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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Federica ed AR P.IVA_1
Alberto Oronzo presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Gabriele _1 C.F._1
Ferretti e Federica Invincibile presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della situazione descritta analiticamente sopra, disattesa ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede della SI.ra , nata a [...] _1
(TO) il 14.03.1962 (CF ), del de cuius SI.ra C.F._1 PE
nata a [...] il [...] e deceduto in data il 12.06.2021, affinché si possa procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità;
2) Ordinare al Conservatore competente la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Torino (TO) e precisamente:
pagina 1 di 3 - abitazione di tipo economico, sito in Strada Lanzo n. 175, cat. A3, foglio 1036, particella 170, sub. 20, 4 vani, piano S1, mq 74, in favore della SI.ra , _1
nata a [...] il [...] (CF ), per la quota di 1/1 di piena C.F._1
proprietà, contro la SI.ra nata a [...] il [...] e deceduta in PE
data il 12.06.2021.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente: Vista la dichiarazione di qualità di erede e di accettazione dell'eredità formulata dalla SI. , dichiarare ed accertare la qualità di _1 erede della resistente al fine di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 282 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio AR
per sentirne accertare la qualità di erede della de cuius _1 PE
, deceduta in data 12.6.2021. Ciò per poter andare avanti nella procedura
[...]
esecutiva immobiliare n. 483/2024 RGE, promossa dalla stessa contro AR
, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino censito al foglio 1036, part. _1
170 sub 20, pervenuto in piena proprietà dell'esecutata per successione ereditaria, appunto, di , come da dichiarazione di successione trascritta in data PE
30.6.2022 ai numeri 28952/21524, sebbene l'accettazione di eredità non fosse stata trascritta. Il G.E. aveva quindi concesso un rinvio della procedura esecutiva per consentire al creditore procedente di munirsi di un titolo di proprietà in favore dell'esecutata trascrivibile nei Registri Immobiliari.
si è costituita in giudizio, aderendo alle conclusioni di parte ricorrente e _1 confermando di essere erede della fu e di accettarne l'eredità PE
come da denuncia di successione trascritta il 30.6.2022.
Non essendovi contestazione da parte della resistente, la quale ha anzi espressamente dichiarato la propria qualità di erede di , deceduta in data PE
12.6.2021, la domanda deve essere accolta.
Deve quindi essere accertato che , nata a [...] il [...], è erede di _1
, nata a [...] l'[...] e deceduta a Torino in data PE
12.6.2021.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in
pagina 2 di 3 questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite possono essere compensate, considerando la pronta adesione di parte resistente alle domande di parte ricorrente ed in assenza di uno specifico obbligo di legge di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità dopo la presentazione della denuncia di successione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che , nata a [...] il [...], è erede di , _1 PE nata a [...] l'[...] e deceduta a Torino in data 12.6.2021; compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Federica ed AR P.IVA_1
Alberto Oronzo presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Gabriele _1 C.F._1
Ferretti e Federica Invincibile presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della situazione descritta analiticamente sopra, disattesa ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede della SI.ra , nata a [...] _1
(TO) il 14.03.1962 (CF ), del de cuius SI.ra C.F._1 PE
nata a [...] il [...] e deceduto in data il 12.06.2021, affinché si possa procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità;
2) Ordinare al Conservatore competente la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Torino (TO) e precisamente:
pagina 1 di 3 - abitazione di tipo economico, sito in Strada Lanzo n. 175, cat. A3, foglio 1036, particella 170, sub. 20, 4 vani, piano S1, mq 74, in favore della SI.ra , _1
nata a [...] il [...] (CF ), per la quota di 1/1 di piena C.F._1
proprietà, contro la SI.ra nata a [...] il [...] e deceduta in PE
data il 12.06.2021.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente: Vista la dichiarazione di qualità di erede e di accettazione dell'eredità formulata dalla SI. , dichiarare ed accertare la qualità di _1 erede della resistente al fine di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 282 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio AR
per sentirne accertare la qualità di erede della de cuius _1 PE
, deceduta in data 12.6.2021. Ciò per poter andare avanti nella procedura
[...]
esecutiva immobiliare n. 483/2024 RGE, promossa dalla stessa contro AR
, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino censito al foglio 1036, part. _1
170 sub 20, pervenuto in piena proprietà dell'esecutata per successione ereditaria, appunto, di , come da dichiarazione di successione trascritta in data PE
30.6.2022 ai numeri 28952/21524, sebbene l'accettazione di eredità non fosse stata trascritta. Il G.E. aveva quindi concesso un rinvio della procedura esecutiva per consentire al creditore procedente di munirsi di un titolo di proprietà in favore dell'esecutata trascrivibile nei Registri Immobiliari.
si è costituita in giudizio, aderendo alle conclusioni di parte ricorrente e _1 confermando di essere erede della fu e di accettarne l'eredità PE
come da denuncia di successione trascritta il 30.6.2022.
Non essendovi contestazione da parte della resistente, la quale ha anzi espressamente dichiarato la propria qualità di erede di , deceduta in data PE
12.6.2021, la domanda deve essere accolta.
Deve quindi essere accertato che , nata a [...] il [...], è erede di _1
, nata a [...] l'[...] e deceduta a Torino in data PE
12.6.2021.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in
pagina 2 di 3 questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite possono essere compensate, considerando la pronta adesione di parte resistente alle domande di parte ricorrente ed in assenza di uno specifico obbligo di legge di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità dopo la presentazione della denuncia di successione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che , nata a [...] il [...], è erede di , _1 PE nata a [...] l'[...] e deceduta a Torino in data 12.6.2021; compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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