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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano - Via G. Marconi N. 9 58033 Castel Del Piano GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 DEL 14.01.2025 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 14.01.2025, notificato dal Comune di Castel del Piano il 15.04.2025, relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 542,00, deducendo la tardività della notifica cui segue l'estinzione della pretesa, essendo avvenuta la notifica oltre il quinto anno successivo alla scadenza del termine di pagamento, termine che la sospensione di 85 giorni per l'emergenza COVID portava alla data del giorno 11 marzo 2025.
Il Comune si è costituito resistendo ed assumendo che fu tentata una precedente notifica non andata a buon fine per il trasferimento -non comunicato- del ricorrente all'estero, cui seguì, in data 10 aprile 2025, la spedizione dell'atto ricevuto.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la fondatezza del ricorso, la notifica essendo sicuramente avvenuta (spedizione del 10 aprile) successivamente alla scadenza del termine decadenziale di 5 anni ed 85 giorni dal 31 dicembre dell'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
La mancata comunicazione del trasferimento all'estero giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano - Via G. Marconi N. 9 58033 Castel Del Piano GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 DEL 14.01.2025 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 14.01.2025, notificato dal Comune di Castel del Piano il 15.04.2025, relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 542,00, deducendo la tardività della notifica cui segue l'estinzione della pretesa, essendo avvenuta la notifica oltre il quinto anno successivo alla scadenza del termine di pagamento, termine che la sospensione di 85 giorni per l'emergenza COVID portava alla data del giorno 11 marzo 2025.
Il Comune si è costituito resistendo ed assumendo che fu tentata una precedente notifica non andata a buon fine per il trasferimento -non comunicato- del ricorrente all'estero, cui seguì, in data 10 aprile 2025, la spedizione dell'atto ricevuto.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la fondatezza del ricorso, la notifica essendo sicuramente avvenuta (spedizione del 10 aprile) successivamente alla scadenza del termine decadenziale di 5 anni ed 85 giorni dal 31 dicembre dell'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
La mancata comunicazione del trasferimento all'estero giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.