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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE Seconda Sezione Civile Collegio Specializzato Persone e Famiglie
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Surdo PRESIDENTE Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 529/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza depositata in data 24 settembre 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Petraroli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Lecce (LE) alla Via Monte San Michele n.49;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Gatto ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Cellino San Marco (BR), alla via Canova n.32;
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 dicembre 2020 innanzi al Tribunale di Brindisi,
[...]
esponeva che: - aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1
il 17 febbraio 1962 e dall'unione coniugale erano nati tre figli, tutti Controparte_1 già maggiorenni e autonomi;
- con decreto del Tribunale di Brindisi dell'11 gennaio 2016 era stata omologata la separazione;
- in quella sede i coniugi avevano concordato che la avrebbe continuato ad occupare in via esclusiva la casa coniugale, donata CP_1 alla figlia con riserva di usufrutto in favore del padre, ed entrambi si erano dichiarati reciprocamente economicamente autosufficienti, senza necessità di alcun contributo di mantenimento, regolamentando la percezione dei frutti dei due terreni agricoli di cui erano comproprietari. Il ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Costituendosi in giudizio, per il tramite del difensore, aderiva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente e chiedeva riconoscersi in suo favore un assegno divorzile nella misura di 500,00 mensili. A sostegno della domanda, deduceva che la sua condizione personale ed economica si era modificata in peius e che lo squilibrio economico tra le parti si era aggravato:
[...]
infatti, nell'aprile del 2016, pochi mesi dopo la separazione, aveva Pt_1 acquistato un'abitazione in San Pietro Vernotico, il cui prezzo era stato integralmente versato al venditore in sede di stipula dell'atto notarile, il che dimostrava che egli avesse disponibilità economiche maggiori rispetto a quelle considerate al momento della separazione;
d'altra parte, le sue condizioni di salute erano notevolmente peggiorate, tanto da costringerla a sostenere costi sempre maggiori per terapie, cura e assistenza;
peraltro, a causa di errate dichiarazioni fiscali prodotte dal coniuge, era stata costretta a Parte rimborsare all' somme ingenti a titolo di spese mediche per prestazioni ricevute in regime di esenzione;
dopo la separazione, inoltre, a differenza del coniuge, ella aveva continuato a sostenere economicamente i tre figli, corrispondendo, in favore di , Per_1 le rate mensili di 163,00 euro di un finanziamento, e, in favore di e Per_2
la somma mensile di 150,00 euro, sicché l'importo mensile della sua Per_3 pensione ammontava a sole 300,00 euro nette.
Con ordinanza del 29 giugno 2021, il Presidente delegato aveva provvisoriamente posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di 150,00 euro mensili, che veniva revocato dalla Corte di Appello con provvedimento del 5 aprile 2022, all'esito di giudizio di reclamo ex art. 708 c.p.c.
Nel corso del giudizio, limitava la propria domanda di assegno divorzile CP_1 all'importo già provvisoriamente stabilito in sede presidenziale.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale di e l'escussione dei Parte_1 testi di parte resistente, con sentenza n. 828/2024 del 14 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a un assegno divorzile dell'importo mensile di 150,00 euro con CP_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa sentenza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza tra le parti di una disparità reddituale di non modesta entità, da ritenersi riconducibile al contesto della vita matrimoniale.
2 Ha osservato che percepiva una pensione netta di circa 1500,00 euro, Parte_1 incisa dalla cessione del quinto per l'importo di 290,00 euro mensili, mentre la resistente percepiva una pensione di poco superiore alla metà di quella percepita dal ricorrente (pari ad un lordo annuale di circa 13.000,00 euro nel triennio 2020-2022) e, dopo la separazione, si era occupata in via esclusiva delle necessità economiche dei tre figli, di cui il padre si era completamente disinteressato;
la , inoltre, era afflitta da CP_1 significativi problemi di salute, tanto da aver conseguito il riconoscimento dell'invalidità nel maggio 2022, che, in aggiunta alla sua età avanzata e alla sua scarsa scolarizzazione, escludeva radicalmente la possibilità di incrementare le proprie capacità reddituali;
era emerso che, nel corso della vita matrimoniale, la resistente si era sempre occupata della cura dell'ambiente domestico e della crescita dei figli, mentre il coniuge aveva potuto dedicarsi alla propria attività lavorativa e alla formazione di un suo patrimonio personale;
i tre figli, infatti, escussi nel corso del giudizio, avevano concordemente dichiarato che il padre aveva beneficiato di cospicue somme dalla vendita di un immobile in comproprietà con i fratelli, depositate su conti correnti personali, di cui la resistente era sempre stata all'oscuro, e poi destinate all'acquisto di un'abitazione dopo la separazione;
tali dichiarazioni trovavano riscontro nell'atto notarile relativo a tale acquisto immobiliare, prodotto dalla parte resistente, da cui si evinceva che il prezzo di acquisto era stato interamente corrisposto, a mezzo vaglia postali, versati a cavallo della separazione, mentre non vi era prova che la cessione del quinto della pensione del ricorrente fosse destinato al medesimo acquisto immobiliare e non ad altro.
Con ricorso del 13 giugno 2024, , per il tramite del Parte_1 difensore, ha proposto appello, affidato a due motivi, con cui ha lamentato: 1) l'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti in merito alle risultanze istruttorie”; 2) “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970”.
Il difensore appellante ha evidenziato che le condizioni reddituali delle parti erano rimaste immutate rispetto all'epoca di omologa della separazione, in quanto i trattamenti pensionistici dei coniugi non avevano subito variazioni;
che, ai fini della valutazione della complessiva situazione economica della parti, doveva assumere rilievo l'attribuzione alla della disponibilità esclusiva della casa coniugale, che era CP_1 conseguita alla rinuncia all'usufrutto da parte del , il quale, per Parte_1 soddisfare le proprie esigenze abitative, aveva acquistato un modesto appartamento a San Pietro Vernotico grazie ad un finanziamento con cessione del quinto della pensione, così come riconosciuto dalla Corte di Appello nella pronuncia resa sul reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale;
che, nella sentenza impugnata, era stato dato un quadro fuorviante e poco circostanziato circa il presunto aggravamento delle condizioni di salute della , non essendo state specificate le gravi patologie di cui CP_1 ella soffrirebbe, evincendosi, peraltro, dalla documentazione medica prodotta patologie preesistenti alla separazione;
che le elargizioni della in favore dei figli, tutti CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, oltre a non essere mai state documentate, si sostanziavano in atti di liberalità della madre non rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Infine, il Tribunale aveva ritenuto provato che disponesse in via Parte_1 esclusiva di somme depositate su conti correnti personali, di cui la moglie era all'oscuro, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai figli, che, oltre a non avere più alcun rapporto con il padre, avevano un interesse indiretto nel giudizio, come eccepito dalla difesa al momento della loro escussione, in quanto l'eventuale corresponsione dell'assegno divorzile invocato avrebbe accresciuto il patrimonio liquido della madre, di cui avrebbero beneficiato in quanto eredi legittimi. In ogni caso, le dichiarazioni sul
3 punto rese dai tre testi erano generiche, avendo gli stessi fatto riferimento ad una imprecisata somma di denaro che il padre avrebbe percepito in seguito alla vendita di un bene della famiglia di origine, senza fornire riferimenti certi in ordine all'importo di tale somma e alla sua destinazione. Per tali motivi, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di revocare l'assegno divorzile e di ordinare all'appellata la restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza.
si è costituita in giudizio con memoria depositata il 5 settembre Controparte_1 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del giudizio.
Il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del gravame.
A seguito di alcuni rinvii, determinati da esigenze di ufficio, all'udienza del 23 settembre 2025, svoltasi in forma cartolare, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in tema di natura e funzione dell'assegno divorzile, quali affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, sent. Cass., prima sezione civile, n. 1119 del 6 novembre 2019, depositata il 20 gennaio 2020). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, con riferimento ai dati normativi già esistenti, ha precisato che:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
4 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Spetta al giudice, quindi, effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, essendo questa la precondizione fattuale che giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare lo squilibrio reddituale e a dare ristoro al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare, oltre che personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente perequativa) (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 35434 del 19 dicembre 2023; (Cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 4328 del 19 febbraio 2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza del richiedente. Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disponibilità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. sez. 1 ordinanza n. 5055 del 24 febbraio 2021). Va poi osservato che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali: l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione;
ciò perché il giudice deve procedere alla valutazione delle posizioni economiche delle parti all'attualità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023; Cass. 22/09/2021, n.25635).
5 Ciò premesso, i motivi di appello non sono idonei a contrastare la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che, facendo corretta applicazione dei principi innanzi richiamati, ha ritenuto provata l'esistenza tra i coniugi di un significativo squilibrio economico, riconducibile all'organizzazione della pregressa vita matrimoniale, meritevole di essere corretto attraverso l'attribuzione a di un assegno Controparte_1 divorzile. Ed invero, risulta dagli atti che può contare su una pensione di circa Parte_1 1500,00 euro mensili (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, da cui risulta un reddito netto di 19.977,00 euro annui, e cedolino INPS per il 2021), mentre dispone di una pensione di 879,00 euro mensili (cfr. dichiarazione dei redditi CP_1 relativa all'anno di imposta 2023, da cui emerge un reddito netto annuo di 11.426 euro). D'altra parte, non vi è prova, con riguardo alla posizione del , della Parte_1 permanenza, all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, della cessione del quinto della pensione - attestata unicamente da un cedolino INPS risalente 2021 - e nemmeno vi è prova della destinazione del finanziamento contratto dal Parte_1 all'acquisto della casa di abitazione, in cui si è trasferito dopo la separazione, non essendo stata in alcun modo dimostrata la causale di tale finanziamento e risultando, invece, dall'atto notarile di compravendita, che il prezzo dell'immobile venne corrisposto a mezzo vaglia postali, versati a cavallo della separazione (l'anticipo nel 2015 e il saldo nell'aprile del 2016), circostanza questa che comprova la disponibilità di liquidità già in epoca precedente alla separazione. Al riguardo, non può attribuirsi valore di giudicato alle diverse valutazioni svolte nella pronuncia emessa da questa Corte in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che costituisce fase cautelare e incidentale fondata su una valutazione limitata allo stato degli atti. Deve ritenersi pacifico, poi, che è proprietario dell'immobile in cui Parte_1 attualmente abita, mentre la occupa, in virtù degli accordi assunti in sede di CP_1 separazione, la ex casa coniugale, avendo il primo rinunciato ad avvalersi del diritto di usufrutto a lui spettante in via esclusiva su tale immobile. A fronte di tale situazione economica delle parti, che è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, deve ritenersi provato il sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute di , che, ormai Controparte_1 ultraottantenne, è stata riconosciuta, con verbale sanitario del 12 maggio 2022, invalida al 100% con necessità di assistenza continua e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con diagnosi di “grave deficit motorio in spondiloartrosi con discopatie multiple ed esiti di acromionplastica bilaterale della spalla. Cardiopatia ipertensiva con FA cronica. Ipoacusia bilaterale. Incontinenza urinaria. Decadimento cognitivo. Pancreatite ulcerosa BPCO”. Le gravi patologie da cui risulta affetta l'appellata, che, come attestato dalla documentazione innanzi richiamata, si sostanziano, oltre che in una sensibile riduzione della capacità di deambulazione, anche in un decadimento cognitivo, richiedendo un'assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, implicano una situazione di attuale grave fragilità della , da cui deriva l'evidente inadeguatezza CP_1 delle sue risorse economiche a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente. D'altra parte, non può ritenersi che l'appellata possa avvalersi di strumenti alternativi di tutela per fronteggiare adeguatamente tale oggettiva situazione di difficoltà, essendo a tal fine insufficiente l'indennità di accompagnamento, di cui potrebbe usufruire, che comunque non varrebbe a garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze connesse alla sua conclamata disabilità. Sotto altro profilo, può ritenersi provato, non essendo stata la relativa allegazione in alcun modo contestata, che la abbia apportato un sostanziale contributo alla CP_1
6 conduzione della vita familiare, essendosi dedicata, in via prevalente, nel corso della lunga vita matrimoniale, alla gestione della casa e alla crescita di ben tre figli (nulla è stato dedotto circa l'assunzione di baby sitter o personale domestico), consentendo al coniuge di dedicarsi alla gestione della tabaccheria di cui era titolare, con conseguente risparmio di spesa. Ciò posto, la mancata previsione di un assegno di mantenimento nelle condizioni di separazione non è elemento di per sé sufficiente a escludere il diritto all'assegno divorzile, posto che, come detto, le valutazioni dell'assetto economico effettuate in sede di separazione rappresentano, al più, un mero indice di riferimento.
Né l'attribuzione alla della casa coniugale, che pure costituisce utilità CP_1 economica valutabile, può valere, alla luce delle attuali condizioni personali e di salute della stessa, a far venire meno lo squilibrio economico tra le parti. E' indubbio, poi, che sia attualmente in grado di sostenere Parte_1 economicamente un assegno di 150,00 euro, considerato, tra l'altro, che trattasi di onere deducibile sul piano fiscale, sicché l'incidenza di tale esborso sulla sua situazione reddituale risulta modesta. In conclusione, le circostanze di fatto innanzi indicate evidenziano l'esistenza di una attuale significativa disparità reddituale tra le parti e l'oggettiva impossibilità per l'appellata, in ragione dell'età avanzata e delle condizioni di salute, di procurarsi redditi superiori che siano idonei a consentirle condizioni di vita dignitose. Le circostanze innanzi evidenziate, complessivamente considerate, giustificano, quindi, il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile, al quale va CP_1 riconosciuta sia una funzione assistenziale, sia una funzione perequativa rispetto al ruolo svolto dalla già menzionata nel corso del matrimonio e al conseguente apporto fornito all'ex coniuge, valutato in rapporto alla protrazione del rapporto di coniugio per oltre cinquanta anni.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo (valore Parte_1 causa pari a 3600,00 euro, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c.). Stante il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14 maggio 2024;
[...]
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in 1000,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%.
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Giovanni Surdo
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