Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
417/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 417/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, (C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] e , (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Ambrosino elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre del Greco alla via Nazionale 478/E, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso e ribadite nelle note di udienza.
Il P.M., in data 23.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 11.09.2006, nel corso del quale sono nati, a Torre
1
entrambi minorenni e residenti in [...]; che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente. Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Riguardo alla situazione economico patrimoniale, è emerso che Parte_1 non ha percepito redditi per l'anno 2021, per l'anno 2022 ha percepito redditi esenti pari ad euro
1.850,00 e per l'anno 2023 ha percepito redditi esenti pari ad euro 2.401,20; mentre Pt_2
per l'anno 2023 ha dichiarato redditi lordi pari a euro 39.804,51 mentre per il 2024 ha
[...]
dichiarato redditi lordi pari a euro 40.603,70.
DeSInato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
21.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi , nata Torre del Greco il 04.05.1980, Parte_1
e , nato a [...] il [...] alle condizioni pattuite di seguito Parte_2
riportate:
1. la casa coniugale, sita alla via Litoranea n. 128, scala “B”, int. 22, viene assegnata alla SI.ra
, la quale la occuperà unitamente ai figli;
Parte_1
2. i coniugi restano autorizzati a vivere separati ed a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno. Essi continueranno a vivere nei loro attuali domicili o residenze, ovvero
2 in quelle che riterranno fissare successivamente, col dovere di comunicarsi la nuova residenza o domicilio per l'esercizio della tutela condivisa dei figli, ed al fine di poter essere sempre reperibili;
3. i coniugi si autorizzano a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori, nonché di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
4. i figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, anche se avranno residenza privilegiata presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre e comunque in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari diritti e responsabilità.
La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita dei figli, saranno da loro assunte sempre di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ogni decisione eccedente l'ordinaria amministrazione e relativa alle cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, associative e/o ad atti ed azioni ad intraprendersi nell'interesse dei figli, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
5. i genitori concordano espressamente e sottoscrivono che dovranno entrambi sempre: seguire rigorosamente il piano genitoriale, mantenere una comunicazione funzionale con i figli minori, mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed essere collaborativi tra loro, contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze per i figli. Il genitore collocatario dovrà sempre condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (scuola, insegnanti, attività, frequentazioni). Essere flessibile e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, non interferendo nel loro rapporto o nella loro comunicazione. Ciascun genitore adotterà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si troverà con lui, e adotterà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando senza indugio l'altro genitore. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore può richiedere ed ottenere copie dei documenti relativi al figlio, direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino, entrambi i genitori devono figurare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio, se non concorderanno su alcune decisioni di maggiore rilievo, i genitori sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare;
6. sebbene i figli avranno residenza privilegiata presso il domicilio materno, previo accordo con la madre, il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qual volta lo vorrà ed ogni qual volta ciascun figlio ne farà richiesta, compatibilmente alle eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del minore.
Viceversa, in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno tre giorni a
3 settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (ovvero in altri tre giorni che le parti concorderanno in ossequio alle eSIenze lavorative del padre) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse dei minori, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé i figli in occasione delle giornate festive di Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2025, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2025, il giorno 01 e 02 gennaio 2026 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che trascorreranno il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Salvo diverso accordo nel loro esclusivo interesse, i figli trascorreranno i prossimi giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, i predetti giorni saranno invertiti di guisa che i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo del 2026 con la madre. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con la madre e quelli pari con il padre. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori che verrà trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore.
Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con un genitore e quelli pari con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza: 01 novembre, festa di tutti i Santi;
08 dicembre, Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della liberazione;
01 maggio, festa del Lavoro;
02 giugno, festa nazionale della Repubblica;
compleanno della madre, verrà trascorso sempre con la madre;
compleanno del padre, sempre con il padre, ogni anno;
7. il periodo estivo inizia il giorno successivo all'ultimo giorno delle lezioni o degli esami e finisce due giorni prima dell'inizio della scuola. Salvo diverso accordo fra essi coniugi, a far data dall'estate dell'anno 2025, ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive o in altro periodo dell'anno, da concordarsi almeno un mese prima, con comunicazione del luogo ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso.
Ciascun genitore deve fornire all'altro tutte le informazioni utili relative al viaggio, itinerario,
4 mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono della struttura ricettiva ove verranno trascorse le vacanze;
8. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla SI.ra Parte_2
della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento euro/00centesimi) in ragione di Parte_1
euro 250,00 (duecentocinquanta euro/00centesimi) per ogni figlio, entro il giorno quindici di ogni mese. Il predetto importo verrà annualmente aggiornato alla variazione dell'indice ISTAT.
Inoltre, come per Legge, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e/o sportive che dovessero rendersi necessarie per i figli in ossequio al
Protocollo in vigore ed approvato dal C.O.A. di Torre Annunziata e dalla I sezione civile del
Tribunale di Torre Annunziata;
9. in ordine a quanto disciplinato dal Protocollo concordato dal C.N.F. ed approvato in ogni
Tribunale italiano, per spese straordinarie devono intendersi: le spese straordinarie subordinate sempre al preventivo consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra la città di residenza e la Città scelta per compiere il percorso liceale, universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, ciclomotore).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche, private e convenzionate, esami diagnostici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e di logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo messaggistica e/o e-mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, purché l'urgenza sia debitamente motivata e certificata, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche, oculistiche
5 e sanitarie soltanto se effettuate tramite il S.S.N. e coperte dal S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
10. per quanto altro non previsto le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Tribunale adito;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 352 parte II, serie A,
Uff.1 dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2006);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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