Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 113/2025 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1602 del 10.12.2024
Oggetto: pensione indiretta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
5.3.2025 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Marco Masi, Parte_1 domiciliatario.
APPELLANTE
contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marcella Mattia, come da procura generale alle liti richiamata in atti
APPELLATO
All'udienza del 6.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata con la quale, ritenuta l'inesistenza del requisito della titolarità dell'assegno divorzile, era stata respinta la domanda, introdotta con atto del 7.1.2022, diretta all'attribuzione della pensione indiretta a seguito del decesso dell'ex coniuge Persona_1
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe interpretato non correttamente l'art 9 della legge 898.1970, omettendo ogni considerazione sulla portata dei principi costituzionali, espressione del principio di solidarietà post coniugale;
il giudice avrebbe inoltre omesso di considerare lo stato di bisogno e le condizioni economiche dell'istante, e la circostanza che la mera revoca dell'assegno divorzile non poteva automaticamente precludere il riconoscimento del beneficio richiesto.
Chiedeva, a modifica dell'impugnata sentenza il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta con conseguenziale condanna dell'istituto alla erogazione del trattamento.
L' nella memoria di costituzione contestava gli avversi argomenti concludendo per il rigetto CP_1 dell'appello.
La causa all'odierna udienza, dopo discussione orale, è stata deciso come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di gravame è infondato.
E' pacificamente ammesso, e dunque incontestato, che al momento del decesso di PE
ex coniuge dell'odierna parte appellante, quest'ultima non fosse più titolare dell'assegno
[...] divorzile - concessole (nella misura di € 150 mensili) con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1987/2016 – e ciò in seguito alla sentenza del 20.11.2019 di cui al proc.
n.166.2018 del Trib. di Brindisi che ha accolto la domanda di revoca del cit. assegno proposta dallo
PE
Correttamente il giudice del pregresso grado non ha dato alcun rilievo alla circostanza che l'odierna parte appellante abbia comunque fruito dell'assegno divorzile, e la cui titolarità era venuta meno quando l'ex coniuge è passato a miglior vita.
La titolarità del cit. assegno, al momento della morte del fruitore di pensione o della persona che ne avrebbe avuto diritto, è sicuro indice dello stato di bisogno dell'ex coniuge per poter richiedere la pensione di reversibilità o la pensione indiretta;
la lettera della legge è inequivoca nel richiedere, quale condizione imprescindibile per la concessione del trattamento previdenziale, la titolarità nell'ex coniuge supertiste del cit. assegno (comma 2 art 9 legge 898.79 “..in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui tare origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza..”) L'art della legge 263.2005, di interpretazione autentica del comma 2 art 9 legge 898.70, specifica che per “titolarità dell'assegno ai sensi dell'art 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto art 5…” ; le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr sent22434.2018) hanno riaffermato che la titolarità dell'assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione
L'appello è dunque rigettato.
La censura avente ad oggetto l'avvenuta liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, non essendosi tradotta in una specifica richiesta di modifica del decisum nelle rassegnate conclusioni in appello, non è sindacabile.
Le spese del grado, per la particolarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5.3.2025 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 10.12.2024 n.1602 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce così provvede:
rigetta l'appello
Compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 6.6.2025
Il Presidente