Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1505 del 20.05.2022
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
N. R.G. 534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, in proprio e quale legal e rappresent ant e de Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Castellano Parte_2
Appell ant e e
in pers ona del P residente e l egal e rappresent ant e pro tem pore, CP_1 rappresent ato e difeso dagli Avv.ti Mari a Teresa Petrucci e Francesca Rom ana
Belli
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 17.05.2017
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della con sede in Parte_1 Parte_2
Melendugno, aveva chiesto l'annullamento dei verbali unici di accertamento e notificazione n.
2017001126 del 7.02.2017, n. 2016017598/S01 e del DDL del 6.02.2017; n. 2016022040/S01 e
DDL del 6.02.2017 con i quali era stato affermato il suo obbligo, quale amministratore unico Par della di iscriversi alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del commercio a far
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva chiesto CP_1 il rigetto, precisando che l'accertamento era riferito al periodo dall'1.12.2011 al 31.12.2016 e richiamando il verbale unico n.2016017598/DDL del 06.02.2017 da cui emergeva: - che sul terreno dove sorge il campeggio gestito dalla srl “La Pineta” non veniva svolta alcuna attività agricola;
-che la stessa Società non aveva la qualifica di impresa agricola e non svolgeva attività agricola, non essendovi nulla da coltivare, tranne un uliveto il cui prodotto tuttavia non veniva utilizzato per ottenere un risultato economico d'impresa; -che , socio unico e Parte_1 amministratore della società, partecipava personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, per l'intera stagione estiva;
-che pertanto egli era soggetto all'iscrizione alla gestione commercianti ex art.1 comma 203 L.n.662/1996; -che la doppia iscrizione, nella gestione separata e nella gestione commercianti, era disciplinata dall'art.12, comma 11,
l.n.122/2010; -che con riferimento a coniuge di , era stata Controparte_2 Parte_1 disconosciuta la subordinazione in ragione, avendo ella svolto attività lavorativa di addetta alle pulizie di agriturismo (e non lavoro agricolo) senza vincoli di orario e senza soggezione al potere direttivo altrui;
-che per le dipendenti e che si occupavano Parte_3 Parte_4 della manutenzione del verde del campeggio, in sede ispettiva era stata disconosciuta la natura agricola del rapporto di lavoro (con conseguenti differenze di contribuzione ex art.1, comma 1
L.389/89), trattandosi di attività collaterale ed accessoria rispetto a quella commerciale relativa alla conduzione del campeggio.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, osservando che, come accertato dagli ispettori , non poteva essere inquadrata come CP_1 Parte_2 attività agricola ai sensi dell'art.2135 c.c., poiché il fondo denunciato in conduzione dalla società era solo in parte coltivato ad uliveto e l'olio ricavato, per ammissione dello stesso , non Parte_1 era utilizzato per ottenere un risultato economico d'impresa, essendo invece destinato al consumo familiare. Quanto alle dipendenti e in Parte_3 Parte_4 applicazione dell'art. 6 lett. d) L.92/79, e tenuto conto del verbale e delle risultanze istruttorie, il
Tribunale ha rilevato che esse avevano svolto prevalentemente compiti di pulizia delle camere, mentre la cura del verde era per loro un'attività marginale;
pertanto, ha ritenuto corretto l'inquadramento del loro rapporto di lavoro, ai fini previdenziali, nel settore terziario, come indicato dagli ispettori. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione di nella gestione commercianti, ai sensi dell'art.12, comma 11, del D.L.78/2010 Parte_1 convertito in L.122/2010, per effetto del quale il criterio della prevalenza tra due settori di iscrizione previdenziale, di cui al comma 208 dell'art.1 della L.662/96, invocato dal ricorrente, non trova applicazione nel caso in cui una delle due gestioni sia quella Separata, chè in tal caso, ove vi sia anche lo svolgimento di diversa attività, sussiste l'obbligo della doppia iscrizione previdenziale.
Ha osservato, infatti, che dall'istruttoria era stato appurato che era Parte_1 Part costantemente presente nella struttura occupandosi del dei contatti con i fornitori e dell'accoglienza dei clienti;
dunque, svolgeva effettivamente un'attività commerciale in forma abituale, tale da far sussistere il requisito dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.
Avverso tale decisione ha proposto appello in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della ”, lamentando, con il primo motivo, la violazione e Parte_2 falsa applicazione degli artt. 1 comma 208 l.n.662/1996 e dell'art.12 comma 11 D.L. n.78/2010 convertito in l.n.122/2010. In particolare la parte in cui il giudice aveva ritenuto che egli avesse svolto, oltre all'attività di amministratore della società (già coperta dall'iscrizione previdenziale alla gestione separata dell' ), un'attività ulteriore avente ad oggetto la compartecipazione al CP_1 processo produttivo aziendale, da cui sarebbe derivato l'obbligo dell'iscrizione anche alla gestione commercianti, e aveva individuato tale ulteriore attività, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, nel fatto che egli impartiva le direttive alle dipendenti e che si occupava del bar ubicato all'interno della struttura, nell'attività di accoglienza dei clienti, nella cura dei rapporti coi fornitori;
attività, che, invece, erano solo estrinsecazione del potere di amministrare la società.
Con il secondo motivo l'appellante ha inoltre censurato quella parte della sentenza in cui il Tribunale, in violazione o falsa applicazione dell'art.6 L.92/79, aveva escluso l'inquadramento Par come lavoro agricolo della prestazione di e e altresì Parte_6 Parte_4 ritenuto erroneamente che l'attività lavorativa principalmente svolta da esse fosse la pulizia degli ambienti della struttura, e che la cura del verde e delle piante fosse solo residuale. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo.
Si è costituito l' il quale, eccepita l'inammissibilità e nullità dell'atto di appello per CP_1 mancata specificazione delle censure, ne ha comunque chiesto il rigetto, reiterando gli argomenti dedotti in primo grado.
All'udienza di discussione del 07.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Quanto al primo motivo di censura, riguardante l'iscrizione d'ufficio di Parte_1
nella gestione commercianti, si rileva che la tesi dell' trae origine normativa
[...] CP_1 dall'art.1, comma 203, l.n.662\1996, alla stregua del quale tra i destinatari dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali sono inclusi i soci di società a responsabilità limitata che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art.1 comma 203 l.n.662/1996, che ha modificato il primo comma dell'art.29
l.n.160/1975, stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'appellante, che nella qualità di amministratore unico della società La è iscritto alla Parte_2
Gestione Separata dell' , sostiene che non vi sia stato, da parte sua, lo svolgimento di attività CP_1 ulteriore o diversa rispetto a quella propria dell'amministratore, e che quindi non sussistano le condizioni per l'iscrizione ulteriore alla Gestione Commercianti.
Sul punto si richiama l'art.1, comma 208, l.n.662\1996, che stabilisce: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Parte_7 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori Pt_7 delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Ma tale norma, come è noto, ha costituito oggetto di uno specifico intervento di interpretazione autentica.
L'art. 12, comma 11, d.l. n.78\2010, convertito in l.n.122\2010 ha, infatti, stabilito che
“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani CP_ e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”. Con sentenza n.15\2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv., con modificazioni, in l. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce che l'art. 1, comma 208, l.
23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per cui opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali CP_ vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' con esclusione quindi dei soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e a quella separata, questione sollevata con riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 117, comma 1, cost. e agli art. 3, 24, comma 1, 102 e 111, comma 2, cost.
Da tutto ciò consegue che, nei casi contemplati dall'art. 12, comma 11, d.l.n.78\2010, ove vi siano contemporaneamente gli elementi richiesti dalle norme sull'obbligo contributivo verso la gestione commercianti (v. art.29, comma 1, l.n.160\1975 come sostituito dall'art.1, comma
203, l.n.662\1996) e dalle norme sull'obbligo contributivo verso la gestione speciale dei lavoratori autonomi (v. art.2, comma 26, l.n.335\1995), il soggetto che eserciti entrambe le attività è tenuto alla doppia iscrizione previdenziale (v. Cass n.23943/2013).
Come ha chiarito la Suprema Corte “… l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; CP_1 rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. (…) Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale” (v. motivazione della sentenza Cass. n.11804\2012).
A seguito dell'emanazione della predetta norma interpretativa è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata.
Resta comunque da accertare in concreto, nella singola fattispecie, la partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, che ai sensi dell'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996 costituisce il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La partecipazione personale del socio amministratore al lavoro aziendale va tenuta concettualmente distinta dall'attività di amministratore.
Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, poiché l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, ossia l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa e', invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso del lavoro prestato a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. n. 2665/2021). In altri termini nelle funzioni proprie dell'amministratore (o del componente del consiglio di amministrazione) di una società rientrano le attività di gestione, di direzione e di strategia imprenditoriale, ovvero le attività di definizione delle linee essenziali di conduzione dell'impresa, le attività di indirizzo sulle modalità di perseguimento dei fini sociali, ma non anche i successivi aspetti esecutivi, nei quali si traducono, mediante attività operative concrete, gli orientamenti imprenditoriali generali adottati dall'amministratore.
Quindi, nel caso in cui concorrano in capo ad un unico soggetto il lavoro autonomo (di amministratore di società) e l'attività commerciale, è possibile il cumulo tra l'iscrizione previdenziale alla gestione separata e alla gestione commercianti, ove sussistano le condizioni stabilite dalle norme relative all'una e all'altra iscrizione e indipendentemente da ogni valutazione comparativa di prevalenza tra le due attività.
Al fine di verificare se in concreto sorge l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti, autonomamente considerato, è necessario far riferimento ai criteri stabiliti dall'art.1, comma 203, l.n.662\1996 e quindi accertare se vi sia una partecipazione non occasionale del socio all'attività commerciale della società.
Conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, il giudizio di abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale ai fini della gestione commercianti va effettuato facendo riferimento al lavoro espletato dal soggetto in termini di partecipazione all'iter di produzione aziendale e di pratico perseguimento dell'oggetto della società, al netto dell'attività esercitata nella qualità di amministratore, la quale invece dà titolo all'altra iscrizione nella gestione separata (v. Cass. n.8474/2017; n.26420/2023).
2. Nei verbali di accertamento del 6 e 7 febbraio 2017 gli ispettori dell' , sulla base CP_1 della documentazione societaria esaminata e dell'ascolto dell'amministratore unico e delle persone che avevano prestato lavoro per la società hanno ritenuto, in ragione delle attività operative svolte direttamente da per il funzionamento del villaggio Parte_1 turistico, che vi fossero le condizioni per l'iscrizione d'ufficio di costui nella gestione commercianti e, in ragione della tipologia del lavoro espletato e della natura commerciale dell'oggetto sociale de datrice di lavoro, che il lavoro subordinato prestato da Parte_2 [...]
e non potesse qualificarsi come lavoro agricolo. Pertanto gli Parte_3 Parte_4 ispettori dell'Istituto hanno addebitato allo SCARCIGLIA e alla società La la Pt_2 contribuzione previdenziale dovuta in conseguenza di tali contestazioni.
Come risulta dalla visura della CCIAA prodotta in giudizio, la società avente Parte_2 come socio (socio unico da dicembre 2016) e come amministratore unico , ha Parte_1 come oggetto la gestione e la conduzione di centri commerciali, bar, strutture ricettive turistiche, camping, residences, impianti sportivi, parcheggi, vendita di immobili e di macchinari, etc.
Si tratta di attività commerciale, tale essendo anche la gestione del villaggio turistico sito in agro di Melendugno, dove sono stati eseguiti, dal 09.12.2016 al 06.2.2017, gli accertamenti ispettivi dell' . CP_1
La predetta struttura turistica è composta da circa trenta di alloggi, da una piscina e da aiuole e delimitati spazi verdi (v. relazione tecnica e foto nel fascicolo del ricorrente); fino al 2015 veniva gestito dalla società anche il bar ubicato nel villaggio. Il terreno confinante, su cui insistono alberi di ulivo, pure di proprietà di , è stato concesso in comodato Parte_1 alla Società.
A tal proposito dinanzi agli ispettori ha dichiarato: “Le attività agricole Parte_1 che abbisognano le svolgo personalmente con l'aiuto di mia moglie anche per quanto riguarda il giardinaggio all'interno della struttura. Prima di diventare amministratore collaboravo saltuariamente per i lavori che c'erano da fare e dal 2014 invece la mia prestazione è continua per l'intera stagione estiva. Non percepisco compensi in qualità di Amministratore anche perché quello che guadagniamo serve per pagare i debiti dei mutui che abbiamo in corso. Mia moglie si occupa di tenere in ordine le camere e il giardino come agricola. Lavora da quando inizia la stagione fino alla fine e ci trasferiamo qui anche a dormire per tutta la stagione estiva. Abbiamo assunto anche come dipendente addetta alle camere e appartamenti mia cognata Parte_3
ed anche nei lavori agricoli. Le olive che coltiviamo le raccogliamo in famiglia e l'olio
[...] ricavato è ad uso familiare. Dell'attività del me ne sono occupato personalmente Parte_8 quando non lo abbiano dato in comodato. Preciso che tutte le attività commerciali della Pt_2
sono state svolte esclusivamente nel solo periodo estivo che formalmente va dal mese di
[...] maggio a settembre/ottobre dipende dai clienti”. In giudizio , ascoltata come testimone, ha riferito che all'interno della Parte_3 struttura si occupava dell'accoglienza dei clienti e dei rapporti con i fornitori Parte_1 per la manutenzione del villaggio.
La teste ha riferito che “Per qualunque cosa ci si rivolgeva al sig. Parte_4
, che si occupava dei clienti e del bar sito all'interno del villaggio, nel bar a volte Parte_1
c'era il sig. , che io ho visto a volte parlare con i fornitori, altre volte c'era suo figlio;
Parte_1 io ho visto sempre il sig. occuparsi della gestione della struttura e dei rapporti con i Parte_1 fornitori, era sua moglie invece a dirci quali stanze dovevamo pulire o quali attività svolgere, mentre ci rivolgevamo al sig. quando negli appartamenti mancava qualcosa”. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso , e dalle menzionate deposizioni, emerge con Parte_1 sufficiente chiarezza che le attività che costui ha svolto nell'interesse dell'azienda non erano limitate a quelle amministrative, di direzione e di strategia imprenditoriale (ossia quelle proprie dell'amministratore unico), ma erano direttamente e materialmente attuative di tutti gli aspetti commerciali del funzionamento dell'azienda, posto che egli si è occupato di effettuare personalmente i lavori di giardinaggio, di procurare le dotazioni occorrenti per i singoli appartamenti destinati ai clienti, di curare i rapporti con i fornitori, di ricevere i clienti, di gestire il bar (finchè non è stato affidato a terzi). ha espletato personalmente una Parte_1 attività esecutiva rilevante, ed anzi essenziale nell'ambito dell'organizzazione aziendale del villaggio turistico, trattandosi di attività indispensabile per il concreto esercizio di quell'impresa commerciale. Il fatto che egli abbia, in tal modo, agito da imprenditore commerciale emerge anche da ciò che ha dichiarato dinanzi agli ispettori, allorchè ha precisato che i ricavi aziendali sono stati utilizzati per pagare i mutui, e quindi a vantaggio della stessa azienda, senza che alla sua (diversa) attività di Amministratore unico fosse destinato alcun compenso economico.
La rilevanza dell'apporto lavorativo materiale fornito da rende Parte_1 configurabili i presupposti dell'abitualità e della prevalenza all'interno dell'azienda ai sensi dell'art.1 comma 203 l.n.662/1996, sì da rendere ininfluente la circostanza che il villaggio turistico non fosse attivo tutti i mesi dell'anno e da rendere legittima l'iscrizione d'ufficio dello stesso nella gestione commercianti (oltre quella presso la gestione separata per l'attività di amministratore unico). Il motivo di appello relativo alla posizione previdenziale dell'appellante è quindi infondato.
3. Quanto alla qualificazione del lavoro subordinato prestato da e Parte_6 [...] si deve tener conto degli elementi probatori emersi dalle deposizioni Parte_4 testimoniali.
Sul punto la teste ha riferito che all'interno della struttura della società Parte_6 ella si occupava di irrigare le piante, di tagliare i rami secchi, di sostituire le piante secche, di pulire il prato e di potare ove necessario. Ha inoltre confermato quanto da lei stessa riferito agli ispettori, precisando che si occupava della pulizia delle camere dopo aver terminato le attività di manutenzione del verde.
La testimone ha dichiarato di essersi occupata della cura delle piante, Parte_4 del viale, dell'innaffiatura, e della pulizia delle camere e degli appartamenti, dei bagni e delle docce del campeggio.
Così ricostruito il contenuto concreto delle mansioni svolte dalle due dipendenti
[...]
e occorre evidenziare quali sono le caratteristiche necessarie Pt_3 Parte_4 affinchè un lavoro dipendente possa essere qualificato come lavoro agricolo ai fini previdenziali e assistenziali.
L'art.6 l.n.92/1979 (richiamato dal Tribunale in maniera pertinente) prevede che “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta (1);
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
In base a tale norma gli operai sono inquadrabili come lavoratori agricoli se dipendono da imprese che si occupano di attività agrarie e simili, o di manutenzione del verde, e se essi sono adibiti proprio a tali attività agricole;
oppure sono agricoli i lavoratori che dipendono da imprese che, pur non essendo imprese agricole, sono addetti alla raccolta di prodotti agricoli o alle attività connesse a quelle di raccolta.
Posto che non ha natura agricola, avendo invece carattere di impresa Parte_2 commerciale, e che nel suo oggetto sociale non rientra l'esercizio in forma commerciale di attività agrarie o di manutenzione del verde, e considerato altresì' che le due dipendenti in questione non sono state adibite alla raccolta di prodotti agricoli né alla loro lavorazione, deve concludersi che non vi sono le condizioni per qualificarle come operaie agricole.
Resta irrilevante, a tali fini, il numero delle piante e degli alberi presenti nella struttura turistica della società . Parte_2
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, devono ritenersi fondati gli accertamenti contenuti nei verbali ispettivi impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'appello deve quindi essere respinto.
4. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni tecniche e giuridiche affrontate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con il ricorso del 16/09/2022 da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante di nei confronti di ,
[...] Parte_2 CP_1 avverso la sentenza del 20/05/2022 n.1505 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Caterina Mainolfi