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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2010/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. AL Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, L. 01.12.1970, n. 898, modificata con L. 06.03.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data
04.11.2020 da:
RT (Cod. Fisc. ,) rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Guido Bernieri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in RA (MS), Vicolo dell'Arancio, n. 1 attore
nei confronti di
CP
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Claudia Volpi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in RA (MS), Via Don Minzoni, n. 21 convenuta
e con l'intervento di
Controparte_2
in veste di curatore speciale della minore nata il [...], Per_1 residente in [...], come da provvedimento del Tribunale di Massa del 09.01.2023 emesso nell'ambito del procedimento n. 3708/22 R.G.V.G
PUBBLICO MINISTERO, NOTIZIATO DEL PROCEDIMENTO, NON
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2 Le parti private concludono, in ordine alle condizioni di divorzio, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.07.2024, come segue:
Conclusioni per l'attore:
“Conclude affinché il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già statuite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti”.
Conclusioni per la convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra
e autorizzare i coniugi a vivere separati, CP RT
libero ognuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno;
affidare il figlio minore AL ad entrambi, con collocamento presso la madre;
disporre un assegno alimentare a favore di AL, pari ad
€ 250,00, rivalutabili annualmente;
disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione”. CP
Il P.M. non è intervenuto nel giudizio, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2020 dinanzi al Tribunale adito, Pt_1
premettendo di aver contratto matrimonio con in
[...] CP
RA (MS), il 24.08.2003 e che tra i coniugi era intervenuta separazione
3 personale (come da decreto di omologa di questo stesso Tribunale del
13.05.2014), ha chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate nel ricorso.
La convenuta, nel costituirsi, non si è opposta allo scioglimento del vincolo coniugale, instando affinchè il divorzio venga regolato secondo le condizioni indicate nella propria comparsa di risposta.
Le parti, comparse personalmente all'udienza presidenziale, hanno escluso la possibilità di riconciliazione, confermando entrambe la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rispettivamente prospettate.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8 L.
898/1970 ed assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in forma documentale e, nel corso della stessa, si è provveduto, ex art. 78 c.c., alla nomina di curatore speciale nell'interesse della figlia minore delle parti, Per_1 in ragione della conflittualità tra i genitori in ordine all'individuazione del legale cui conferire l'incarico di costituirsi parte civile nell'interesse della medesima minore nell'ambito di un procedimento penale nel quale quest'ultima risultava persona offesa.
Nelle more del giudizio, la stessa minore raggiungeva la Per_1
maggiore età.
All'udienza del 05.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
<><><>
4 Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, occorre preliminarmente dare atto che le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore AL ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, cui va pertanto assegnata la casa già adibita a residenza familiare, di sua proprietà.
Quanto alle modalità di frequentazione del minore con il padre non collocatario, meritano integrale confermar le prescrizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 25.06.2021, in difetto di circostanze sopravvenute – peraltro neanche allegate dalle parti – che giustifichino una revisione del prescritto programma di frequentazione. Del resto, il ricorrente ha chiesto espressamente confermarsi le disposizioni di cui ai citati provvedimenti presidenziali, laddove la convenuta, dal canto suo, non ha sollevato obiezioni di sorta rispetto alle modalità di frequentazione stabilite in fase presidenziale e tuttora osservate. Sotto tale profilo, vengono ribadite pe prescrizioni inerneti al diritto di visita del genitore non collocatario, quali già stabilite con la succitata ordinanza presidenziale. potrà pertanto vedere e tenere con sé il figlio RT
AL, previo accordo con la madre, per almeno un pomeriggio alla settimana e per due domeniche al mese.
Non vi è invece luogo a provvedere in merito all'affidamento ed alle modalità di frequentazione della figlia da parte di entrambi i Per_1
genitori, considerato che costei, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, ella, in quanto ormai maggiorenne, si determinerà pertanto come meglio riterrà circa le modalità di frequentazione dei genitori (in particolar modo con la madre non convivente), senza la necessità di predisporre un calendario di incontri.
Anche in ordine al mantenimento dei due figli, non può che confermarsi il contenuto dei citati provvedimenti presidenziali, la cui osservanza, sino ad oggi, a quanto consta, non ha sortito rimostranze o contestazioni di sorta ed ha consentito ai figli una crescita equilibrata e serena. Va pertanto
5 ribadito, i via definitiva, l'obbligo di di provvedere al RT
mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, con lui convivente, mentre CP
provvederà al mantenimento diretto del figlio minore AL.
[...]
Ciò, per l'appunto, in ragione dell'attuale collocazione abitativa di Per_1
presso il padre e di AL presso la madre, come concordato dalle parti in conformità alla volontà esternata da entrambi i figli.
Tuttavia, alla luce della documentazione acquisita al giudizio e considerata la differente capacità reddituale delle parti, risulta conforme a giustizia, in applicazione del principio di proporzionalità tra le rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori, ex art. 316 bis c.c., confermare l'obbligo dell'attore di corrispondere alla convenuta la somma mensile di €
100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore AL;
obbligo, quest'ultimo, già disposto a carico del ricorrente in sede di udienza presidenziale e che, per quanto consta, il padre ha sino ad oggi osservato e che si è dichiarato disponibile a continuare ad adempiere.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Per_1
AL, così come regolamentare dal protocollo del C.N.F., recepito dal Tribunale adito, saranno invece sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
In merito alla domanda di assegno divorzile avanzata da CP
(quantificata in € 150,00 mensili), occorre richiamare i più recenti sviluppi della giurisprudenza sul punto.
Il tradizionale criterio, seguito per molti anni in passato, della necessità di assicurare (tendenzialmente) al coniuge il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stato di recente, dapprima del tutto abbandonato in favore del criterio ispirato ad una testuale lettura del disposto dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (secondo la quale interpretazione occorrerebbe fare riferimento esclusivamente alla esistenza di adeguati mezzi di sussistenza ovvero alla possibilità di procurarseli, da parte del coniuge che richiede l'assegno – Cass.
11504/2017), e successivamente, con una decisione delle Sezioni Unite,
6 integrato e modificato con il criterio che vede ampliare la rilevanza dell'apporto fornito alla situazione economico-patrimoniale della coppia coniugale da entrambi i coniugi, durante il matrimonio (Cass. SS.UU.
18287/2018). Detto intervento nomofilattico può essere riassunto nell'affermazione dei seguenti principi: “…a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa);
d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale”. (così sintetizzati in
Cass. 11178/2019).
In particolare, la Suprema Corte, ha proposto una lettura della norma dell'art. 5, comma 6 della L. 89871970 più coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione e con la definizione della famiglia che ne risulta. E così la valutazione della
“adeguatezza” richiesto dalla norma deve essere effettuata avendo riguardo al contributo fornito dal coniuge che richiede l'assegno durante tutto il matrimonio, anche considerando le aspettative professionali, le
7 capacità lavorative o di altro genere di ciascuno, la ripartizione dei compiti che i coniugi hanno inteso darsi in costanza di matrimonio, la durata del vincolo matrimoniale, l'età e la formazione professionale dei coniugi;
con la conseguenza che il giudizio di adeguatezza che il giudice compie deve tendere ad assicurare la congruità della decisione non solo per il presente, ma anche in una prospettiva futura.
Si deve ancora osservare come il quadro delineato dalla Suprema Corte sia anche più aderente alle soluzioni praticate dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla natura perequativo- compensativa che deve connotare l'assegno divorzile in una prospettiva di tendenziale attenuazione delle disparità economico-patrimoniali inevitabilmente connesse ai casi di dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Facendo applicazione dei principi sin qui esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente non possa trovare accoglimento, per le ragioni già esplicitate nei provvedimenti interlocutori di cui all'art. 4, comma 8 L. 898/1970. Invero,
, nonostante la differenza reddituale con l'ex coniuge (che CP giustificata il contributo perequativo posto a carico dell' in riferimento Pt_1
al mantenimento del figlio AL), risulta infatti impegnata in un'occupazione lavorativa, avendo adeguata formazione professionale, come si desume dalle sue pregresse esperienze lavorative, risultando pertanto pienamente idonea a far fronte in modo autonomo al proprio mantenimento ed a rendersi economicamente autosufficiente attraverso l'espletamento di attività lavorativa confacente alle proprie capacità ed alla propria età.
Del resto, la domanda di assegno divorzile è stata genericamente coltivata dalla convenuta e ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni in difetto di prova in ordine ai relativi presupposti giustificativi, quali rimarcati da consolidata giurisprudenza, essendo, ancor prima, priva di precisa allegazione sul punto. Detta domanda non può pertanto trovare accoglimento.
8 Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis la perdita in capo alla convenuta del cognome maritale, con conseguente riacquisto del cognome che ella aveva precedentemente al matrimonio.
In considerazione dell'assenza di attività istruttoria, dell'omesso deposito degli scritti conclusionali (ad eccezione della memoria di replica della resistente), del sostanziale recepimento nella presente sentenza delle disposizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'esito della fase presidenziale, mai reclamati, e, più generale, dei rapporti intercorrenti tra le parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in RA (MS) in data RT CP
24.08.2003, matrimonio trascritto nei Registri di Stato civile di quel
Comune al n. 47, Parte II, Serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
- Affida il figlio minore AL in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, nella quale tuttora vive e risiede.
- Assegna la casa già adibita a residenza coniugale alla signora CP
, che vi abiterà insieme al figlio minore AL.
[...]
- Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio RT
AL previo accordo con la madre per almeno un pomeriggio alla settimana e per due domeniche al mese.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a RT CP
, quale contributo al mantenimento del figlio minore AL, la
[...] somma mensile di € 100,00, da rivalutare annualmente in conformità agli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché quello di compartecipare, nella misura del 50%, alle
9 spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di entrambi i predetti figli, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, secondo le modalità di cui al vigente protocollo del C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito.
- Dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia RT
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con lui Per_1
convivente e che provveda al mantenimento diretto del CP figlio AL, fatto salvo il suindicato contributo perequativo di €
100,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da , per CP
le ragioni di cui in parte motiva.
Dichiara la perdita in capo alla resistente del cognome CP
maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 03.12.2024 su relazione del Presidente.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
10
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. AL Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, L. 01.12.1970, n. 898, modificata con L. 06.03.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data
04.11.2020 da:
RT (Cod. Fisc. ,) rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Guido Bernieri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in RA (MS), Vicolo dell'Arancio, n. 1 attore
nei confronti di
CP
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Claudia Volpi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in RA (MS), Via Don Minzoni, n. 21 convenuta
e con l'intervento di
Controparte_2
in veste di curatore speciale della minore nata il [...], Per_1 residente in [...], come da provvedimento del Tribunale di Massa del 09.01.2023 emesso nell'ambito del procedimento n. 3708/22 R.G.V.G
PUBBLICO MINISTERO, NOTIZIATO DEL PROCEDIMENTO, NON
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2 Le parti private concludono, in ordine alle condizioni di divorzio, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.07.2024, come segue:
Conclusioni per l'attore:
“Conclude affinché il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già statuite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti”.
Conclusioni per la convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra
e autorizzare i coniugi a vivere separati, CP RT
libero ognuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno;
affidare il figlio minore AL ad entrambi, con collocamento presso la madre;
disporre un assegno alimentare a favore di AL, pari ad
€ 250,00, rivalutabili annualmente;
disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione”. CP
Il P.M. non è intervenuto nel giudizio, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2020 dinanzi al Tribunale adito, Pt_1
premettendo di aver contratto matrimonio con in
[...] CP
RA (MS), il 24.08.2003 e che tra i coniugi era intervenuta separazione
3 personale (come da decreto di omologa di questo stesso Tribunale del
13.05.2014), ha chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate nel ricorso.
La convenuta, nel costituirsi, non si è opposta allo scioglimento del vincolo coniugale, instando affinchè il divorzio venga regolato secondo le condizioni indicate nella propria comparsa di risposta.
Le parti, comparse personalmente all'udienza presidenziale, hanno escluso la possibilità di riconciliazione, confermando entrambe la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rispettivamente prospettate.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8 L.
898/1970 ed assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in forma documentale e, nel corso della stessa, si è provveduto, ex art. 78 c.c., alla nomina di curatore speciale nell'interesse della figlia minore delle parti, Per_1 in ragione della conflittualità tra i genitori in ordine all'individuazione del legale cui conferire l'incarico di costituirsi parte civile nell'interesse della medesima minore nell'ambito di un procedimento penale nel quale quest'ultima risultava persona offesa.
Nelle more del giudizio, la stessa minore raggiungeva la Per_1
maggiore età.
All'udienza del 05.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
<><><>
4 Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, occorre preliminarmente dare atto che le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore AL ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, cui va pertanto assegnata la casa già adibita a residenza familiare, di sua proprietà.
Quanto alle modalità di frequentazione del minore con il padre non collocatario, meritano integrale confermar le prescrizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 25.06.2021, in difetto di circostanze sopravvenute – peraltro neanche allegate dalle parti – che giustifichino una revisione del prescritto programma di frequentazione. Del resto, il ricorrente ha chiesto espressamente confermarsi le disposizioni di cui ai citati provvedimenti presidenziali, laddove la convenuta, dal canto suo, non ha sollevato obiezioni di sorta rispetto alle modalità di frequentazione stabilite in fase presidenziale e tuttora osservate. Sotto tale profilo, vengono ribadite pe prescrizioni inerneti al diritto di visita del genitore non collocatario, quali già stabilite con la succitata ordinanza presidenziale. potrà pertanto vedere e tenere con sé il figlio RT
AL, previo accordo con la madre, per almeno un pomeriggio alla settimana e per due domeniche al mese.
Non vi è invece luogo a provvedere in merito all'affidamento ed alle modalità di frequentazione della figlia da parte di entrambi i Per_1
genitori, considerato che costei, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, ella, in quanto ormai maggiorenne, si determinerà pertanto come meglio riterrà circa le modalità di frequentazione dei genitori (in particolar modo con la madre non convivente), senza la necessità di predisporre un calendario di incontri.
Anche in ordine al mantenimento dei due figli, non può che confermarsi il contenuto dei citati provvedimenti presidenziali, la cui osservanza, sino ad oggi, a quanto consta, non ha sortito rimostranze o contestazioni di sorta ed ha consentito ai figli una crescita equilibrata e serena. Va pertanto
5 ribadito, i via definitiva, l'obbligo di di provvedere al RT
mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, con lui convivente, mentre CP
provvederà al mantenimento diretto del figlio minore AL.
[...]
Ciò, per l'appunto, in ragione dell'attuale collocazione abitativa di Per_1
presso il padre e di AL presso la madre, come concordato dalle parti in conformità alla volontà esternata da entrambi i figli.
Tuttavia, alla luce della documentazione acquisita al giudizio e considerata la differente capacità reddituale delle parti, risulta conforme a giustizia, in applicazione del principio di proporzionalità tra le rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori, ex art. 316 bis c.c., confermare l'obbligo dell'attore di corrispondere alla convenuta la somma mensile di €
100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore AL;
obbligo, quest'ultimo, già disposto a carico del ricorrente in sede di udienza presidenziale e che, per quanto consta, il padre ha sino ad oggi osservato e che si è dichiarato disponibile a continuare ad adempiere.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Per_1
AL, così come regolamentare dal protocollo del C.N.F., recepito dal Tribunale adito, saranno invece sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
In merito alla domanda di assegno divorzile avanzata da CP
(quantificata in € 150,00 mensili), occorre richiamare i più recenti sviluppi della giurisprudenza sul punto.
Il tradizionale criterio, seguito per molti anni in passato, della necessità di assicurare (tendenzialmente) al coniuge il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stato di recente, dapprima del tutto abbandonato in favore del criterio ispirato ad una testuale lettura del disposto dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (secondo la quale interpretazione occorrerebbe fare riferimento esclusivamente alla esistenza di adeguati mezzi di sussistenza ovvero alla possibilità di procurarseli, da parte del coniuge che richiede l'assegno – Cass.
11504/2017), e successivamente, con una decisione delle Sezioni Unite,
6 integrato e modificato con il criterio che vede ampliare la rilevanza dell'apporto fornito alla situazione economico-patrimoniale della coppia coniugale da entrambi i coniugi, durante il matrimonio (Cass. SS.UU.
18287/2018). Detto intervento nomofilattico può essere riassunto nell'affermazione dei seguenti principi: “…a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa);
d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale”. (così sintetizzati in
Cass. 11178/2019).
In particolare, la Suprema Corte, ha proposto una lettura della norma dell'art. 5, comma 6 della L. 89871970 più coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione e con la definizione della famiglia che ne risulta. E così la valutazione della
“adeguatezza” richiesto dalla norma deve essere effettuata avendo riguardo al contributo fornito dal coniuge che richiede l'assegno durante tutto il matrimonio, anche considerando le aspettative professionali, le
7 capacità lavorative o di altro genere di ciascuno, la ripartizione dei compiti che i coniugi hanno inteso darsi in costanza di matrimonio, la durata del vincolo matrimoniale, l'età e la formazione professionale dei coniugi;
con la conseguenza che il giudizio di adeguatezza che il giudice compie deve tendere ad assicurare la congruità della decisione non solo per il presente, ma anche in una prospettiva futura.
Si deve ancora osservare come il quadro delineato dalla Suprema Corte sia anche più aderente alle soluzioni praticate dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla natura perequativo- compensativa che deve connotare l'assegno divorzile in una prospettiva di tendenziale attenuazione delle disparità economico-patrimoniali inevitabilmente connesse ai casi di dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Facendo applicazione dei principi sin qui esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente non possa trovare accoglimento, per le ragioni già esplicitate nei provvedimenti interlocutori di cui all'art. 4, comma 8 L. 898/1970. Invero,
, nonostante la differenza reddituale con l'ex coniuge (che CP giustificata il contributo perequativo posto a carico dell' in riferimento Pt_1
al mantenimento del figlio AL), risulta infatti impegnata in un'occupazione lavorativa, avendo adeguata formazione professionale, come si desume dalle sue pregresse esperienze lavorative, risultando pertanto pienamente idonea a far fronte in modo autonomo al proprio mantenimento ed a rendersi economicamente autosufficiente attraverso l'espletamento di attività lavorativa confacente alle proprie capacità ed alla propria età.
Del resto, la domanda di assegno divorzile è stata genericamente coltivata dalla convenuta e ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni in difetto di prova in ordine ai relativi presupposti giustificativi, quali rimarcati da consolidata giurisprudenza, essendo, ancor prima, priva di precisa allegazione sul punto. Detta domanda non può pertanto trovare accoglimento.
8 Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis la perdita in capo alla convenuta del cognome maritale, con conseguente riacquisto del cognome che ella aveva precedentemente al matrimonio.
In considerazione dell'assenza di attività istruttoria, dell'omesso deposito degli scritti conclusionali (ad eccezione della memoria di replica della resistente), del sostanziale recepimento nella presente sentenza delle disposizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'esito della fase presidenziale, mai reclamati, e, più generale, dei rapporti intercorrenti tra le parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in RA (MS) in data RT CP
24.08.2003, matrimonio trascritto nei Registri di Stato civile di quel
Comune al n. 47, Parte II, Serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
- Affida il figlio minore AL in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, nella quale tuttora vive e risiede.
- Assegna la casa già adibita a residenza coniugale alla signora CP
, che vi abiterà insieme al figlio minore AL.
[...]
- Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio RT
AL previo accordo con la madre per almeno un pomeriggio alla settimana e per due domeniche al mese.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a RT CP
, quale contributo al mantenimento del figlio minore AL, la
[...] somma mensile di € 100,00, da rivalutare annualmente in conformità agli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché quello di compartecipare, nella misura del 50%, alle
9 spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di entrambi i predetti figli, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, secondo le modalità di cui al vigente protocollo del C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito.
- Dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia RT
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con lui Per_1
convivente e che provveda al mantenimento diretto del CP figlio AL, fatto salvo il suindicato contributo perequativo di €
100,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da , per CP
le ragioni di cui in parte motiva.
Dichiara la perdita in capo alla resistente del cognome CP
maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 03.12.2024 su relazione del Presidente.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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