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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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Art. 26. (( (Risoluzione delle controversie tra imprese)
(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) )) (( 1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'.
2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.
4. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale. ))
(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) )) (( 1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'.
2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.
4. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale. ))
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- 1. Il referendumhttps://www.studiocataldi.it/ · 1
di Luca Passarini - Il referendum costituisce l'istituto di democrazia diretta per antonomasia che consiste in una consultazione popolare nel corso della quale al corpo elettorale viene sottoposto un quesito, su cui esprimersi in maniera vincolante ovvero consultiva. Referendum: cos'è Referendum costituzionale Referendum abrogativo Referendum regionali Referendum relativi a modificazioni territoriali Referendum: cos'è Attraverso l'istituto giuridico del referendum si chiede all'elettorato di esprimersi in sostanza con voto diretto su alcune proposte, con la facoltà di scegliere in genere tra due o più opzioni predefinite. In realtà la tipologia di referendum può essere molto varia, …
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Giurisprudenza • 273
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/11/2024, n. 9166Provvedimento: […] - poiché nel caso di specie si sarebbe trattato di esibire «memorie defensionali depositate dalle parti e di verbali di un procedimento avente natura paragiurisdizionale e inter partes nell'ambito di una controversia ex art. 26 del Codice delle comunicazioni elettroniche», l'accesso sarebbe stato ab origine precluso dalla disciplina regolamentare interna;Leggi di più...
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