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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21435/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gerarda Melillo Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 20.09.2022, conveniva in giudizio Parte_1 il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Controparte_1 subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 13.10.2020.
L'attore precisava che in tale data alle ore 12:45 circa si trovava a e nel percorrere a piedi la Piazza CP_1 della Carità e proveniente da piazza Dante con direzione piazza Trieste e Trento, alla guida della bicicletta elettrica di sua proprietà; giunto all'altezza del posteggio dei taxi, egli cadeva improvvisamente a terra unitamente alla bicicletta, a causa di una instabile basolo. La strada presentava, infatti, un basolo in pietra,
pagina 1 di 6 che, pur apparendo a livello con la restante pavimentazione, una volta calpestata con la ruota della bici, si era inclinata da un lato facendogli perdere l'equilibrio, costituendo così una vera e propria insidia, in quanto, non visibile e prevedibile poiché occultato con la sede stradale.
L'attore deduceva che a causa della caduta, riportava una frattura alla mano sinistra e inoltre, veniva danneggiata la bici, per la quale aveva sostenuto un esborso di € 899,00. Si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “C.T.O.” di ove gli veniva diagnosticato “frattura obliqua diafaria II metacarpo CP_1 mano sx”, con prognosi di 20 gg.. Veniva dimesso con trasferimento in regime ambulatoriale presso l'istituto, richiedendo inoltre il ricovero in DS per intervento.
In data 27.10.2020 egli deduceva di essere stato sottoposto ad intervento presso l' Ospedale CP_2
“C.T.O.” ove gli veniva praticata doccia gessata all'arto superiore e dal successivo rx risultava la “frattura spiroide scomposta del II metacarpo”.
Pertanto, il 29.10.2020 veniva messo in lista per “la riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione ed in data 6.11.2020, presso il già menzionato con diagnosi di “frattura scomposta CP_3 spiroide II metacarpo con consolidazione viziosa”, veniva operato e sottoposto a “calloclasia + riduzione ed osteosintesi con applicazione di placca e viti”;
In data 17.11.2020 e 4.12.2020 si sottoponeva a visite di controllo con rx, con prescrizione “FKT per pieno recupero” e richiesto controllo dopo 40 gg. Seguiva ulteriore visita di controllo l'8.01.2021 presso l' ardarelli” di ed in data 14.01.2021 presso l' ove gli veniva prescritto CP_4 CP_1 CP_5
“continua chinesi terapia attiva e passiva per recupero articolare. Evitare sforzi e sollevamento pesi per altri
30gg.”
Seguiva, inoltre, una lunga degenza durante la quale l'istante trascorreva numerosi giorni di inabilità temporanea totale e di inabilità parziale, impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività tra le quali recarsi al lavoro dal 13.10.2020 al 4.02.2021.
Infine, in data 4.02.2021 l'istante veniva dichiarato clinicamente guarito
L'attore, inoltre, specificava di aver subito danni patrimoniali e non, oltre a tutte le spese mediche e consequenziali al predetto evento, per un totale complessivo di € 14.916,32 con personalizzazione massima dovuti:
- danno biologico del 5%, tenuto conto di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva;
- l'I.T.P. valutata in giorni 30 al 75%,
- I.T.P. in giorni 30 al 50%;
- I.T.P. in giorni 50 al 25%;
- spese mediche per € 132,32; (cfr. consulenza medica dott. all. 23 produzione attorea); Persona_1
- € 899,00 quale danno patrimoniale per la bici rotta.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previa declaratoria della esclusiva responsabilità della CP_1 pagina 2 di 6 in persona del p.t. nella causazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni subiti CP_1 CP_6 patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nonché la condanna del convenuto alla refusione delle spese, diritti ed onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente, in data 24.10.2022, il in persona del Sindaco p.t. il quale Controparte_1 contestava nel merito la domanda ed insisteva per il suo rigetto in quanto inammissibile e non provata.
Inoltre, chiedeva che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.. Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e veniva depositata documentazione.
All'udienza del 14.10.2024, il Giudice introitava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In assenza di questioni preliminari da esaminare, si passa all'esame nel merito della presente controversia, occorre, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale ovvero la strada, abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con l'uso della normale diligenza.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie.
Ed allora:
- nel referto n. 20200033890 del 16.10.2020 del Pronto Soccorso- C.T.O. Ospedale dei Colli di è CP_1 indicato che il riportò :"trauma mano sx in seguito ad incidente in bici del 13.10.2020” (il referto di Parte_1 pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza cfr. Cass. n. 27288/2022);
- All'udienza del 18.01.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei tre testi indicati da parte attrice, che riferivano che il cadeva in strada a bordo della propria bici. Dall'esame delle dichiarazioni Parte_1 testimoniali rese, però, emerge che nessun dei testi presenti nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro per cui è causa, ha effettivamente visto cadere il a causa del basolo instabile. In Parte_1 particolare, (l'unico teste, estraneo al nucleo familiare dell'attore) non descrive la Testimone_1 causa del sinistro ma riferisce: “davanti a me c'era un signore con bici elettrica che all'improvviso è caduto rovinosamente;
… lui si è rialzato dopo poco ed ho notato che c'era un dislivello sulla pavimentazione;
non saprei dire come è caduto né dove si è fatto male”. Neppure le dichiarazioni rese dalla moglie del , Parte_1 Tes_2
ricollegano la caduta all'anomalia; infatti la stessa riferisce: “aspettavo mio marito lo ho visto venire
[...] mentre si avvicinava a bordo della bici lo ho visto cadere dopo qc metro da dove ha cominciato a perdere l'equilibrio”, nulla altro dice sul motivo della caduta, riferisce che c'erano dei basoli sconnessi San Pietrini intendo piccoli basoli non riconducendo agli stessi la caduta del marito. Per quanto concerne, invece, la dichiarazione dell'ultimo pagina 3 di 6 teste , figlia dell'attore, la stessa dichiara : “noi eravamo alla fermata dei taxi e circa 20 mt Testimone_3 prima c'era una pavimentazione non stabile lui ha perso l'equilibrio e poi è caduto, io stavo guardando papa mentre arrivava;
lui avendo perso l'equilibrio a causa della pavimentazione poi è caduto.”
Ebbene pur addebitando la caduta del alla pavimentazione non stabile, le dichiarazioni Parte_1 dell'ultimo testimone hanno una connotazione troppo generica in relazione alla dinamica del sinistro.
Sussistono, poi ulteriori elementi di rilievo istruttorio da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità del cui accertamento ci si occupa.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- letta Cassazione 2295 del 2021, la dichiarazione testimoniale resa da un parente dell'attore, pur non rientrando tra i casi che comportino incapacità a testimoniare, è rimessa, quanto ad attendibilità, alla valutazione del Magistrato;
- l'evento dannoso è avvenuto verso ora di pranzo e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti all'attore e negativamente incidenti su vista e mobilità;
- il referto di pronto soccorso non può ritenersi valida prova dell'esistenza di un nesso causale tra sinistro e lesioni, in quanto successivo di diversi giorni rispetto al momento del sinistro (cfr. referto cit. del 16.10.2020 di 3 giorni dopo il sinistro);
- le foto del luogo del sinistro evidenziano una condizione di generale dissesto della strada;
dissesto ben percepibile con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 4 all'atto di citazione)
- non sono emersi, inoltre, ulteriori elementi di riscontro che confermano la dinamica dell'evento quale descritto in atto di citazione. In particolare, non vi è stato l'intervento dell'Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale (atto pubblico comprovante sia l'avvenuto sinistro sia la presenza dei testi sul luogo dell'incidente, ove questi avessero dato le proprie generalità); né è intervenuta ambulanza e pertanto non è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare altrettante informazioni relative alle modalità di verificazione dell'evento lesivo;
- infine dalla documentazione depositata da parte convenuta emerge che l'attore ha citato in giudizio il per il risarcimento danni ex art. 2051 c.c. ben 4 volte (cfr. all. memorie 183 Controparte_1 comma 6 n.3 parte convenuta).
Ebbene tutti gli elementi istruttori costituiti e costituendi, sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051.
La decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia. pagina 4 di 6 In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n.
21977/2022).
In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022)
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022)
In merito, è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837). la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole ( cfr Cass. civ.
16034/2023 e 21064/2024).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto pagina 5 di 6 prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post).
In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord. 18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" (cfr. da ultimo in sede di merito Tribunale 06/10/2016 -
20/09/2016, n. 5019, sez. III Bari e T.A.R. Brescia, sez. II, 17/08/2015, (ud. 24/06/2015, dep.17/08/2015), n. 1092 che ha ribadito come l'art. 1227 comma 2 del c.c. sancisce il principio di auto- responsabilità, per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass.
19362/2022). Ed il numero importante di incidenti verificatisi a carico dell'attore è sicuramente indice di rilievo in punto di presunzione di violazione dell'obbligo di attenzione nell'uso del bene comune.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
Le spese si compensano attesa la ricorrenza delle eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis;
ragioni identificabili nel dato empirico acquisito dello stato non ottimale del manto stradale quale presente sui luoghi del sinistro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21435/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gerarda Melillo Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 20.09.2022, conveniva in giudizio Parte_1 il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Controparte_1 subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 13.10.2020.
L'attore precisava che in tale data alle ore 12:45 circa si trovava a e nel percorrere a piedi la Piazza CP_1 della Carità e proveniente da piazza Dante con direzione piazza Trieste e Trento, alla guida della bicicletta elettrica di sua proprietà; giunto all'altezza del posteggio dei taxi, egli cadeva improvvisamente a terra unitamente alla bicicletta, a causa di una instabile basolo. La strada presentava, infatti, un basolo in pietra,
pagina 1 di 6 che, pur apparendo a livello con la restante pavimentazione, una volta calpestata con la ruota della bici, si era inclinata da un lato facendogli perdere l'equilibrio, costituendo così una vera e propria insidia, in quanto, non visibile e prevedibile poiché occultato con la sede stradale.
L'attore deduceva che a causa della caduta, riportava una frattura alla mano sinistra e inoltre, veniva danneggiata la bici, per la quale aveva sostenuto un esborso di € 899,00. Si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “C.T.O.” di ove gli veniva diagnosticato “frattura obliqua diafaria II metacarpo CP_1 mano sx”, con prognosi di 20 gg.. Veniva dimesso con trasferimento in regime ambulatoriale presso l'istituto, richiedendo inoltre il ricovero in DS per intervento.
In data 27.10.2020 egli deduceva di essere stato sottoposto ad intervento presso l' Ospedale CP_2
“C.T.O.” ove gli veniva praticata doccia gessata all'arto superiore e dal successivo rx risultava la “frattura spiroide scomposta del II metacarpo”.
Pertanto, il 29.10.2020 veniva messo in lista per “la riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione ed in data 6.11.2020, presso il già menzionato con diagnosi di “frattura scomposta CP_3 spiroide II metacarpo con consolidazione viziosa”, veniva operato e sottoposto a “calloclasia + riduzione ed osteosintesi con applicazione di placca e viti”;
In data 17.11.2020 e 4.12.2020 si sottoponeva a visite di controllo con rx, con prescrizione “FKT per pieno recupero” e richiesto controllo dopo 40 gg. Seguiva ulteriore visita di controllo l'8.01.2021 presso l' ardarelli” di ed in data 14.01.2021 presso l' ove gli veniva prescritto CP_4 CP_1 CP_5
“continua chinesi terapia attiva e passiva per recupero articolare. Evitare sforzi e sollevamento pesi per altri
30gg.”
Seguiva, inoltre, una lunga degenza durante la quale l'istante trascorreva numerosi giorni di inabilità temporanea totale e di inabilità parziale, impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività tra le quali recarsi al lavoro dal 13.10.2020 al 4.02.2021.
Infine, in data 4.02.2021 l'istante veniva dichiarato clinicamente guarito
L'attore, inoltre, specificava di aver subito danni patrimoniali e non, oltre a tutte le spese mediche e consequenziali al predetto evento, per un totale complessivo di € 14.916,32 con personalizzazione massima dovuti:
- danno biologico del 5%, tenuto conto di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva;
- l'I.T.P. valutata in giorni 30 al 75%,
- I.T.P. in giorni 30 al 50%;
- I.T.P. in giorni 50 al 25%;
- spese mediche per € 132,32; (cfr. consulenza medica dott. all. 23 produzione attorea); Persona_1
- € 899,00 quale danno patrimoniale per la bici rotta.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previa declaratoria della esclusiva responsabilità della CP_1 pagina 2 di 6 in persona del p.t. nella causazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni subiti CP_1 CP_6 patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nonché la condanna del convenuto alla refusione delle spese, diritti ed onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente, in data 24.10.2022, il in persona del Sindaco p.t. il quale Controparte_1 contestava nel merito la domanda ed insisteva per il suo rigetto in quanto inammissibile e non provata.
Inoltre, chiedeva che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.. Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e veniva depositata documentazione.
All'udienza del 14.10.2024, il Giudice introitava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In assenza di questioni preliminari da esaminare, si passa all'esame nel merito della presente controversia, occorre, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale ovvero la strada, abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con l'uso della normale diligenza.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie.
Ed allora:
- nel referto n. 20200033890 del 16.10.2020 del Pronto Soccorso- C.T.O. Ospedale dei Colli di è CP_1 indicato che il riportò :"trauma mano sx in seguito ad incidente in bici del 13.10.2020” (il referto di Parte_1 pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza cfr. Cass. n. 27288/2022);
- All'udienza del 18.01.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei tre testi indicati da parte attrice, che riferivano che il cadeva in strada a bordo della propria bici. Dall'esame delle dichiarazioni Parte_1 testimoniali rese, però, emerge che nessun dei testi presenti nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro per cui è causa, ha effettivamente visto cadere il a causa del basolo instabile. In Parte_1 particolare, (l'unico teste, estraneo al nucleo familiare dell'attore) non descrive la Testimone_1 causa del sinistro ma riferisce: “davanti a me c'era un signore con bici elettrica che all'improvviso è caduto rovinosamente;
… lui si è rialzato dopo poco ed ho notato che c'era un dislivello sulla pavimentazione;
non saprei dire come è caduto né dove si è fatto male”. Neppure le dichiarazioni rese dalla moglie del , Parte_1 Tes_2
ricollegano la caduta all'anomalia; infatti la stessa riferisce: “aspettavo mio marito lo ho visto venire
[...] mentre si avvicinava a bordo della bici lo ho visto cadere dopo qc metro da dove ha cominciato a perdere l'equilibrio”, nulla altro dice sul motivo della caduta, riferisce che c'erano dei basoli sconnessi San Pietrini intendo piccoli basoli non riconducendo agli stessi la caduta del marito. Per quanto concerne, invece, la dichiarazione dell'ultimo pagina 3 di 6 teste , figlia dell'attore, la stessa dichiara : “noi eravamo alla fermata dei taxi e circa 20 mt Testimone_3 prima c'era una pavimentazione non stabile lui ha perso l'equilibrio e poi è caduto, io stavo guardando papa mentre arrivava;
lui avendo perso l'equilibrio a causa della pavimentazione poi è caduto.”
Ebbene pur addebitando la caduta del alla pavimentazione non stabile, le dichiarazioni Parte_1 dell'ultimo testimone hanno una connotazione troppo generica in relazione alla dinamica del sinistro.
Sussistono, poi ulteriori elementi di rilievo istruttorio da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità del cui accertamento ci si occupa.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- letta Cassazione 2295 del 2021, la dichiarazione testimoniale resa da un parente dell'attore, pur non rientrando tra i casi che comportino incapacità a testimoniare, è rimessa, quanto ad attendibilità, alla valutazione del Magistrato;
- l'evento dannoso è avvenuto verso ora di pranzo e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti all'attore e negativamente incidenti su vista e mobilità;
- il referto di pronto soccorso non può ritenersi valida prova dell'esistenza di un nesso causale tra sinistro e lesioni, in quanto successivo di diversi giorni rispetto al momento del sinistro (cfr. referto cit. del 16.10.2020 di 3 giorni dopo il sinistro);
- le foto del luogo del sinistro evidenziano una condizione di generale dissesto della strada;
dissesto ben percepibile con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 4 all'atto di citazione)
- non sono emersi, inoltre, ulteriori elementi di riscontro che confermano la dinamica dell'evento quale descritto in atto di citazione. In particolare, non vi è stato l'intervento dell'Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale (atto pubblico comprovante sia l'avvenuto sinistro sia la presenza dei testi sul luogo dell'incidente, ove questi avessero dato le proprie generalità); né è intervenuta ambulanza e pertanto non è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare altrettante informazioni relative alle modalità di verificazione dell'evento lesivo;
- infine dalla documentazione depositata da parte convenuta emerge che l'attore ha citato in giudizio il per il risarcimento danni ex art. 2051 c.c. ben 4 volte (cfr. all. memorie 183 Controparte_1 comma 6 n.3 parte convenuta).
Ebbene tutti gli elementi istruttori costituiti e costituendi, sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051.
La decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia. pagina 4 di 6 In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n.
21977/2022).
In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022)
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022)
In merito, è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837). la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole ( cfr Cass. civ.
16034/2023 e 21064/2024).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto pagina 5 di 6 prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post).
In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord. 18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" (cfr. da ultimo in sede di merito Tribunale 06/10/2016 -
20/09/2016, n. 5019, sez. III Bari e T.A.R. Brescia, sez. II, 17/08/2015, (ud. 24/06/2015, dep.17/08/2015), n. 1092 che ha ribadito come l'art. 1227 comma 2 del c.c. sancisce il principio di auto- responsabilità, per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass.
19362/2022). Ed il numero importante di incidenti verificatisi a carico dell'attore è sicuramente indice di rilievo in punto di presunzione di violazione dell'obbligo di attenzione nell'uso del bene comune.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
Le spese si compensano attesa la ricorrenza delle eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis;
ragioni identificabili nel dato empirico acquisito dello stato non ottimale del manto stradale quale presente sui luoghi del sinistro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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