TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 578/2025 RG avente ad oggetto: «Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – licenziamento per giustificato motivo oggettivo »
TRA
– rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
ANDREATTA DILETTA e PIAZZA ALDO ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato RIGHI Andrea ed elettivamente domiciliata in Via Mestrina 69 30172 Mestre,
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera 31/7/24 e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
1 datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avuto riguardo ad un contratto part time di 20 ore, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal licenziamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.;
2) Accerta che il contratto part time non può essere inferiore a 20 ore settimanali ex art. 56 co 4 CCNL e per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno la somma di € 15.108,42, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000 + 30% ( ex comma 1 bis dell'art. 1 DM
55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge, contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 18/09/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
2