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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1016/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSONI Parte_1 C.F._1
LUCIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO EGIDI 97 63822
FERMOpresso il difensore avv. TOSONI LUCIANA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANQUITTO Controparte_1 P.IVA_1
PIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI, 10 71100
FOGGIApresso il difensore avv. GIANQUITTO PIO MICHELE
APPELLATO/I
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2022 del 30 settembre 2022 resa dal
Tribunale di Fermo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, SA NI:
“Voglia la Corte D'Appello di Ancona, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata:
“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata perchè dalla stessa potrebbe derivare grave ed irreparabile danno per l'appellante;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.522/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, GOT
Avv. Maura Diodato, nel giudizio recante R.G. 1417/2021, in data 30.09.2022 e depositata in cancelleria in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In ogni caso, condannare, altresì, la (P.I.: ) - in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.- al pagamento di tutte le spese, competenze, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
PER L'APPELLATA, (si riportano le conclusioni in comparsa di Controparte_1
risposta non essendo state depositate né la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 giugno 2024, né le memorie conclusive):
pagina 2 di 11 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 493/2021 del 22 giugno 2021 – reso dal Tribunale di Fermo ad istanza della ricorrente – veniva ingiunto a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 15.314,00, oltre interessi e spese.
A tal fine la ricorrente aveva allegato che, quale costruttrice del Controparte_1
complesso edilizio edificato in Fermo in via Campofiloni, n. 2, era creditrice di Pt_1
, acquirente di un immobile, del complessivo importo di euro 15.314,00 di cui
[...]
euro 13.664,00 giusta fattura n. 2 del 4 dicembre 2020 per lavori di sistemazione della vasca idromassaggio, copertura di tettoia lamellare sul balcone, ed euro 1.650,00 giusta fattura n. 7 del 10 dicembre 2020 relativa alle spese sostenute per l'allaccio delle utenze per la fogna-acqua e gas metano a servizio dell'unità immobiliare acquistata dall'ingiunta.
Con atto di citazione depositato in data in data 30 luglio 2021 Parte_1
proponeva rituale opposizione e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Parte_2
decreto ingiuntivo opposto;
per la dichiarazione che le firme apposte sul documento denominato “caratteristiche generali del complesso” dal n.1 al n.30 erano di Pt_3
e non sue;
per far accertare che parte convenuta-opposta non aveva allegato,
[...]
pagina 3 di 11 al ricorso per decreto ingiuntivo, il file in formato xml dell'annotazione delle fatture n.2 del 04.12.2020 e n.7 del 10.12.2020 ed accertare e dichiarare la mancata conferma dell'effettiva emissione e trasmissione delle fatture n.2 del 04.12.2020 e n.7 del
10.12.2020 attraverso il sistema sdi e di conseguenza far dichiarare l'illegittimità, e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in via riconvenzionale per far accertare il proprio credito di euro 7.200,00 verso l'opposta, come da dichiarazione di riconoscimento del debito;
nonché, in via di eccezione riconvenzionale per la compensazione del proprio credito con quello eventualmente accertato a favore dell'opposta.
A tal fine l'opponente esponeva che non aveva ricevuto le fatture prima Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo ed aveva integralmente corrisposto il prezzo di acquisto senza residui debiti;
che per lo smontaggio e il rimontaggio della vasca idromassaggio dalla vecchia abitazione a quella nuova (dicitura così come indicata in fattura dalla parte convenuta-opposta), l'idraulico incaricato a tal fine, Testimone_1
, nulla aveva preteso in merito;
che la “copertura di tettoia in legno lamellare”
[...]
(dicitura così come indicata in fattura dalla parte convenuta-opposta), era stata realizzata in PVC oscurante dalla e non in legno lamellare (come CP_2
sostenuto da controparte) ed il relativo lavoro era stato pagato e saldato direttamente alla stessa società, come da ricevuta di pagamento, con l'importo di euro 929,64, mentre l'importo della realizzazione e posa in opera della tettoia in legno lamellare era compreso nel prezzo di vendita dell'immobile, così come concordato tra le parti a corpo;
che dalla lettura del relativo capitolato tecnico si evinceva che lo stesso non era stato da lei firmato, bensì da altra persona titolare di una diversa unità immobiliare, ovvero da;
che era errato l'importo preteso rispetto a quello indicato Parte_3
nella fattura n. 2; che la fattura n. 7 per le spese relativa alle utenze era successiva di pagina 4 di 11 quasi tre anni all'acquisto dell'immobile e non erano mai state richieste prima;
che piuttosto vantava un credito verso l'ingiungente.
Si costituiva con comparsa depositata in data 2 marzo 2022 Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento della minor somma di euro 13.970,00 e, in via subordinata, in caso di accoglimento parziale della riconvenzionale, per il pagamento della differenza dopo la compensazione.
A tal fine allegava che il pagamento delle spese per le utenze trovava titolo nel contratto preliminare di vendita debitamente registrato;
lo smontaggio ed il rimontaggio della vasca, eseguiti dall'idraulico della società, non erano gratuiti;
che per la tettoia erano stati forniti i supporti in legno lamellare a cui era stato poi agganciato il
PVC oscurante;
erano effettivamente errati l'importo riferito in fase monitoria alla fattura n. 2 ed il deposito del capitolato generale di altro acquirente;
che aveva contestato il diritto dell'opponente ad ottenere la restituzione della somma ora pretesa in via riconvenzionale e la nulla aveva replicato così prestando acquiescenza. Pt_1
Con la sentenza n. 522/2022 del 1° ottobre 2022 il Tribunale di Fermo:
1) in accoglimento parziale della opposizione a decreto ingiuntivo ed in accoglimento totale della domanda formulata dall'opposto revocava il decreto ingiuntivo n. 493/2021
e condannava al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 13.970,00, oltre interessi legali dal 28.6.21 al saldo effettivo;
2) in accoglimento parziale della riconvenzionale spiegata da , Parte_1
condannava la società opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €
4.000,00, oltre interessi dal 28.7.21 al saldo effettivo;
3) regolava le spese.
pagina 5 di 11 impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona Parte_1
per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_1
[...]
All'udienza del 10 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 522/2022 del 1° ottobre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• l'opponente non contestava né l'effettuazione dei lavori (spostamento della vasca idromassaggio dalla propria vecchia abitazione a quella acquista da CP_1
fornitura ed installazione della tettoia in legno lamellare ed allacci utenze) né i relativi importi, fondando l'opposizione sulla deduzione dell'intervenuto saldo dell'immobile acquistato e dell'essere tali opere comprese nel capitolato e quindi già interamente saldate con il prezzo della compravendita;
tale ultima deduzione non era accompagnata dalla offerta della relativa prova, ed anzi era stata parte opposta a documentare come non risultasse che tali opere fossero comprese nel capitolato;
l'opponente non aveva dedotto neppure di aver dato personalmente l'incarico all'idraulico di sua fiducia;
• altrettanto valeva per la copertura sul balcone, attività cui il venditore non era tenuto in forza del contratto di compravendita, né era prevista nel capitolato tecnico allegato al contratto preliminare;
pagina 6 di 11 • la spesa per gli allacci, infine, era oggetto di apposita clausola del preliminare, nel senso indicato da parte opposta;
• la riconvenzionale spiegata dall'opponente appariva solo parzialmente fondata, posto che a fronte dell'importo di € 7.200,00, di cui al riconoscimento di debito prodotto, non oggetto di disconoscimento ex adverso, da detrarsi in sede di definitivo di compravendita, risultava anche esser stata detratta in sede di saldo del corrispettivo per la compravendita la sola somma di € 3.200,00, per cui la società opposta doveva essere condannata al pagamento in favore dell'opponente della differenza di € 4.000,00, oltre interessi dal 28.7.21 al saldo effettivo.
I motivi di appello
Osserva la Corte che l'atto di appello – non articolato in separati motivi – si risolve in una lunga elencazione di censure alla sentenza impugnata, riferite a ciascuna affermazione su cui il primo giudice ha fondato il riconoscimento del credito dell'appellata.
Ora, non può dubitarsi che la prova del credito – cioè del titolo e del suo ammontare – spetta al creditore che, nel caso di specie, ha introdotto un'azione di condanna nella forma dell'ingiunzione di pagamento (anche se – incomprensibilmente- ha poi fatto riferimento ad un “indennizzo” nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione a seguito dell'opposizione).
A fondamento del suo credito ha indicato – in fase monitoria – due fatture:
• la n. 2 del 4 dicembre 2020 dell'importo di euro 12.320,00 (di cui euro 1.120,00 a titolo di IVA), riferita a “lavori di sistemazione vasca idromassaggio, copertura di tettoia in legno lamellare sul balcone del vostro appartamento”, anche se – in pagina 7 di 11 corrispondenza delle modalità di pagamento – compare in modo del tutto incoerente con i precedenti valori, l'importo complessivo di euro 13.664,00;
• la n. 7 del 10 dicembre 2020 dell'importo di euro 1.650,00 (di cui euro 150,00 a titolo di IVA), riferita a “allaccio fogna – gas – metano Palazzina C”.
Una volta proposta l'opposizione da parte dell'ingiunto, va rammentato il consolidato principio secondo cui (da ultimo ribadito da Cass. n. 19944 del 12 luglio 2023) la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
L'appello è fondato perché il creditore – sin dalla sua costituzione innanzi al primo giudice, in sede di opposizione – non ha provato né il titolo, né l'ammontare del suo credito con riferimento ad entrambe le fatture.
Per quanto concerne, infatti, la fattura n. 2 del 4 dicembre 2020 l'opposta – palesemente invertendo l'onere della prova – si è limitata a dedurre che l'attività di montaggio e smontaggio della vasca non rientravano nel contratto di compravendita dell'appartamento (“onestamente si stenta a comprendere come si possa sostenere che un contratto preliminare prima ed un contratto di vendita poi possano regolamentare tale attività posta in essere dall'opposta”); escluso, pertanto, nell'ottica del creditore, che il titolo fosse il contratto di vendita, questi aggiunge che l'idraulico incaricato di tali operazioni era “l'idraulico della ditta opposta che prendeva ordini dal legale rappresentante della che – sempre nell'ottica del creditore Controparte_1
onerato della prova del credito – “di certo non poteva di sua iniziativa e da solo, smontare una vasca idromassaggio, trasportarla con i mezzi della opposta e rimontarla
pagina 8 di 11 sempre da solo, per poi decidere questi di nulla pretendere in merito!!! Sembra al dir poco assurdo anche solo immaginarlo”.
Fermo restando che l'opponente non negava l'esecuzione dei lavori, l'onere della prova del creditore – una volta esclusa la riferibilità delle opere al contratto di vendita
(nonostante l'intervallo di oltre tre anni tra la loro esecuzione e la fattura) – verteva sulla dimostrazione di aver stipulato un diverso contratto d'opera per il trasferimento della vasca dal vecchio al nuovo appartamento e, soprattutto, sulla prova dell'ammontare del corrispettivo concordato, proprio perché si tratta di opere che possono essere eseguite tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal creditore che non ha neppure allegato in fatto, né l'esistenza di un contratto con la , né il relativo corrispettivo pattuito Pt_1
che, peraltro, nella fattura è unico ed indicato cumulativamente con quello riferibile anche alla copertura della tettoia.
Proprio perché il compenso della fattura n. 4 è unico, le stesse considerazioni valgano per il corrispettivo preteso per le opere di copertura della tettoia.
Per quanto concerne, invece, il credito indicato nella fattura n. 7, è alquanto evidente che non si tratta di un credito per un'attività svolta, ma di una ripetizione di spese asseritamente sostenute per conto della . Pt_1
Infatti, il credito per l'allaccio fogna-gas e metano compete con ogni evidenza alle società di gestione dei relativi servizi, mentre il costruttore/venditore può al più dimostrare di averne anticipato gli oneri.
Quindi, era onere della dimostrare non solo di aver anticipato le Controparte_1
spese, ma soprattutto che il credito era riferito esclusivamente alle spese anticipate nell'interesse di e non della “Palazzina C”, atteso che se le spese erano Parte_1
pagina 9 di 11 riferite all'intera Palazzina, la dovrebbe rimborsare solo la quota corrispondente Pt_1
ai suoi millesimi di proprietà.
Ancora una volta, pertanto, il creditore non ha allegato, né dimostrato il titolo del credito ed il relativo ammontare.
Ne deriva che la fattura n. 7 non è riferita ad un'opera o ad un servizio reso dalla
[...]
Controparte_1
Deve essere quindi rigettata la domanda di condanna formulata da Controparte_1
senza ulteriori provvedimenti in merito al decreto ingiuntivo, già revocato dal
[...]
primo giudice.
E' poi infondato il profilo di appello relativo al vizio di ultrapetizione, laddove l'appellante fa valere che – con riferimento alla domanda riconvenzionale – il primo giudice non poteva decurtare l'importo di 3.200,00 euro riconosciuto a favore della
[...]
difettando la relativa domanda, tanto da aver concluso – in sede Controparte_1
di comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione – per la compensazione del credito della con il proprio maggior credito (cioè con quello di 13.970,00 Pt_1
oggetto delle due fatture), mentre alcuna domanda era stata formulata con riferimento all'importo di 3.200,00 euro.
In realtà, dal doc. 10 allegato all'atto di citazione in opposizione risulta che il riconoscimento del debito non è riferito semplicemente al fatto di dovere alla la Pt_1
somma di 7.200,00, bensì al fatto che detto importo sarebbe stato decurtato “al rogito sulla rimanenza dovuta per l'acquisto dell'appartamento di ”. Parte_1
Ne deriva che, quando il giudice ha valutato le risultanze dell'atto di compravendita rilevando che da esso “risulta incontestatamente esser stata detratta in sede di saldo del corrispettivo per la compravendita la sola somma di € 3.200,00”, si è limitato a pagina 10 di 11 determinare l'esatto ammontare del credito in base al titolo dedotto e facendo riferimento a documenti acquisiti e ritualmente allegati dalle parti e che non necessitava alcuna specifica domanda in tal senso.
Le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza (tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusivi da parte di entrambe le parti).
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1016/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna di
Controparte_1
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di e le liquida, per il primo grado, in complessivi Parte_1
euro 4.000,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per la fase studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, nonché per il grado di appello in complessivi euro
5.000,00 per compenso (di cui euro 1.800,00 per la fase studio, anche cautelare, ed il resto per la fase introduttiva, anche cautelare), oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1016/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSONI Parte_1 C.F._1
LUCIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO EGIDI 97 63822
FERMOpresso il difensore avv. TOSONI LUCIANA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANQUITTO Controparte_1 P.IVA_1
PIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI, 10 71100
FOGGIApresso il difensore avv. GIANQUITTO PIO MICHELE
APPELLATO/I
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2022 del 30 settembre 2022 resa dal
Tribunale di Fermo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, SA NI:
“Voglia la Corte D'Appello di Ancona, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata:
“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata perchè dalla stessa potrebbe derivare grave ed irreparabile danno per l'appellante;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.522/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, GOT
Avv. Maura Diodato, nel giudizio recante R.G. 1417/2021, in data 30.09.2022 e depositata in cancelleria in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In ogni caso, condannare, altresì, la (P.I.: ) - in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.- al pagamento di tutte le spese, competenze, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
PER L'APPELLATA, (si riportano le conclusioni in comparsa di Controparte_1
risposta non essendo state depositate né la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 giugno 2024, né le memorie conclusive):
pagina 2 di 11 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 493/2021 del 22 giugno 2021 – reso dal Tribunale di Fermo ad istanza della ricorrente – veniva ingiunto a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 15.314,00, oltre interessi e spese.
A tal fine la ricorrente aveva allegato che, quale costruttrice del Controparte_1
complesso edilizio edificato in Fermo in via Campofiloni, n. 2, era creditrice di Pt_1
, acquirente di un immobile, del complessivo importo di euro 15.314,00 di cui
[...]
euro 13.664,00 giusta fattura n. 2 del 4 dicembre 2020 per lavori di sistemazione della vasca idromassaggio, copertura di tettoia lamellare sul balcone, ed euro 1.650,00 giusta fattura n. 7 del 10 dicembre 2020 relativa alle spese sostenute per l'allaccio delle utenze per la fogna-acqua e gas metano a servizio dell'unità immobiliare acquistata dall'ingiunta.
Con atto di citazione depositato in data in data 30 luglio 2021 Parte_1
proponeva rituale opposizione e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Parte_2
decreto ingiuntivo opposto;
per la dichiarazione che le firme apposte sul documento denominato “caratteristiche generali del complesso” dal n.1 al n.30 erano di Pt_3
e non sue;
per far accertare che parte convenuta-opposta non aveva allegato,
[...]
pagina 3 di 11 al ricorso per decreto ingiuntivo, il file in formato xml dell'annotazione delle fatture n.2 del 04.12.2020 e n.7 del 10.12.2020 ed accertare e dichiarare la mancata conferma dell'effettiva emissione e trasmissione delle fatture n.2 del 04.12.2020 e n.7 del
10.12.2020 attraverso il sistema sdi e di conseguenza far dichiarare l'illegittimità, e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in via riconvenzionale per far accertare il proprio credito di euro 7.200,00 verso l'opposta, come da dichiarazione di riconoscimento del debito;
nonché, in via di eccezione riconvenzionale per la compensazione del proprio credito con quello eventualmente accertato a favore dell'opposta.
A tal fine l'opponente esponeva che non aveva ricevuto le fatture prima Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo ed aveva integralmente corrisposto il prezzo di acquisto senza residui debiti;
che per lo smontaggio e il rimontaggio della vasca idromassaggio dalla vecchia abitazione a quella nuova (dicitura così come indicata in fattura dalla parte convenuta-opposta), l'idraulico incaricato a tal fine, Testimone_1
, nulla aveva preteso in merito;
che la “copertura di tettoia in legno lamellare”
[...]
(dicitura così come indicata in fattura dalla parte convenuta-opposta), era stata realizzata in PVC oscurante dalla e non in legno lamellare (come CP_2
sostenuto da controparte) ed il relativo lavoro era stato pagato e saldato direttamente alla stessa società, come da ricevuta di pagamento, con l'importo di euro 929,64, mentre l'importo della realizzazione e posa in opera della tettoia in legno lamellare era compreso nel prezzo di vendita dell'immobile, così come concordato tra le parti a corpo;
che dalla lettura del relativo capitolato tecnico si evinceva che lo stesso non era stato da lei firmato, bensì da altra persona titolare di una diversa unità immobiliare, ovvero da;
che era errato l'importo preteso rispetto a quello indicato Parte_3
nella fattura n. 2; che la fattura n. 7 per le spese relativa alle utenze era successiva di pagina 4 di 11 quasi tre anni all'acquisto dell'immobile e non erano mai state richieste prima;
che piuttosto vantava un credito verso l'ingiungente.
Si costituiva con comparsa depositata in data 2 marzo 2022 Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento della minor somma di euro 13.970,00 e, in via subordinata, in caso di accoglimento parziale della riconvenzionale, per il pagamento della differenza dopo la compensazione.
A tal fine allegava che il pagamento delle spese per le utenze trovava titolo nel contratto preliminare di vendita debitamente registrato;
lo smontaggio ed il rimontaggio della vasca, eseguiti dall'idraulico della società, non erano gratuiti;
che per la tettoia erano stati forniti i supporti in legno lamellare a cui era stato poi agganciato il
PVC oscurante;
erano effettivamente errati l'importo riferito in fase monitoria alla fattura n. 2 ed il deposito del capitolato generale di altro acquirente;
che aveva contestato il diritto dell'opponente ad ottenere la restituzione della somma ora pretesa in via riconvenzionale e la nulla aveva replicato così prestando acquiescenza. Pt_1
Con la sentenza n. 522/2022 del 1° ottobre 2022 il Tribunale di Fermo:
1) in accoglimento parziale della opposizione a decreto ingiuntivo ed in accoglimento totale della domanda formulata dall'opposto revocava il decreto ingiuntivo n. 493/2021
e condannava al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 13.970,00, oltre interessi legali dal 28.6.21 al saldo effettivo;
2) in accoglimento parziale della riconvenzionale spiegata da , Parte_1
condannava la società opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €
4.000,00, oltre interessi dal 28.7.21 al saldo effettivo;
3) regolava le spese.
pagina 5 di 11 impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona Parte_1
per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_1
[...]
All'udienza del 10 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 522/2022 del 1° ottobre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• l'opponente non contestava né l'effettuazione dei lavori (spostamento della vasca idromassaggio dalla propria vecchia abitazione a quella acquista da CP_1
fornitura ed installazione della tettoia in legno lamellare ed allacci utenze) né i relativi importi, fondando l'opposizione sulla deduzione dell'intervenuto saldo dell'immobile acquistato e dell'essere tali opere comprese nel capitolato e quindi già interamente saldate con il prezzo della compravendita;
tale ultima deduzione non era accompagnata dalla offerta della relativa prova, ed anzi era stata parte opposta a documentare come non risultasse che tali opere fossero comprese nel capitolato;
l'opponente non aveva dedotto neppure di aver dato personalmente l'incarico all'idraulico di sua fiducia;
• altrettanto valeva per la copertura sul balcone, attività cui il venditore non era tenuto in forza del contratto di compravendita, né era prevista nel capitolato tecnico allegato al contratto preliminare;
pagina 6 di 11 • la spesa per gli allacci, infine, era oggetto di apposita clausola del preliminare, nel senso indicato da parte opposta;
• la riconvenzionale spiegata dall'opponente appariva solo parzialmente fondata, posto che a fronte dell'importo di € 7.200,00, di cui al riconoscimento di debito prodotto, non oggetto di disconoscimento ex adverso, da detrarsi in sede di definitivo di compravendita, risultava anche esser stata detratta in sede di saldo del corrispettivo per la compravendita la sola somma di € 3.200,00, per cui la società opposta doveva essere condannata al pagamento in favore dell'opponente della differenza di € 4.000,00, oltre interessi dal 28.7.21 al saldo effettivo.
I motivi di appello
Osserva la Corte che l'atto di appello – non articolato in separati motivi – si risolve in una lunga elencazione di censure alla sentenza impugnata, riferite a ciascuna affermazione su cui il primo giudice ha fondato il riconoscimento del credito dell'appellata.
Ora, non può dubitarsi che la prova del credito – cioè del titolo e del suo ammontare – spetta al creditore che, nel caso di specie, ha introdotto un'azione di condanna nella forma dell'ingiunzione di pagamento (anche se – incomprensibilmente- ha poi fatto riferimento ad un “indennizzo” nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione a seguito dell'opposizione).
A fondamento del suo credito ha indicato – in fase monitoria – due fatture:
• la n. 2 del 4 dicembre 2020 dell'importo di euro 12.320,00 (di cui euro 1.120,00 a titolo di IVA), riferita a “lavori di sistemazione vasca idromassaggio, copertura di tettoia in legno lamellare sul balcone del vostro appartamento”, anche se – in pagina 7 di 11 corrispondenza delle modalità di pagamento – compare in modo del tutto incoerente con i precedenti valori, l'importo complessivo di euro 13.664,00;
• la n. 7 del 10 dicembre 2020 dell'importo di euro 1.650,00 (di cui euro 150,00 a titolo di IVA), riferita a “allaccio fogna – gas – metano Palazzina C”.
Una volta proposta l'opposizione da parte dell'ingiunto, va rammentato il consolidato principio secondo cui (da ultimo ribadito da Cass. n. 19944 del 12 luglio 2023) la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
L'appello è fondato perché il creditore – sin dalla sua costituzione innanzi al primo giudice, in sede di opposizione – non ha provato né il titolo, né l'ammontare del suo credito con riferimento ad entrambe le fatture.
Per quanto concerne, infatti, la fattura n. 2 del 4 dicembre 2020 l'opposta – palesemente invertendo l'onere della prova – si è limitata a dedurre che l'attività di montaggio e smontaggio della vasca non rientravano nel contratto di compravendita dell'appartamento (“onestamente si stenta a comprendere come si possa sostenere che un contratto preliminare prima ed un contratto di vendita poi possano regolamentare tale attività posta in essere dall'opposta”); escluso, pertanto, nell'ottica del creditore, che il titolo fosse il contratto di vendita, questi aggiunge che l'idraulico incaricato di tali operazioni era “l'idraulico della ditta opposta che prendeva ordini dal legale rappresentante della che – sempre nell'ottica del creditore Controparte_1
onerato della prova del credito – “di certo non poteva di sua iniziativa e da solo, smontare una vasca idromassaggio, trasportarla con i mezzi della opposta e rimontarla
pagina 8 di 11 sempre da solo, per poi decidere questi di nulla pretendere in merito!!! Sembra al dir poco assurdo anche solo immaginarlo”.
Fermo restando che l'opponente non negava l'esecuzione dei lavori, l'onere della prova del creditore – una volta esclusa la riferibilità delle opere al contratto di vendita
(nonostante l'intervallo di oltre tre anni tra la loro esecuzione e la fattura) – verteva sulla dimostrazione di aver stipulato un diverso contratto d'opera per il trasferimento della vasca dal vecchio al nuovo appartamento e, soprattutto, sulla prova dell'ammontare del corrispettivo concordato, proprio perché si tratta di opere che possono essere eseguite tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal creditore che non ha neppure allegato in fatto, né l'esistenza di un contratto con la , né il relativo corrispettivo pattuito Pt_1
che, peraltro, nella fattura è unico ed indicato cumulativamente con quello riferibile anche alla copertura della tettoia.
Proprio perché il compenso della fattura n. 4 è unico, le stesse considerazioni valgano per il corrispettivo preteso per le opere di copertura della tettoia.
Per quanto concerne, invece, il credito indicato nella fattura n. 7, è alquanto evidente che non si tratta di un credito per un'attività svolta, ma di una ripetizione di spese asseritamente sostenute per conto della . Pt_1
Infatti, il credito per l'allaccio fogna-gas e metano compete con ogni evidenza alle società di gestione dei relativi servizi, mentre il costruttore/venditore può al più dimostrare di averne anticipato gli oneri.
Quindi, era onere della dimostrare non solo di aver anticipato le Controparte_1
spese, ma soprattutto che il credito era riferito esclusivamente alle spese anticipate nell'interesse di e non della “Palazzina C”, atteso che se le spese erano Parte_1
pagina 9 di 11 riferite all'intera Palazzina, la dovrebbe rimborsare solo la quota corrispondente Pt_1
ai suoi millesimi di proprietà.
Ancora una volta, pertanto, il creditore non ha allegato, né dimostrato il titolo del credito ed il relativo ammontare.
Ne deriva che la fattura n. 7 non è riferita ad un'opera o ad un servizio reso dalla
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Controparte_1
Deve essere quindi rigettata la domanda di condanna formulata da Controparte_1
senza ulteriori provvedimenti in merito al decreto ingiuntivo, già revocato dal
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primo giudice.
E' poi infondato il profilo di appello relativo al vizio di ultrapetizione, laddove l'appellante fa valere che – con riferimento alla domanda riconvenzionale – il primo giudice non poteva decurtare l'importo di 3.200,00 euro riconosciuto a favore della
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difettando la relativa domanda, tanto da aver concluso – in sede Controparte_1
di comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione – per la compensazione del credito della con il proprio maggior credito (cioè con quello di 13.970,00 Pt_1
oggetto delle due fatture), mentre alcuna domanda era stata formulata con riferimento all'importo di 3.200,00 euro.
In realtà, dal doc. 10 allegato all'atto di citazione in opposizione risulta che il riconoscimento del debito non è riferito semplicemente al fatto di dovere alla la Pt_1
somma di 7.200,00, bensì al fatto che detto importo sarebbe stato decurtato “al rogito sulla rimanenza dovuta per l'acquisto dell'appartamento di ”. Parte_1
Ne deriva che, quando il giudice ha valutato le risultanze dell'atto di compravendita rilevando che da esso “risulta incontestatamente esser stata detratta in sede di saldo del corrispettivo per la compravendita la sola somma di € 3.200,00”, si è limitato a pagina 10 di 11 determinare l'esatto ammontare del credito in base al titolo dedotto e facendo riferimento a documenti acquisiti e ritualmente allegati dalle parti e che non necessitava alcuna specifica domanda in tal senso.
Le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza (tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusivi da parte di entrambe le parti).
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1016/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna di
Controparte_1
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di e le liquida, per il primo grado, in complessivi Parte_1
euro 4.000,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per la fase studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, nonché per il grado di appello in complessivi euro
5.000,00 per compenso (di cui euro 1.800,00 per la fase studio, anche cautelare, ed il resto per la fase introduttiva, anche cautelare), oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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