Sentenza 18 aprile 2005
Massime • 1
In tema di infrazioni al codice della strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è descritto nell'art. 201 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l'accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, << per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata>> della violazione. In ordine all'accertamento dei fatti, il verbale deve contenere << gli elementi di tempo, di luogo e di fatto>> che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 157 del codice della strada, concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell'ora dell'infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall'accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2005, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ME, domiciliato elettivamente in Roma, V. Rabirio n. 1, presso l'avv. DE GREGORIO Giulio Maria, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE in persona del Prefetto con sede in Udine, V. della Prefettura.
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, n. 99, del 20 giugno 2001. Udita, alla udienza del 22 marzo 2005, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, ha respinto l'opposizione di ME NA alla ordinanza del locale Prefetto datata 20 aprile 1999 n. 134, che aveva ingiunto il pagamento di sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 157, commi 5 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n, 285 (da ora C.d.S., n.d.e.), per avere lasciato in sosta la sua auto il 9 agosto 1998 al di fuori degli spazi predisposti con segnaletica orizzontale nella Piazza del Mare in Lignano Sabbiadoro, come accertato con verbale della Polizia municipale locale.
L'opposizione del NA aveva rilevato la mancata indicazione a verbale del luogo preciso dove l'auto era in sosta, nell'ambito della superficie più vasta della Piazza destinata a parcheggio, deducendo che l'opponente aveva chiesto al Prefetto di essere sentito in ordine alla contestazione ed era stato convocato il 26 marzo 1999 per il giorno 9 aprile 1999 in Udine, città che egli doveva raggiungere dalla sua residenza che era in Roma, senza un congruo termine che gli consentisse di difendersi.
Il Tribunale adito ha respinto l'opposizione perché, dal verbale di contestazione, risultava che la violazione era consistita nella sosta dell'auto del NA oltre gli spazi all'uopo predisposti per parcheggiare, delimitati da segnaletica orizzontale sul selciato della Piazza sopra indicata. La circostanza di cui sopra, attestata a verbale dai vigili con efficacia di pubblica fede, integrava di per sè la violazione contestata, e non era necessaria quindi altra specificazione o motivazione. Sull'omessa audizione del ricorrente dal Prefetto in Udine, la sua convocazione in Prefettura e la mancata comparizione senza richiesta dal trasgressore di un rinvio, comprovavano la piena legittimità del procedimento concluso dalla ordinanza ingiunzione oggetto d'opposizione.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso il NA con due motivi e la Prefettura di Udine non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce insufficiente o omessa motivazione su punto decisivo della controversia, perché dal verbale si rileva solo che il ricorrente ha lasciato l'auto in sosta oltre gli spazi predisposti;
l'ordinanza prefettizia ritiene valido l'accertamento, anche se, ne' da essa ne' dal verbale, viene individuato con certezza il luogo preciso dove è avvenuta l'infrazione. Poiché la sosta si ebbe in una grande piazza solo in parte destinata a parcheggio, e l'istante aveva allegato al ricorso amministrativo le planimetrie dalle quali si ricavava la difficoltà di individuare gli spazi delimitati per la sosta anche a causa delle cattive condizioni della segnaletica, l'omessa precisazione a verbale del luogo dove vi sarebbe stata la violazione impediva un'adeguata difesa del ricorrente sui fatti contestati.
Solo dal rapporto dei vigili urbani inviato al Prefetto sei mesi dopo la violazione era emerso che l'infrazione era stata commessa con il lasciare l'auto parcheggiata in un corridoio di deflusso tra due aree destinate alla sosta dalla segnaletica esistente. La precisione di tale rapporto dei vigili, che aveva individuato specificamente l'area della sosta come quella "tra il marciapiede pertinente il fabbricato accanto alla fontana e il parcheggio centrale della piazza del Mare" conferma, secondo il ricorrente, la carente motivazione del verbale che, come ogni atto amministrativo, andava invece motivato. La sentenza è altrettanto apodittica e immotivata nel ritenere inutile l'indicazione specifica del luogo in cui l'auto era in sosta, per essere valido e legittimo, ad avviso del giudice di merito, il mero richiamo all'astratta previsione normativa di cui al verbale di contestazione.
In ordine poi all'omessa audizione del ricorrente da parte del Prefetto, il ricorso rileva la distanza di Roma, luogo di residenza del NA, da Udine, città ove l'audizione doveva avvenire (settecento Km. circa) e ne deduce la brevità del termine a comparire, anche a non tener conto di altre norme, come quelle dello Statuto del contribuente, che prevedono, per le controdeduzioni del privato, termini non minori di trenta giorni.
Contraddittoria è poi l'affermazione della sentenza da un canto della inderogabilità del termine per la comparizione davanti al Prefetto, e d'altro canto, di una mancata richiesta dal ricorrente di un rinvio in rapporto alle distanze tra luogo di residenza e quello della comparizione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 201 C.d.S., che impone lo inserimento nel verbale degli "estremi precisi e dettagliati della violazione", dovendosi intendere tra questi anche la indicazione spaziale del fatto.
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento d'attuazione del C.d.S.) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione che solo genericamente è descritto nell'art. 201 C.d.S.: esso distingue i fatti rilevati, che l'accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, "per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata" della violazione. In ordine all'accertamento dei fatti, il verbale deve contenere "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto", cioè il giorno e l'ora dell'infrazione, la piazza o la via dove, nel caso di specie, vi erano "zone di sosta all'uopo predisposte" delimitate da segnaletica regolamentare, e la circostanza di fatto, attestata dall'accertatore, che il veicolo del trasgressore sostava fuori dalle zone di cui sopra. In tale contesto, l'opponente doveva provare che il suo veicolo era in sosta, nel giorno e all'ora di cui al verbale, in altra "zona" della Piazza indicata in esso, dove non vi erano divieti di sosta o zone predisposte per il parcheggio, avendo l'attestazione dei vigili natura di atto pubblico facente prova fino a querela di falso di quanto rilevato in ordine alla circostanza che l'auto non sostava nel modo prescritto dalla segnaletica e in particolare era al di fuori dello spazio delimitato, all'uopo predisposto.
Le infrazioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 157 del C.d.S. derivano dalla violazione dei limiti che la P.A. impone, su un piano spaziale o temporale, alla sosta in certe zone, per le quali dette limitazioni si ritengono opportune;
la sosta oltre i limiti spaziali prescritti dalla segnaletica ovvero al di là del tempo consentito, costituisce la "violazione" e nel verbale che l'accerta è sufficiente indicare che si è avuta detta condotta, con l'ora e giorno nei quali essa è accertata, perché l'infrazione possa essere legittimamente contestata. Nel ricorso si argomenta in fatto che le dimensioni della Piazza del Mare, ove si verifica- l'infrazione, avrebbero consentito spazi di sosta, ma anche che in detto luogo vi erano zone predisposte per la sosta ex art. 157 C.d.S.; pertanto, la sola collocazione del veicolo in modo diverso da quanto imposto dalla segnaletica comportava l'infrazione, che nel caso fu esattamente contestata con il verbale poi confermato dall'ordinanza di cui all'opposizione. Non vi è quindi la dedotta insufficiente motivazione del verbale e della sentenza di cui al ricorso, che inammissibilmente censura la decisione per la parte in cui afferma in fatto che il NA, sebbene convocato per essere sentito in Prefettura a Udine, non è comparso alla data fissata ne' ha chiesto un rinvio per suoi impedimenti.
Le considerazioni del giudice del merito, logiche e non violative di norme giuridiche, in questa sede di legittimità, non possono censurarsi senza indicare i punti decisivi sui quali la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria.
Non è infatti illogico affermare da un lato il carattere "improrogabile" della data fissata dal Prefetto per l'audizione, simile a quello dei termini imposti dalla legge entro i quali il Prefetto deve decidere sul ricorso a lui proposto, rilevando poi la omessa richiesta del rinvio per impedimenti dal NA come ragione giustificativa dell'omessa comparizione nel procedimento amministrativo;
infatti, sembra ovvio che qualora il rinvio chiesto e ottenuto in violazione dei termini nei quali doveva emanarsi ai sensi dell'art. 204 C.d.S., non si sarebbe potuto dedurre con l'opposizione in sede giurisdizionale il vizio o difetto del requisito temporale di legittimità di cui a detta norma, per il ritardo nell'emissione dell'ordinanza conseguente al rinvio. Invece nessun rilievo ha nel caso il termine per controdeduzioni di cui allo Statuto del contribuente richiamato in ricorso, di trenta giorni, assumendo rilievo, come già detto, i soli termini previsti dal C.d.S. per concludere con l'ordinanza prefettizia il procedimento, termini entro i quali il ricorrente poteva essere sentito anche per replicare al rapporto degli accertatori.
Pure il secondo motivo di ricorso è infondato per le considerazioni svolte circa il contenuto del verbale, che è valido se motiva sulla omessa contestazione immediata e precisa tempo e luogo dell'infrazione, che si verifica con la mera collocazione dell'auto oltre le strisce orizzontali predisposte per le aree di sosta, come accaduto nel caso con il veicolo del NA nella Piazza del Mare di Lagnano Sabbiadoro. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e nulla deve disporsi per le spese non essendosi difesa la Prefettura intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2005