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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 2
maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: , residenti in [...]
Colletta, n. 12 ed elettivamente domiciliati in Como, P.zza Volta, n. 33, presso lo studio dell'avv. Stefano Mossino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 28 (C.F.: , in giudizio CP_1 CodiceFiscale_3
personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como (CO), via Albertolli, n. 9
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1246/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale
di Como nella causa iscritta al n. 553/2022 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n1246/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini nell'ambito del giudizio n. 553/2022 R.G., depositata in cancelleria in data 07/11/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento colpevole del mandato professionale ricevuto e accettato, condannare , Professionista Avvocato al risarcimento del danno CP_1 sotto un duplice profilo:
A) danno patrimoniale e non patrimoniale derivante ai coniugi Parte_1
e per perdita di chances commisurato non alla perdita del
[...] Parte_2 risultato ma alla mera possibilità di conseguirlo, tenuto conto degli argomenti evidenziati dallo stesso Avvocato per sostenere la responsabilità della CP_1 conducente del veicolo le criticità dell'elaborato peritale del C.T. Controparte_2 del Pubblico Ministero con la conseguente responsabilità ex art. 2054 c. II (concausa del sinistro) dell'automobilista; della fondatezza e della plausibilità di tali argomentazioni, ritenute idonee dallo stesso professionista a comportare un risarcimento del danno commisurabile ad una responsabilità almeno pari per legge al 50% dell'intero. Avendo l'Avvocato quantificato l'intero danno dei genitori nella CP_1 misura di € 677.050,00 (euro seicentosettantasettemilacinquanta/00), si ritiene che il danno risarcibile sia quantificabile nella misura della metà, pari ad €
pagina2 di 28 338.525,00 (euro trecentotrentottomilacinque-centoventicnque/00), calcolando in tal senso l'alea del giudizio;
si chiede comunque all'ill.mo Giudice adito, di voler condannare l'Avv. al risarcimento del danno nella somma CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, in subordine da liquidarsi secondo equità, tenuto conto del grado di colpa attribuibile in via presuntiva e teorica alla Sig.ra Controparte_2
B) Accertata e dichiarata la responsabilità da fatto illecito (colposo) che ha cagionato agli Attori un danno ingiusto consistente nell'ingiusto “turbamento” dello stato d'animo dei danneggiati o anche nel patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito per un tempo assai lungo di 10 anni (Cass. N. 10393/2002), condannare al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale (danno morale) che si ritiene equo e di giustizia indicare in € 150.000,00 per ciascuno degli Attori, così in totale € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dai fatti al saldo, spese di giustizia rifuse oltre I.VA., C.P.A. e spese generali 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi e capitoli di prova”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede ammettersi prova per testi così come articolata nella memoria ex art 183 IV co. n. 2 c.p.c. recante data
29/07/2022;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per IL CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare
* respingere, in quanto infondata, la domanda proposta dagli appellanti e con-seguentemente confermare la sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa motivazione;
* condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite.”
pagina3 di 28
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1246/2023, pubblicata il 7 novembre 2023, il Tribunale di
Como decideva la causa instaurata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell'avvocato , volta ad accertare la responsabilità per CP_1
inadempimento del mandato professionale ricevuto dal convenuto e a condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori per la perdita della chance di conseguire un risultato favorevole nel giudizio civile risarcitorio, oggetto del mandato, che il professionista avrebbe dovuto instaurare nei confronti di della e dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi assicuratori della responsabilità civile ( Controparte_4
e , per i danni subiti dagli attori a seguito della
[...] Controparte_5
morte del figlio deceduto in un incidente stradale occorso il Persona_1
4 luglio 2009.
A fondamento della domanda gli attori avevano dedotto che il figlio si trovava alla guida del proprio motoveicolo quando perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, verosimilmente in quanto abbagliato dai fari dell'autovettura di che procedeva in senso contrario di marcia ad una velocità non Controparte_2
adeguata allo stato dei luoghi e, in ogni caso, superiore al limite di velocità, nonché con i fari abbaglianti accesi, in violazione dell'art. 153 del codice della strada, avendo, quindi, concorso con la propria condotta imprudente a cagionare il sinistro mortale.
In particolare, gli attori avevano rappresentato che, nonostante gli accordi intercorsi con l'avvocato e benché quest'ultimo avesse consegnato loro CP_1 una copia dell'atto di citazione, lo stesso si era limitato a inviare una lettera di messa in mora alle parti responsabili, omettendo di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di iscrivere la causa a ruolo.
Gli attori avevano, altresì, allegato le seguenti circostanze:
che, per anni e nonostante le molteplici richieste di aggiornamento da loro avanzate, l'avvocato li aveva indotti a ritenere che il processo fosse CP_1
effettivamente pendente e ad attendere l'emanazione della sentenza;
che in un'occasione li aveva addirittura convocati in udienza, salvo poi comunicare loro,
pagina4 di 28 all'esito di un colloquio privato con il giudice, che la causa aveva subito un rinvio a data da destinarsi;
che nel mese di luglio 2019 si erano rivolti ad un nuovo difensore e, in data
3 luglio 2019, avevano appreso che nessun processo era stato incardinato nei confronti dei responsabili del sinistro e che la pretesa risarcitoria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili si era prescritta per colpa esclusiva dell'avvocato
CP_1
Costituitosi in giudizio il 30 maggio 2022, il convenuto aveva contestato di aver ricevuto dagli attori mandato ad instaurare un giudizio civile risarcitorio, sostenendo di essere stato incaricato unicamente di assisterli nel procedimento penale, nonché di inviare una lettera di messa in mora a tutti i possibili soggetti responsabili al fine di interrompere il termine di prescrizione.
Il convenuto aveva dedotto di aver sconsigliato agli attori di introdurre il processo e di aver redatto l'atto di citazione al solo fine di dimostrare l'insussistenza della responsabilità di terzi nella causazione del sinistro;
aveva, inoltre, eccepito di non aver assunto il mandato difensivo, anche in ragione del fatto che gli attori non avevano sottoscritto alcuna procura alle liti.
Da ultimo, il convenuto aveva contestato la sussistenza del pregiudizio lamentato dagli attori, sia in considerazione dell'infondatezza della loro pretesa risarcitoria (destinata ad essere respinta nell'eventuale giudizio di merito), sia deducendo che, quando, il 3 luglio 2019, gli attori erano venuti a sapere che la causa non era stata iscritta a ruolo, il loro credito risarcitorio non si era ancora prescritto.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con la sentenza n. 1246/2023 il Tribunale di Como rigettava la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'avvocato , compensando integralmente le spese processuali CP_1
tra le parti.
Il giudice rilevava che, nonostante le contestazioni svolte da parte del convenuto e la mancata sottoscrizione di una procura ad litem, risultava ampiamente dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale tra quest'ultimo e gli attori, avente ad oggetto l'assistenza e la difesa tecnica per ottenere il risarcimento del danno dagli stessi subito in conseguenza della morte del figlio.
pagina5 di 28 Sul punto il giudicante sottolineava la necessità di distinguere tra procura ad litem, che costituisce un atto unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e il contratto di patrocinio, che costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale un professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera professionale, di svolgere la sua attività in favore del cliente.
Precisava, altresì, che, in quanto soggetto al principio di libertà delle forme e potendo essere stipulato anche mediante un accordo verbale o per comportamenti concludenti, la prova dell'esistenza del contratto poteva essere fornita non solo per iscritto, ma anche a mezzo di testimoni e presunzioni semplici.
Tanto premesso, il giudice di prime cure evidenziava come nel caso in esame fosse pacifico e risultasse, altresì, dalla documentazione depositata in giudizio che il convenuto avesse indirizzato diverse lettere di messa in mora ai soggetti ritenuti responsabili del sinistro.; che avesse provveduto alla redazione dell'atto di citazione nei confronti di della , Controparte_2 Controparte_3
della e di Controparte_4 Controparte_5
consegnandone copia ai clienti.
Alla luce di quanto sopra, il giudice riteneva provata la stipula di un contratto di patrocinio avente ad oggetto l'attività di rappresentanza e assistenza professionale da parte dell'avvocato per il risarcimento del danno da CP_1
perdita del rapporto parentale.
Aggiungeva che tale circostanza trovava riscontro, altresì, nella copiosa corrispondenza via mail depositata in giudizio, che il convenuto non aveva mai contestato di aver intrattenuto con gli attori e che non vi erano prove che l'avvocato avesse successivamente rinunciato al mandato conferitogli, CP_1
dal momento che lo stesso nulla aveva dedotto in tal senso.
Nonostante quanto sopra, il giudice riteneva la domanda infondata.
Richiamava i principi in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, secondo cui “l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
pagina6 di 28 favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”. Ricordava, quindi, che, una volta verificata l'omissione e l'esistenza del danno conseguenza, occorreva appurare se l'omissione avesse avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno lamentato dagli attori.
Il giudice riteneva che, nel caso de quo, non sussistessero elementi tali per affermare che, laddove introdotto, il giudizio risarcitorio nei confronti degli asseriti responsabili della morte del figlio si sarebbe concluso con un esito favorevole per gli attori.
Precisava che, quanto alla pretesa risarcitoria nei confronti della CP_3
sussumibile nella previsione dell'art. 2051 c.c., essendo la
[...] CP_3
indicata come ente gestore del manto stradale e responsabile per la sua
[...] cattiva manutenzione, era onere degli attori, “anche ai fini del necessario giudizio prognostico su cui si fonda il nesso eziologico tra l'inadempimento dell'avvocato
e l'evento di danno, allegare e dimostrare non solo il rapporto diretto tra la cosa
e l'asserito custode, ma anche che il danno sia derivato da un fatto della cosa, inteso come evento determinato della cosa in sé o dal suo connaturato dinamismo, oppure dalla sua interazione con altre cause umane o naturali”. Il giudice di prime cure accertava che nel caso in esame gli attori “nulla hanno tuttavia dedotto sul punto, limitandosi a riferire genericamente di una “accertata cattiva manutenzione del manto stradale facente parte del sinistro” (omissis) gli stessi non hanno, dunque, individuato e dimostrato alcuna “insidia” stradale, da cui possa essere derivato l'evento di danno”.
Il giudice di prime cure riteneva che sarebbe stata infondata anche l'azione risarcitoria proposta direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione della , perché, in mancanza di previsione normativa di un Controparte_3 mezzo di azione diretta nei confronti dell'assicurazione, il danneggiato è legittimato a convenire in giudizio solo il responsabile dell'illecito e non anche l'assicuratore.
Il giudice riteneva, inoltre, che non vi fosse evidenza della probabile fondatezza dell'azione risarcitoria che l'avvocato avrebbe dovuto CP_1
proporre nei confronti tanto di in qualità di conducente e Controparte_2
proprietaria del veicolo antagonista, quanto della sua assicurazione.
pagina7 di 28 Precisava in merito quanto segue:
che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in sede penale si evinceva che alcuno scontro si era verificato al momento del sinistro tra l'autovettura di e il motociclo condotto dal figlio degli attori, sicché non CP_2 poteva operare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.;
che, sebbene da tale consulenza tecnica potessero evincersi profili di negligenza ascrivibili a (con riferimento alla violazione del limite di CP_2
velocità di 50 km/h e alla guida con i fari abbaglianti accesi), non vi era alcuna prova che gli stessi avessero causato o concorso a causare il decesso del figlio degli attori;
che, quanto alla presunta violazione del limite di velocità, il consulente della Procura aveva accertato che, se anche avesse proceduto a velocità CP_2 inferiore, comunque non avrebbe evitato l'investimento, che aveva riguardato, però, non che era deceduto per le lesioni riportate al Persona_1
momento dell'urto con il guard-rail, ma il passeggero, deceduto sul colpo;
che non vi era prova che il sinistro fosse stato provocato dall'uso dei fari abbaglianti;
che la perdita di controllo del motociclo era stata provocata non dall'uso di tali fari, ma dalla brusca frenata di motivata dall'elevata Persona_1 velocità del suo mezzo, che l'aveva portato ad invadere l'opposta corsia di marcia;
che non vi era prova che procedesse oltre la linea di mezzeria. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 maggio 2024, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di
[...] Parte_2
cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 ottobre
2024, l'avvocato ha confutato le ragioni dell'appello, CP_1
chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina8 di 28 Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di e Parte_1 Parte_2
Con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure non abbia ritenuto la possibilità (chance), per gli attori, di vincere la causa di accertamento della responsabilità dei terzi nella causazione del sinistro stradale del 4 luglio 2009.
Affermano che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie istruttorie essi avevano provveduto ad una disamina di vari argomenti di fatto e di diritto sulla base dei quali si ravvisava che, se si fosse introdotto a suo tempo il giudizio volto ad accertare la responsabilità in capo a terzi nella causazione del sinistro, gli stessi avrebbero avuto evidenti chances di vincere la causa.
In proposito deducono che dalla lettura del rapporto di incidente stradale redatto dal Comando dei V.V.U.U. di Como e degli elaborati peritali è possibile ricostruire la dinamica del sinistro come segue: alla guida del proprio motoveicolo Buell, percorreva la Persona_1
via Brogeda di Como, diretto verso il Comune di Cernobbio, tratto di strada caratterizzato dalla presenza di buche e non illuminato adeguatamente, alla velocità di 70 km/h; giunto alla cura destrorsa posta al di sotto del cavalcavia dell'autostrada
A/9, leggermente in pendenza discendente per il suo senso di marcia,
[...] veniva abbagliato dai fari dell'autovettura Volkswagen Golf, di Persona_1
proprietà e condotta da che proveniva dalla direzione opposta e, Controparte_2 percependo come imminente l'impatto contro il veicolo che non manteneva la propria destra, ma viaggiava al centro della carreggiata, approntava una Pt_1
frenata di emergenza a causa della quale perdeva aderenza e rovinava al suolo, scarrocciando sulla corsia di pertinenza dell'autovettura Golf;
il trasportato veniva travolto dall'autovettura con esito mortale, mentre il conducente riportava lesioni gravissime, in esito alle quali Persona_1
decedeva dopo un intervento chirurgico d'urgenza.
pagina9 di 28 Secondo gli appellanti il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero
è incorso in alcuni errori di valutazione che, in ambito civilistico, avrebbero condotto ad una differente interpretazione circa le responsabilità dei conducenti dei due veicoli.
Gli appellanti spiegano che, nel rispondere alla richiesta di evidenziare eventuali condotte colpose a carico dei conducenti e di indicare le eventuali violazioni del codice della strada dagli stessi poste in essere, il detto consulente tecnico ha riferito che “il sig. procedeva ad una velocità non adeguata allo Pt_1 stato dei luoghi e superiore al limite, contravvenendo quindi all'art. 141 comma 3
e 8 e art. 142 del Codice della strada.”; che “Entrambi i veicoli procedevano con fari abbaglianti accesi in violazione dell'art. 153 del Codice della Strada.” e che
“La sig.ra procedeva ad una velocità superiore al limite previsto per quel CP_2
tratto di strada, contravvenendo quindi all'art. 142 Codice della strada”.
Gli appellanti osservano che il predetto consulente tecnico ha ritenuto che la causa dell'evento fosse la perdita di controllo del motoveicolo da parte del motociclista, scagionando il conducente dell'autovettura malgrado circolasse al centro della carreggiata, a velocità elevata e con i fari abbaglianti accesi, con ciò costituendo palesemente un'insidia estremamente rilevante quantomeno a livello di concausa ex art. 2054 c.c.
Gli appellanti affermano, dunque, che vi sono argomentazioni del tutto pregnanti in merito alla responsabilità di nella causazione Controparte_2 dell'evento mortale.
In quest'ottica, gli appellanti deducono che se l'avvocato avesse CP_1 provveduto a notificare l'atto di citazione sarebbe stata esperita una consulenza tecnica all'esito della quale si sarebbe certamente ravvisata una responsabilità quantomeno concorsuale, ex art. 2054 c.c. di Controparte_2
Oltre a ciò, gli stessi ritengono debba ravvisarsi anche la responsabilità della quale ente responsabile della custodia della strada ai sensi Controparte_3 dell'art. 2051 c.c., in quanto la strada presentava buche e sconnessioni varie, motivo per cui dopo l'evento veniva riasfaltata.
Per le ragioni di cui sopra e ritengono che Parte_1 Parte_2
vi siano diversi argomenti che avrebbero potuto dimostrare che Persona_1
non era stato l'esclusivo responsabile nella causazione del sinistro con esito
[...]
mortale.
pagina10 di 28 Sotto altro profilo, gli appellanti evidenziano che il concetto di “accertata negligenza nello svolgimento dell'incarico professionale”, a cui fa riferimento il giudice di prime cure, implica che almeno esista una causa e, cioè, che essa sia stata instaurata, mentre nel caso in esame la causa non è mai stata instaurata dall'avvocato e tanto meno “diligentemente seguita” e che, per CP_1
tale motivo, gli attori hanno chiesto il danno da perdita di chance.
Gli appellanti affermano che il giudice di prime cure non ha considerato che, per giurisprudenza di legittimità, il rapporto eziologico tra la condotta dell'avvocato e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista “se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo” (Cass. n.
1268/1998).
Si dolgono che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda “sulla base di una mera disamina postuma di carte di una causa che non è mai venuta ad esistenza” (p. 19, atto d'appello), imputando agli attori e non al difensore avvocato la omissione dell'onere di “allegare e dimostrare”, CP_1 senza considerare che se la causa fosse stata introdotta, l'avvocato avrebbe potuto avvalersi dei vigenti strumenti processuali per precisare la domanda o per dedurre e articolare memorie istruttorie volte a tal fine.
Evidenziano che le prove si raccolgono nel processo e che se la causa non c'è, per essere stata abortita sul nascere, la prova non può essere raggiunta né ipotizzata;
che nelle cause civili nulla vieta alle parti di addivenire a transazioni, che nel caso in esame sono state precluse dalla condotta inadempiente dell'avvocato CP_1
Gli appellanti si dolgono, quindi, che, nel rigettare la domanda risarcitoria, entrando nel merito della vicenda presupposta, il giudice di prime cure abbia confuso il risultato con la possibilità di conseguirlo mediante un giudizio civile articolato e condotto con oculatezza giuridica e diligenza professionale in tutto il suo sviluppo.
Evidenziano che il giudice di prime cure non ha considerato che nel caso in esame mancava l'intera causa, compreso l'atto di citazione nella sua versione definitiva, atteso che l'avvocato aveva perfino negato il rilascio CP_1 della procura a margine dell'atto.
pagina11 di 28 In ultima analisi, gli appellanti ribadiscono che la condotta negligente tenuta dall'avvocato che li aveva indotti a ritenere che il processo fosse CP_1
effettivamente pendente, integra violazione dei doveri professionali di cui agli artt. 26, comma 3, e 27 del codice deontologico forense, rilevante come concausa della responsabilità professionale per inadempimento e, quindi, fonte di danno materiale e morale;
danno morale ingiusto consistente nel turbamento dello stato d'animo e nello stato di angoscia che i danneggiati hanno vissuto per il lasso di tempo di dieci anni.
Le difese dell'appellato.
L'avvocato eccepisce che il giudice di prime cure ha CP_1
correttamente ritenuto infondata la domanda proposta dagli attori, poiché, per consolidata giurisprudenza, in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale, una volta verificata l'omissione e l'esistenza del danno-conseguenza, occorre verificare se detta omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
L'appellato argomenta, quindi, al riguardo, che il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base delle valutazioni effettuate, che non vi fosse alcun elemento per sostenere che, laddove introdotto, il giudizio si sarebbe concluso con esito favorevole per gli attori.
In particolare, l'appellato eccepisce l'insussistenza della chance lamentata dagli odierni appellanti e afferma che la perdita di chance (cioè, la perdita della possibilità di agire per conseguire il risarcimento asseritamente loro dovuto per la perdita del figlio nell'incidente stradale verificatosi in data 4 luglio 2009) non si era neppure verificata;
ciò non solo alla data del 22 luglio 2019, quando gli attori avevano revocato il mandato asseritamente conferito allo stesso, ma neppure alla data in cui avevano introdotto l'iniziativa giudiziaria.
L'avvocato spiega che nel luglio 2019, quando gli odierni CP_1
appellanti avevano appreso che nessuna causa era pendente innanzi al tribunale, non era ancora decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c., il quale dispone che, per tutte le ipotesi nelle quali il fatto illecito è considerato dalla legge reato, quale quella in esame, che rientra nella fattispecie di omicidio colposo stradale, all'azione civile per il risarcimento del danno si applica il termine di prescrizione previsto per il pagina12 di 28 reato commesso, salvo che il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione oppure sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale.
Di conseguenza, nel caso de quo, l'appellato ritiene doversi applicare il termine prescrizionale di quattordici anni, poiché l'art. 157, sesto comma, c.p. prevede per il reato di omicidio colposo il raddoppio del termine di prescrizione previsto in via generale dal primo comma di detto articolo (termine pari al massimo della pena edittale prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.).
L'esame del gravame.
Tanto premesso, in considerazione delle difese dell'appellato occorre, in primo luogo, verificare se l'azione risarcitoria si fosse o meno prescritta nel momento in cui gli attori sono venuti a conoscenza, nel luglio 2019, del fatto che nessuna causa fosse pendente innanzi al Tribunale di Como.
Al riguardo viene in considerazione l'art. 2947, terzo comma, c.c., il quale prevede che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
La norma di cui alla prima parte del richiamato terzo comma dell'art. 2947
c.c. si applica anche alle ipotesi, come quella in esame, in cui è intervenuta l'archiviazione in sede penale. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte “qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato”. (Cass. 6858/ 2018)
Ed ancora: “la decisione resa in sede penale che impedisce l'applicazione alla domanda civile del più lungo termine di prescrizione, quello proprio del reato ipotizzato, è solo la sentenza irrevocabile, in quanto contiene un accertamento negativo del reato, accertamento che ha riflessi dunque sull'azione
pagina13 di 28 civile, escludendo che essa possa, per l'appunto, beneficiare del termine proprio di un reato insussistente;
invece, il solo decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello quinquennale di cui dell'art. 2947 c.c., comma 1, o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito”. (Cass. civ. sent. n.
19188 del 15 settembre 2020)
In quest'ordine di principi, premesso che nel caso in esame non ricorre alcune delle due eccezioni previste dall'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 2947 c.c., essendo pacifico che non è intervenuta alcuna causa di estinzione del reato e che non è stata pronunciata alcuna sentenza irrevocabile, ma solo un decreto penale di archiviazione, occorre verificare quale fosse il termine di prescrizione applicabile al fatto illecito.
Sulla base delle norme penali vigenti all'epoca del sinistro (4 luglio 2009), è possibile inquadrare astrattamente quest'ultimo nell'ambito della figura di reato prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p., cioè nella fattispecie dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, la cui pena edittale massima era di sette anni.
E' opportuno precisare che all'epoca non era ancora in vigore la fattispecie dell'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., introdotta con la legge del 23 marzo 2016, n. 41.
Nel caso in esame non ricorre la fattispecie delittuosa più grave prevista dall'art. 589, terzo comma, c.p., nel testo ratione temporis applicabile, poiché dagli atti risulta che nessuno dei due conducenti guidasse in stato di ebbrezza alcolica o avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
In materia di prescrizione l'art. 157 c.p., nel testo in vigore il 4 luglio 2009, prevedeva, per quanto di interesse nel presente processo, che “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” (primo comma) e che “I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto
pagina14 di 28 comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale” (sesto comma).
In base al combinato disposto degli artt. 589, secondo comma, c.p. e 157, primo e sesto comma, c.p., nel testo in vigore al 4 luglio 2009, l'omicidio colposo
“commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, quale il sinistro per cui è causa, si sarebbe prescritto in quattordici anni
(cioè nel doppio del tempo corrispondente alla pena edittale massima), secondo la prospettazione dell'appellato.
Tuttavia, occorre ricordare che in materia di successione delle leggi penali nel tempo vige il principio del favor rei, di cui è espressione l'art. 2, quarto comma, c.p., il quale dispone che: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Il principio del favor rei si applica anche al regime della prescrizione e non solo alla successione nel tempo delle norme incriminatrici e delle pene.
Ciò premesso, se è vero che nel 2009 l'art. 157, sesto comma, c.p. prevedeva, per il reato di omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, il raddoppio del termine di prescrizione previsto in via generale dal primo comma di detto articolo (cioè, il raddoppio del termine pari al massimo della pena edittale prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.), tuttavia, successivamente al sinistro per cui è causa, sono intervenute delle modifiche normative.
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, che ha introdotto la nuova fattispecie incriminatrice dell'omicidio stradale nell'art. 589 bis c.p., è stata abrogata la previsione, nell'art. 589, secondo comma, c.p., dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. Di conseguenza, il richiamo, tuttora contenuto nel sesto comma dell'art. 157 c.p. attualmente in vigore (contenente previsione del raddoppio del termine di prescrizione), all'art. 589, secondo comma, c.p., non è più riferito alla fattispecie dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
Per il reato di omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” (da applicarsi ratione temporis al caso in esame, poiché all'epoca del sinistro del 4 luglio 2009 non era stato ancora pagina15 di 28 introdotto il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p.) il termine di prescrizione è, dunque, corrispondente al massimo della pena edittale e, quindi, a sette anni.
Nel caso in esame non ricorrono, per non essere state documentate, fattispecie interruttive della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.
Alla luce di quanto evidenziato e, in applicazione dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c., l'azione risarcitoria, oggetto del mandato conferito dai coniugi all'avv. , si è prescritta in sette anni a decorrere dal Pt_1 CP_1
sinistro e, quindi, si è prescritta il 4 luglio 2016.
Deve, quindi, ritenersi accertato che il detto termine di prescrizione dell'azione risarcitoria che l'avv. avrebbe dovuto esercitare per CP_1
conto degli odierni appellanti era già decorso quando, nel 2019, i coniugi Pt_1
sono venuti a conoscenza del fatto che nessuna causa era stata proposta a loro nome innanzi al Tribunale di Como e hanno, pertanto, revocato il mandato conferito all'avvocato . CP_1
Appare evidente come, nel caso de quo, il decorso del termine di prescrizione di cui sopra sia imputabile esclusivamente ad un comportamento negligente tenuto dall'avvocato, che ha impedito ai coniugi di esercitare il Pt_1
diritto di agire in giudizio per far valere le proprie ragioni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre ora esaminare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
Con l'unico motivo di gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui si fosse effettivamente instaurato un giudizio, quest'ultimo non si sarebbe potuto concludere con un esito favorevole per gli istanti in quanto gli stessi non avrebbero avuto alcuna chance di vincere la causa risarcitoria nei confronti dei responsabili del sinistro del 4 luglio 2009.
Tanto premesso, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte che, in tema di chance, si è così pronunciata: “La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità della danneggiata di affermarsi nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua
pagina16 di 28 perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato.
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)” (Cass. civ., ord. 5 settembre 2023, n. 25910).
Il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, cioè di una probabile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova anche mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. civ., ord. 05 settembre 2023, n. 25910).
Sempre in tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che “Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di
pagina17 di 28 accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile” (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Ed ancora, per perdita di chance si deve intendere: “la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sent. n. 6488/2017).
In particolare, sul punto, con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la Suprema Corte ha affermato che il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista, "se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo" (cfr. Cass. sent. n. 1286 del
1998).
Perdita di chance, dunque, non significa perdita del risultato, bensì della possibilità di conseguirlo in tutto o in parte;
con la conseguenza che il danno si configura allorquando un soggetto perde l'opportunità di conseguire un vantaggio oppure, come nel caso in esame, un risultato positivo, cioè quello di intraprendere una lite in sede giudiziaria che avrebbe avuto la possibilità di successo.
Ciò posto, nel caso in esame il giudice di prime cure ha ragionato come se la causa risarcitoria per perdita del rapporto parentale fosse stata instaurata e coltivata dall'avv. e come se gli attori avessero lamentato il CP_1
mancato conseguimento del risultato utile rappresentato dal risarcimento del danno per perdita del congiunto.
Nella sua decisione il giudice di prime cure non ha, tuttavia, considerato che la causa risarcitoria nei confronti dei terzi ritenuti responsabili della morte del figlio dei coniugi non è mai stata instaurata proprio a causa Pt_1 dell'inadempimento dell'avv. e che gli attori lamentavano non la CP_1
perdita del risultato, ma soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo e, così, lamentavano di non aver avuto la possibilità di introdurre un contenzioso che, con tutta probabilità, avrebbe potuto produrre esito differente da quello ottenuto. Gli attori lamentavano di aver perso la chance di transigere la vertenza o di procrastinare la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, di formulare allegazioni puntuali e di offrire prove idonee;
tutte pagina18 di 28 eventualità negate a causa del comportamento inadempiente dell'avv. CP_1
[...]
Essendo stato accertato l'inadempimento dell'avv. , il quale CP_1 ha lasciato prescrivere l'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sinistro che aveva causato il decesso del figlio degli odierni appellanti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se, in conseguenza di detto inadempimento, i coniugi avessero perso la possibilità di conseguire il Pt_1
risultato utile e se la causa risarcitoria avesse avuto serie e apprezzabili possibilità di successo.
Tale valutazione prognostica deve essere positiva, ove si consideri quanto segue.
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria nei confronti della CP_3
in quanto custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., è opportuno
[...]
ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“nell'ambito della responsabilità per danno da cose in custodia, grava sul soggetto danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile” (Cass., ord. 8 luglio 2024
n. 1851).
Nel caso in esame, gli attori non hanno svolto alcuna specifica allegazione idonea a consentire una valutazione di sussistenza del nesso causale tra lo stato del manto stradale e la custodia dello stesso da parte della , Controparte_3
essendosi limitati a dedurre genericamente una “accertata cattiva manutenzione del manto stradale facente parte del sinistro” (p. 2, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla carenza di allegazioni si aggiunge la carenza di prova.
Invero, dalla relazione predisposta dal consulente tecnico, ingegner Per_2
nominato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como nel
[...] procedimento n. 4674/2009 r.g., a carico dell'indagato (doc. n. 21, Controparte_2
fascicolo di primo grado dei coniugi , non emergono profili che inducano a Pt_1
ritenere che il manto stradale si trovasse in una situazione di cattiva manutenzione o che vi fossero buche o avvallamenti o che presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere probabile il verificarsi del danno e che abbia, dunque, concorso a cagionare il sinistro stradale.
pagina19 di 28 Si aggiunga che gli odierni appellanti non hanno prodotto il verbale relativo al sinistro stradale, redatto dall'autorità che ha effettuato i rilievi;
le fotografie dello stato dei luoghi;
il video delle telecamere di sorveglianza delle guardie di confine svizzere che avrebbero ripreso l'incidente.
Nei confronti della l'azione risarcitoria non avrebbe, Controparte_3
pertanto, avuto serie e apprezzabili possibilità di successo, come correttamente ritenuto nella sentenza gravata.
Per quanto concerne la probabile fondatezza dell'azione risarcitoria che l'avvocato avrebbe dovuto proporre nei confronti di CP_1 CP_2
conducente e proprietaria del veicolo proveniente dalla direzione di
[...]
marcia contraria rispetto a quella di la valutazione contenuta Persona_1
nella sentenza gravata deve essere riformata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto dalla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero si evinceva che nessuno scontro si era verificato al momento del sinistro tra l'autovettura di e il motociclo condotto dal figlio degli attori. Controparte_2
Tuttavia, la conclusione del giudice non è conforme all'interpretazione che dell'art. 2054, secondo comma, c.c. ha dato la Corte di Cassazione, secondo la quale “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa” (Cass., ord. n. 3764 del 12 febbraio 2021).
pagina20 di 28 In quest'ordine di principi, nel caso in esame diviene rilevante l'accertamento dell'effettivo contributo causale della condotta di guida di CP_2
seppure in assenza di collisione con il motociclo condotto da
[...] [...]
. Persona_1
Tale accertamento deve essere compiuto sulla base delle prove offerte dagli attori, che si risolvono nella relazione del consulente tecnico del Pubblico
Ministero, ingegner (doc. n. 21, fascicolo di primo grado dei Persona_2
coniugi , la quale appare piuttosto puntuale, essendosi basata su Pt_1
sopralluoghi, anche in ore serali, per verificare le possibilità di avvistamento reciproco tra i mezzi ed ha effettuato una serie di riscontri fotografici con riprese secondo i punti di provenienza degli attori della vicenda, per valutare la rispondenza dei rilievi effettuati dalla polizia locale di Como (cfr. p. 2, doc. n. 21, cit.). Il detto consulente ha, altresì, riportato nella propria relazione le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro, raccolte dalla polizia locale (cfr. punto 3.1, doc. n. 21, cit.); ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza delle guardie di confine svizzere;
ha effettuato rilievi tecnici.
Con riguardo alla descrizione dei luoghi, dalla richiamata relazione risulta quanto segue: il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è caratterizzato da una serie di curve ad ampio raggio raccordate da brevi tratti rettilinei e si snoda lungo la rete di confine tra Italia e Svizzera, passando sotto la dogana autostradale;
il sinistro si è verificato, in particolare, all'uscita da una curva destrorsa in leggera pendenza per chi la percorre con senso di marcia verso Maslianico, come i motociclisti;
la carreggiata ha una larghezza netta di circa 7,2 metri misurata rispetto alle due linee bianche laterali e il manto stradale asfaltato è regolare;
sul lato destro della carreggiata vi è una banchina erbosa larga circa 1,35 –
1,4 metri, mentre sul lato sinistro è posizionato un guard-rail contro il quale sono rovinati la motocicletta e uno dei motociclisti;
le piantane del guard-rail sono arretrate di circa 0,4 metri rispetto alla linea bianca di delimitazione del margine stradale;
in corrispondenza del primo cavalcavia per chi percorre la via Brogeda in direzione Cernobbio, a circa 50 metri di distanza dal civico 58, sono posti il pagina21 di 28 segnale verticale indicante il limite dei 50 km/h e quello indicante il pericolo rappresentato dalla doppia curva;
all'uscita del primo cavalcavia la strada assume la conformazione di una lunga curva destrorsa in leggera pendenza e la distanza tra la fine del primo cavalcavia e l'inizio del secondo è di circa 100 metri.
Con riferimento alla velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro, il detto consulente tecnico, ingegner ha accertato quanto segue: Persona_2
“Sulla scorta dei fotogrammi, delle tracce di frenata e di scarrocciamento sull'asfalto, dei danni subiti ai cerchioni anteriore e posteriore, il Consulente ritiene che la motocicletta procedesse ad una velocità superiore al limite dei 50
Km/h previsto e stimabile con buona approssimazione in 90-95 Km/h” (p. 26, doc.
n. 21, cit.);
“La vettura procedeva ad una velocità probabilmente superiore al limite dei
50 Km/h previsto per quel tratto di strada” (p. 28, doc. n. 21, cit.) e la velocità della vettura era intorno ai 60 km/h (cfr. p. 29, doc. n. 21, cit.).
Quanto alla distanza tra i veicoli all'atto dell'avvistamento della vettura da parte del conducente del motociclo, il detto consulente tecnico ha valutato che
“Supponendo che le velocità dei veicoli fossero rispettivamente di 95 km/h per la moto e 60 km/h per la vettura e che il conducente ella moto abbia scorto la vettura più o meno in corrispondenza del fotogramma 92 ne risulta che la distanza reciproca tra i veicoli fosse pari ad almeno 150/160 metri” e che
“entrambi i veicoli viaggiavano con i fari abbaglianti”. Ha aggiunto che “Una volta scorta la vettura in lontananza che proveniva in direzione contraria il sig. ha compreso che avrebbe invaso la corsia ed ha deciso di frenare ed in Per_1
questo transitorio la distanza tra i due veicoli è scesa a circa 100-110 metri. Nel momento in cui la motocicletta ha invaso la corsia di marcia della vettura la sig.ra ha reagito e la distanza tra i veicoli era ancora ridotta, CP_2 nell'ordine dei 60-70 metri” (p. 30, doc. n. 21, cit.).
Il consulente del Pubblico Ministero, ingegner ha, inoltre, Persona_2
evidenziato che conducente del motociclo, procedeva ad una Persona_1
velocità non adeguata allo stato dei luoghi e superiore al limite, contravvenendo, quindi, all'art. 141, commi 3 e 8 e all'art. 142 del codice della strada e che, per questo motivo, una volta resosi conto che avrebbe invaso la corsia di marcia pagina22 di 28 opposta, percorrendo la curva a quella velocità, ha frenato per rallentare la sua andatura, ma ha perso il controllo del proprio mezzo (cfr. p. 33, doc. n. 21, cit.).
Ha rilevato che dalle immagini riprese dalle telecamere delle guardie di confine svizzere si nota che entrambi i veicoli sono giunti con i fari abbaglianti accesi, senza che nessuno dei conducenti, nella concitazione del sinistro, sia stato in grado di commutarli in anabbaglianti, con conseguente violazione dell'art. 153 del codice della strada.
Il detto consulente ha, quindi, ricostruito la dinamica del sinistro, verificatosi il 4 luglio 2009, alle ore 02.10 circa, nei seguenti termini:
“Il sig. alla guida della propria motocicletta BUELL 1200 cc Per_1
targata BJ 41441 con a bordo il sig. in qualità di passeggero Pt_3 percorreva la via Brogeda nell'abitato di Ponte Chiasso in direzione Cernobbio, ad una velocità di circa 90/95 Km/h, superiore al limite dei 50 Km/h previsto per quel tratto di strada. Nell'affrontare una curva destrorsa ad ampio raggio il sig. si rendeva conto di avere impostato una traiettoria non completamente Per_1
corretta che lo avrebbe portato ad invadere la corsia opposta durante la fase di uscita dalla curva e contemporaneamente scorgeva in lontananza in fondo al rettilineo fari della vettura VW GOLF della sig.ra che proveniva in CP_2
direzione opposta, ad una velocità di circa 60 Km/h, di poco al limite. Il sig. frenava energicamente ma la motocicletta bloccava la ruota posteriore e Per_1
si inclinava sul lato destro dopo pochissimi metri dall'inizio della frenata
(omissis) facendogli perdere il controllo del mezzo. La moto cadeva a terra scivolando sul lato destro fino ad impattare il guard-rail posto sulla sinistra rispetto alla traiettoria della moto con entrambe le ruote che scoppiavano nell'urto a significare che la moto possedeva ancora una discreta energia.
Durante la fase di caduta e strisciata al suolo il conducente sig. rimaneva Per_1
ancora attaccato al manubrio della moto mentre il sig. si separava Pt_3
dalla moto e scivolava lungo l'asfalto e veniva investito dalla macchina della sig.ra che sopraggiungeva e che stava effettuando una manovra di CP_2 emergenza per cercare di evitare l'impatto con i corpi e la moto che strisciavano senza però riuscirci” (p. 35, doc. n. 21, cit.).
Dalla citata relazione risulta, quindi, che il conducente della vettura VW
GOLF, viaggiava a una velocità di circa 60 km/h e con i fari Controparte_2
pagina23 di 28 abbaglianti accesi, ad una distanza di circa 150-160 metri dal motociclo condotto da Persona_1
Entrambi i conducenti procedevano ad una velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada, contravvenendo all'art. 142 del codice della strada e con i fari abbaglianti accesi, in violazione dell'art. 153 della medesima normativa.
Nel caso in esame, qualora fosse stata instaurata dall'avvocato CP_1
la causa risarcitoria nei confronti di avrebbe con molta
[...] Controparte_2
probabilità trovato applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., poiché, considerati la distanza relativamente breve tra l'autovettura e il motociclo, l'orario notturno e la scarsa visibilità, l'uso, da parte di dei fari abbaglianti, vietato dall'art. 153 del codice Controparte_2
della strada, potrebbe avere avuto un'incidenza causale sul sinistro mortale e, dunque, quest'ultima potrebbe aver concorso, con il suo comportamento colposo,
a indurre il conducente del motociclo a frenare energicamente, così perdendo il controllo del proprio mezzo.
Ne consegue che, se l'avvocato non avesse lasciato prescrivere il CP_1 termine per esercitare l'azione risarcitoria, gli odierni appellanti avrebbero avuto quantomeno una chance di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del figlio e, dunque, tale perdita di chance deve essere risarcita.
In punto di risarcimento del danno da perdita di chance la Suprema Corte si
è così pronunciata: “Tale perdita di chances configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato” (Cass. n. 4400/2024).
Ed ancora: “Il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato” (Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18568).
Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene di determinare la percentuale statistica dell'occasione perduta di vincere la causa nella misura del 10%, di conseguenza il risarcimento del danno andrà parametrato ad essa.
pagina24 di 28 A ciascuno degli odierni appellanti spetterà, dunque, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari al 10% del danno da perdita del rapporto parentale, calcolato sulla base delle Tabelle Milanesi del 2024, dimezzato del 50%, in considerazione della pari responsabilità del conducente del motociclo, ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Al fine di quantificare tale importo occorre innanzitutto liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che i coniugi avrebbero Pt_1 verosimilmente conseguito ove l'avvocato avesse promosso e CP_1
coltivato la causa risarcitoria per la perdita del loro figlio.
Premesso che vittima primaria, nato il 10 dicembre Persona_1
1984, aveva 24 anni all'epoca del sinistro stradale mortale del 4 luglio 2009, si osserva che la tabella del Tribunale di Milano integrata a punti pubblicata nel giugno 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 24 punti per la vittima primaria di età compresa tra 21 e 30 anni, 14 punti per la sopravvivenza di un superstite e fino a 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pag. 72 della tabella).
Tutto ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi di diritto, a ciascuno dei genitori della vittima primaria si ritiene di riconoscere 15 punti per qualità e intensità della relazione affettiva, potendo ragionevolmente presumersi l'intensità del rapporto in ragione del fatto che il defunto era figlio unico e che verosimilmente frequentasse regolarmente i genitori.
Alla luce di quanto osservato è, dunque, possibile pervenire all'attribuzione dei seguenti punti, considerando quanto segue.
Il padre, nato il [...], aveva, all'epoca del sinistro mortale, 52 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
la madre, nata il [...], aveva, all'epoca del sinistro mortale, 59 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
Al padre della vittima del sinistro è, quindi, possibile liquidare astrattamente il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 71 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro 277.681,00.
pagina25 di 28 Alla madre della vittima è, quindi, possibile liquidare astrattamente il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 71 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro euro 277.681,00.
Tali importi dimezzati ammontano ad euro 138.840,50, sui quali andrà calcolato il 10%, che corrisponde ad euro 13.884,05, che spetterà a ciascun genitore come risarcimento per il danno causato dall'inadempimento dell'avvocato . CP_1
Sulle predette somme di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, dalla data (4 luglio 2016) in cui è maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria e si è, dunque, verificato l'illecito contrattuale, sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sulle predette somme di denaro, devalutate alla data del 4 luglio 2016 e rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulle somme di denaro così complessivamente determinate sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale (art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Da ultimo gli appellanti lamentano che la condotta negligente dell'avv. integri violazione dei doveri professionali ai sensi dell'art. 26 del codice CP_1
deontologico, nonché la violazione del dovere di informazione contemplato dall'art. 27 che ha cagionato agli stessi un danno morale ingiusto meritevole di risarcimento.
Nello specifico, gli odierni appellanti hanno rappresentato che il comportamento dell'avv. avrebbe loro cagionato “un danno ingiusto CP_1 consistente nell'ingiusto “turbamento” dello stato d'animo dei danneggiati o anche nel patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito per un tempo assai lungo di 10 anni”.
Tali allegazioni risultano, tuttavia, generiche e non oggetto di ulteriori precisazioni e sono rimaste sfornite di qualsivoglia elemento probatorio, anche solo indiziario, non avendo gli stessi provato in concreto le conseguenze pregiudizievoli che avrebbero subito in conseguenza del comportamento tenuto pagina26 di 28 dall'avvocato né il nesso causale tra il danno dagli stessi CP_1 lamentato e la condotta di quest'ultimo.
E, dunque, non può ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova circa gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale richiesto.
Ciò posto, sotto tale profilo, l'assenza di un danno risarcibile preclude il riconoscimento dell'ulteriore voce di danno.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza gravata, l'avvocato deve essere condannato a corrispondere a CP_1
ciascuno degli odierni appellanti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 13.884,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va ricordato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'esito della lite vede la soccombenza dell'avvocato , che CP_1
deve essere, quindi, condannato a rimborsare agli appellanti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese sono liquidate, come in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), tenendo conto del valore del decisum (con riferimento allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi, solo in relazione al presente grado di giudizio, la voce relativa alla fase istruttoria e dimezzandosi, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, in ragione del fatto che la memoria di replica si risolve nel mero richiamo ai precedenti scritti difensivi delle parti vittoriose.
pagina27 di 28
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
L'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell'avvocato , per la riforma della sentenza n. 1246/2023, CP_1
pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di Como nella causa iscritta al n.
553/2022 r.g. e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
L'avvocato a corrispondere a e a CP_1 Parte_1 Parte_2
la somma di denaro di euro 13.884,05, oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi come in motivazione, per ciascuno;
CONDANNA
l'avvocato a rimborsare a e CP_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, liquidate:
[...]
- quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente giudizio, in euro 5.211,00 per compensi di avvocato ed euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 2
maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: , residenti in [...]
Colletta, n. 12 ed elettivamente domiciliati in Como, P.zza Volta, n. 33, presso lo studio dell'avv. Stefano Mossino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 28 (C.F.: , in giudizio CP_1 CodiceFiscale_3
personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como (CO), via Albertolli, n. 9
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1246/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale
di Como nella causa iscritta al n. 553/2022 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n1246/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini nell'ambito del giudizio n. 553/2022 R.G., depositata in cancelleria in data 07/11/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento colpevole del mandato professionale ricevuto e accettato, condannare , Professionista Avvocato al risarcimento del danno CP_1 sotto un duplice profilo:
A) danno patrimoniale e non patrimoniale derivante ai coniugi Parte_1
e per perdita di chances commisurato non alla perdita del
[...] Parte_2 risultato ma alla mera possibilità di conseguirlo, tenuto conto degli argomenti evidenziati dallo stesso Avvocato per sostenere la responsabilità della CP_1 conducente del veicolo le criticità dell'elaborato peritale del C.T. Controparte_2 del Pubblico Ministero con la conseguente responsabilità ex art. 2054 c. II (concausa del sinistro) dell'automobilista; della fondatezza e della plausibilità di tali argomentazioni, ritenute idonee dallo stesso professionista a comportare un risarcimento del danno commisurabile ad una responsabilità almeno pari per legge al 50% dell'intero. Avendo l'Avvocato quantificato l'intero danno dei genitori nella CP_1 misura di € 677.050,00 (euro seicentosettantasettemilacinquanta/00), si ritiene che il danno risarcibile sia quantificabile nella misura della metà, pari ad €
pagina2 di 28 338.525,00 (euro trecentotrentottomilacinque-centoventicnque/00), calcolando in tal senso l'alea del giudizio;
si chiede comunque all'ill.mo Giudice adito, di voler condannare l'Avv. al risarcimento del danno nella somma CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, in subordine da liquidarsi secondo equità, tenuto conto del grado di colpa attribuibile in via presuntiva e teorica alla Sig.ra Controparte_2
B) Accertata e dichiarata la responsabilità da fatto illecito (colposo) che ha cagionato agli Attori un danno ingiusto consistente nell'ingiusto “turbamento” dello stato d'animo dei danneggiati o anche nel patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito per un tempo assai lungo di 10 anni (Cass. N. 10393/2002), condannare al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale (danno morale) che si ritiene equo e di giustizia indicare in € 150.000,00 per ciascuno degli Attori, così in totale € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dai fatti al saldo, spese di giustizia rifuse oltre I.VA., C.P.A. e spese generali 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi e capitoli di prova”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede ammettersi prova per testi così come articolata nella memoria ex art 183 IV co. n. 2 c.p.c. recante data
29/07/2022;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per IL CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare
* respingere, in quanto infondata, la domanda proposta dagli appellanti e con-seguentemente confermare la sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa motivazione;
* condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite.”
pagina3 di 28
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1246/2023, pubblicata il 7 novembre 2023, il Tribunale di
Como decideva la causa instaurata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell'avvocato , volta ad accertare la responsabilità per CP_1
inadempimento del mandato professionale ricevuto dal convenuto e a condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori per la perdita della chance di conseguire un risultato favorevole nel giudizio civile risarcitorio, oggetto del mandato, che il professionista avrebbe dovuto instaurare nei confronti di della e dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi assicuratori della responsabilità civile ( Controparte_4
e , per i danni subiti dagli attori a seguito della
[...] Controparte_5
morte del figlio deceduto in un incidente stradale occorso il Persona_1
4 luglio 2009.
A fondamento della domanda gli attori avevano dedotto che il figlio si trovava alla guida del proprio motoveicolo quando perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, verosimilmente in quanto abbagliato dai fari dell'autovettura di che procedeva in senso contrario di marcia ad una velocità non Controparte_2
adeguata allo stato dei luoghi e, in ogni caso, superiore al limite di velocità, nonché con i fari abbaglianti accesi, in violazione dell'art. 153 del codice della strada, avendo, quindi, concorso con la propria condotta imprudente a cagionare il sinistro mortale.
In particolare, gli attori avevano rappresentato che, nonostante gli accordi intercorsi con l'avvocato e benché quest'ultimo avesse consegnato loro CP_1 una copia dell'atto di citazione, lo stesso si era limitato a inviare una lettera di messa in mora alle parti responsabili, omettendo di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di iscrivere la causa a ruolo.
Gli attori avevano, altresì, allegato le seguenti circostanze:
che, per anni e nonostante le molteplici richieste di aggiornamento da loro avanzate, l'avvocato li aveva indotti a ritenere che il processo fosse CP_1
effettivamente pendente e ad attendere l'emanazione della sentenza;
che in un'occasione li aveva addirittura convocati in udienza, salvo poi comunicare loro,
pagina4 di 28 all'esito di un colloquio privato con il giudice, che la causa aveva subito un rinvio a data da destinarsi;
che nel mese di luglio 2019 si erano rivolti ad un nuovo difensore e, in data
3 luglio 2019, avevano appreso che nessun processo era stato incardinato nei confronti dei responsabili del sinistro e che la pretesa risarcitoria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili si era prescritta per colpa esclusiva dell'avvocato
CP_1
Costituitosi in giudizio il 30 maggio 2022, il convenuto aveva contestato di aver ricevuto dagli attori mandato ad instaurare un giudizio civile risarcitorio, sostenendo di essere stato incaricato unicamente di assisterli nel procedimento penale, nonché di inviare una lettera di messa in mora a tutti i possibili soggetti responsabili al fine di interrompere il termine di prescrizione.
Il convenuto aveva dedotto di aver sconsigliato agli attori di introdurre il processo e di aver redatto l'atto di citazione al solo fine di dimostrare l'insussistenza della responsabilità di terzi nella causazione del sinistro;
aveva, inoltre, eccepito di non aver assunto il mandato difensivo, anche in ragione del fatto che gli attori non avevano sottoscritto alcuna procura alle liti.
Da ultimo, il convenuto aveva contestato la sussistenza del pregiudizio lamentato dagli attori, sia in considerazione dell'infondatezza della loro pretesa risarcitoria (destinata ad essere respinta nell'eventuale giudizio di merito), sia deducendo che, quando, il 3 luglio 2019, gli attori erano venuti a sapere che la causa non era stata iscritta a ruolo, il loro credito risarcitorio non si era ancora prescritto.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con la sentenza n. 1246/2023 il Tribunale di Como rigettava la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'avvocato , compensando integralmente le spese processuali CP_1
tra le parti.
Il giudice rilevava che, nonostante le contestazioni svolte da parte del convenuto e la mancata sottoscrizione di una procura ad litem, risultava ampiamente dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale tra quest'ultimo e gli attori, avente ad oggetto l'assistenza e la difesa tecnica per ottenere il risarcimento del danno dagli stessi subito in conseguenza della morte del figlio.
pagina5 di 28 Sul punto il giudicante sottolineava la necessità di distinguere tra procura ad litem, che costituisce un atto unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e il contratto di patrocinio, che costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale un professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera professionale, di svolgere la sua attività in favore del cliente.
Precisava, altresì, che, in quanto soggetto al principio di libertà delle forme e potendo essere stipulato anche mediante un accordo verbale o per comportamenti concludenti, la prova dell'esistenza del contratto poteva essere fornita non solo per iscritto, ma anche a mezzo di testimoni e presunzioni semplici.
Tanto premesso, il giudice di prime cure evidenziava come nel caso in esame fosse pacifico e risultasse, altresì, dalla documentazione depositata in giudizio che il convenuto avesse indirizzato diverse lettere di messa in mora ai soggetti ritenuti responsabili del sinistro.; che avesse provveduto alla redazione dell'atto di citazione nei confronti di della , Controparte_2 Controparte_3
della e di Controparte_4 Controparte_5
consegnandone copia ai clienti.
Alla luce di quanto sopra, il giudice riteneva provata la stipula di un contratto di patrocinio avente ad oggetto l'attività di rappresentanza e assistenza professionale da parte dell'avvocato per il risarcimento del danno da CP_1
perdita del rapporto parentale.
Aggiungeva che tale circostanza trovava riscontro, altresì, nella copiosa corrispondenza via mail depositata in giudizio, che il convenuto non aveva mai contestato di aver intrattenuto con gli attori e che non vi erano prove che l'avvocato avesse successivamente rinunciato al mandato conferitogli, CP_1
dal momento che lo stesso nulla aveva dedotto in tal senso.
Nonostante quanto sopra, il giudice riteneva la domanda infondata.
Richiamava i principi in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, secondo cui “l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
pagina6 di 28 favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”. Ricordava, quindi, che, una volta verificata l'omissione e l'esistenza del danno conseguenza, occorreva appurare se l'omissione avesse avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno lamentato dagli attori.
Il giudice riteneva che, nel caso de quo, non sussistessero elementi tali per affermare che, laddove introdotto, il giudizio risarcitorio nei confronti degli asseriti responsabili della morte del figlio si sarebbe concluso con un esito favorevole per gli attori.
Precisava che, quanto alla pretesa risarcitoria nei confronti della CP_3
sussumibile nella previsione dell'art. 2051 c.c., essendo la
[...] CP_3
indicata come ente gestore del manto stradale e responsabile per la sua
[...] cattiva manutenzione, era onere degli attori, “anche ai fini del necessario giudizio prognostico su cui si fonda il nesso eziologico tra l'inadempimento dell'avvocato
e l'evento di danno, allegare e dimostrare non solo il rapporto diretto tra la cosa
e l'asserito custode, ma anche che il danno sia derivato da un fatto della cosa, inteso come evento determinato della cosa in sé o dal suo connaturato dinamismo, oppure dalla sua interazione con altre cause umane o naturali”. Il giudice di prime cure accertava che nel caso in esame gli attori “nulla hanno tuttavia dedotto sul punto, limitandosi a riferire genericamente di una “accertata cattiva manutenzione del manto stradale facente parte del sinistro” (omissis) gli stessi non hanno, dunque, individuato e dimostrato alcuna “insidia” stradale, da cui possa essere derivato l'evento di danno”.
Il giudice di prime cure riteneva che sarebbe stata infondata anche l'azione risarcitoria proposta direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione della , perché, in mancanza di previsione normativa di un Controparte_3 mezzo di azione diretta nei confronti dell'assicurazione, il danneggiato è legittimato a convenire in giudizio solo il responsabile dell'illecito e non anche l'assicuratore.
Il giudice riteneva, inoltre, che non vi fosse evidenza della probabile fondatezza dell'azione risarcitoria che l'avvocato avrebbe dovuto CP_1
proporre nei confronti tanto di in qualità di conducente e Controparte_2
proprietaria del veicolo antagonista, quanto della sua assicurazione.
pagina7 di 28 Precisava in merito quanto segue:
che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in sede penale si evinceva che alcuno scontro si era verificato al momento del sinistro tra l'autovettura di e il motociclo condotto dal figlio degli attori, sicché non CP_2 poteva operare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.;
che, sebbene da tale consulenza tecnica potessero evincersi profili di negligenza ascrivibili a (con riferimento alla violazione del limite di CP_2
velocità di 50 km/h e alla guida con i fari abbaglianti accesi), non vi era alcuna prova che gli stessi avessero causato o concorso a causare il decesso del figlio degli attori;
che, quanto alla presunta violazione del limite di velocità, il consulente della Procura aveva accertato che, se anche avesse proceduto a velocità CP_2 inferiore, comunque non avrebbe evitato l'investimento, che aveva riguardato, però, non che era deceduto per le lesioni riportate al Persona_1
momento dell'urto con il guard-rail, ma il passeggero, deceduto sul colpo;
che non vi era prova che il sinistro fosse stato provocato dall'uso dei fari abbaglianti;
che la perdita di controllo del motociclo era stata provocata non dall'uso di tali fari, ma dalla brusca frenata di motivata dall'elevata Persona_1 velocità del suo mezzo, che l'aveva portato ad invadere l'opposta corsia di marcia;
che non vi era prova che procedesse oltre la linea di mezzeria. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 maggio 2024, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di
[...] Parte_2
cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 ottobre
2024, l'avvocato ha confutato le ragioni dell'appello, CP_1
chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina8 di 28 Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di e Parte_1 Parte_2
Con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure non abbia ritenuto la possibilità (chance), per gli attori, di vincere la causa di accertamento della responsabilità dei terzi nella causazione del sinistro stradale del 4 luglio 2009.
Affermano che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie istruttorie essi avevano provveduto ad una disamina di vari argomenti di fatto e di diritto sulla base dei quali si ravvisava che, se si fosse introdotto a suo tempo il giudizio volto ad accertare la responsabilità in capo a terzi nella causazione del sinistro, gli stessi avrebbero avuto evidenti chances di vincere la causa.
In proposito deducono che dalla lettura del rapporto di incidente stradale redatto dal Comando dei V.V.U.U. di Como e degli elaborati peritali è possibile ricostruire la dinamica del sinistro come segue: alla guida del proprio motoveicolo Buell, percorreva la Persona_1
via Brogeda di Como, diretto verso il Comune di Cernobbio, tratto di strada caratterizzato dalla presenza di buche e non illuminato adeguatamente, alla velocità di 70 km/h; giunto alla cura destrorsa posta al di sotto del cavalcavia dell'autostrada
A/9, leggermente in pendenza discendente per il suo senso di marcia,
[...] veniva abbagliato dai fari dell'autovettura Volkswagen Golf, di Persona_1
proprietà e condotta da che proveniva dalla direzione opposta e, Controparte_2 percependo come imminente l'impatto contro il veicolo che non manteneva la propria destra, ma viaggiava al centro della carreggiata, approntava una Pt_1
frenata di emergenza a causa della quale perdeva aderenza e rovinava al suolo, scarrocciando sulla corsia di pertinenza dell'autovettura Golf;
il trasportato veniva travolto dall'autovettura con esito mortale, mentre il conducente riportava lesioni gravissime, in esito alle quali Persona_1
decedeva dopo un intervento chirurgico d'urgenza.
pagina9 di 28 Secondo gli appellanti il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero
è incorso in alcuni errori di valutazione che, in ambito civilistico, avrebbero condotto ad una differente interpretazione circa le responsabilità dei conducenti dei due veicoli.
Gli appellanti spiegano che, nel rispondere alla richiesta di evidenziare eventuali condotte colpose a carico dei conducenti e di indicare le eventuali violazioni del codice della strada dagli stessi poste in essere, il detto consulente tecnico ha riferito che “il sig. procedeva ad una velocità non adeguata allo Pt_1 stato dei luoghi e superiore al limite, contravvenendo quindi all'art. 141 comma 3
e 8 e art. 142 del Codice della strada.”; che “Entrambi i veicoli procedevano con fari abbaglianti accesi in violazione dell'art. 153 del Codice della Strada.” e che
“La sig.ra procedeva ad una velocità superiore al limite previsto per quel CP_2
tratto di strada, contravvenendo quindi all'art. 142 Codice della strada”.
Gli appellanti osservano che il predetto consulente tecnico ha ritenuto che la causa dell'evento fosse la perdita di controllo del motoveicolo da parte del motociclista, scagionando il conducente dell'autovettura malgrado circolasse al centro della carreggiata, a velocità elevata e con i fari abbaglianti accesi, con ciò costituendo palesemente un'insidia estremamente rilevante quantomeno a livello di concausa ex art. 2054 c.c.
Gli appellanti affermano, dunque, che vi sono argomentazioni del tutto pregnanti in merito alla responsabilità di nella causazione Controparte_2 dell'evento mortale.
In quest'ottica, gli appellanti deducono che se l'avvocato avesse CP_1 provveduto a notificare l'atto di citazione sarebbe stata esperita una consulenza tecnica all'esito della quale si sarebbe certamente ravvisata una responsabilità quantomeno concorsuale, ex art. 2054 c.c. di Controparte_2
Oltre a ciò, gli stessi ritengono debba ravvisarsi anche la responsabilità della quale ente responsabile della custodia della strada ai sensi Controparte_3 dell'art. 2051 c.c., in quanto la strada presentava buche e sconnessioni varie, motivo per cui dopo l'evento veniva riasfaltata.
Per le ragioni di cui sopra e ritengono che Parte_1 Parte_2
vi siano diversi argomenti che avrebbero potuto dimostrare che Persona_1
non era stato l'esclusivo responsabile nella causazione del sinistro con esito
[...]
mortale.
pagina10 di 28 Sotto altro profilo, gli appellanti evidenziano che il concetto di “accertata negligenza nello svolgimento dell'incarico professionale”, a cui fa riferimento il giudice di prime cure, implica che almeno esista una causa e, cioè, che essa sia stata instaurata, mentre nel caso in esame la causa non è mai stata instaurata dall'avvocato e tanto meno “diligentemente seguita” e che, per CP_1
tale motivo, gli attori hanno chiesto il danno da perdita di chance.
Gli appellanti affermano che il giudice di prime cure non ha considerato che, per giurisprudenza di legittimità, il rapporto eziologico tra la condotta dell'avvocato e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista “se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo” (Cass. n.
1268/1998).
Si dolgono che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda “sulla base di una mera disamina postuma di carte di una causa che non è mai venuta ad esistenza” (p. 19, atto d'appello), imputando agli attori e non al difensore avvocato la omissione dell'onere di “allegare e dimostrare”, CP_1 senza considerare che se la causa fosse stata introdotta, l'avvocato avrebbe potuto avvalersi dei vigenti strumenti processuali per precisare la domanda o per dedurre e articolare memorie istruttorie volte a tal fine.
Evidenziano che le prove si raccolgono nel processo e che se la causa non c'è, per essere stata abortita sul nascere, la prova non può essere raggiunta né ipotizzata;
che nelle cause civili nulla vieta alle parti di addivenire a transazioni, che nel caso in esame sono state precluse dalla condotta inadempiente dell'avvocato CP_1
Gli appellanti si dolgono, quindi, che, nel rigettare la domanda risarcitoria, entrando nel merito della vicenda presupposta, il giudice di prime cure abbia confuso il risultato con la possibilità di conseguirlo mediante un giudizio civile articolato e condotto con oculatezza giuridica e diligenza professionale in tutto il suo sviluppo.
Evidenziano che il giudice di prime cure non ha considerato che nel caso in esame mancava l'intera causa, compreso l'atto di citazione nella sua versione definitiva, atteso che l'avvocato aveva perfino negato il rilascio CP_1 della procura a margine dell'atto.
pagina11 di 28 In ultima analisi, gli appellanti ribadiscono che la condotta negligente tenuta dall'avvocato che li aveva indotti a ritenere che il processo fosse CP_1
effettivamente pendente, integra violazione dei doveri professionali di cui agli artt. 26, comma 3, e 27 del codice deontologico forense, rilevante come concausa della responsabilità professionale per inadempimento e, quindi, fonte di danno materiale e morale;
danno morale ingiusto consistente nel turbamento dello stato d'animo e nello stato di angoscia che i danneggiati hanno vissuto per il lasso di tempo di dieci anni.
Le difese dell'appellato.
L'avvocato eccepisce che il giudice di prime cure ha CP_1
correttamente ritenuto infondata la domanda proposta dagli attori, poiché, per consolidata giurisprudenza, in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale, una volta verificata l'omissione e l'esistenza del danno-conseguenza, occorre verificare se detta omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
L'appellato argomenta, quindi, al riguardo, che il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base delle valutazioni effettuate, che non vi fosse alcun elemento per sostenere che, laddove introdotto, il giudizio si sarebbe concluso con esito favorevole per gli attori.
In particolare, l'appellato eccepisce l'insussistenza della chance lamentata dagli odierni appellanti e afferma che la perdita di chance (cioè, la perdita della possibilità di agire per conseguire il risarcimento asseritamente loro dovuto per la perdita del figlio nell'incidente stradale verificatosi in data 4 luglio 2009) non si era neppure verificata;
ciò non solo alla data del 22 luglio 2019, quando gli attori avevano revocato il mandato asseritamente conferito allo stesso, ma neppure alla data in cui avevano introdotto l'iniziativa giudiziaria.
L'avvocato spiega che nel luglio 2019, quando gli odierni CP_1
appellanti avevano appreso che nessuna causa era pendente innanzi al tribunale, non era ancora decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c., il quale dispone che, per tutte le ipotesi nelle quali il fatto illecito è considerato dalla legge reato, quale quella in esame, che rientra nella fattispecie di omicidio colposo stradale, all'azione civile per il risarcimento del danno si applica il termine di prescrizione previsto per il pagina12 di 28 reato commesso, salvo che il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione oppure sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale.
Di conseguenza, nel caso de quo, l'appellato ritiene doversi applicare il termine prescrizionale di quattordici anni, poiché l'art. 157, sesto comma, c.p. prevede per il reato di omicidio colposo il raddoppio del termine di prescrizione previsto in via generale dal primo comma di detto articolo (termine pari al massimo della pena edittale prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.).
L'esame del gravame.
Tanto premesso, in considerazione delle difese dell'appellato occorre, in primo luogo, verificare se l'azione risarcitoria si fosse o meno prescritta nel momento in cui gli attori sono venuti a conoscenza, nel luglio 2019, del fatto che nessuna causa fosse pendente innanzi al Tribunale di Como.
Al riguardo viene in considerazione l'art. 2947, terzo comma, c.c., il quale prevede che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
La norma di cui alla prima parte del richiamato terzo comma dell'art. 2947
c.c. si applica anche alle ipotesi, come quella in esame, in cui è intervenuta l'archiviazione in sede penale. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte “qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato”. (Cass. 6858/ 2018)
Ed ancora: “la decisione resa in sede penale che impedisce l'applicazione alla domanda civile del più lungo termine di prescrizione, quello proprio del reato ipotizzato, è solo la sentenza irrevocabile, in quanto contiene un accertamento negativo del reato, accertamento che ha riflessi dunque sull'azione
pagina13 di 28 civile, escludendo che essa possa, per l'appunto, beneficiare del termine proprio di un reato insussistente;
invece, il solo decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello quinquennale di cui dell'art. 2947 c.c., comma 1, o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito”. (Cass. civ. sent. n.
19188 del 15 settembre 2020)
In quest'ordine di principi, premesso che nel caso in esame non ricorre alcune delle due eccezioni previste dall'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 2947 c.c., essendo pacifico che non è intervenuta alcuna causa di estinzione del reato e che non è stata pronunciata alcuna sentenza irrevocabile, ma solo un decreto penale di archiviazione, occorre verificare quale fosse il termine di prescrizione applicabile al fatto illecito.
Sulla base delle norme penali vigenti all'epoca del sinistro (4 luglio 2009), è possibile inquadrare astrattamente quest'ultimo nell'ambito della figura di reato prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p., cioè nella fattispecie dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, la cui pena edittale massima era di sette anni.
E' opportuno precisare che all'epoca non era ancora in vigore la fattispecie dell'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., introdotta con la legge del 23 marzo 2016, n. 41.
Nel caso in esame non ricorre la fattispecie delittuosa più grave prevista dall'art. 589, terzo comma, c.p., nel testo ratione temporis applicabile, poiché dagli atti risulta che nessuno dei due conducenti guidasse in stato di ebbrezza alcolica o avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
In materia di prescrizione l'art. 157 c.p., nel testo in vigore il 4 luglio 2009, prevedeva, per quanto di interesse nel presente processo, che “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” (primo comma) e che “I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto
pagina14 di 28 comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale” (sesto comma).
In base al combinato disposto degli artt. 589, secondo comma, c.p. e 157, primo e sesto comma, c.p., nel testo in vigore al 4 luglio 2009, l'omicidio colposo
“commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, quale il sinistro per cui è causa, si sarebbe prescritto in quattordici anni
(cioè nel doppio del tempo corrispondente alla pena edittale massima), secondo la prospettazione dell'appellato.
Tuttavia, occorre ricordare che in materia di successione delle leggi penali nel tempo vige il principio del favor rei, di cui è espressione l'art. 2, quarto comma, c.p., il quale dispone che: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Il principio del favor rei si applica anche al regime della prescrizione e non solo alla successione nel tempo delle norme incriminatrici e delle pene.
Ciò premesso, se è vero che nel 2009 l'art. 157, sesto comma, c.p. prevedeva, per il reato di omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, il raddoppio del termine di prescrizione previsto in via generale dal primo comma di detto articolo (cioè, il raddoppio del termine pari al massimo della pena edittale prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.), tuttavia, successivamente al sinistro per cui è causa, sono intervenute delle modifiche normative.
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, che ha introdotto la nuova fattispecie incriminatrice dell'omicidio stradale nell'art. 589 bis c.p., è stata abrogata la previsione, nell'art. 589, secondo comma, c.p., dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. Di conseguenza, il richiamo, tuttora contenuto nel sesto comma dell'art. 157 c.p. attualmente in vigore (contenente previsione del raddoppio del termine di prescrizione), all'art. 589, secondo comma, c.p., non è più riferito alla fattispecie dell'omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
Per il reato di omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” (da applicarsi ratione temporis al caso in esame, poiché all'epoca del sinistro del 4 luglio 2009 non era stato ancora pagina15 di 28 introdotto il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p.) il termine di prescrizione è, dunque, corrispondente al massimo della pena edittale e, quindi, a sette anni.
Nel caso in esame non ricorrono, per non essere state documentate, fattispecie interruttive della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.
Alla luce di quanto evidenziato e, in applicazione dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c., l'azione risarcitoria, oggetto del mandato conferito dai coniugi all'avv. , si è prescritta in sette anni a decorrere dal Pt_1 CP_1
sinistro e, quindi, si è prescritta il 4 luglio 2016.
Deve, quindi, ritenersi accertato che il detto termine di prescrizione dell'azione risarcitoria che l'avv. avrebbe dovuto esercitare per CP_1
conto degli odierni appellanti era già decorso quando, nel 2019, i coniugi Pt_1
sono venuti a conoscenza del fatto che nessuna causa era stata proposta a loro nome innanzi al Tribunale di Como e hanno, pertanto, revocato il mandato conferito all'avvocato . CP_1
Appare evidente come, nel caso de quo, il decorso del termine di prescrizione di cui sopra sia imputabile esclusivamente ad un comportamento negligente tenuto dall'avvocato, che ha impedito ai coniugi di esercitare il Pt_1
diritto di agire in giudizio per far valere le proprie ragioni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre ora esaminare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
Con l'unico motivo di gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui si fosse effettivamente instaurato un giudizio, quest'ultimo non si sarebbe potuto concludere con un esito favorevole per gli istanti in quanto gli stessi non avrebbero avuto alcuna chance di vincere la causa risarcitoria nei confronti dei responsabili del sinistro del 4 luglio 2009.
Tanto premesso, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte che, in tema di chance, si è così pronunciata: “La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità della danneggiata di affermarsi nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua
pagina16 di 28 perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato.
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)” (Cass. civ., ord. 5 settembre 2023, n. 25910).
Il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, cioè di una probabile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova anche mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. civ., ord. 05 settembre 2023, n. 25910).
Sempre in tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che “Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di
pagina17 di 28 accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile” (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Ed ancora, per perdita di chance si deve intendere: “la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sent. n. 6488/2017).
In particolare, sul punto, con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la Suprema Corte ha affermato che il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista, "se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo" (cfr. Cass. sent. n. 1286 del
1998).
Perdita di chance, dunque, non significa perdita del risultato, bensì della possibilità di conseguirlo in tutto o in parte;
con la conseguenza che il danno si configura allorquando un soggetto perde l'opportunità di conseguire un vantaggio oppure, come nel caso in esame, un risultato positivo, cioè quello di intraprendere una lite in sede giudiziaria che avrebbe avuto la possibilità di successo.
Ciò posto, nel caso in esame il giudice di prime cure ha ragionato come se la causa risarcitoria per perdita del rapporto parentale fosse stata instaurata e coltivata dall'avv. e come se gli attori avessero lamentato il CP_1
mancato conseguimento del risultato utile rappresentato dal risarcimento del danno per perdita del congiunto.
Nella sua decisione il giudice di prime cure non ha, tuttavia, considerato che la causa risarcitoria nei confronti dei terzi ritenuti responsabili della morte del figlio dei coniugi non è mai stata instaurata proprio a causa Pt_1 dell'inadempimento dell'avv. e che gli attori lamentavano non la CP_1
perdita del risultato, ma soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo e, così, lamentavano di non aver avuto la possibilità di introdurre un contenzioso che, con tutta probabilità, avrebbe potuto produrre esito differente da quello ottenuto. Gli attori lamentavano di aver perso la chance di transigere la vertenza o di procrastinare la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, di formulare allegazioni puntuali e di offrire prove idonee;
tutte pagina18 di 28 eventualità negate a causa del comportamento inadempiente dell'avv. CP_1
[...]
Essendo stato accertato l'inadempimento dell'avv. , il quale CP_1 ha lasciato prescrivere l'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sinistro che aveva causato il decesso del figlio degli odierni appellanti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se, in conseguenza di detto inadempimento, i coniugi avessero perso la possibilità di conseguire il Pt_1
risultato utile e se la causa risarcitoria avesse avuto serie e apprezzabili possibilità di successo.
Tale valutazione prognostica deve essere positiva, ove si consideri quanto segue.
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria nei confronti della CP_3
in quanto custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., è opportuno
[...]
ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“nell'ambito della responsabilità per danno da cose in custodia, grava sul soggetto danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile” (Cass., ord. 8 luglio 2024
n. 1851).
Nel caso in esame, gli attori non hanno svolto alcuna specifica allegazione idonea a consentire una valutazione di sussistenza del nesso causale tra lo stato del manto stradale e la custodia dello stesso da parte della , Controparte_3
essendosi limitati a dedurre genericamente una “accertata cattiva manutenzione del manto stradale facente parte del sinistro” (p. 2, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla carenza di allegazioni si aggiunge la carenza di prova.
Invero, dalla relazione predisposta dal consulente tecnico, ingegner Per_2
nominato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como nel
[...] procedimento n. 4674/2009 r.g., a carico dell'indagato (doc. n. 21, Controparte_2
fascicolo di primo grado dei coniugi , non emergono profili che inducano a Pt_1
ritenere che il manto stradale si trovasse in una situazione di cattiva manutenzione o che vi fossero buche o avvallamenti o che presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere probabile il verificarsi del danno e che abbia, dunque, concorso a cagionare il sinistro stradale.
pagina19 di 28 Si aggiunga che gli odierni appellanti non hanno prodotto il verbale relativo al sinistro stradale, redatto dall'autorità che ha effettuato i rilievi;
le fotografie dello stato dei luoghi;
il video delle telecamere di sorveglianza delle guardie di confine svizzere che avrebbero ripreso l'incidente.
Nei confronti della l'azione risarcitoria non avrebbe, Controparte_3
pertanto, avuto serie e apprezzabili possibilità di successo, come correttamente ritenuto nella sentenza gravata.
Per quanto concerne la probabile fondatezza dell'azione risarcitoria che l'avvocato avrebbe dovuto proporre nei confronti di CP_1 CP_2
conducente e proprietaria del veicolo proveniente dalla direzione di
[...]
marcia contraria rispetto a quella di la valutazione contenuta Persona_1
nella sentenza gravata deve essere riformata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto dalla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero si evinceva che nessuno scontro si era verificato al momento del sinistro tra l'autovettura di e il motociclo condotto dal figlio degli attori. Controparte_2
Tuttavia, la conclusione del giudice non è conforme all'interpretazione che dell'art. 2054, secondo comma, c.c. ha dato la Corte di Cassazione, secondo la quale “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa” (Cass., ord. n. 3764 del 12 febbraio 2021).
pagina20 di 28 In quest'ordine di principi, nel caso in esame diviene rilevante l'accertamento dell'effettivo contributo causale della condotta di guida di CP_2
seppure in assenza di collisione con il motociclo condotto da
[...] [...]
. Persona_1
Tale accertamento deve essere compiuto sulla base delle prove offerte dagli attori, che si risolvono nella relazione del consulente tecnico del Pubblico
Ministero, ingegner (doc. n. 21, fascicolo di primo grado dei Persona_2
coniugi , la quale appare piuttosto puntuale, essendosi basata su Pt_1
sopralluoghi, anche in ore serali, per verificare le possibilità di avvistamento reciproco tra i mezzi ed ha effettuato una serie di riscontri fotografici con riprese secondo i punti di provenienza degli attori della vicenda, per valutare la rispondenza dei rilievi effettuati dalla polizia locale di Como (cfr. p. 2, doc. n. 21, cit.). Il detto consulente ha, altresì, riportato nella propria relazione le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro, raccolte dalla polizia locale (cfr. punto 3.1, doc. n. 21, cit.); ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza delle guardie di confine svizzere;
ha effettuato rilievi tecnici.
Con riguardo alla descrizione dei luoghi, dalla richiamata relazione risulta quanto segue: il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è caratterizzato da una serie di curve ad ampio raggio raccordate da brevi tratti rettilinei e si snoda lungo la rete di confine tra Italia e Svizzera, passando sotto la dogana autostradale;
il sinistro si è verificato, in particolare, all'uscita da una curva destrorsa in leggera pendenza per chi la percorre con senso di marcia verso Maslianico, come i motociclisti;
la carreggiata ha una larghezza netta di circa 7,2 metri misurata rispetto alle due linee bianche laterali e il manto stradale asfaltato è regolare;
sul lato destro della carreggiata vi è una banchina erbosa larga circa 1,35 –
1,4 metri, mentre sul lato sinistro è posizionato un guard-rail contro il quale sono rovinati la motocicletta e uno dei motociclisti;
le piantane del guard-rail sono arretrate di circa 0,4 metri rispetto alla linea bianca di delimitazione del margine stradale;
in corrispondenza del primo cavalcavia per chi percorre la via Brogeda in direzione Cernobbio, a circa 50 metri di distanza dal civico 58, sono posti il pagina21 di 28 segnale verticale indicante il limite dei 50 km/h e quello indicante il pericolo rappresentato dalla doppia curva;
all'uscita del primo cavalcavia la strada assume la conformazione di una lunga curva destrorsa in leggera pendenza e la distanza tra la fine del primo cavalcavia e l'inizio del secondo è di circa 100 metri.
Con riferimento alla velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro, il detto consulente tecnico, ingegner ha accertato quanto segue: Persona_2
“Sulla scorta dei fotogrammi, delle tracce di frenata e di scarrocciamento sull'asfalto, dei danni subiti ai cerchioni anteriore e posteriore, il Consulente ritiene che la motocicletta procedesse ad una velocità superiore al limite dei 50
Km/h previsto e stimabile con buona approssimazione in 90-95 Km/h” (p. 26, doc.
n. 21, cit.);
“La vettura procedeva ad una velocità probabilmente superiore al limite dei
50 Km/h previsto per quel tratto di strada” (p. 28, doc. n. 21, cit.) e la velocità della vettura era intorno ai 60 km/h (cfr. p. 29, doc. n. 21, cit.).
Quanto alla distanza tra i veicoli all'atto dell'avvistamento della vettura da parte del conducente del motociclo, il detto consulente tecnico ha valutato che
“Supponendo che le velocità dei veicoli fossero rispettivamente di 95 km/h per la moto e 60 km/h per la vettura e che il conducente ella moto abbia scorto la vettura più o meno in corrispondenza del fotogramma 92 ne risulta che la distanza reciproca tra i veicoli fosse pari ad almeno 150/160 metri” e che
“entrambi i veicoli viaggiavano con i fari abbaglianti”. Ha aggiunto che “Una volta scorta la vettura in lontananza che proveniva in direzione contraria il sig. ha compreso che avrebbe invaso la corsia ed ha deciso di frenare ed in Per_1
questo transitorio la distanza tra i due veicoli è scesa a circa 100-110 metri. Nel momento in cui la motocicletta ha invaso la corsia di marcia della vettura la sig.ra ha reagito e la distanza tra i veicoli era ancora ridotta, CP_2 nell'ordine dei 60-70 metri” (p. 30, doc. n. 21, cit.).
Il consulente del Pubblico Ministero, ingegner ha, inoltre, Persona_2
evidenziato che conducente del motociclo, procedeva ad una Persona_1
velocità non adeguata allo stato dei luoghi e superiore al limite, contravvenendo, quindi, all'art. 141, commi 3 e 8 e all'art. 142 del codice della strada e che, per questo motivo, una volta resosi conto che avrebbe invaso la corsia di marcia pagina22 di 28 opposta, percorrendo la curva a quella velocità, ha frenato per rallentare la sua andatura, ma ha perso il controllo del proprio mezzo (cfr. p. 33, doc. n. 21, cit.).
Ha rilevato che dalle immagini riprese dalle telecamere delle guardie di confine svizzere si nota che entrambi i veicoli sono giunti con i fari abbaglianti accesi, senza che nessuno dei conducenti, nella concitazione del sinistro, sia stato in grado di commutarli in anabbaglianti, con conseguente violazione dell'art. 153 del codice della strada.
Il detto consulente ha, quindi, ricostruito la dinamica del sinistro, verificatosi il 4 luglio 2009, alle ore 02.10 circa, nei seguenti termini:
“Il sig. alla guida della propria motocicletta BUELL 1200 cc Per_1
targata BJ 41441 con a bordo il sig. in qualità di passeggero Pt_3 percorreva la via Brogeda nell'abitato di Ponte Chiasso in direzione Cernobbio, ad una velocità di circa 90/95 Km/h, superiore al limite dei 50 Km/h previsto per quel tratto di strada. Nell'affrontare una curva destrorsa ad ampio raggio il sig. si rendeva conto di avere impostato una traiettoria non completamente Per_1
corretta che lo avrebbe portato ad invadere la corsia opposta durante la fase di uscita dalla curva e contemporaneamente scorgeva in lontananza in fondo al rettilineo fari della vettura VW GOLF della sig.ra che proveniva in CP_2
direzione opposta, ad una velocità di circa 60 Km/h, di poco al limite. Il sig. frenava energicamente ma la motocicletta bloccava la ruota posteriore e Per_1
si inclinava sul lato destro dopo pochissimi metri dall'inizio della frenata
(omissis) facendogli perdere il controllo del mezzo. La moto cadeva a terra scivolando sul lato destro fino ad impattare il guard-rail posto sulla sinistra rispetto alla traiettoria della moto con entrambe le ruote che scoppiavano nell'urto a significare che la moto possedeva ancora una discreta energia.
Durante la fase di caduta e strisciata al suolo il conducente sig. rimaneva Per_1
ancora attaccato al manubrio della moto mentre il sig. si separava Pt_3
dalla moto e scivolava lungo l'asfalto e veniva investito dalla macchina della sig.ra che sopraggiungeva e che stava effettuando una manovra di CP_2 emergenza per cercare di evitare l'impatto con i corpi e la moto che strisciavano senza però riuscirci” (p. 35, doc. n. 21, cit.).
Dalla citata relazione risulta, quindi, che il conducente della vettura VW
GOLF, viaggiava a una velocità di circa 60 km/h e con i fari Controparte_2
pagina23 di 28 abbaglianti accesi, ad una distanza di circa 150-160 metri dal motociclo condotto da Persona_1
Entrambi i conducenti procedevano ad una velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada, contravvenendo all'art. 142 del codice della strada e con i fari abbaglianti accesi, in violazione dell'art. 153 della medesima normativa.
Nel caso in esame, qualora fosse stata instaurata dall'avvocato CP_1
la causa risarcitoria nei confronti di avrebbe con molta
[...] Controparte_2
probabilità trovato applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., poiché, considerati la distanza relativamente breve tra l'autovettura e il motociclo, l'orario notturno e la scarsa visibilità, l'uso, da parte di dei fari abbaglianti, vietato dall'art. 153 del codice Controparte_2
della strada, potrebbe avere avuto un'incidenza causale sul sinistro mortale e, dunque, quest'ultima potrebbe aver concorso, con il suo comportamento colposo,
a indurre il conducente del motociclo a frenare energicamente, così perdendo il controllo del proprio mezzo.
Ne consegue che, se l'avvocato non avesse lasciato prescrivere il CP_1 termine per esercitare l'azione risarcitoria, gli odierni appellanti avrebbero avuto quantomeno una chance di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del figlio e, dunque, tale perdita di chance deve essere risarcita.
In punto di risarcimento del danno da perdita di chance la Suprema Corte si
è così pronunciata: “Tale perdita di chances configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato” (Cass. n. 4400/2024).
Ed ancora: “Il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato” (Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18568).
Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene di determinare la percentuale statistica dell'occasione perduta di vincere la causa nella misura del 10%, di conseguenza il risarcimento del danno andrà parametrato ad essa.
pagina24 di 28 A ciascuno degli odierni appellanti spetterà, dunque, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari al 10% del danno da perdita del rapporto parentale, calcolato sulla base delle Tabelle Milanesi del 2024, dimezzato del 50%, in considerazione della pari responsabilità del conducente del motociclo, ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Al fine di quantificare tale importo occorre innanzitutto liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che i coniugi avrebbero Pt_1 verosimilmente conseguito ove l'avvocato avesse promosso e CP_1
coltivato la causa risarcitoria per la perdita del loro figlio.
Premesso che vittima primaria, nato il 10 dicembre Persona_1
1984, aveva 24 anni all'epoca del sinistro stradale mortale del 4 luglio 2009, si osserva che la tabella del Tribunale di Milano integrata a punti pubblicata nel giugno 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 24 punti per la vittima primaria di età compresa tra 21 e 30 anni, 14 punti per la sopravvivenza di un superstite e fino a 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pag. 72 della tabella).
Tutto ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi di diritto, a ciascuno dei genitori della vittima primaria si ritiene di riconoscere 15 punti per qualità e intensità della relazione affettiva, potendo ragionevolmente presumersi l'intensità del rapporto in ragione del fatto che il defunto era figlio unico e che verosimilmente frequentasse regolarmente i genitori.
Alla luce di quanto osservato è, dunque, possibile pervenire all'attribuzione dei seguenti punti, considerando quanto segue.
Il padre, nato il [...], aveva, all'epoca del sinistro mortale, 52 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
la madre, nata il [...], aveva, all'epoca del sinistro mortale, 59 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
Al padre della vittima del sinistro è, quindi, possibile liquidare astrattamente il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 71 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro 277.681,00.
pagina25 di 28 Alla madre della vittima è, quindi, possibile liquidare astrattamente il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 71 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro euro 277.681,00.
Tali importi dimezzati ammontano ad euro 138.840,50, sui quali andrà calcolato il 10%, che corrisponde ad euro 13.884,05, che spetterà a ciascun genitore come risarcimento per il danno causato dall'inadempimento dell'avvocato . CP_1
Sulle predette somme di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, dalla data (4 luglio 2016) in cui è maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria e si è, dunque, verificato l'illecito contrattuale, sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sulle predette somme di denaro, devalutate alla data del 4 luglio 2016 e rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulle somme di denaro così complessivamente determinate sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale (art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Da ultimo gli appellanti lamentano che la condotta negligente dell'avv. integri violazione dei doveri professionali ai sensi dell'art. 26 del codice CP_1
deontologico, nonché la violazione del dovere di informazione contemplato dall'art. 27 che ha cagionato agli stessi un danno morale ingiusto meritevole di risarcimento.
Nello specifico, gli odierni appellanti hanno rappresentato che il comportamento dell'avv. avrebbe loro cagionato “un danno ingiusto CP_1 consistente nell'ingiusto “turbamento” dello stato d'animo dei danneggiati o anche nel patema d'animo o stato di angoscia transeunte generato dall'illecito per un tempo assai lungo di 10 anni”.
Tali allegazioni risultano, tuttavia, generiche e non oggetto di ulteriori precisazioni e sono rimaste sfornite di qualsivoglia elemento probatorio, anche solo indiziario, non avendo gli stessi provato in concreto le conseguenze pregiudizievoli che avrebbero subito in conseguenza del comportamento tenuto pagina26 di 28 dall'avvocato né il nesso causale tra il danno dagli stessi CP_1 lamentato e la condotta di quest'ultimo.
E, dunque, non può ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova circa gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale richiesto.
Ciò posto, sotto tale profilo, l'assenza di un danno risarcibile preclude il riconoscimento dell'ulteriore voce di danno.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza gravata, l'avvocato deve essere condannato a corrispondere a CP_1
ciascuno degli odierni appellanti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 13.884,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va ricordato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'esito della lite vede la soccombenza dell'avvocato , che CP_1
deve essere, quindi, condannato a rimborsare agli appellanti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese sono liquidate, come in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), tenendo conto del valore del decisum (con riferimento allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi, solo in relazione al presente grado di giudizio, la voce relativa alla fase istruttoria e dimezzandosi, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, in ragione del fatto che la memoria di replica si risolve nel mero richiamo ai precedenti scritti difensivi delle parti vittoriose.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
L'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell'avvocato , per la riforma della sentenza n. 1246/2023, CP_1
pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di Como nella causa iscritta al n.
553/2022 r.g. e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
L'avvocato a corrispondere a e a CP_1 Parte_1 Parte_2
la somma di denaro di euro 13.884,05, oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi come in motivazione, per ciascuno;
CONDANNA
l'avvocato a rimborsare a e CP_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, liquidate:
[...]
- quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente giudizio, in euro 5.211,00 per compensi di avvocato ed euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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