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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAOLA Prima sezione civile
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Il Giudice del lavoro, letti gli atti della controversia iscritta al n. 1189/2024 R.G., la cui udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; visto che il decreto di “Fissazione Termine Note Sostituzione Udienza” risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
esaminata la documentazione;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
preliminarmente, ritenuti sussistenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva, vista anche l'identità dell'oggetto della causa, nonché dei soggetti resistenti dispone La riunione al presente giudizio di quelli di più recente iscrizione a ruolo recanti n. di r.g. 1249/2024 e n. di r.g. 1259/2024.
Il Giudice del lavoro, ritenuto che la causa sia matura per la decisione, decide come da sentenza allegata al presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1189/2024, 1249/2024 e 1259/2024 R.G. promosse da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avvocato Tonino Pugliese
[...]
-RICORRENTE-
1 contro
Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore, legale
[...] rappresentante pro-tempore
-RESISTENTE contumace-
oggetto: differenze retributive, indennità chilometrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e, premesso Controparte_1 di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto con la CP_1 qualifica di operaio idraulico forestale di 4° (LA AL) e 5° (
[...]
e ) livello, per come previsto dal CCNL (Idraulico Parte_2 Parte_3
Forestale ed Agraria) 2010-2012 e dal Relativo CIRL 2008-2011, hanno esposto quanto segue: che l'art. 54 del CCNL di settore prevede la corresponsione del rimborso chilometrico in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso Con dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
che il in vigore, in contrasto con Con quanto pattuito dal precedente e dal CCNL, ha, invece, stabilito all'art. 7 un rimborso forfettario giornaliero in ragione delle diverse fasce di percorrenza;
che tale modalità di rimborso è peggiorativa per i lavoratori, in quanto tale in contrasto con la previsione dell'art. 20 dello stesso CIR, che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Sostengono, quindi, di avere diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico in base al sistema delineato dal vigente CCNL e dal precedente CIR, e chiedono, conseguentemente, la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1 derivanti dal raffronto tra tale sistema di calcolo e quello introdotto dalla nuova contrattazione integrativa, per l'ammontare specificato nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Il convenuto, nonostante la regolarità del procedimento notificatorio, non si è CP_1 costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Disposta la riunione dei fascicoli nn. R.G. 1249/2024 e 1259/2024 all'epigrafato procedimento, quest'ultimo di più antica iscrizione a ruolo, la causa, ritenuta matura per
2 la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, si deve dare atto che le questioni giuridiche oggetto della presente fattispecie sono state già sottoposte al vaglio del giudice del lavoro di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Catanzaro.
Ebbene, condividendo ampiamente le motivazioni rassegnate nelle più recenti pronunce dalla Corte d'Appello di Catanzaro in contenzioso del tutto analogo a quello in esame, il giudicante ritiene di dover dare continuità all'orientamento formatosi in seno a questo
Tribunale e in sede di gravame, cui si fa espresso rimando, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c., per la definizione della presente controversia.
2.2. Tanto premesso, i ricorrenti assumono di avere diritto al pagamento dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dal CCNL di riferimento e dal previgente CIR, sostenendo, in proposito, la natura peggiorativa della disciplina introdotta dall'art. 7 del CIR in vigore - basato non più sul meccanismo del quinto del costo della benzina per chilometro percorso, bensì su quello delle fasce di percorrenza - e la conseguente violazione dell'art. 20 del medesimo contratto integrativo, che fa salvo il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
In punto di diritto, l'art. 54 del CCNL idraulico forestale dispone, per quanto di interesse, che “l'Azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilità dall'azienda […] Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro [...]”.
Il contratto integrativo regionale con validità 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007- non più in vigore in quanto sostituito dal CIR dell'1 gennaio 2008/31 dicembre 2011 - stabiliva, all'art. 12, in termini analoghi che “qualora gli Enti siano impossibilitati a fornire adeguati mezzi di trasporto, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio compete
3 un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro […]”.
L'art. 7 del CIR vigente stabilisce, invece, che “[…] Qualora i lavoratori […] utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza, nella seguente misura […]”.
2.3. Orbene, si tratta di stabilire se, come dedotto dagli odierni ricorrenti, il sistema di calcolo del rimborso chilometrico introdotto dall'art. 7 del nuovo CIR, basato, appunto, sul meccanismo delle c.d. fasce di percorrenza in luogo del criterio del 1/5 del costo della benzina, nella misura in cui risulti peggiorativo rispetto al meccanismo previsto dal
CCNL, si ponga in contrasto con la disposizione dell'art. 20 del medesimo CIR, che dispone: “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente CIR non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto”.
Tanto precisato, al rimborso chilometrico deve essere riconosciuta natura retributiva, per come si desume dall'art. 39 CIR, che lo include tra gli elementi da considerare nel computo del TFR e per come anche riconosciuto da Cass. Sez. Lav. n. 4603/2015; pertanto, esso rientra senz'altro nel trattamento economico normativo complessivo del lavoratore.
Da ciò deriva che la previsione dell'art. 7 CIR si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia contemplata dal successivo art. 20; sicché, dovendo essere garantito il trattamento di miglior favore in atto, ai ricorrenti deve essere riconosciuto, a titolo di rimborso chilometrico, quanto ad essi spettante in base al sistema delineato dal CCNL di settore.
2.4. Reputa, infatti, il giudicante, che meritino di essere condivise, al riguardo, le motivazioni contenute nella sentenza n. 40/2020 del 28.01.2020, resa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro in una fattispecie analoga a quella in esame, della quale si ritiene opportuno riportare i passaggi salienti: “Invero, ritiene il Collegio che non vi sia alcuna incertezza circa la natura retributiva della voce di cui trattasi.
4 II. In tal senso depone la giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui non può essere messa in discussione la natura retributiva dell'indennità chilometrica, stante <> (Cass.
Sez. Lav. 6 marzo 2015, n° 4603, non massimata).
III. Principio, quello dianzi trascritto, peraltro, già affermato da questa Corte, con propria sentenza n° 163/08, anche mediante richiamo ad altri arresti della S.C. (Cass.
10 agosto 1979, n° 4664; Cass. 30 ottobre 2002, n° 15360).
IV. Si ritiene, infatti, che il compenso del disagio di un lavoratore, esposto a prolungati
e non occasionali spostamenti fuori dalla sede lavorativa, con mezzo proprio - circostanza, questa, non contestata - compenso non calcolato con rimborso a piè di lista, bensì con una somma fissa e con previsione, quindi, di un'utilità marginale per il lavoratore, desumibile proprio dalla misura fissa della voce, non possa considerarsi un semplice rimborso di un'anticipazione, ma una voce retributiva vera e propria.
V. Sennonché, non è quello in esame l'aspetto dirimente della questione portata all'attenzione di questa Corte. Va valutata, infatti, la fonte sulla quale la pretesa del lavoratore è fondata. Il ricorrente/appellante, infatti, ha giustamente poggiato la propria rivendicazione sull'art. 54 del vigente CCNL di Settore. Tale norma contrattuale, invero,
è più recente rispetto a quella del CIR 2008 -2011, tant'è vero che il CCNL cennato è stato siglato successivamente alla citata contrattazione di secondo livello, ossia addì
7.12.2010. Tale fonte testé appena individuata nell'art. 54, nel disciplinare l'indennità chilometrica in misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso per ragioni di servizio con mezzo proprio, ha mostrato, in modo inequivocabile, che la volontà delle parti stipulanti, alla data del 7.12.2010, era diversa da quella desumibile Con dal del 2008; di talché, a ragione, il lavoratore ne ha invocato l'applicazione.
Peraltro, giova osservare che l'art. 2 del predetto CCNL dispone espressamente che
"resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL". E non v'è dubbio che la materia dell'indennità chilometrica è stata certamente definita nel CCNL;
tanto è vero che l'ha precisamente circoscritta, stabilendo il criterio del quinto del costo della benzina. Di talché nessuna specificazione di tale già chiaro criterio poteva essere demandata alla contrattazione di secondo livello, destinata
a disciplinare materie non definite, per l'appunto, dal CCNL.
VII. La materia in questione, peraltro, non rientra neppure nell'elenco tassativo di Con materie di competenza dei , siccome elencate nell'ambito dello stesso art. 2, sotto le
5 lettere che vanno da a) a p) ...” (cfr., in senso conforme, C.d.A. Catanzaro sent. n. 379 del 14.03.2019).
2.5. Alla luce di tali premesse, ritenuta la correttezza dei conteggi operati dalle parti ricorrenti (cfr. all.ti 15 ricorsi), atteso che i lavoratori si sono limitati a richiedere la rideterminazione dell'indennità che il aveva fatto nelle buste paga (cfr. all.ti 14 CP_1 ricorsi), affermando l'erroneità dei presupposti normativi su cui la quantificazione di controparte era basata in base ai conteggi depositati il resistente deve essere CP_1 condannato al pagamento della somma pari ad € 6.817,20, in favore di Parte_1
per il periodo 1 luglio 2022/30 novembre 2023, pari ad € 1.926,60 in favore
[...] di per il periodo 1 agosto 2023/30 novembre 2023 e pari Parte_2 ad € 2.840,02 in favore di per il periodo 1 maggio 2023/30 Parte_3 novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dello scaglione relativo alla controversia riunita di maggior valore (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia del RT
, in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro-
[...] tempore;
2) Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, condanna il RT
, in persona del commissario liquidatore, legale
[...] rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di:
- della somma di € 6.817,20, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, dalla scadenza dei singoli crediti al soddisfo;
6 - , della somma di € 1.926,60, oltre rivalutazione monetaria Parte_2 ed interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, dalla scadenza dei singoli crediti al soddisfo;
- , della somma di € 2.840,02, oltre rivalutazione monetaria Parte_3 ed interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, dalla scadenza dei singoli crediti al soddisfo;
3) Condanna il resistente RT
, in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 19.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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