parte_1
Appello.
Con ricorso notificato il 7.6.2025, ha impugnato la predetta pronuncia, per Parte_1
i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e annullare o riformare la sentenza impugnata nei termini esposti e più
2 precisante, si chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove presentate e/o ammettere i mezzi istruttori e cioè la prova per testi dei signori e sulle condizioni economiche delle parti, dichiarare che le Persona_3 Per_4 condizioni economiche della signora dopo l'accordo consensuale sono peggiorate economicamente;
disporre Pt_1 che la signora ha diritto ad avere la somma di € 300 a titolo di mantenimento;
confermare che il Pt_1 CP_1 versi per intero all'appellante l'assegno unico per i figli partecipi almeno fin quanto la signora non trovi Pt_1 lavoro alla spese straordinarie per i bambini nella misura pari all'80% Condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”.
Fissata con decreto presidenziale l'udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del 06 novembre 2025, l'appellante con note depositate in tale data comunicava l'intervenuta conciliazione della controversia come da scrittura privata allegata agli atti;
ciò premesso chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, chiedendo con separata nota la liquidazione dei compensi gratuito patrocinio.
In esito a tale udienza la Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata la contumacia dell'appellato, , non costituitosi nel presente giudizio Controparte_1 di appello, va disposta la cessazione della materia del contendere.
Invero, in via preliminare, va dato atto che con le note scritte di trattazione depositate in data 6 novembre 2025, l'appellante ha chiesto, alla luce dell'accordo transattivo intercorso con l'appellato con cui sono state definite le questioni per cui pende giudizio di appello, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pertanto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, poiché il thema decidendum del presente giudizio è stato oggetto di separato accordo transattivo, concluso in sede stragiudiziale, idoneo a determinare, secondo quanto dedotto dalla stessa appellante, il venir meno della ragione di contrasto e dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia va emessa, quindi, ogniqualvolta sia venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e quindi la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Si deve quindi concludere che, a seguito della intervenuta transazione tra le parti in causa, è venuta meno la res litigiosa e, per l'effetto, è cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa.
Circa le spese del giudizio di appello, le stesse rimangono a carico della parte appellante che le ha sostenute, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
Per quanto attiene alla liquidazione dei compensi in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio si provvederà con separato decreto. 3 Va, da ultimo precisato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR n. 115 del 2002 (secondo il quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”) non è applicabile in caso di cessazione della materia del contendere (Cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3 ottobre 2018, n. 24081).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 159/25 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata in data 05.03.2025, previa declaratoria di contumacia dell'appellato, non costituito, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere.
-nulla sulle spese del giudizio di appello che restano a carico della parte che le ha sostenute;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 414/25 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Rosaria C.F._1
Cusumano del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, codice fiscale , che ha C.F._2 dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria alla seguente posta elettronica certificata: ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, 161; parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Messina del 28.05.2025;
- APPELLANTE- CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Risorgimento n. 7;
- APPELLATO non costituito-
E con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2025, emessa dal Tribunale di Barcellona PG, pubblicata il 05.03.2025;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note scritte di trattazione depositate prima dell'udienza “cartolare” del 06.11.2025 parte appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed ha allegato scrittura privata di transazione tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure.
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, ha premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 21/08/2010, Controparte_1 regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2015) e Per_1 Persona_2
(cl.2020). Ha esposto che con decreto n. 5237/2022 del 19.07.2022, il Tribunale di Barcellona P.G. ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra le parti prevedendo che il CP_1 avrebbe versato in favore della prole “la somma mensile di €. 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€300,00 per ciascuno) importo omnicomprensivo dell'assegno unico corrisposto per i figli e di ogni altro contributo o aiuto pubblico erogato sempre in virtù dei figli”, le spese straordinarie nella misura del
%50, le spese condominiali relative all'abitazione familiare e la “rata del mutuo relativa all'acquisto dell'abitazione e del box auto”, mentre, le parti rinunciavano “vicendevolmente ad ogni forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto di modificare le predette condizioni, onerando il del mantenimento ordinario dei figli nella misura di €.600,00 al netto dell'assegno CP_1 unico percepito, del versamento del 100% delle spese straordinarie sostenute nei confronti della prole e del mantenimento del coniuge per l'importo mensile di €.300,00. La stessa ha chiesto, inoltre, di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico (di €.199,00) in proprio favore e la modifica del calendario di visita paterno. Con memoria integrativa del 14.11.2024, ha chiesto di onerare il resistente a versare l'importo di €.400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per ogni figlio.
Si è costituito in tale giudizio di primo grado , il quale ha contestato Controparte_1 quanto contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In subordine, ha chiesto di disporre la percezione dell'assegno unico in ragione di metà per ciascuna parte e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la prole in €.250,00 per ciascun figlio.
Il Tribunale di Barcellona P.G. con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande avanzate da
, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte. Parte_1
Appello.
Con ricorso notificato il 7.6.2025, ha impugnato la predetta pronuncia, per Parte_1
i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e annullare o riformare la sentenza impugnata nei termini esposti e più
2 precisante, si chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove presentate e/o ammettere i mezzi istruttori e cioè la prova per testi dei signori e sulle condizioni economiche delle parti, dichiarare che le Persona_3 Per_4 condizioni economiche della signora dopo l'accordo consensuale sono peggiorate economicamente;
disporre Pt_1 che la signora ha diritto ad avere la somma di € 300 a titolo di mantenimento;
confermare che il Pt_1 CP_1 versi per intero all'appellante l'assegno unico per i figli partecipi almeno fin quanto la signora non trovi Pt_1 lavoro alla spese straordinarie per i bambini nella misura pari all'80% Condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”.
Fissata con decreto presidenziale l'udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del 06 novembre 2025, l'appellante con note depositate in tale data comunicava l'intervenuta conciliazione della controversia come da scrittura privata allegata agli atti;
ciò premesso chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, chiedendo con separata nota la liquidazione dei compensi gratuito patrocinio.
In esito a tale udienza la Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata la contumacia dell'appellato, , non costituitosi nel presente giudizio Controparte_1 di appello, va disposta la cessazione della materia del contendere.
Invero, in via preliminare, va dato atto che con le note scritte di trattazione depositate in data 6 novembre 2025, l'appellante ha chiesto, alla luce dell'accordo transattivo intercorso con l'appellato con cui sono state definite le questioni per cui pende giudizio di appello, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pertanto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, poiché il thema decidendum del presente giudizio è stato oggetto di separato accordo transattivo, concluso in sede stragiudiziale, idoneo a determinare, secondo quanto dedotto dalla stessa appellante, il venir meno della ragione di contrasto e dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia va emessa, quindi, ogniqualvolta sia venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e quindi la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Si deve quindi concludere che, a seguito della intervenuta transazione tra le parti in causa, è venuta meno la res litigiosa e, per l'effetto, è cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa.
Circa le spese del giudizio di appello, le stesse rimangono a carico della parte appellante che le ha sostenute, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
Per quanto attiene alla liquidazione dei compensi in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio si provvederà con separato decreto. 3 Va, da ultimo precisato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR n. 115 del 2002 (secondo il quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”) non è applicabile in caso di cessazione della materia del contendere (Cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3 ottobre 2018, n. 24081).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 159/25 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata in data 05.03.2025, previa declaratoria di contumacia dell'appellato, non costituito, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere.
-nulla sulle spese del giudizio di appello che restano a carico della parte che le ha sostenute;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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