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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1165/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
(CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA) ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria Paratore;
Appellante e appellata incidentale
CONTRO
, nella qualità di Controparte_1 C.F._1
erede di (erede di ), rappresentato e difeso da Per_1 Persona_2
se stesso ex art. 86 c.p.c.; ( ) Parte_2 C.F._2
e ( ) nella qualità di eredi Parte_3 C.F._3
di (erede di ), rappresentati e difesi dall'avv. Per_1 Persona_2
; Controparte_1
Appellati e appellanti incidentali
OGGETTO: appello – riliquidazione trattamento pensionistico
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3979/2022 del 16.11.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati indicati in epigrafe, condannava la
[...]
( , Ragusa e Siracusa) alla Controparte_2 CP_3
riliquidazione del trattamento pensionistico da erogarsi, nel periodo dall'1.1.1998 al 31.12.2000, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 6/1997 in favore del de cuius , oltre alla riliquidazione del Persona_2
trattamento pensionistico di reversibilità erogato alla de cuius Per_1
dall'1.1.2001 in avanti, nonché al pagamento delle differenze pensionistiche maturate e delle spese di lite.
Il giudice – richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n.
3033/2022 resa dal medesimo ufficio – disattendeva, preliminarmente,
l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte resistente rilevando che doveva ragionevolmente presumersi che , già titolare di Persona_2
pensione alla data dell'1.1.1997, fosse stato assunto prima della entrata in vigore della legge regionale n. 29/1995.
Quanto al merito della pretesa, conformemente agli arresti della giurisprudenza contabile e di legittimità richiamati in sentenza (Corte dei Conti,
Sez. Riunite, n. 9/2010 e Cass. n. 19786/2017), riteneva fondata la domanda proposta con il ricorso introduttivo in virtù delle previsioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 29/1995, ai sensi del quale le pensioni dei dipendenti delle camere di commercio erano regolate dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della regione, e per effetto della perdurante applicabilità dell'art. 36 della legge regionale n. 6/1997 che sanciva un diverso tasso di perequazione del trattamento pensionistico per i dipendenti della Regione
Sicilia.
Dichiarava, infine, inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla
Camera di Commercio, in quanto l'ente si era tardivamente costituito in giudizio. Escludeva la rilevabilità d'ufficio di detta eccezione precisando che la domanda proposta dalla parte ricorrente non aveva ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro, bensì l'importo della pensione dovuta agli assicurati sulla base delle regole di perequazione applicabili.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l'ente soccombente con atto depositato il 15.12.2022.
In data 3.5.2023 si costituivano tempestivamente gli appellati, proponendo appello incidentale notificato a controparte il 2.5.2023.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in ragione della tardiva costituzione in giudizio. Assume che detta eccezione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e che la suddetta eccezione non solo era stata formulata nella comparsa di costituzione, ma anche in sede conciliativa. Deduce che, sebbene il diritto alla pensione sia imprescrittibile, il diritto alla riscossione degli arretrati, liquidati a seguito di riliquidazione, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 295/1939; che nel caso di specie, il termine era stato interrotto soltanto il 30.12.2014, allorquando era stata richiesta la ricostruzione del trattamento pensionistico in applicazione della legislazione regionale;
che, pertanto, la pretesa doveva ritenersi prescritta in ordine al periodo dall'1.1.1998 all'1.1.2009. Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellati, non sussisteva alcuna impossibilità di far valere il proprio diritto nel periodo dall'1.1.1998 all'1.1.2001, giacché tutti gli ex dipendenti, attraverso una mera consultazione dei cedolini, avrebbero potuto verificare la congruità della perequazione del loro trattamento.
Critica, altresì, la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non rilevabile d'ufficio la questione “in quanto non avente ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro bensì l'importo della pensione dovuta agli assicurati sulla base della corretta applicazione della perequazione automatica prevista dalla legge”.
Premesso che l'importo della pensione nasce dalla determinazione della base contributiva e, quindi, dall'obbligo contributivo in sé, l'appellante precisa che la prestazione oggetto di giudizio è “relativa ad un bene pubblico” e che, pertanto, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e opera di diritto.
1.2. Con il secondo motivo, impugna il capo di sentenza relativo alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite, che “tenuto conto della complessità della questione trattata” andavano, tutt'al più, compensate.
2.1. Con l'impugnazione incidentale, gli appellati – nella ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'eccezione di prescrizione – lamentano l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle istanze istruttorie tempestivamente e ritualmente formulate (ordine di esibizione dei documenti e interrogatorio formale).
2.2. Censurano altresì la sentenza per aver disposto una condanna generica in luogo della condanna specifica richiesta, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 2.3. Infine, lamentano la violazione dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione in tema di liquidazione delle spese di lite secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Assumono che avrebbe errato il giudice di primo grado nell'applicare i “valori tariffari minimi”, sottovalutando senza alcuna specifica motivazione in tal senso la complessità della causa.
3. L'appello principale è infondato.
La prescrizione del diritto di credito per cui è causa (riliquidazione del trattamento pensionistico e relative differenze) non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte;
nel rito del lavoro detta eccezione va proposta ex art. 416 c.p.c. nella memoria di costituzione a pena di decadenza.
Nel caso in oggetto del tutto correttamente il tribunale ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla Parte_1
costituitasi tardivamente in primo grado (con memoria depositata
[...]
l'11.6.2019, nonostante la rituale notifica del decreto di anticipazione dell'udienza al 13.6.2019).
Da tanto consegue il rigetto del relativo motivo di appello, essendo irrilevante che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata in sede conciliativa.
Del pari va rigettata la censura dell'appellante principale avverso la statuizione sulle spese, correttamente poste a suo carico sulla base del principio di soccombenza.
4. L'appello incidentale è invece fondato nei limiti di seguito indicati. Il tribunale ha condannato la Camera di Commercio genericamente alla riliquidazione in favore dei ricorrenti del trattamento pensionistico da erogarsi, nel periodo dall'1.1.1998 al 31.12.2000 ai sensi dell'art. 36 legge regionale n.6/1997, al de cuius e al conseguente aggiornamento e Persona_2
riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a Per_1
dall'1.1.2001, nonostante nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni
[...]
appellanti incidentali avessero chiesto la riliquidazione da determinare mediante la nomina di un consulente tecnico cui demandare la quantificazione delle somme dovute.
Giova evidenziare che, secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste,
(in termini, Cass. n.23855/2024).
Qualora, come nel caso in specie, l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile
(c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur accogliendo la domanda, ovvero respingendola in difetto di allegazione o prova (in tal senso, Cass. n. 9952/2022,
n. 4051/2011; 11460/2007). Nel presente grado è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, demandando all'ausiliario di: “riliquidare il trattamento pensionistico spettante agli appellati/appellanti incidentali per il periodo 1.1.1998-31.12.2000 con l'applicazione dell'art. 36, legge regionale n. 6/1997 (in luogo dell'art. 59 co.
13 legge 449/1997); quantificare il conseguente trattamento pensionistico da erogare agli appellati/appellanti incidentali a far data dall'1/01/2001; quantificare le differenze pensionistiche maturate alla data di deposito della relazione di ctu per ciascuno degli appellati/appellanti incidentali;
quantificare la maggior somma tra interessi e rivalutazione spettante sulle differenze maturate per ciascuno degli appellati/appellanti incidentali”.
Il CTU, nella relazione depositata in atti, ha calcolato le somme dovute, determinando il trattamento pensionistico in fruizione nel 1997, procedendo quindi al ricalcolo del trattamento dovuto sulla base dell'art.36 legge regionale n. 6/1997 e delle disposizioni concernenti la perequazione automatica del trattamento pensionistico, dettate dall'art. 69, co. 1, della Legge statale n. 388 del 2000 e ss.mm.ii.
Sulla base dei conteggi elaborati, che qui si condividono e che si richiamano integralmente, il CTU ha quantificato le differenze pensionistiche, comprensiva della maggior somma tra interessi e rivalutazione, maturate alla data di deposito della relazione dagli odierni appellati nella misura complessiva di euro
25.040,00 (si rimarca che gli appellati si sono costituiti in primo grado a seguito del decesso della ricorrente avvenuto in data 11.2.2019, quali eredi Per_1
della stessa. La predetta era titolare di pensione di reversibilità del Per_1
coniuge , deceduto il 3.2.2000). Persona_2
La suddetta somma va corrisposta agli odierni appellati nella loro qualità di eredi e pro quota, oltre accessori sino al soddisfo nel limite della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Da quanto sopra consegue che, in parziale accoglimento del gravame incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
va condannata a pagare in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di (erede di
[...] Parte_3 Per_1
), ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, la Persona_2
somma di euro 25.040,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa in ragione del decisum, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della . Parte_1
Vanno poste parimenti a carico della Camera di Commercio le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti con separato decreto.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la
[...]
a pagare, per i titoli di Controparte_2
cui in motivazione, in favore di , e Controparte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di (erede di Parte_3 Per_1 Persona_2
), nei limiti ciascuno della propria quota ereditaria, la somma di euro
[...]
25.040,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del alla rifusione delle spese processuali, che liquida per il primo Controparte_2
grado in euro 3.300,00 e per il presente grado in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della di Commercio Industria Pt_1
Cont Artigianato e Agricoltura del Est Sicilia le spese di CTU, già in precedenza liquidate.
Dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR
n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1165/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
(CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA) ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria Paratore;
Appellante e appellata incidentale
CONTRO
, nella qualità di Controparte_1 C.F._1
erede di (erede di ), rappresentato e difeso da Per_1 Persona_2
se stesso ex art. 86 c.p.c.; ( ) Parte_2 C.F._2
e ( ) nella qualità di eredi Parte_3 C.F._3
di (erede di ), rappresentati e difesi dall'avv. Per_1 Persona_2
; Controparte_1
Appellati e appellanti incidentali
OGGETTO: appello – riliquidazione trattamento pensionistico
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3979/2022 del 16.11.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati indicati in epigrafe, condannava la
[...]
( , Ragusa e Siracusa) alla Controparte_2 CP_3
riliquidazione del trattamento pensionistico da erogarsi, nel periodo dall'1.1.1998 al 31.12.2000, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 6/1997 in favore del de cuius , oltre alla riliquidazione del Persona_2
trattamento pensionistico di reversibilità erogato alla de cuius Per_1
dall'1.1.2001 in avanti, nonché al pagamento delle differenze pensionistiche maturate e delle spese di lite.
Il giudice – richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n.
3033/2022 resa dal medesimo ufficio – disattendeva, preliminarmente,
l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte resistente rilevando che doveva ragionevolmente presumersi che , già titolare di Persona_2
pensione alla data dell'1.1.1997, fosse stato assunto prima della entrata in vigore della legge regionale n. 29/1995.
Quanto al merito della pretesa, conformemente agli arresti della giurisprudenza contabile e di legittimità richiamati in sentenza (Corte dei Conti,
Sez. Riunite, n. 9/2010 e Cass. n. 19786/2017), riteneva fondata la domanda proposta con il ricorso introduttivo in virtù delle previsioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 29/1995, ai sensi del quale le pensioni dei dipendenti delle camere di commercio erano regolate dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della regione, e per effetto della perdurante applicabilità dell'art. 36 della legge regionale n. 6/1997 che sanciva un diverso tasso di perequazione del trattamento pensionistico per i dipendenti della Regione
Sicilia.
Dichiarava, infine, inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla
Camera di Commercio, in quanto l'ente si era tardivamente costituito in giudizio. Escludeva la rilevabilità d'ufficio di detta eccezione precisando che la domanda proposta dalla parte ricorrente non aveva ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro, bensì l'importo della pensione dovuta agli assicurati sulla base delle regole di perequazione applicabili.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l'ente soccombente con atto depositato il 15.12.2022.
In data 3.5.2023 si costituivano tempestivamente gli appellati, proponendo appello incidentale notificato a controparte il 2.5.2023.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in ragione della tardiva costituzione in giudizio. Assume che detta eccezione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e che la suddetta eccezione non solo era stata formulata nella comparsa di costituzione, ma anche in sede conciliativa. Deduce che, sebbene il diritto alla pensione sia imprescrittibile, il diritto alla riscossione degli arretrati, liquidati a seguito di riliquidazione, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 295/1939; che nel caso di specie, il termine era stato interrotto soltanto il 30.12.2014, allorquando era stata richiesta la ricostruzione del trattamento pensionistico in applicazione della legislazione regionale;
che, pertanto, la pretesa doveva ritenersi prescritta in ordine al periodo dall'1.1.1998 all'1.1.2009. Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellati, non sussisteva alcuna impossibilità di far valere il proprio diritto nel periodo dall'1.1.1998 all'1.1.2001, giacché tutti gli ex dipendenti, attraverso una mera consultazione dei cedolini, avrebbero potuto verificare la congruità della perequazione del loro trattamento.
Critica, altresì, la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non rilevabile d'ufficio la questione “in quanto non avente ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro bensì l'importo della pensione dovuta agli assicurati sulla base della corretta applicazione della perequazione automatica prevista dalla legge”.
Premesso che l'importo della pensione nasce dalla determinazione della base contributiva e, quindi, dall'obbligo contributivo in sé, l'appellante precisa che la prestazione oggetto di giudizio è “relativa ad un bene pubblico” e che, pertanto, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e opera di diritto.
1.2. Con il secondo motivo, impugna il capo di sentenza relativo alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite, che “tenuto conto della complessità della questione trattata” andavano, tutt'al più, compensate.
2.1. Con l'impugnazione incidentale, gli appellati – nella ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'eccezione di prescrizione – lamentano l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle istanze istruttorie tempestivamente e ritualmente formulate (ordine di esibizione dei documenti e interrogatorio formale).
2.2. Censurano altresì la sentenza per aver disposto una condanna generica in luogo della condanna specifica richiesta, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 2.3. Infine, lamentano la violazione dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione in tema di liquidazione delle spese di lite secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Assumono che avrebbe errato il giudice di primo grado nell'applicare i “valori tariffari minimi”, sottovalutando senza alcuna specifica motivazione in tal senso la complessità della causa.
3. L'appello principale è infondato.
La prescrizione del diritto di credito per cui è causa (riliquidazione del trattamento pensionistico e relative differenze) non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte;
nel rito del lavoro detta eccezione va proposta ex art. 416 c.p.c. nella memoria di costituzione a pena di decadenza.
Nel caso in oggetto del tutto correttamente il tribunale ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla Parte_1
costituitasi tardivamente in primo grado (con memoria depositata
[...]
l'11.6.2019, nonostante la rituale notifica del decreto di anticipazione dell'udienza al 13.6.2019).
Da tanto consegue il rigetto del relativo motivo di appello, essendo irrilevante che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata in sede conciliativa.
Del pari va rigettata la censura dell'appellante principale avverso la statuizione sulle spese, correttamente poste a suo carico sulla base del principio di soccombenza.
4. L'appello incidentale è invece fondato nei limiti di seguito indicati. Il tribunale ha condannato la Camera di Commercio genericamente alla riliquidazione in favore dei ricorrenti del trattamento pensionistico da erogarsi, nel periodo dall'1.1.1998 al 31.12.2000 ai sensi dell'art. 36 legge regionale n.6/1997, al de cuius e al conseguente aggiornamento e Persona_2
riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a Per_1
dall'1.1.2001, nonostante nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni
[...]
appellanti incidentali avessero chiesto la riliquidazione da determinare mediante la nomina di un consulente tecnico cui demandare la quantificazione delle somme dovute.
Giova evidenziare che, secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste,
(in termini, Cass. n.23855/2024).
Qualora, come nel caso in specie, l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile
(c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur accogliendo la domanda, ovvero respingendola in difetto di allegazione o prova (in tal senso, Cass. n. 9952/2022,
n. 4051/2011; 11460/2007). Nel presente grado è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, demandando all'ausiliario di: “riliquidare il trattamento pensionistico spettante agli appellati/appellanti incidentali per il periodo 1.1.1998-31.12.2000 con l'applicazione dell'art. 36, legge regionale n. 6/1997 (in luogo dell'art. 59 co.
13 legge 449/1997); quantificare il conseguente trattamento pensionistico da erogare agli appellati/appellanti incidentali a far data dall'1/01/2001; quantificare le differenze pensionistiche maturate alla data di deposito della relazione di ctu per ciascuno degli appellati/appellanti incidentali;
quantificare la maggior somma tra interessi e rivalutazione spettante sulle differenze maturate per ciascuno degli appellati/appellanti incidentali”.
Il CTU, nella relazione depositata in atti, ha calcolato le somme dovute, determinando il trattamento pensionistico in fruizione nel 1997, procedendo quindi al ricalcolo del trattamento dovuto sulla base dell'art.36 legge regionale n. 6/1997 e delle disposizioni concernenti la perequazione automatica del trattamento pensionistico, dettate dall'art. 69, co. 1, della Legge statale n. 388 del 2000 e ss.mm.ii.
Sulla base dei conteggi elaborati, che qui si condividono e che si richiamano integralmente, il CTU ha quantificato le differenze pensionistiche, comprensiva della maggior somma tra interessi e rivalutazione, maturate alla data di deposito della relazione dagli odierni appellati nella misura complessiva di euro
25.040,00 (si rimarca che gli appellati si sono costituiti in primo grado a seguito del decesso della ricorrente avvenuto in data 11.2.2019, quali eredi Per_1
della stessa. La predetta era titolare di pensione di reversibilità del Per_1
coniuge , deceduto il 3.2.2000). Persona_2
La suddetta somma va corrisposta agli odierni appellati nella loro qualità di eredi e pro quota, oltre accessori sino al soddisfo nel limite della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Da quanto sopra consegue che, in parziale accoglimento del gravame incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
va condannata a pagare in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di (erede di
[...] Parte_3 Per_1
), ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, la Persona_2
somma di euro 25.040,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa in ragione del decisum, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della . Parte_1
Vanno poste parimenti a carico della Camera di Commercio le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti con separato decreto.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la
[...]
a pagare, per i titoli di Controparte_2
cui in motivazione, in favore di , e Controparte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di (erede di Parte_3 Per_1 Persona_2
), nei limiti ciascuno della propria quota ereditaria, la somma di euro
[...]
25.040,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del alla rifusione delle spese processuali, che liquida per il primo Controparte_2
grado in euro 3.300,00 e per il presente grado in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della di Commercio Industria Pt_1
Cont Artigianato e Agricoltura del Est Sicilia le spese di CTU, già in precedenza liquidate.
Dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR
n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi