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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9682/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FASANO MARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ROTINO ORNELLA Controparte_1
I.N.P.S., con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistenti
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto concordemente dall'INPS e dal ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che “con Disposizione n° 410000-24-0397 del
17/10/2024 si è provveduto alla cancellazione del signor dalla Gestione Commercianti dalla Parte_1 decorrenza” e che “L'adozione del provvedimento di cancellazione in autotutela ha determinato il venir meno della pretesa con riferimento non solo all'AVA n. 35920140000515567000 oggetto di contenzioso, ma anche all'AVA n. 35920130002546123000”, per cui è venuto meno l'interesse ad agire;
le spese di lite devono essere poste a carico dell'INPS secondo soccombenza virtuale.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/08/2024 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €
1030,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
1
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9682/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FASANO MARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ROTINO ORNELLA Controparte_1
I.N.P.S., con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistenti
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto concordemente dall'INPS e dal ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che “con Disposizione n° 410000-24-0397 del
17/10/2024 si è provveduto alla cancellazione del signor dalla Gestione Commercianti dalla Parte_1 decorrenza” e che “L'adozione del provvedimento di cancellazione in autotutela ha determinato il venir meno della pretesa con riferimento non solo all'AVA n. 35920140000515567000 oggetto di contenzioso, ma anche all'AVA n. 35920130002546123000”, per cui è venuto meno l'interesse ad agire;
le spese di lite devono essere poste a carico dell'INPS secondo soccombenza virtuale.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/08/2024 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €
1030,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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