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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1668 del 2016 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Corda e dall'avv. Salvatore Meloni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sassari,
Parte attrice
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Salaris ed elettivamente dom.ta in Tempio Pausania, via Puccetti 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Deiana,
Parte convenuta
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Asole e CP_2 C.F._3 dall'avv. Laura Mango, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermignano (PU), via Kennedy 65/b,
1 Parte convenuta
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 dall'avv. Antonio Pinna Spada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano, via S. Francesco 18,
Terzo chiamato in causa
E
Controparte_5
(C.F. ), in persona del Regionale pro tempore della Sardegna,
[...] P.IVA_3 CP_6 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga ed elettivamente dom.to in Tempio Pausania, via Roma 34, presso lo studio dell'avv. Alberto Quargnenti,
Parte intervenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e la CP_2 Controparte_1
Esponevano che la , alle ore 19.20 dell'1.12.2014, mentre rientrava a casa dal lavoro Pt_1 percorrendo a bordo della sua vettura Smart Fortwo la via del Moro, poi via Silvo Pellico, di CP_3 veniva violentemente urtata dall'autoveicolo Opel Mokka, assicurato presso la Controparte_1
di proprietà e condotto da , che, provenendo dalla perpendicolare via Santorre
[...] CP_2 di Santarosa, non rispettava il segnale di stop ed urtava con violenza la parte posteriore del veicolo dell'attrice.
A causa dell'urto, la Smart veniva sbalzata in avanti e proiettata contro alcuni cassonetti, e la Pt_1 subiva le gravi lesioni meglio descritte in atti, tra cui la frattura pluriframmentaria della clavicola destra, la frattura del margina superiore della scapola destra, la frattura della V costola destra ed una vasta ferita lacero contusa fronto parieto occipitale destra, per cui veniva immediatamente condotta presso l'ospedale di e sottoposta ad intervento chirurgico. CP_3
La riferiva di aver riportato postumi permanenti pari al 30%, oltre ai periodi di inabilità totale Pt_1 di 81 giorni, e parziale al 50% di 93 giorni, e chiedeva il risarcimento del relativo danno, da personalizzarsi stante la grave ripercussione del sinistro sulla sua vita privata e di relazione. 2 Aggiungeva di aver subito anche un danno patrimoniale, sia sotto il profilo della perdita della capacità lavorativa generica subita in conseguenza del sinistro, sia per le spese mediche che aveva dovuto affrontare, e precisava che l' , essendo il sinistro avvenuto durante il ritorno a casa dal lavoro, CP_5 le aveva riconosciuto un'inabilità pari al 26% ed una rendita vitalizia a decorrere dal 22.5.2015.
Anche il coniuge lamentava di aver patito un danno a causa del sinistro, consistito Parte_2 dapprima nella necessità prestare continua assistenza alla moglie, e poi nella totale menomazione della vita sociale e di relazione dei coniugi, che erano stati costretti a rinunciare alla frequentazione di amici ed ai viaggi che erano soliti effettuare.
Gli attori dichiaravano infine che la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi unicamente alla condotta del , che la propria compagnia assicurativa aveva interamente risarcito il danno subito CP_2 dal veicolo, che la compagnia convenuta aveva invece corrisposto la sola somma di €. 7.320,00, e concludevano come in atti.
si costituiva in giudizio e contestava la propria responsabilità in ordine al sinistro, CP_2 atteso che la via Santorre di Santarosa, al termine della quale si era verificato il sinistro, non era provvista di illuminazione pubblica, che la segnaletica di stop orizzontale era scolorita e poco visibile e che quella verticale era del tutto assente.
Contestava pertanto la domanda attrice, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa del di e concludeva come in atti. CP_3 CP_3
La si costituiva in giudizio ed aderiva alle contestazioni sollevate dal Controparte_1 proprio assicurato circa la sua responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro.
Osservava poi che all'attrice era stata corrisposta dall' una rendita, e chiedeva pertanto che alla CP_5
fosse riconosciuto, ricorrendone i presupposti, il solo danno differenziale, quale risultante della Pt_1 detrazione, da quanto eventualmente a lei spettante, della somma erogata dall' CP_5
Contestava infine le domande attrici anche sotto i profili dell'an e del quantum debeatur, e concludeva come in atti.
Interveniva in giudizio l' ed osservava che, vertendosi in tema di infortunio sul lavoro, aveva CP_5 riconosciuto all'attrice postumi nella misura del 26% ed un periodo di inabilità temporanea di giorni 172, con la conseguente erogazione, alla data del 29.9.2016, della somma di €. 151.587,91, come da certificazione che produceva, per il recupero della quale intendeva agire in surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili civili e CP_2 Controparte_1
Si costituiva in giudizio anche il che contestava la propria responsabilità in ordine Controparte_3 alla manutenzione della strada, essendo il segnale di stop sufficientemente visibile, e concludeva come in atti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti come da note d'udienza.
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Deve preliminarmente darsi atto che non è stata richiamata dalla parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda relative al risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo della perdita della capacità lavorativa generica subita in conseguenza del sinistro, che deve dunque intendersi rinunciata.
3 Tanto premesso, la dinamica del sinistro per cui è causa è ricostruibile con certezza sulla base della relazione n. 365/14 del Comando Polizia locale di sezione infortunistica stradale, della CP_3 documentazione ad essa allegata e dagli esiti della c.t.u..
Dall'esame di tali atti risulta che il convenuto , nel percorrere la via Santorre di CP_2
Santarosa, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli marcianti lungo la perpendicolare via del
Moro/via Silvio Pellico, giunto all'incrocio con quest'ultima, a velocità non superiore a 30 km/h e con buona visibilità sia a destra che a sinistra, non rispettava la segnaletica orizzontale di stop, impegnava l'incrocio e tagliava la strada al veicolo dell'attrice, che sopraggiungeva a velocità moderata.
Posto che, da tale ricostruzione del fatto, non emerge alcun profilo di responsabilità nella condotta dell'attrice, ritiene il Tribunale che la prospettazione del circa la responsabilità del CP_2 CP_3 in ordine alla determinazione dell'evento non possa essere condivisa.
[...]
Deve tenersi conto, in proposito, del fatto che, come emerge chiaramente dalle foto allegate alla citata relazione della Polizia Municipale, il segnale orizzontale di stop, per quanto sbiadito, è chiaramente visibile.
La responsabilità del è ancor più evidente ove si consideri che egli, transitando in zona che, per CP_2 sua stessa ammissione, non conosceva, avrebbe dovuto agire con estrema prudenza;
a ciò si aggiunga la circostanza che egli procedeva a velocità ridotta, non superiore a 30 km/h, con i fari accesi e con l'illuminazione pubblica in funzione (v. le foto scattate dagli agenti intervenuti), il che consente di escludere che egli, con l'uso della normale diligenza e facendo applicazione delle regole generali del codice della strada, non fosse in condizioni di avvedersi del segnale di stop e di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attrice.
In mancanza di circostanze atte a configurare una concorrente condotta colposa dell'attrice quale concausa della verificazione del sinistro, la responsabilità dello stesso va pertanto interamente ascritta al convenuto, senza l'azione colposa del quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
All'affermazione dell'esclusiva responsabilità di in ordine alla determinazione del CP_2 sinistro per cui è causa, consegue l'obbligo risarcitorio della compagnia convenuta.
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
E' opportuno premettere sul punto che, con quattro sentenze di identico contenuto (dalla n. 26972 alla n. 26975/2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel solco già tracciato dalle “sentenze gemelle” n. 8827 e 8828/2003, è giunta ad un definitivo inquadramento costituzionalmente orientato dei principi inerenti la risarcibilità del danno non patrimoniale, riportando il sistema della responsabilità aquiliana “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
“si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Esso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio l' art. 185 c.p.) e nei casi in cui esso sia “prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), i diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), i diritti alla reputazione, all' immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), con esclusione dei pregiudizi “consistenti in
4 disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del
2008).
La figura di danno in parola, poi, “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”, con la conseguenza che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; e lo stesso vale con riferimento alla figura del c.d. danno esistenziale.
Nell'ambito del danno non patrimoniale così definito rientrano dunque certamente sia la c.d. sofferenza morale sia il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, secondo la definizione datane dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 209/2005) sia, ancora, le altre voci di danno derivanti da lesioni di interessi inviolabili costituzionalmente protetti via via individuate dalla giurisprudenza.
Dalla natura unitaria del danno non patrimoniale discende poi che la sofferenza morale è suscettibile di autonoma liquidazione solo qualora essa sia in sé considerata, il che accade, ad esempio, per il dolore intimo conseguente alla diffamazione, oppure per la “sofferenza psichica patita dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine”, ma non quando essa costituisca “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
Qualora sussista un danno biologico, quindi, la congiunta attribuzione di questo e del danno morale comporterebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento, essendo al contrario dovere del giudice “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Allo stesso modo non possono essere autonomamente liquidati il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, in quanto già compresi nella nozione di danno biologico.
Anche “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa…si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute”
(così Cass. n. 13726 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò non comporta tuttavia che quando concorra con altre voci di danno non patrimoniale (quali il danno biologico o quello da perdita del rapporto parentale), la sofferenza soggettiva non debba essere tenuta in considerazione, dal momento che il complessivo pregiudizio subito dalla persona deve essere ristorato integralmente ed unitariamente, sia pure evitando duplicazioni di poste risarcitorie (v. sul punto Cass. n. 13530 del 2009).
Del danno morale deve dunque tenersi conto nell'ambito della necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico (Cass. n. 4484 del 2010) e la sua liquidazione ben può avvenire, avuto riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del fatto “in proporzione al danno biologico riconosciuto” (Cass. n. 702 del 2010).
Può tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
5 Tanto premesso, si osserva che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice si articola nelle seguenti voci di danno: 1) danno biologico, morale ed esistenziale;
2) danno patrimoniale, sotto il solo profilo delle spese sopportate in conseguenza del sinistro, stante l'intervenuta rinuncia alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica.
Mediante la proposizione della domanda di cui al punto 1) l'attrice ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro.
Esso, in applicazione dell'accennato indirizzo adottato dalle Sezioni Unite, dovrà essere individuato nel caso concreto nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall' art. 32 della Costituzione.
Le risultanze dell'espletata c.t.u. medica, le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare che il sinistro ha inciso negativamente sulla salute dell'attrice che, a causa dell'urto, ha riportato “…esiti da politrauma contusivo ed in particolare da trauma cranico commotivo con vasta ferita lacero contusa del capo, frattura completa pluriframmentaria scomposta del III distale della clavicola destra, frattura composta del margine superiore della scapola destra in prossimità della base dell'acromion, frattura composta dell'arco della V costa di destra, frattura del processo trasverso di destra della C7 e D1…” (v. pag. 13 della consulenza).
Il consulente ha riferito poi che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha riportato un'invalidità permanente pari al 26%, con la precisazione “…che tale valutazione è ricomprensiva del pregiudizio estetico, del danno psichico, tenuto conto dell'età e dell'incidenza negativa che tale danno esplica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto” (v. pag. 14 della consulenza).
L'attrice ha altresì riportato un'inabilità temporanea totale (d'ora in poi ITT) di 50 giorni, un'inabilità temporanea parziale (d'ora in poi ITP) al 75% di 30 giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30.
Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2024, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o
“sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, considerato che l'attrice aveva, alla data del sinistro, l'età di 52 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo, come già visto, del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 124.549,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attrice, per la ITT, la somma di €. 5.750,00, per la ITP al 75% la somma di €. 2.587,50, per la ITP al 50% la somma di €. 3.450,00, e per la ITP al 25% la somma di €. 862,50, così raggiungendosi il complessivo importo di €. 137.199,00, liquidato ai valori attuali.
Considerato poi che, come già evidenziato, il c.t.u. ha riferito che l'invalidità permanente riportata dall'attrice è stata stimata pari al 26% con la precisazione “…che tale valutazione è ricomprensiva del pregiudizio estetico, del danno psichico, tenuto conto dell'età e dell'incidenza negativa che tale danno esplica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto” (v. pag. 14 della consulenza), ritiene il Tribunale che non sia possibile applicare alcun ulteriore fattore di personalizzazione della liquidazione rispetto a quanto previsto dalle tabelle applicate.
6 Quanto al lamentato danno patrimoniale, alla parte attrice spetta in primo luogo il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite nell'incidente per cui è causa, ritenute congrue dal c.t.u., nella misura allegata e documentata di €. 1.074,00.
In favore della stessa andranno poi liquidati anche €. 2.247,40 ed €. 300,00 per spese relative agli onorari, rispettivamente, dei c.t.p. ing. e dott. (v. doc. 49 e 59 di parte attrice), ed €. Per_1 Per_2
320,00 per spese relative a consulenza psicologica (v. doc. 47 di parte attrice).
Non può essere invece liquidata all'attrice la somma di €. 1.000,00 di cui al doc. n. 45, trattandosi di esborso per assistenza stragiudiziale relativa al diverso rapporto tra la stessa e la sua compagnia assicurativa estraneo al presente giudizio. Controparte_7
Ciò posto, risulta dall'esame del doc. 15 prodotto dall' denominato “Prospetto di calcolo del CP_5 valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente”, che l'ente, con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta del 26%, ha liquidato la somma di €. 126.582,11, di cui €. 41.630,59 a titolo di danno biologico ed €. 81.335,94 a titolo di danno patrimoniale.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla dichiarazione del Dirigente della sede di CP_5 CP_3 in data 29.9.2016 (v. doc. 14 dell' . CP_5
La dovrà essere condannata a corrispondere all' a titolo di rivalsa, Controparte_1 CP_5 non l'intero valore della rendita, ma il solo valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (v. sul punto Cass. n. 13222 del 2015), e dunque la somma di €. 41.630,59, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo.
Ne consegue che la medesima somma di €. 41.630,59 dovrà essere detratta da quanto come sopra liquidato all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico, al fine di evitare un'indebita duplicazione della posta risarcitoria.
Null'altro può essere liquidato in favore dell' stante l'intervenuta rinuncia da parte dell'attrice CP_5 alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica, cui consegue l'impossibilità per l'intervenuta di agire in surroga per far valere il relativo diritto, ed essendo le voci di natura patrimoniale liquidate a favore dell'attrice (spese mediche ed onorari dei consulenti di parte) escluse dalla surroga relativa al solo mancato guadagno da perdita di CP_5 retribuzione.
Dall'importo spettante all'attrice dovrà essere detratta anche la somma di €. 7.320,00, a suo tempo pacificamente corrisposta dalla compagnia convenuta.
Ne consegue che, effettuate le predette detrazioni, è dovuta all'attrice, per le causali indicate in narrativa, la complessiva somma di €. 92.189,81 (137.199,00 – 41.630,59 + 1.074,00 +2.247,40 + 300,00 + 320,00 – 7.320,00).
Sulla stessa spettano inoltre all'attrice, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attrice, inoltre, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Va respinta, infine, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. “riflesso”, avanzata dal coniuge dell'attrice, Parte_2
7 Per costante giurisprudenza è ormai ammessa l'autonoma risarcibilità del dolore e dell'afflizione provati dai familiari per la sofferenza del proprio caro, vittima di lesioni personali, cosicchè questi ultimi sono legittimati ad agire iure proprio contro il responsabile ricorrendo, ove occorra, alla prova presuntiva del danno lamentato.
Occorre tuttavia tenere ben distinta l'ipotesi della perdita del rapporto parentale da quella della sua lesione atteso che, mentre nel primo caso, dal decesso del familiare può ben presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi di un danno da perdita del rapporto parentale, sia in punto di sofferenza interiore che di totale sconvolgimento delle relazioni familiari, la medesima cosa non può automaticamente affermarsi nel caso in cui la perdita della relazione parentale non sia irrimediabile.
In tal caso, infatti, dovrà essere fornita la prova rigorosa dell'esistenza, in capo al soggetto che si assume danneggiato, di un personale e profondo dissesto emotivo, e del radicale mutamento delle sue abitudini di vita sotto il profilo dinamico-relazionale, quali conseguenza della lesione patita dal familiare.
Nel caso in esame, risulta dalle testimonianze assunte che il pregiudizio subito dall'attore è consistito nella necessità di assistere la moglie nei mesi in cui era convalescente, con le conseguenti assenze dal lavoro e l'utilizzo a tal fine delle ferie, e con l'impossibilità, in tale periodo, di recarsi in visita alla madre a Carbonia.
Ritiene il Tribunale che, pur essendo il disagio subito dall'attore senz'altro apprezzabile, esso non sia tuttavia giunto al punto da concretizzarsi in una permanente lesione della salute del Rumore, di gravità tale da comportare, per poter essere fronteggiata nelle relative necessità quotidiane, lo stabile sconvolgimento ed i radicali cambiamenti delle abitudini di vita atti a giustificare il risarcimento richiesto.
Le spese seguono la soccombenza nei diversi rapporti processuali e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico dei convenuti e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, le spese delle c.t.u. come liquidate separatamente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa CP_2
e, per l'effetto, condanna e la in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di €. 92.189,81, oltre agli Parte_3 interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna la al pagamento, in favore dell' della somma di €. Controparte_1 CP_5
41.630,59, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
condanna e la in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_2 Controparte_1 del giudizio in favore della parte attrice, che si liquidano in €. 1.241,00 per spese ed in €. 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente;
8 condanna e la in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_2 Controparte_1 del giudizio in favore dell' che si liquidano in €. 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
CP_5
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del che si CP_2 Controparte_3 liquidano in €. 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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