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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATARSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso Email_1
lo studio del predetto difensore, via Solferino n. 6, Pontedera (PI), fraz. La Rotta
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MARINAI GIANFRANCO e del prof. Avv. Email_2
MARINAI SIMONE ( ed elettivamente domiciliata Email_3
presso lo studio del predetto difensore, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 27 gennaio 2001 Parte_1 matrimonio concordatario in Vicopisano (PI) con , dall'unione con la quale Parte_2
nasceva la figlia, il 25 gennaio 2003. Per_1 A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza di separazione resa col n. 814/2020 dall'intestato
Tribunale in data 16 settembre 2020, r.g.c. n. 3769/2009.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione ad eccezione del punto n. 6).
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio , associandosi Parte_2
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando, nondimeno, le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando la conferma delle condizioni
(tutte) della sentenza di separazione.
Alla prima udienza di comparizione parti, il ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore della figlia Per_1
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato in Lugnano di Vicopisano (PI), il 27 gennaio 2001 e trascritto Parte_2
nei registri dello Stato civile del Comune di Vicopisano al n. 1, parte II, serie A, anno 2001.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 17.01.2025
Il residente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATARSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso Email_1
lo studio del predetto difensore, via Solferino n. 6, Pontedera (PI), fraz. La Rotta
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MARINAI GIANFRANCO e del prof. Avv. Email_2
MARINAI SIMONE ( ed elettivamente domiciliata Email_3
presso lo studio del predetto difensore, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 27 gennaio 2001 Parte_1 matrimonio concordatario in Vicopisano (PI) con , dall'unione con la quale Parte_2
nasceva la figlia, il 25 gennaio 2003. Per_1 A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza di separazione resa col n. 814/2020 dall'intestato
Tribunale in data 16 settembre 2020, r.g.c. n. 3769/2009.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione ad eccezione del punto n. 6).
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio , associandosi Parte_2
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando, nondimeno, le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando la conferma delle condizioni
(tutte) della sentenza di separazione.
Alla prima udienza di comparizione parti, il ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore della figlia Per_1
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato in Lugnano di Vicopisano (PI), il 27 gennaio 2001 e trascritto Parte_2
nei registri dello Stato civile del Comune di Vicopisano al n. 1, parte II, serie A, anno 2001.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 17.01.2025
Il residente relatore dott.ssa Santa Spina