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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36711/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente CP_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 11.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 24.2.2022 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 14.01.2024, con gli accessori di legge.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 14.01.2024 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal 24.02.2022. Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 12.02.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1
della indennità di accompagnamento a far tempo dal 24.2.2022, con gli interessi come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 07.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36711/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente CP_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 11.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 24.2.2022 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 14.01.2024, con gli accessori di legge.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 14.01.2024 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal 24.02.2022. Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 12.02.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1
della indennità di accompagnamento a far tempo dal 24.2.2022, con gli interessi come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 07.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi