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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.17213 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in LARGO Parte_1 P.IVA_1
AMILCARE PONCHIELLI N.6 00198 ROMA , presso lo studio dell'avv. PANDISCIA LEONARDO che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
C.P. N. Controparte_1
3/1993 , elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 P.IVA_2
sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell' avv. TALONI FABIOLA Email_1
che, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, la rappresenta e difende
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si Parte_1
opponeva al precetto intimatole da
[...]
C.P. N. 3/1993 per il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 174.974,93,in forza di
1 decreto di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n.5625/91, con cui contestualmente si ordinava la restituzione dei titoli al creditore
Con procedente e lo svincolo delle somme pignorate ad nei confronti del terzo debitore pari ad Euro 104.136, oltre Controparte_2
interessi di mora dalla data del provvedimento di svincolo
(25/03/2014), per i seguenti motivi:
1) la società terza pignorata – che risulta cessata - Controparte_2
non aveva alcun collegamento societario con il Controparte_3
come risultante dalla visura storica della da cui non CP_2
risulterebbe mai stata alcuna fusione e/o incorporazione della CP_2
nelle società del ma nella
[...] CP_3 Controparte_4
(c.f. ), che è società diversa e ben distinta da
[...] P.IVA_3 [...]
Pt_1
Chiedeva, quindi, di “ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della - per l'effetto, dichiarare la Parte_1 nullità o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto opposto e dichiarare liberato dalle proprie obbligazioni la Con condanna di spese, competenze Parte_1
ed onorari di giudizio”..
Si costituiva l'opposta Controparte_1
C.P. N. 3/1993 chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta con condanna dell'opposta al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
In relazione al motivo di opposizione, la parte opposta ha evidenziato che l'atto di precetto è stato notificato all'opponente quale soggetto indicato nel provvedimento di estinzione emesso nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi (R.G. n. 5625/91 – Tribunale di
Napoli) con il quale il giudice dell'esecuzione mobiliare ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ordinando al terzo pignorato
2 Parte Con lo svincolo delle somme pignorate ad . Secondo la prospettazione della parte opposta, la stessa, pertanto, non avrebbe potuto notificare il predetto provvedimento ad altro soggetto diverso da atteso che, delle eventuali vicende societarie indicate da Parte_1
parte opponente, non poteva esserne a conoscenza né altresì poteva procedere con la notifica ad un soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo (provvedimento di estinzione).
Tuttavia, dal titolo esecutivo prodotto dall'opponente di cui al n.2 del relativo fascicolo,non consta sia stato espressamente indicato chi sia il soggetto tenuto alla restituzione del pignorato che dal tenore dell'opposizione graverebbe sulla società terza pignorata. CP_2
In difetto di correzione del predetto titolo esecutivo, non è consentito al giudice dell'esecuzione integrare il titolo medesimo prevedendo che il soggetto tenuto alla restituzione sia anziché , Pt_1 CP_2
terzo pignorato, o i suoi aventi causa.
La circostanza dedotta dalla parte opponente secondo cui l' indicazione a penna sul provvedimento di estinzione da parte dell'allora presidente della sezione esecuzioni mobiliari del Tribunale Part di Napoli di “raccomandata a.r. terzo fa stato solo dell'avvenuta notifica della citazione ma non è idonea a fondare la pretesa restitutoria invocata dalla parte opposta in quanto la semplice spedizione della cartolina seguita dall'immediata estinzione del giudizio esecutivo per rinuncia del creditore, non ha determinato alcun accertamento in merito alla successione nel debito, da parte di Pt_1
in realtà pignorato ai danni di soggetto diverso. Nè si può dire
[...] raggiunta la prova dell'avvenuta successione nel debito dell'originaria debitrice da parte di in quanto il Controparte_2 Pt_1
progetto di scissione del 17.11.2004 numero repertorio 14293 atto a rogito notaio di cui a pag. 26 sub all. 7 del fascicolo Persona_1
di parte opponente contempla unicamente la cessione di:”- partecipazioni in società controllate da Italgas Reti operanti in Italia;
- partecipazioni in società controllate da Italgas Reti operanti all'estero;
- partecipazioni in società collegate e altre società operanti all'estero; -
Crediti finanziari;
- un fondo “imposte differite”e quindi di debiti non
3 riconducibili in via diretta in capo alla società originariamente debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , avverso il precetto Parte_1
notificatole da CP_1 CP_1 CP_1
C.P. N. 3/1993 , così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente in relazione al titolo azionato per difetto di legittimazione passiva e, di conseguenza, la nullità del precetto intimato;
- Condanna Controparte_1
[.
C.P. N. 3/1993. al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 7052,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 1057,80 per spese generali
- Roma, 16.1.2025 Il Giudice
dott.Romolo Ciufolini
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