CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da SA ER - Presidente - Sent. n. sez. 1120/2025 LU GN UP - 19/11/2025 LL LO R.G.N. 28405/2025 OS UN - Relatore - AN SA EL CC ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI IO nato a [...] il [...] RI DA nato a [...] il [...] inoltre: HI FA, parte civile non ricorrente. avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo: il procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'Avvocato Antonio Quarta del foro di Roma in difesa della parte civile HI FA, il quale, associandosi alle conclusioni espresse dalla Procura generale, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendone l'accoglimento. E' presente l'Avvocato Eugenio RAi del foro di Bergamo in difesa di RI IO e RI DA, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 66 Anno 2026 Presidente: ER SA Relatore: UN OS Data Udienza: 19/11/2025 quest’ultimo dal reato di violazione di domicilio perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione ciascuno, concedendo loro l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei riguardi di HI FA. I fatti che hanno dato origine alle imputazioni elevate a carico degli imputati condannati, come ricostruiti dai giudici di merito, possono essere così riassunti. In data 28/9/2019 HI FA, guardia giurata del WWF di Valpredina, su incarico del Direttore della Riserva naturale, si recava presso l'abitazione di proprietà di RI IO, ricadente nell’area protetta del Monte Misma, al fine di verificare l’avvenuta rimozione di un abuso edilizio realizzato da quest'ultimo e le condizioni di uno stagno ivi esistente. Nel percorrere il sentiero, HI veniva superato da una moto da cross, con a bordo due ragazzi;
stante il divieto di transito con mezzi a motore nella zona, provvedeva a rilevare il numero di targa del veicolo. Nel corso del sopralluogo, raggiunta l’abitazione di RI IO, si imbatteva nella presenza di una ragazza a cui chiedeva di chi fosse la motocicletta parcheggiata nel giardino, apprendendo che il veicolo era di proprietà del fratello RI DA. Dopo essersi qualificato come guardia WWF - di cui indossava il pettorale - chiedeva a RI DA di esibire i documenti e l'autorizzazione a percorrere il sentiero con la motocicletta. RI DA chiamava il nonno, RI IO, il quale, inveendo contro la guardia giurata, prima gli diceva di non poter riprendere il luogo con la telecamera e, dopo essersi avvicinato, lo strattonava facendolo rovinare a terra. Gli imputati quindi aggredivano HI FA, colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;
RI IO gli dava un morso al braccio. Terminata l’aggressione gli imputati si impossessavano della telecamera. HI riportava lesioni giudicate guaribili in giorni dieci. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati atti, articolando i seguenti motivi di doglianza. RI IO. bis, comma 2, cod. pen. (furto con strappo). La condotta contestata, espone la difesa, si caratterizza per la sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui, che avviene strappandola di mano o di dosso alla persona. Nel caso in esame la condotta del prevenuto non può inquadrarsi nell’ambito del reato di furto con strappo;
invero, la violenza è stata esercitata sulla persona offesa, non sulla telecamera, in seguito ad un litigio iniziato in ragione della contestazione di un illecito amministrativo. Difetterebbe, pertanto, l'elemento materiale del reato, che richiede l’azione di strappare di mano o di dosso la cosa altrui, avendo l’imputato esercitato una violenza fisica diretta alla persona dopo un diverbio. Sarebbe inoltre insussistente l'elemento volitivo, difettando l’intenzione del soggetto agente di impossessarsi della cosa altrui con un’azione violenta esercitata sulla cosa stessa. I fatti, invero, dimostrerebbero che l’imputato voleva allontanare dalla sua proprietà HI FA. Con il secondo motivo lamenta: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. per difetto dell'elemento del profitto. Il reato è insussistente anche per l'assenza del dolo specifico del profitto. La parte offesa aveva affrontato IO RI, proprietario della casa, con il quale aveva iniziato a litigare. RI IO reagì per impedire un’intrusione indebita nella sua proprietà. Entrambi gli imputati non avevano alcun interesse ad impossessarsi della telecamera della persona offesa. Con il terzo motivo lamenta: mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen. La parte offesa è un volontario WWF, che assume la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio di funzioni specifiche di salvaguardia dell’ambiente stabilite dalla legge regionale. Perché la sua funzione sia riconoscibile, deve, nell’esercizio dei compiti affidatigli, indossare la pettorina di ordinanza con la scritta "guardia WWF". La legge regionale di riferimento (art. 48 della Legge regionale n. 26 del 16/8/1993 prevede che le guardie giurate "Durante l'esercizio delle loro funzioni...devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura ai sensi della normativa statale vigente con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche”). Al momento del fatto la persona offesa non indossava la pettorina d’ordinanza, ma la sola maglietta con la stampigliatura “volontario WWF”. Il ricorrente avrebbe dovuto essere mandato esente da responsabilità per il reato di resistenza a P.U., avendo la persona offesa agito in difetto della condizione di legge che lo abilita alla funzione di guardia giurata. Erra la Corte territoriale nel sostenere che la la Corte d’appello ritiene che le lesioni denunciate dalla persona offesa siano la prova diretta del reato, attribuendo tali fatti, in modo indistinto, ad entrambi gli imputati. Dalla compiuta istruttoria è emerso che la parte offesa ha avuto un diverbio con il solo IO RI, degenerato in un confronto fisico. RI DA, prima dell’alterco, era intento a tagliare l'erba in un fossato alle spalle della persona offesa ed era stato chiamato dalla sorella RA RI (teste del processo) per dare notizie alla parte offesa sulla proprietà della motocicletta ricoverata all'interno del giardino del nonno. RA RI, testimone dei fatti, non ha riferito di alcun confronto fisico o verbale tra il fratello DA e la persona offesa. La Corte territoriale, pertanto, ha condannato l'esponente sulla base di un ragionamento apodittico e illogico, privo del supporto di prove riguardanti la esistenza di una condotta violenta in danno della parte offesa. Non sarebbe ipotizzabile a carico dell’imputato nemmeno l’ipotesi di concorso morale, in quanto il diverbio e la lite tra la persona offesa ed il nonno del ricorrente sono scaturiti dal colpo di bacchetta portato dal primo alla macchina fotografica del secondo e non dalla contestazione della violazione amministrativa per l'utilizzo della moto in una zona interdetta al traffico veicolare. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale. Le ragioni di doglianza ricalcano quelle prospettate dal coimputato nel terzo motivo di ricorso. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. he svolge l’attività lavorativa di comandante di aerei civili;
non si è impossessato della telecamera della parte offesa e non lo ha aggredito. L'esponente ha solo assistito al diverbio insorto tra il nonno e la persona offesa, provvedendo immediatamente ad estinguere la sanzione amministrativa che gli è stata comminata per la violazione del divieto di transito in zona protetta. Non poteva mostrare resipiscenza per fatti che non ha commesso. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e le altre parti presenti hanno concluso come da verbale. Il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi. La difesa di parte civile ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza nel presente giudizio di legittimità come da nota depositata in udienza. La difesa degli imputati ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. Le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza dei reati e della riferibilità di essi ad entrambi gli imputati risultano immuni da censure rilevabili in sede di legittimità, perché basate su un ragionamento privo di aporie logiche, esaustivo e coerente con le risultanze probatorie richiamate in motivazione. I motivi di ricorso, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di doglianze già attentamente vagliate dai giudici di merito e disattese con argomentazioni corrette in diritto. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate da RI DA riposa su una motivazione non meritevole di essere censurata. 2. I motivi primo e secondo dei rispettivi atti di impugnazione elevati dagli imputati possono essere trattati congiuntamente, attesa la sovrapponibilità delle critiche portate all’inquadramento giuridico del fatto contestato al capo B) della rubrica. 2.1. I due imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di furto con strappo (capo B della rubrica), perchè, in concorso tra loro, si impossessavano di una telecamera strappandola di dosso alla persona offesa. I difensori lamentano come i giudici di merito abbiano fatto cattivo governo della disciplina dell’istituto, non potendo riconoscersi nei fatti l’uso della violenza profitto dall’apprensione della telecamera della persona offesa. Le argomentazioni fondanti le prospettazioni difensive sul punto sono confuse e comunque tese ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle emergenze probatorie: i difensori sostengono che la violenza esercitata dagli imputati non fosse diretta all’impossessamento della res, essendo scaturita da un diverbio degenerato in una reazione fisica finalizzata al respingimento della persona offesa dalla proprietà di RI IO;
in tale contesto l’impossessamento della telecamera sarebbe stato un “accidente estraneo allo sviluppo della condotta” o un “elemento accidentale nello sviluppo dei fatti” (così pag. 2 del ricorso proposto da RI DA;
pag. 2 del ricorso proposto da RI IO). Per altro verso, si sostiene che la violenza fu esclusivamente diretta verso la persona e non sulla cosa, circostanza che escluderebbe la fattispecie del furto con strappo. Le lagnanze risultano prive di reale confronto con la dinamica dei fatti risultante dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito, che, sulla base del narrato della vittima, hanno ritenuto acclarato che l’intenzione degli imputati non fosse quella di respingere fuori dalla proprietà la persona offesa, bensì quella di opporsi al Pubblico ufficiale, aggredendo la vittima con pugni e calci, e di impossessarsi della telecamera che portava seco, allo scopo di distruggere le riprese da questi effettuate. Hanno, infatti, logicamente osservato come HI non avesse alcun motivo per fare ingresso nella proprietà di RI IO, essendosi fermato all’ingresso del recinto del giardino per chiedere al nipote DA i documenti e l’autorizzazione a percorrere il sentiero con la motocicletta [cfr. quanto riportato a pag. 20 della pronuncia di appello e quanto descritto a pag. 5 della sentenza di primo grado, in cui si legge:”Non si ritiene invece attendibile la circostanza riferita dai RI che il HI si sarebbe introdotto nella proprietà dei RI (peraltro secondo la prospettazione accusatoria avrebbe varcato la soglia del cancello di un metro), in quanto il HI non ne aveva alcuna necessità ai fini dell'attività che stava compiendo. Infatti, il responsabile della violazione amministrativa con cui stava interloquendo il HI per l'accertamento, cioè RI DA, si trovava fuori dalla recinzione essendo intento a tagliare l'erba circostante e lo stesso HI aveva rilevato il numero di targa della moto con cui era stata commessa la violazione addirittura lungo il sentiero, quando era stato superato da RI DA in sella alla moto. In ogni caso la targa della moto era ben visibile anche dall'esterno del giardino, di limitate dimensioni, come è dato rilevare dalle foto riversate in atti”]. La legittima richiesta di HI rivolta a RI DA di esibire i documenti e l’autorizzazione a percorrere il sentiero con il motociclo scatenò l’immediata reazione degli imputati, i quali, alla stregua del racconto fornito dalla persona offesa, aggredirono la guardia giurata con calci e pugni, impossessandosi successivamente della telecamera che aveva in mano. Le lesioni patite dalla vittima, si legge in motivazione, risultano attestate dalla certificazione medica in atti – pienamente compatibili con la dinamica dell’aggressione - ed il suo narrato è confortato dalle ulteriori testimonianze acquisite nel corso del giudizio, di cui la Corte di merito ha dato ampiamente conto alle pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata. Particolarmente significativa ai fini della valutazione della piena attendibilità del dichiarato della persona offesa, è stata reputata la testimonianza del Direttore della riserva, il quale ha confermato di avere inviato HI in perlustrazione nella zona in cui insiste l’abitazione di RI IO e di avere potuto constatare che questi, subito dopo il fatto, presentava segni visibili dell’aggressione patita. 2.2. Le critiche difensive, quanto al reato di furto con strappo, non colgono nel segno, essendo dirette a svilire la circostanza dell’impossessamento della res – pacificamente avvenuto alla luce delle risultanze processuali richiamate in sentenza – e ad avvalorare la tesi di un semplice diverbio tra i soggetti coinvolti, sfociato in una “reazione fisica diretta gli uni contro gli altri” per evitare l’intrusione di HI nella proprietà. Occorre poi osservare come la questione riguardante la direzione della violenza esercitata dagli imputati - direttamente nei confronti della vittima e non sulla cosa secondo l’assunto difensivo - non sia stata, in realtà, mai stata tematizzata negli atti di appello. Il loro contenuto era infatti principalmente rivolto a prospettare l’inesistenza della telecamera, l’inesistenza della violenza stessa e l’inattendibilità del narrato della vittima, aspetti puntualmente vagliati dalla Corte territoriale e disattesi, come detto in precedenza, con argomentazioni immuni da censure. Al riguardo non è superfluo rammentare come dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. L’erronea qualificazione giuridica di un fatto rientra tra le questioni rilevabili d’ufficio e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità; tuttavia, in base a costante orientamento di questa Corte, detta eccezione è ammessa soltanto ove per la soluzione del caso non siano richiesti accertamenti di fatto (ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). are correttamente qualificato sia in relazione all’elemento oggettivo, sia in relazione al profilo soggettivo. Quanto al primo aspetto, alla stregua di quanto argomentato dai giudici di merito – i quali hanno ricostruito i fatti conformemente alla descrizione risultante dalla contestazione - la violenza è stata funzionale alla realizzazione del reato di resistenza a P.U.; cessata l’aggressione, gli imputati hanno tolto di mano la telecamera a HI, impossessandosi della res. Quanto al secondo aspetto, è noto come il profitto nel reato di furto possa consistere in una qualunque utilità, anche di natura non patrimoniale (cfr. Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145, così massimata:”Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore”). In proposito i giudici di merito hanno congruamente evidenziato come gli imputati, nell’impossessarsi della telecamera, volessero cancellare le tracce delle riprese effettuate dalla guardia giurata, per loro compromettenti. I due reati possono pacificamente coesistere, essendo il reato di furto diretto a salvaguardare la sfera patrimoniale della persona offesa e la resistenza a P.U. la regolarità dell'azione amministrativa. 3. Del pari inammissibili si appalesano le doglianze riguardanti la insussistenza del reato di resistenza a P.U. (motivo terzo del ricorso di RI IO, motivo quarto del ricorso di RI DA). Dopo attenta analisi dello svolgimento dei fatti, ripercorso alla luce delle dichiarazioni di HI, considerate pienamente attendibili per le ragioni già indicate in precedenza, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrate le fattispecie di reato di resistenza e lesioni a P.U. Si legge in sentenza che entrambi gli imputati aggredirono la persona offesa allo scopo di opporsi al suo operato, nella consapevolezza della qualifica da questi rivestita, resa palese dalla scritta che portava sul pettorale. In proposito la persona offesa, escussa in dibattimento, ha precisato che nella circostanza di cui all’occorso, oltre ad essersi qualificata come guardia WWF, indossava il pettorale d’ordinanza. La circostanza, si legge in sentenza, trova conforto nelle stesse dichiarazioni di RI DA, il quale ebbe ad affermare di avere notato il pettorale (così pag. 22 della sentenza impugnata). E’ noto come il sindacato di legittimità non abbia per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. Rispetto alla ricostruzione offerta dai giudici di merito ed alle risultanze probatorie illustrate in sentenza, la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa interpretazione dei fatti. Ne consegue che, al di fuori del ben delimitato perimetro del travisamento della prova – neppure dedotto nella specie – non è possibile rivisitare le circostanze fattuali esaminate dal giudice in vista di una decisione alternativa. Con argomentare coerente alle risultanze in atti, la Corte di merito ha posto in evidenza la regolarità dell'operato della vittima, che, nello svolgimento delle sue funzioni, quale guardia giurata in servizio presso la riserva naturale, ha chiesto a RI DA di esibire l’autorizzazione riguardante il passaggio con motoveicolo nella riserva ed i documenti personali, utili per la sua identificazione (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). L’aggressione integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., avendo gli imputati opposto resistenza alla parte offesa nell’atto dello svolgimento delle funzioni demandategli dall’Autorità. 4. Del pari destituite di fondamento risultano le doglianze proposte da RI DA con riferimento all’insussistenza del reato di lesioni perpetrato in danno della parte lesa (motivo terzo del ricorso del suddetto imputato). Come detto in precedenza, la dinamica dei fatti, ricostruita alla luce delle dichiarazioni di HI FA, rivela in termini inequivoci la partecipazione dell’imputato all’aggressione portata alla persona offesa. Le avverse prospettazioni difensive sollecitano una non consentita revisione del fatto. Non si individua nelle argomentazioni illustrate in sentenza la lamentata illogicità del ragionamento sostenuto dai giudici di merito. In tesi difensiva, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una "inversione dell'ordine logico del ragionamento", desumendo l’esistenza del reato a carico dell’imputato dalle lesioni certificate in atti e mancando di approfondire l’aspetto riguardante il contributo prestato dal ricorrente. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha desunto il coinvolgimento nei fatti di entrambi gli imputati non già dal solo referto di Pronto dell’azione violenta posta in essere dal nonno e dal nipote in danno della guardia giurata. Deve in proposito rimarcarsi come, secondo pacifico orientamento di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possano essere da sole legittimamente poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non essendo abbisognevoli di elementi di riscontro. Ove la persona offesa sia costituita parte civile nel giudizio e, pertanto, portatrice di interessi suoi propri configgenti con quelli dell’imputato, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi risultanti dagli atti [cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214:”Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)”; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070:”La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi”]. La Corte territoriale, come già evidenziato in precedenza, si è attenuta scrupolosamente all’indirizzo richiamato, apprezzando, con argomentare immune da censure, la linearità del narrato della vittima e la coerenza con gli altri elementi risultanti dalla compiuta istruttoria (certificazione medica, testimonianza del direttore della riserva). Quanto alla deposizione di RI RA, il cui contenuto, in tesi difensiva, avvalorerebbe il racconto del fratello DA, i giudici di merito hanno avuto cura di precisare, respingendo le obiezioni difensive, come il comportamento adottato 5. Le doglianze avanzate da RI DA nell’ultimo motivo di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. La Corte di appello, nel corpo della motivazione, ha ampiamente argomentato in merito agli elementi di fatto dai quali desumere la particolare gravità della condotta;
nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio ha poi evidenziato l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei al riconoscimento del beneficio invocato e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza. La motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Larga parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente motivato dal giudice in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Gli imputati sono altresì condannati alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della parte civile FA HI, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo: il procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'Avvocato Antonio Quarta del foro di Roma in difesa della parte civile HI FA, il quale, associandosi alle conclusioni espresse dalla Procura generale, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendone l'accoglimento. E' presente l'Avvocato Eugenio RAi del foro di Bergamo in difesa di RI IO e RI DA, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 66 Anno 2026 Presidente: ER SA Relatore: UN OS Data Udienza: 19/11/2025 quest’ultimo dal reato di violazione di domicilio perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione ciascuno, concedendo loro l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei riguardi di HI FA. I fatti che hanno dato origine alle imputazioni elevate a carico degli imputati condannati, come ricostruiti dai giudici di merito, possono essere così riassunti. In data 28/9/2019 HI FA, guardia giurata del WWF di Valpredina, su incarico del Direttore della Riserva naturale, si recava presso l'abitazione di proprietà di RI IO, ricadente nell’area protetta del Monte Misma, al fine di verificare l’avvenuta rimozione di un abuso edilizio realizzato da quest'ultimo e le condizioni di uno stagno ivi esistente. Nel percorrere il sentiero, HI veniva superato da una moto da cross, con a bordo due ragazzi;
stante il divieto di transito con mezzi a motore nella zona, provvedeva a rilevare il numero di targa del veicolo. Nel corso del sopralluogo, raggiunta l’abitazione di RI IO, si imbatteva nella presenza di una ragazza a cui chiedeva di chi fosse la motocicletta parcheggiata nel giardino, apprendendo che il veicolo era di proprietà del fratello RI DA. Dopo essersi qualificato come guardia WWF - di cui indossava il pettorale - chiedeva a RI DA di esibire i documenti e l'autorizzazione a percorrere il sentiero con la motocicletta. RI DA chiamava il nonno, RI IO, il quale, inveendo contro la guardia giurata, prima gli diceva di non poter riprendere il luogo con la telecamera e, dopo essersi avvicinato, lo strattonava facendolo rovinare a terra. Gli imputati quindi aggredivano HI FA, colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;
RI IO gli dava un morso al braccio. Terminata l’aggressione gli imputati si impossessavano della telecamera. HI riportava lesioni giudicate guaribili in giorni dieci. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati atti, articolando i seguenti motivi di doglianza. RI IO. bis, comma 2, cod. pen. (furto con strappo). La condotta contestata, espone la difesa, si caratterizza per la sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui, che avviene strappandola di mano o di dosso alla persona. Nel caso in esame la condotta del prevenuto non può inquadrarsi nell’ambito del reato di furto con strappo;
invero, la violenza è stata esercitata sulla persona offesa, non sulla telecamera, in seguito ad un litigio iniziato in ragione della contestazione di un illecito amministrativo. Difetterebbe, pertanto, l'elemento materiale del reato, che richiede l’azione di strappare di mano o di dosso la cosa altrui, avendo l’imputato esercitato una violenza fisica diretta alla persona dopo un diverbio. Sarebbe inoltre insussistente l'elemento volitivo, difettando l’intenzione del soggetto agente di impossessarsi della cosa altrui con un’azione violenta esercitata sulla cosa stessa. I fatti, invero, dimostrerebbero che l’imputato voleva allontanare dalla sua proprietà HI FA. Con il secondo motivo lamenta: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. per difetto dell'elemento del profitto. Il reato è insussistente anche per l'assenza del dolo specifico del profitto. La parte offesa aveva affrontato IO RI, proprietario della casa, con il quale aveva iniziato a litigare. RI IO reagì per impedire un’intrusione indebita nella sua proprietà. Entrambi gli imputati non avevano alcun interesse ad impossessarsi della telecamera della persona offesa. Con il terzo motivo lamenta: mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen. La parte offesa è un volontario WWF, che assume la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio di funzioni specifiche di salvaguardia dell’ambiente stabilite dalla legge regionale. Perché la sua funzione sia riconoscibile, deve, nell’esercizio dei compiti affidatigli, indossare la pettorina di ordinanza con la scritta "guardia WWF". La legge regionale di riferimento (art. 48 della Legge regionale n. 26 del 16/8/1993 prevede che le guardie giurate "Durante l'esercizio delle loro funzioni...devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura ai sensi della normativa statale vigente con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche”). Al momento del fatto la persona offesa non indossava la pettorina d’ordinanza, ma la sola maglietta con la stampigliatura “volontario WWF”. Il ricorrente avrebbe dovuto essere mandato esente da responsabilità per il reato di resistenza a P.U., avendo la persona offesa agito in difetto della condizione di legge che lo abilita alla funzione di guardia giurata. Erra la Corte territoriale nel sostenere che la la Corte d’appello ritiene che le lesioni denunciate dalla persona offesa siano la prova diretta del reato, attribuendo tali fatti, in modo indistinto, ad entrambi gli imputati. Dalla compiuta istruttoria è emerso che la parte offesa ha avuto un diverbio con il solo IO RI, degenerato in un confronto fisico. RI DA, prima dell’alterco, era intento a tagliare l'erba in un fossato alle spalle della persona offesa ed era stato chiamato dalla sorella RA RI (teste del processo) per dare notizie alla parte offesa sulla proprietà della motocicletta ricoverata all'interno del giardino del nonno. RA RI, testimone dei fatti, non ha riferito di alcun confronto fisico o verbale tra il fratello DA e la persona offesa. La Corte territoriale, pertanto, ha condannato l'esponente sulla base di un ragionamento apodittico e illogico, privo del supporto di prove riguardanti la esistenza di una condotta violenta in danno della parte offesa. Non sarebbe ipotizzabile a carico dell’imputato nemmeno l’ipotesi di concorso morale, in quanto il diverbio e la lite tra la persona offesa ed il nonno del ricorrente sono scaturiti dal colpo di bacchetta portato dal primo alla macchina fotografica del secondo e non dalla contestazione della violazione amministrativa per l'utilizzo della moto in una zona interdetta al traffico veicolare. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale. Le ragioni di doglianza ricalcano quelle prospettate dal coimputato nel terzo motivo di ricorso. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. he svolge l’attività lavorativa di comandante di aerei civili;
non si è impossessato della telecamera della parte offesa e non lo ha aggredito. L'esponente ha solo assistito al diverbio insorto tra il nonno e la persona offesa, provvedendo immediatamente ad estinguere la sanzione amministrativa che gli è stata comminata per la violazione del divieto di transito in zona protetta. Non poteva mostrare resipiscenza per fatti che non ha commesso. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e le altre parti presenti hanno concluso come da verbale. Il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi. La difesa di parte civile ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza nel presente giudizio di legittimità come da nota depositata in udienza. La difesa degli imputati ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. Le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza dei reati e della riferibilità di essi ad entrambi gli imputati risultano immuni da censure rilevabili in sede di legittimità, perché basate su un ragionamento privo di aporie logiche, esaustivo e coerente con le risultanze probatorie richiamate in motivazione. I motivi di ricorso, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di doglianze già attentamente vagliate dai giudici di merito e disattese con argomentazioni corrette in diritto. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate da RI DA riposa su una motivazione non meritevole di essere censurata. 2. I motivi primo e secondo dei rispettivi atti di impugnazione elevati dagli imputati possono essere trattati congiuntamente, attesa la sovrapponibilità delle critiche portate all’inquadramento giuridico del fatto contestato al capo B) della rubrica. 2.1. I due imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di furto con strappo (capo B della rubrica), perchè, in concorso tra loro, si impossessavano di una telecamera strappandola di dosso alla persona offesa. I difensori lamentano come i giudici di merito abbiano fatto cattivo governo della disciplina dell’istituto, non potendo riconoscersi nei fatti l’uso della violenza profitto dall’apprensione della telecamera della persona offesa. Le argomentazioni fondanti le prospettazioni difensive sul punto sono confuse e comunque tese ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle emergenze probatorie: i difensori sostengono che la violenza esercitata dagli imputati non fosse diretta all’impossessamento della res, essendo scaturita da un diverbio degenerato in una reazione fisica finalizzata al respingimento della persona offesa dalla proprietà di RI IO;
in tale contesto l’impossessamento della telecamera sarebbe stato un “accidente estraneo allo sviluppo della condotta” o un “elemento accidentale nello sviluppo dei fatti” (così pag. 2 del ricorso proposto da RI DA;
pag. 2 del ricorso proposto da RI IO). Per altro verso, si sostiene che la violenza fu esclusivamente diretta verso la persona e non sulla cosa, circostanza che escluderebbe la fattispecie del furto con strappo. Le lagnanze risultano prive di reale confronto con la dinamica dei fatti risultante dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito, che, sulla base del narrato della vittima, hanno ritenuto acclarato che l’intenzione degli imputati non fosse quella di respingere fuori dalla proprietà la persona offesa, bensì quella di opporsi al Pubblico ufficiale, aggredendo la vittima con pugni e calci, e di impossessarsi della telecamera che portava seco, allo scopo di distruggere le riprese da questi effettuate. Hanno, infatti, logicamente osservato come HI non avesse alcun motivo per fare ingresso nella proprietà di RI IO, essendosi fermato all’ingresso del recinto del giardino per chiedere al nipote DA i documenti e l’autorizzazione a percorrere il sentiero con la motocicletta [cfr. quanto riportato a pag. 20 della pronuncia di appello e quanto descritto a pag. 5 della sentenza di primo grado, in cui si legge:”Non si ritiene invece attendibile la circostanza riferita dai RI che il HI si sarebbe introdotto nella proprietà dei RI (peraltro secondo la prospettazione accusatoria avrebbe varcato la soglia del cancello di un metro), in quanto il HI non ne aveva alcuna necessità ai fini dell'attività che stava compiendo. Infatti, il responsabile della violazione amministrativa con cui stava interloquendo il HI per l'accertamento, cioè RI DA, si trovava fuori dalla recinzione essendo intento a tagliare l'erba circostante e lo stesso HI aveva rilevato il numero di targa della moto con cui era stata commessa la violazione addirittura lungo il sentiero, quando era stato superato da RI DA in sella alla moto. In ogni caso la targa della moto era ben visibile anche dall'esterno del giardino, di limitate dimensioni, come è dato rilevare dalle foto riversate in atti”]. La legittima richiesta di HI rivolta a RI DA di esibire i documenti e l’autorizzazione a percorrere il sentiero con il motociclo scatenò l’immediata reazione degli imputati, i quali, alla stregua del racconto fornito dalla persona offesa, aggredirono la guardia giurata con calci e pugni, impossessandosi successivamente della telecamera che aveva in mano. Le lesioni patite dalla vittima, si legge in motivazione, risultano attestate dalla certificazione medica in atti – pienamente compatibili con la dinamica dell’aggressione - ed il suo narrato è confortato dalle ulteriori testimonianze acquisite nel corso del giudizio, di cui la Corte di merito ha dato ampiamente conto alle pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata. Particolarmente significativa ai fini della valutazione della piena attendibilità del dichiarato della persona offesa, è stata reputata la testimonianza del Direttore della riserva, il quale ha confermato di avere inviato HI in perlustrazione nella zona in cui insiste l’abitazione di RI IO e di avere potuto constatare che questi, subito dopo il fatto, presentava segni visibili dell’aggressione patita. 2.2. Le critiche difensive, quanto al reato di furto con strappo, non colgono nel segno, essendo dirette a svilire la circostanza dell’impossessamento della res – pacificamente avvenuto alla luce delle risultanze processuali richiamate in sentenza – e ad avvalorare la tesi di un semplice diverbio tra i soggetti coinvolti, sfociato in una “reazione fisica diretta gli uni contro gli altri” per evitare l’intrusione di HI nella proprietà. Occorre poi osservare come la questione riguardante la direzione della violenza esercitata dagli imputati - direttamente nei confronti della vittima e non sulla cosa secondo l’assunto difensivo - non sia stata, in realtà, mai stata tematizzata negli atti di appello. Il loro contenuto era infatti principalmente rivolto a prospettare l’inesistenza della telecamera, l’inesistenza della violenza stessa e l’inattendibilità del narrato della vittima, aspetti puntualmente vagliati dalla Corte territoriale e disattesi, come detto in precedenza, con argomentazioni immuni da censure. Al riguardo non è superfluo rammentare come dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. L’erronea qualificazione giuridica di un fatto rientra tra le questioni rilevabili d’ufficio e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità; tuttavia, in base a costante orientamento di questa Corte, detta eccezione è ammessa soltanto ove per la soluzione del caso non siano richiesti accertamenti di fatto (ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). are correttamente qualificato sia in relazione all’elemento oggettivo, sia in relazione al profilo soggettivo. Quanto al primo aspetto, alla stregua di quanto argomentato dai giudici di merito – i quali hanno ricostruito i fatti conformemente alla descrizione risultante dalla contestazione - la violenza è stata funzionale alla realizzazione del reato di resistenza a P.U.; cessata l’aggressione, gli imputati hanno tolto di mano la telecamera a HI, impossessandosi della res. Quanto al secondo aspetto, è noto come il profitto nel reato di furto possa consistere in una qualunque utilità, anche di natura non patrimoniale (cfr. Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145, così massimata:”Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore”). In proposito i giudici di merito hanno congruamente evidenziato come gli imputati, nell’impossessarsi della telecamera, volessero cancellare le tracce delle riprese effettuate dalla guardia giurata, per loro compromettenti. I due reati possono pacificamente coesistere, essendo il reato di furto diretto a salvaguardare la sfera patrimoniale della persona offesa e la resistenza a P.U. la regolarità dell'azione amministrativa. 3. Del pari inammissibili si appalesano le doglianze riguardanti la insussistenza del reato di resistenza a P.U. (motivo terzo del ricorso di RI IO, motivo quarto del ricorso di RI DA). Dopo attenta analisi dello svolgimento dei fatti, ripercorso alla luce delle dichiarazioni di HI, considerate pienamente attendibili per le ragioni già indicate in precedenza, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrate le fattispecie di reato di resistenza e lesioni a P.U. Si legge in sentenza che entrambi gli imputati aggredirono la persona offesa allo scopo di opporsi al suo operato, nella consapevolezza della qualifica da questi rivestita, resa palese dalla scritta che portava sul pettorale. In proposito la persona offesa, escussa in dibattimento, ha precisato che nella circostanza di cui all’occorso, oltre ad essersi qualificata come guardia WWF, indossava il pettorale d’ordinanza. La circostanza, si legge in sentenza, trova conforto nelle stesse dichiarazioni di RI DA, il quale ebbe ad affermare di avere notato il pettorale (così pag. 22 della sentenza impugnata). E’ noto come il sindacato di legittimità non abbia per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. Rispetto alla ricostruzione offerta dai giudici di merito ed alle risultanze probatorie illustrate in sentenza, la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa interpretazione dei fatti. Ne consegue che, al di fuori del ben delimitato perimetro del travisamento della prova – neppure dedotto nella specie – non è possibile rivisitare le circostanze fattuali esaminate dal giudice in vista di una decisione alternativa. Con argomentare coerente alle risultanze in atti, la Corte di merito ha posto in evidenza la regolarità dell'operato della vittima, che, nello svolgimento delle sue funzioni, quale guardia giurata in servizio presso la riserva naturale, ha chiesto a RI DA di esibire l’autorizzazione riguardante il passaggio con motoveicolo nella riserva ed i documenti personali, utili per la sua identificazione (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). L’aggressione integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., avendo gli imputati opposto resistenza alla parte offesa nell’atto dello svolgimento delle funzioni demandategli dall’Autorità. 4. Del pari destituite di fondamento risultano le doglianze proposte da RI DA con riferimento all’insussistenza del reato di lesioni perpetrato in danno della parte lesa (motivo terzo del ricorso del suddetto imputato). Come detto in precedenza, la dinamica dei fatti, ricostruita alla luce delle dichiarazioni di HI FA, rivela in termini inequivoci la partecipazione dell’imputato all’aggressione portata alla persona offesa. Le avverse prospettazioni difensive sollecitano una non consentita revisione del fatto. Non si individua nelle argomentazioni illustrate in sentenza la lamentata illogicità del ragionamento sostenuto dai giudici di merito. In tesi difensiva, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una "inversione dell'ordine logico del ragionamento", desumendo l’esistenza del reato a carico dell’imputato dalle lesioni certificate in atti e mancando di approfondire l’aspetto riguardante il contributo prestato dal ricorrente. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha desunto il coinvolgimento nei fatti di entrambi gli imputati non già dal solo referto di Pronto dell’azione violenta posta in essere dal nonno e dal nipote in danno della guardia giurata. Deve in proposito rimarcarsi come, secondo pacifico orientamento di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possano essere da sole legittimamente poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non essendo abbisognevoli di elementi di riscontro. Ove la persona offesa sia costituita parte civile nel giudizio e, pertanto, portatrice di interessi suoi propri configgenti con quelli dell’imputato, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi risultanti dagli atti [cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214:”Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)”; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070:”La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi”]. La Corte territoriale, come già evidenziato in precedenza, si è attenuta scrupolosamente all’indirizzo richiamato, apprezzando, con argomentare immune da censure, la linearità del narrato della vittima e la coerenza con gli altri elementi risultanti dalla compiuta istruttoria (certificazione medica, testimonianza del direttore della riserva). Quanto alla deposizione di RI RA, il cui contenuto, in tesi difensiva, avvalorerebbe il racconto del fratello DA, i giudici di merito hanno avuto cura di precisare, respingendo le obiezioni difensive, come il comportamento adottato 5. Le doglianze avanzate da RI DA nell’ultimo motivo di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. La Corte di appello, nel corpo della motivazione, ha ampiamente argomentato in merito agli elementi di fatto dai quali desumere la particolare gravità della condotta;
nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio ha poi evidenziato l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei al riconoscimento del beneficio invocato e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza. La motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Larga parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente motivato dal giudice in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Gli imputati sono altresì condannati alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della parte civile FA HI, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla