Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Pantalone
RICORRENTE
E
, nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Filomena Giglio RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.2.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sugli accordi raggiunti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'11.7.2022, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio del 10.1998 con la sign. erano nati Controparte_1 R_
(3.8.2000) e (28.3.2006) – esponeva: R_ (…) a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi si sono separati consensualmente, comparendo davanti al
Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2017 e la loro separazione veniva omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 14 novembre 2017, n. cronol.
7797/2017; in sede di separazione i coniugi rinunciavano reciprocamente e vicendevolmente all'assegno di mantenimento, essendo ciascuno autonomo ed autosufficiente, così come lo sono tutt'ora, mentre l'esponente si Parte_1 obbligava a versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e R_
, la complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili;
i coniugi R_ non si sono più riconciliati né sono riusciti a trovare un accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio;
l'esponente Parte_1 svolge la professione di operaio edile, percependo un compenso annuo, per il 2021,
1
di € 10.000,00 (diecimila/00) circa, unica sua fonte di reddito (cfr. allegati); ricorrendo le condizioni previste per legge, il ricorrente intende chiedere che il
Presidente del Tribunale di Napoli, a sensi dell'art. 4 L. 898/1970 e ss. mm., esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, voglia fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse della prole, avendo i coniugi già rinunciato all'assegno di mantenimento in loro favore, essendo entrambi autosufficienti, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio di merito, affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio minore
(essendo la figlia divenuta maggiorenne), con Decreto n. R_ R_ 7797/2017; per l'effetto, determinare nella somma non superiore ad € 500,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli, così come peraltro già concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole e tutte previamente concordate tra i genitori e documentate con esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda principale, deduceva: (…) La figlia nelle more divenuta maggiorenne, non ha una Persona_3 propria autonomia ed indipendenza economica. Infatti, la stessa sta partecipando al servizio presso il Comune di Barano e avendo intrapreso studi universitari, essendo iscritta al terzo anno della facoltà di “Scienze dell'Amministrazione”, le sue esigenze sono certamente aumentate rispetto alla separazione. Parimenti dicasi per il figlio minore, , che frequenta la classe IIIB presso l'Istituto Persona_4
Tecnico Statale Enrico Mattei ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Si evidenzia che, peraltro, nonostante l'irrisorietà dell'importo pattuito a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di soli 500€ mensili – minimi tabellari - il sig. , allegando risibili scusanti, è sempre stato inadempiente, Parte_1 omettendo qualsivoglia contributo per le spese straordinarie per i figli minori sostenute esclusivamente dalla comparente. (…) Si evidenzia che la resistente nel biennio 2020 e 2021 ha lavorato complessivamente per soli sei mesi, ovvero tre mesi per ciascuno anno, atteso che a causa della pandemia il settore turistico-ricettivo ha ricevuto un durissimo arresto.
La resistente pur di provvedere ai figli ha dovuto lasciare il suo lavoro di massaggiatrice in albergo (Hotel Vittorio), che le assicurava limitati periodi di assunzione (solo 4/5 mesi all'anno) e sta lavorando come operaia-banconista nel panificio all'insegna “Da Masaniello”, ove è assicurata con contratto part-time da gennaio 2022. (…) Il ricorrente è totalmente disinteressato alle spese oltre che alle vicende e problematiche dei figli, che gravano esclusivamente sulla madre. (…) In modo particolare, come anticipato la primogenita, avendo la stessa intrapreso un percorso universitario, inevitabilmente necessità di somme per l'acquisto di libri, tasse universitarie, per i trasferte in terraferma, ecc. Parimenti dicasi per il figlio minore che al momento della separazione era un bambino, ed R_ attualmente, nel delicato periodo adolescenziale, ha maggiori esigenze, come ad esempio il conseguimento del patentino 50, per i quadricicli leggeri o ciclomotori, oltre alle necessità connesse al periodo di terapia.
2 3
La resistente è evidentemente, alla luce dell'importo irrisorio stabilito per il mantenimento dei figli, costretta a provvedere, in misura largamente superiore all'importo degli assegni di mantenimento percepiti per i due figli, alle esigenze, anche primarie degli stessi. (…) Ciò premesso, pertanto, atteso il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa, va confermato il diritto a ricevere il contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre, determinandolo nella R_ misura di almeno €uro 400,00 mensili. Pertanto, considerato le mutate ed accresciute esigenze e necessità dei figli, la saltuaria corresponsione dell'assegno di mantenimento, peraltro mai adeguato agli indici ISTAT, nella irrisoria misura di 500,00 euro mensili, ancorata ai minimi tabellari, e la totale assenza di partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla per i figli, si impone una rideterminazione ed aumento del CP_1 mantenimento per i figli, minore e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale importo deve essere aumentato quantomeno ad €uro 800,00 mensili, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli stessi. (…) I coniugi in sede di separazione si sono dichiarati entrambi economicamente autosufficienti. Alla luce delle suesposte e seguenti motivazioni, non può negarsi alla il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile. La CP_1 resistente, infatti, sebbene in passato abbia svolto la professione di massaggiatrice presso la struttura alberghiera all'insegna “Hotel Vittorio” attualmente lavora con contratto “part time” come operaia- banconista presso il Panificio “Da Masaniello”, con esigua retribuzione che non le consente di mantenere e far mantenere ai figli lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio. (…) Pertanto la resistente chiede porsi a carico del ricorrente un adeguato assegno divorzile.
Il sig. lavora come operaio edile, e certamente percepisce somme mensili, Pt_1 per il lavoro prestato, di gran lunga maggiori di quelle della resistente, lavorando a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato. (…) Ebbene nel caso si specie non può non valutarsi che la sig.ra , convolata a nozze a solo ventitre anni, CP_1 ha sacrificato una vita intera per dedicarsi alla famiglia, al cui sostentamento ha dovuto praticamente provvedere da sola e grazie all'aiuto della sua famiglia di origine, tenuto conto che i risparmi del venivano da quest'ultimo utilizzati Pt_1 per far fronte a proprie spese personali e svaghi certamente discutibili. Nonostante la abbia un lavoro “part-time” non può revocarsi in dubbio che la stessa, CP_1 ha assunto scelte limitative della crescita professionale, in quanto ha dovuto sempre provvedere alla crescita dei figli da sola, senza il supporto del coniuge che invece, non ha avuto limitazioni di alcun tipo e non ha esitato a sperperare il proprio patrimonio. (…) Quindi, ciò premesso, stante il divario economico tra le parti e tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, attesa l'indisponibilità di mezzi adeguati da parte della , in considerazione della CP_1 stabilità e redditività dell'attività svolta dal ricorrente alla quale vanno aggiunte le redditività non indicate dal Sig. in ricorso (…) non si può non riconoscerle il Pt_1 diritto a percepire un adeguato assegno divorzile nella misura di almeno 250 € mensili o nella misura che il Tribunale riterrà opportuna.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.11.2022, sentiti i coniugi, sono state confermate le condizioni di cui all'omologa. Nel corso dell'istruttoria il Gi, sentite le parti, all'udienza del 25.2.2025 sono stati sottoscritti gli accordi che di seguito si riportano:
3 4
1. I sottoscritti e chiedono di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10 dicembre 1998 in Barano d'Ischia con rito concordatario annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Barano d'Ischia (NA) Atto n. 28 p. II s. A vol. M dell'anno 1998 ed ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione/annotazione della emananda sentenza de qua con tutte le pattuizioni ivi contenute e previste, come di seguito indicate:
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di serena comunicazione tra loro.
3. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con obbligo reciproco alla comunicazione degli eventuali cambi di residenza;
4. La casa coniugale, di proprietà dei figli e , Persona_3 Persona_4 con diritto di abitazione a favore del sig. , sita in Barano d'Ischia (NA) Parte_1 alla Via Duca Abruzzi n. 76/A, composta da tre livelli, compreso il piano terra, resta assegnata alla moglie , che la abiterà con i figli;
ciò unitamente ad Controparte_1 accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con gli arredi, i beni mobili ed a quanto altro nella stessa contenuto. Le parti convengono che il sig. Parte_1 potrà accedere alla baracca esterna all'abitazione, ove sono allocate le sue attrezzature necessarie al proprio lavoro, anche con un veicolo da egli condotto, previo preavviso anche telefonico alla sig.ra . Controparte_1
5. Il sottoscritto si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1 R_ maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e , minore, la R_ somma di €uro 500,00, (cinquecento/00) mensili entro il giorno “15” (quindici) di ogni mese, presso il domicilio della sig.ra ovvero a mezzo bonifico Controparte_1 bancario e/o altra modalità equivalente prevista dalla legge;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo ISTAT;
6. L'assegno unico universale per i figli e viene Persona_3 R_ attribuito integralmente alla madre, che lo destinerà al Controparte_1 mantenimento dei figli, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna ed obbliga Parte_1
a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per i figli nella Controparte_1 misura del 100%.
7. I sottoscritti e si impegnano ed obbligano Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese scolastiche, mediche, non coperte dal SSN, e sportive, nonché extrascolastiche, come da protocollo d'intesa, tutte previamente concordate tra i genitori e documentate, dei figli e in ragione del 50% per R_ R_
4 5
ciascuno;
8. I sottoscritti e rinunciano reciprocamente e Controparte_1 Parte_1 vicendevolmente all'assegno divorzile perché ciascuno autonomo ed autosufficiente, ed accettano le avverse rinunce.
9. I sottoscritti e prestano con la Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, e comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio.
10. Le parti restano edotte di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi.
11. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio ed Avv.to
Antonio e Gianluca Pantalone, alla solidarietà professionale. Sottoscrivono, altresì, il presente atto i rispettivi procuratori per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di separazione omologati con decreto n. 7797/2017 di questa Sezione. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari alla legge e possono essere posti alla base delle presenti statuizioni.
Nulla va determinato in ordine alle modalità di affido di , divenuto R_ maggiorenne.
Spese compensate, stanti gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Barano d'Ischia il 10.12.1998 da e Parte_1 [...]
; CP_1
b) adotta le statuizioni indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barano d'Ischia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
5 6
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74: (atto n. 28 parte II vol. M, reg. atti matrimonio anno 1998); d) spese compensate.
e) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
6