Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5656 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5656 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. STRIANO ASSUNTA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANNA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio CP_1
da loro contratto in PORTICI il 6/08/2008 (atto n. 119, P. II, S. A, anno 2008), riferendo che tra le
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa coniugale sita in Portici alla via Casaconte n.34 resterà assegnata alla SI.ra Pt_1
che continuerà ad abitarla con il figlio , nato a [...] il [...];
[...] Per_1
Alcun importo sarà dovuto dal resistente alla SI.ra a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al suo mantenimento;
Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 (quattrocento) mensili (rivalutabili di anno in anno secondo gli indici ISTAT) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , Pt_1 oltre all'assegno unico percepito interamente dalla SI.ra , nonché le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, extrascolastiche, mediche e non mutuabili, sportive, vacanze ed attività formative) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% previo accordo, così come stabilito nel verbale e nel decreto di omologa prodotto in atti.
Altresì, il SI. continuerà a versare sul libretto postale, fino all'età di 18 anni la CP_1
somma mensile di euro 50,00;
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendo il suo domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: due pomeriggi per settimana dalle 16.00 alle 20.00 compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e gli orari scolastici e sociali del minore. In maniera alternativa con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero fine settimana dal sabato mattina alle ore 9.00 per ricondurlo la domenica alle ore 18.00 presso l'abitazione della madre;
In relazione alle festività natalizie il padre potrà tenere il figlio alternativamente il 24 e 25 o il 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno, e così per le vacanze di Pasqua oppure il Lunedì in albis. Il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività nazionali.
2 Nel periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre nel mese di agosto una settimana, da concordare compatibilmente con le sue ferie entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il SI. continuerà a versare la somma mensile di euro 50,00 in favore del figlio CP_1
su un libretto postale a lui intestato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Per_1
figlio.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a PORTICI il 6/08/2008 (atto n. 119, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte SI.ra Pt_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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