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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2873/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026698790000 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna cartella di pagamento n.10020250026698790/000, relativa a tassa automobilistica anno 2017.
Con il primo motivo si eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta prescrizione della pretesa per decorso del termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel costituirsi ha rilevato la infondatezza del ricorso concludendo per il rigetto.
In data 7.1.2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica nell'ambito della quale, in primo luogo ha ribadito la competenza territoriale in capo a questa Corte di giustizia di primo grado, poi si è soffermata sulla assenza di notifica dell'avviso di accertamento, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, in subordine, della eccezione di prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, va rilevata la incompetenza territoriale in capo a questa Commissione
Provinciale avendo ad oggetto l'impugnata ingiunzione tasse automobilistiche, rispetto alle quali l'ente impositore è la Regione Campania.
Al riguardo va richiamata la sentenza n. 44 del 3/3/2016, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n.
546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore».
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con invito alle parti alla eventuale riassunzione nei termini di legge innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2873/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026698790000 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna cartella di pagamento n.10020250026698790/000, relativa a tassa automobilistica anno 2017.
Con il primo motivo si eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta prescrizione della pretesa per decorso del termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel costituirsi ha rilevato la infondatezza del ricorso concludendo per il rigetto.
In data 7.1.2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica nell'ambito della quale, in primo luogo ha ribadito la competenza territoriale in capo a questa Corte di giustizia di primo grado, poi si è soffermata sulla assenza di notifica dell'avviso di accertamento, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, in subordine, della eccezione di prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, va rilevata la incompetenza territoriale in capo a questa Commissione
Provinciale avendo ad oggetto l'impugnata ingiunzione tasse automobilistiche, rispetto alle quali l'ente impositore è la Regione Campania.
Al riguardo va richiamata la sentenza n. 44 del 3/3/2016, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n.
546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore».
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con invito alle parti alla eventuale riassunzione nei termini di legge innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli