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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/11/2024, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAMPONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 7122 Verona
(VR), Via Della Valverde n. 50,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCHI Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. AGNOLI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA
GHETTO, 13 37137 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare:
- il contributo al mantenimento determinato in sentenza di separazione a favore della moglie sig.ra non sussistendone i presupposti;
Controparte_1
confermare:
- la revoca del contributo al mantenimento della GL maggiorenne , in Persona_1
conformità a quanto disposto dalla Presidente Dott.ssa Guerra con i provvedimenti presidenziali del 15/02/2023, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese documentate e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito:
- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
NO AL (CS) in data 16.04.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1988, in presenza dei presupposti ex art. 3, comma 2, lettera b), Legge n. 898/70;
- porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, mediante Controparte_1
bonifico mensile sul conto corrente già noto, entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedersi la rivalutazione annuale secondo i vigenti parametri ISTAT a partire dall'anno successivo all'Udienza Presidenziale;
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 968/2023, pubblicata il 15 maggio 2003, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16 aprile 1988.
Il procedimento è proseguito per l'approfondimento delle ulteriori istanze delle parti, aventi ad oggetto, con prospettazioni diametralmente opposte, l'assegno divorzile in favore della pagina 2 di 8 resistente ed il contributo al mantenimento della GL più giovane della coppia, nata Per_1
nel 1995.
Va sin d'ora anticipato che l'originaria domanda della resistente relativa al contributo per la GL - contributo previsto nella sentenza di separazione e già revocato nell'ordinanza presidenziale del 15 febbraio 2023 - non è stata riproposta nelle conclusioni precisate ed è da intendersi inequivocabilmente rinunciata. Del resto la stessa resistente ha da ultimo depositato quale documento 15 il cambio di residenza della GL in luogo diverso rispetto all'abitazione ove vive la madre.
Nell'ordinanza presidenziale è stato confermato quale contributo al mantenimento della moglie a carico del ricorrente l'importo di euro 600,00 mensili.
1) Domanda di assegno divorzile.
Ai fini di valutare la domanda di assegno della resistente è necessario tenere conto di una serie di elementi, tra cui alcune importanti sopravvenienze nel corso del procedimento.
Il signor è nato il 5 maggio del 1965. Parte_1
La signora è nata l'uno settembre 1970. Controparte_1
Dal matrimonio che, come detto, è stato celebrato il 16 aprile 1988, sono nati tre figli: nel 1988, nel 1993 e nel 1995. Per_2 Per_3 Per_1
Dopo un periodo di separazione di fatto la signora presentò ricorso per la pronuncia CP_1
della separazione giudiziale nel 2018. Con sentenza del 6 luglio 2021, a definizione di quel procedimento, il Tribunale di Verona ha posto a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1
alla moglie la somma complessiva di euro 1000,00 mensili, di cui 400,00 quale contributo del mantenimento della GL ed euro 600,00 quale contributo al mantenimento della Per_1
moglie, oltre al 100% delle spese per le tasse universitarie di e al pagamento del Per_1
75% delle altre spese accessorie.
Dalla narrazione della vita coniugale operata dalle parti, sia pure per vari aspetti difforme, emergono comunque alcuni dati incontestati, da ritenersi quindi dimostrati.
Durante il matrimonio il signor ha svolto l'attività di autotrasportatore, attività che lo Pt_1
ha visto per lunghi periodi lontano dalla famiglia, tanto che la signora ed i figli sono CP_1
vissuti per un periodo, a partire dal matrimonio, in Calabria, regione di origine di entrambe le parti, e si sono poi trasferiti nel veronese per stare più vicini al ricorrente.
pagina 3 di 8 E' incontestato che nel periodo matrimoniale la signora non ha svolto attività CP_1
lavorativa al di fuori della famiglia, anche se differenti sono le spiegazioni fornite al riguardo.
E altresì pacifico che nel 2004 il ricorrente abbia avuto una GL, , dalla Persona_4
relazione fuori dal matrimonio con la signora Pt_2
Le parti forniscono una versione opposta anche su quando la signora abbia appreso di CP_1
tale circostanza: solo nel 2014, come riportato dalla resistente, con conseguente insorgenza di un grave stato di depressione;
molti anni prima, come invece sostenuto dal ricorrente.
Invero non si ritiene rilevante ai fini della decisione sull'assegno divorzile sviscerare tale aspetto della relazione coniugale.
È per il resto incontestato che il ricorrente, a seguito di accadimenti giudiziari che lo hanno riguardato, riferiti dalla resistente (possesso di armi e sostanze stupefacenti) e da lui non contestati, avesse perso il lavoro e si fosse quindi trasferito in Germania (dal 2012)
Per_ unitamente alla signora e alla GL . Pt_2
Per_ Il ricorrente allega peraltro che anche la convivenza con la madre di era cessata da tempo.
Va ora analizzata quella che è la situazione personale delle parti.
La signora sostiene di non poter svolgere alcuna attività lavorativa in ragione della sua CP_1
situazione di salute che contempla: uno stato ansioso depressivo, trattato farmacologicamente, documentato da certificati risalenti al 2015 e successivi aggiornamenti;
una situazione di gravissima obesità; ipertensione arteriosa;
sindrome dell'intestino irritabile. Sempre ai fini di dimostrare la propria inidoneità al lavoro la resistente ha depositato un certificato del medico generico di famiglia in cui è scritto “per questo al momento non è ritenuta idonea a mansioni lavorative di alcun genere” di data 16 dicembre 2022.
Ha inoltre prodotto la certificazione della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, risalente al gennaio 2018, in cui è riconosciuta una invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura del 60% (doc. 7).
La resistente non ha fornito alcun aggiornamento recente sulle proprie condizioni di salute e su eventuali rivalutazioni della percentuale di invalidità, oltre ai documenti inizialmente depositati con l'atto costitutivo.
Né consta la sua iscrizione nelle liste di collocamento o nei centri per l'impiego.
pagina 4 di 8 Mentre la resistente ascrive alla propria complessiva situazione psicofisica, che ne comporta anche difficoltà di deambulazione, l'impossibilità di lavorare, il ricorrente sostiene invece che ella non abbia la volontà di reperire un impiego compatibile con le sue condizioni. Al riguardo evidenzia l'incostanza della resistente nelle cure che le consentirebbero di migliorare la sua situazione, specie sul piano psicologico.
Nel corso del procedimento è poi emersa una grave compromissione delle condizioni di salute del ricorrente, tali da comprometterne le possibilità di lavoro.
Come anticipato, il ricorrente vive da anni in Germania.
Si premette sin d'ora che le contestazioni di parte resistente in ordine alla traduzione in italiano dei documenti in lingua tedesca di parte ricorrente, oltre che sollevate a distanza di tempo dal deposito, sono generiche, sì da dover essere respinte.
Al momento dell'introduzione del ricorso egli ha affermato di svolgere ancora la professione di autotrasportatore, percependo una retribuzione di circa 2.000 euro al mese, e di vivere da solo in albergo quando non impegnato nelle trasferte di lavoro. Ha allegato la cessazione della
Per_ relazione con la signora madre della GL , e la necessità di continuare a Pt_2
provvedere al mantenimento di quest'ultima.
Sentito in udienza presidenziale il 26 gennaio 2023 il ricorrente ha dichiarato di svolgere il lavoro di operaio posatore di pavimenti industriali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre per l'importo di circa 2.000,00 euro al mese. In quella occasione ha riferito di vivere in affitto in una camera al prezzo di circa 250 euro.
E' nella seconda memoria, ex art. 183 comma 6 cpc, che il ricorrente ha riferito della sopravvenuta compromissione delle proprie condizioni di salute, in parte già manifestatasi nel corso del 2022, incidente sulla possibilità di lavorare.
Si tratta di severe problematiche respiratorie e cardiovascolari, che ne hanno comportato il ricovero e l'assenza dal lavoro per un lungo periodo, tanto da perderlo definitivamente.
Durante la malattia il ricorrente ha fruito di circa 70 € al giorno quale indennità.
Sulla scorta di tale sopravvenienza il ricorrente ha affermato di essere stato costretto a sospendere dal maggio 2023 il pagamento del contributo per la resistente, e di avere attivato in Germania il procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile e della totale inabilità al lavoro.
pagina 5 di 8 E' stata depositata documentazione del Centro per la Famiglia e le Questioni Sociali della
Baviera, Regione Bassa Franconia, Ufficio di Previdenza Sociale, di data 27 settembre 2023, in cui si riconosce in capo al signor un grado di disabilità pari a “50”, con decorrenza Pt_1
dal 3 luglio 2023.
E' stata quindi riconosciuta e rilasciata al signor una tessera di disabilità grave con Pt_1
validità a tempo indeterminato. Dall'ulteriore documentazione depositata emerge come nel corso del 2023 il ricorrente abbia percepito complessivamente a titolo di indennità di malattia l'importo lordo di euro 15.794,63 con decorrenza dal 1 maggio 2023.
Quanto alle erogazioni assistenziali percepite tramite la Cassa dell'Assistenza Sanitaria
Centrale, il ricorrente non ne chiarisca in atti gli importi. E' dall'esame degli ultimi estratti conto che consta il versamento per il mese di dicembre 2023 di un importo di euro 1.461,00, e per il gennaio 2024 dell'importo di euro 1.600,00.
Non vi sono sul punto ulteriori aggiornamenti né documentali, né sul piano assertivo, sì che è lecito ritenere che egli percepisca un assegno pari a circa euro 1.600,00 mensili.
D'altro canto si condivide quanto osservato dalla resistente, ossia che non constano spese di natura medico sanitaria, che, invece, il ricorrente sostiene genericamente di sopportare, senza quantificarle e documentarle.
Peraltro la documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, parziale, non consente di apprezzare l'importo anche di eventuali ulteriori spese da lui sostenute. In particolare, quanto Per_ alla GL , nata nel 2004, al di là che non è documentato che stia tuttora studiando, deve comunque rilevarsi che la necessità di contribuire al suo mantenimento non costituisce elemento sopravvenuto, trattandosi di circostanza già emersa e valutata sin dal procedimento di separazione.
Costituisce invece elemento migliorativo l'elisione del contributo al mantenimento per la GL per la quale il padre versava alla madre euro 400,00 mensili. Per_1
Venendo, ora, alla situazione della signora se è vero che non consta un grado di CP_1
invalidità tale da impedirle di lavorare, e, altresì, che le consenta già ora di fruire di una pensione (invalidità accertata in misura del 60%), non può comunque sottovalutarsi il fatto che la gravissima obesità e la sindrome depressiva siano comunque condizioni tali da rendere difficoltoso il reperimento di un lavoro.
pagina 6 di 8 L'assegno divorzile, come noto, presenta una componente assistenziale ed una componente perequitativo-compensativa.
Presupposto a monte del suo riconoscimento è, comunque, la sproporzione reddituale tra le parti e la possibilità effettiva del pagamento da parte del coniuge onerato.
Per quanto sopra esposto si ritiene sussista un'esigenza di tipo assistenziale in capo alla resistente.
Sussiste altresì una disparità sul piano economico-reddituale, posto che, a fronte della mancanza di entrate in capo alla ricorrente (salvo, appunto, il contributo al mantenimento, peraltro da qualche tempo non versato), il ricorrente percepisce l'erogazione del sussidio pubblico. Egli ha inoltre sostenuto di spendere 250,00 euro per l'affitto di una camera, mentre la resistente ha documentato il pagamento di euro 450,00 per la casa condotta in locazione (si vedano gli estratti conto).
Venendo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, non si sono svolti gli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti (prove orali), in quanto non essenziali ai fini del decidere.
Considerati i lunghi periodi in cui il ricorrente è stato lontano dal nucleo familiare sin dall'inizio del matrimonio, oltre che il suo successivo e definitivo trasferimento in Germania, appare inevitabile che la signora si sia dovuta occupare in via esclusiva dei tre figli, CP_1
perlomeno fino a quando essi non hanno raggiunto una propria autonomia ed autosufficiente.
Peraltro, una volta trasferitasi con i figli nel veronese per essere più vicina al marito, la signora non ha potuto contare sull'aiuto delle famiglie di origine. L'essersi quindi CP_1
dedicata per anni alla famiglia ed alla cura dei figli ha per un verso consentito al nucleo familiare un risparmio di spesa e, per altro verso, le ha impedito di procurarsi una propria indipendenza economica, incidendo negativamente anche sulle proprie prospettive pensionistiche future.
Sulla base di quanto complessivamente esposto, tenuto conto che, pur a fronte dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, permane la sproporzione reddituale tra le parti, sussistono le componenti assistenziali e perequative per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
Venendo alla quantificazione, se da un lato va preso atto del peggioramento della situazione reddituale del ricorrente, ora percettore di un importo mensile a titolo assistenziale inferiore pagina 7 di 8 rispetto a quanto percepito quando lavorava, deve anche considerarsi la cessazione dell'obbligo di versare il contributo di euro 400,00 per il mantenimento della GL Per_1
Si ritiene quindi congruo confermare l'importo dell'assegno divorzile in euro 600,00 mensili, come già determinati nell'ordinanza presidenziale del 15.02.2023, rivalutati – come chiesto dalla stessa resistente – da tale data ad oggi, per una somma che è pari all'attualità ad euro
607,80.
2) Spese di lite.
Posta la natura neutra della pronuncia sullo status, considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle ulteriori domande, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, confermata la revoca del contributo al mantenimento della GL Per_1
di cui all'ordinanza presidenziale, così dispone:
[...]
- Conferma – come disposto in ordinanza presidenziale – a carico del ricorrente il pagamento in favore della resistente a titolo di assegno divorzile dell'importo di euro
607,80 mensili (rivalutati ad oggi), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
La Giudice est. La Presidente dott. Claudia Dal Martello dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAMPONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 7122 Verona
(VR), Via Della Valverde n. 50,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCHI Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. AGNOLI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA
GHETTO, 13 37137 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare:
- il contributo al mantenimento determinato in sentenza di separazione a favore della moglie sig.ra non sussistendone i presupposti;
Controparte_1
confermare:
- la revoca del contributo al mantenimento della GL maggiorenne , in Persona_1
conformità a quanto disposto dalla Presidente Dott.ssa Guerra con i provvedimenti presidenziali del 15/02/2023, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese documentate e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito:
- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
NO AL (CS) in data 16.04.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1988, in presenza dei presupposti ex art. 3, comma 2, lettera b), Legge n. 898/70;
- porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, mediante Controparte_1
bonifico mensile sul conto corrente già noto, entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedersi la rivalutazione annuale secondo i vigenti parametri ISTAT a partire dall'anno successivo all'Udienza Presidenziale;
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 968/2023, pubblicata il 15 maggio 2003, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16 aprile 1988.
Il procedimento è proseguito per l'approfondimento delle ulteriori istanze delle parti, aventi ad oggetto, con prospettazioni diametralmente opposte, l'assegno divorzile in favore della pagina 2 di 8 resistente ed il contributo al mantenimento della GL più giovane della coppia, nata Per_1
nel 1995.
Va sin d'ora anticipato che l'originaria domanda della resistente relativa al contributo per la GL - contributo previsto nella sentenza di separazione e già revocato nell'ordinanza presidenziale del 15 febbraio 2023 - non è stata riproposta nelle conclusioni precisate ed è da intendersi inequivocabilmente rinunciata. Del resto la stessa resistente ha da ultimo depositato quale documento 15 il cambio di residenza della GL in luogo diverso rispetto all'abitazione ove vive la madre.
Nell'ordinanza presidenziale è stato confermato quale contributo al mantenimento della moglie a carico del ricorrente l'importo di euro 600,00 mensili.
1) Domanda di assegno divorzile.
Ai fini di valutare la domanda di assegno della resistente è necessario tenere conto di una serie di elementi, tra cui alcune importanti sopravvenienze nel corso del procedimento.
Il signor è nato il 5 maggio del 1965. Parte_1
La signora è nata l'uno settembre 1970. Controparte_1
Dal matrimonio che, come detto, è stato celebrato il 16 aprile 1988, sono nati tre figli: nel 1988, nel 1993 e nel 1995. Per_2 Per_3 Per_1
Dopo un periodo di separazione di fatto la signora presentò ricorso per la pronuncia CP_1
della separazione giudiziale nel 2018. Con sentenza del 6 luglio 2021, a definizione di quel procedimento, il Tribunale di Verona ha posto a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1
alla moglie la somma complessiva di euro 1000,00 mensili, di cui 400,00 quale contributo del mantenimento della GL ed euro 600,00 quale contributo al mantenimento della Per_1
moglie, oltre al 100% delle spese per le tasse universitarie di e al pagamento del Per_1
75% delle altre spese accessorie.
Dalla narrazione della vita coniugale operata dalle parti, sia pure per vari aspetti difforme, emergono comunque alcuni dati incontestati, da ritenersi quindi dimostrati.
Durante il matrimonio il signor ha svolto l'attività di autotrasportatore, attività che lo Pt_1
ha visto per lunghi periodi lontano dalla famiglia, tanto che la signora ed i figli sono CP_1
vissuti per un periodo, a partire dal matrimonio, in Calabria, regione di origine di entrambe le parti, e si sono poi trasferiti nel veronese per stare più vicini al ricorrente.
pagina 3 di 8 E' incontestato che nel periodo matrimoniale la signora non ha svolto attività CP_1
lavorativa al di fuori della famiglia, anche se differenti sono le spiegazioni fornite al riguardo.
E altresì pacifico che nel 2004 il ricorrente abbia avuto una GL, , dalla Persona_4
relazione fuori dal matrimonio con la signora Pt_2
Le parti forniscono una versione opposta anche su quando la signora abbia appreso di CP_1
tale circostanza: solo nel 2014, come riportato dalla resistente, con conseguente insorgenza di un grave stato di depressione;
molti anni prima, come invece sostenuto dal ricorrente.
Invero non si ritiene rilevante ai fini della decisione sull'assegno divorzile sviscerare tale aspetto della relazione coniugale.
È per il resto incontestato che il ricorrente, a seguito di accadimenti giudiziari che lo hanno riguardato, riferiti dalla resistente (possesso di armi e sostanze stupefacenti) e da lui non contestati, avesse perso il lavoro e si fosse quindi trasferito in Germania (dal 2012)
Per_ unitamente alla signora e alla GL . Pt_2
Per_ Il ricorrente allega peraltro che anche la convivenza con la madre di era cessata da tempo.
Va ora analizzata quella che è la situazione personale delle parti.
La signora sostiene di non poter svolgere alcuna attività lavorativa in ragione della sua CP_1
situazione di salute che contempla: uno stato ansioso depressivo, trattato farmacologicamente, documentato da certificati risalenti al 2015 e successivi aggiornamenti;
una situazione di gravissima obesità; ipertensione arteriosa;
sindrome dell'intestino irritabile. Sempre ai fini di dimostrare la propria inidoneità al lavoro la resistente ha depositato un certificato del medico generico di famiglia in cui è scritto “per questo al momento non è ritenuta idonea a mansioni lavorative di alcun genere” di data 16 dicembre 2022.
Ha inoltre prodotto la certificazione della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, risalente al gennaio 2018, in cui è riconosciuta una invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura del 60% (doc. 7).
La resistente non ha fornito alcun aggiornamento recente sulle proprie condizioni di salute e su eventuali rivalutazioni della percentuale di invalidità, oltre ai documenti inizialmente depositati con l'atto costitutivo.
Né consta la sua iscrizione nelle liste di collocamento o nei centri per l'impiego.
pagina 4 di 8 Mentre la resistente ascrive alla propria complessiva situazione psicofisica, che ne comporta anche difficoltà di deambulazione, l'impossibilità di lavorare, il ricorrente sostiene invece che ella non abbia la volontà di reperire un impiego compatibile con le sue condizioni. Al riguardo evidenzia l'incostanza della resistente nelle cure che le consentirebbero di migliorare la sua situazione, specie sul piano psicologico.
Nel corso del procedimento è poi emersa una grave compromissione delle condizioni di salute del ricorrente, tali da comprometterne le possibilità di lavoro.
Come anticipato, il ricorrente vive da anni in Germania.
Si premette sin d'ora che le contestazioni di parte resistente in ordine alla traduzione in italiano dei documenti in lingua tedesca di parte ricorrente, oltre che sollevate a distanza di tempo dal deposito, sono generiche, sì da dover essere respinte.
Al momento dell'introduzione del ricorso egli ha affermato di svolgere ancora la professione di autotrasportatore, percependo una retribuzione di circa 2.000 euro al mese, e di vivere da solo in albergo quando non impegnato nelle trasferte di lavoro. Ha allegato la cessazione della
Per_ relazione con la signora madre della GL , e la necessità di continuare a Pt_2
provvedere al mantenimento di quest'ultima.
Sentito in udienza presidenziale il 26 gennaio 2023 il ricorrente ha dichiarato di svolgere il lavoro di operaio posatore di pavimenti industriali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre per l'importo di circa 2.000,00 euro al mese. In quella occasione ha riferito di vivere in affitto in una camera al prezzo di circa 250 euro.
E' nella seconda memoria, ex art. 183 comma 6 cpc, che il ricorrente ha riferito della sopravvenuta compromissione delle proprie condizioni di salute, in parte già manifestatasi nel corso del 2022, incidente sulla possibilità di lavorare.
Si tratta di severe problematiche respiratorie e cardiovascolari, che ne hanno comportato il ricovero e l'assenza dal lavoro per un lungo periodo, tanto da perderlo definitivamente.
Durante la malattia il ricorrente ha fruito di circa 70 € al giorno quale indennità.
Sulla scorta di tale sopravvenienza il ricorrente ha affermato di essere stato costretto a sospendere dal maggio 2023 il pagamento del contributo per la resistente, e di avere attivato in Germania il procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile e della totale inabilità al lavoro.
pagina 5 di 8 E' stata depositata documentazione del Centro per la Famiglia e le Questioni Sociali della
Baviera, Regione Bassa Franconia, Ufficio di Previdenza Sociale, di data 27 settembre 2023, in cui si riconosce in capo al signor un grado di disabilità pari a “50”, con decorrenza Pt_1
dal 3 luglio 2023.
E' stata quindi riconosciuta e rilasciata al signor una tessera di disabilità grave con Pt_1
validità a tempo indeterminato. Dall'ulteriore documentazione depositata emerge come nel corso del 2023 il ricorrente abbia percepito complessivamente a titolo di indennità di malattia l'importo lordo di euro 15.794,63 con decorrenza dal 1 maggio 2023.
Quanto alle erogazioni assistenziali percepite tramite la Cassa dell'Assistenza Sanitaria
Centrale, il ricorrente non ne chiarisca in atti gli importi. E' dall'esame degli ultimi estratti conto che consta il versamento per il mese di dicembre 2023 di un importo di euro 1.461,00, e per il gennaio 2024 dell'importo di euro 1.600,00.
Non vi sono sul punto ulteriori aggiornamenti né documentali, né sul piano assertivo, sì che è lecito ritenere che egli percepisca un assegno pari a circa euro 1.600,00 mensili.
D'altro canto si condivide quanto osservato dalla resistente, ossia che non constano spese di natura medico sanitaria, che, invece, il ricorrente sostiene genericamente di sopportare, senza quantificarle e documentarle.
Peraltro la documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, parziale, non consente di apprezzare l'importo anche di eventuali ulteriori spese da lui sostenute. In particolare, quanto Per_ alla GL , nata nel 2004, al di là che non è documentato che stia tuttora studiando, deve comunque rilevarsi che la necessità di contribuire al suo mantenimento non costituisce elemento sopravvenuto, trattandosi di circostanza già emersa e valutata sin dal procedimento di separazione.
Costituisce invece elemento migliorativo l'elisione del contributo al mantenimento per la GL per la quale il padre versava alla madre euro 400,00 mensili. Per_1
Venendo, ora, alla situazione della signora se è vero che non consta un grado di CP_1
invalidità tale da impedirle di lavorare, e, altresì, che le consenta già ora di fruire di una pensione (invalidità accertata in misura del 60%), non può comunque sottovalutarsi il fatto che la gravissima obesità e la sindrome depressiva siano comunque condizioni tali da rendere difficoltoso il reperimento di un lavoro.
pagina 6 di 8 L'assegno divorzile, come noto, presenta una componente assistenziale ed una componente perequitativo-compensativa.
Presupposto a monte del suo riconoscimento è, comunque, la sproporzione reddituale tra le parti e la possibilità effettiva del pagamento da parte del coniuge onerato.
Per quanto sopra esposto si ritiene sussista un'esigenza di tipo assistenziale in capo alla resistente.
Sussiste altresì una disparità sul piano economico-reddituale, posto che, a fronte della mancanza di entrate in capo alla ricorrente (salvo, appunto, il contributo al mantenimento, peraltro da qualche tempo non versato), il ricorrente percepisce l'erogazione del sussidio pubblico. Egli ha inoltre sostenuto di spendere 250,00 euro per l'affitto di una camera, mentre la resistente ha documentato il pagamento di euro 450,00 per la casa condotta in locazione (si vedano gli estratti conto).
Venendo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, non si sono svolti gli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti (prove orali), in quanto non essenziali ai fini del decidere.
Considerati i lunghi periodi in cui il ricorrente è stato lontano dal nucleo familiare sin dall'inizio del matrimonio, oltre che il suo successivo e definitivo trasferimento in Germania, appare inevitabile che la signora si sia dovuta occupare in via esclusiva dei tre figli, CP_1
perlomeno fino a quando essi non hanno raggiunto una propria autonomia ed autosufficiente.
Peraltro, una volta trasferitasi con i figli nel veronese per essere più vicina al marito, la signora non ha potuto contare sull'aiuto delle famiglie di origine. L'essersi quindi CP_1
dedicata per anni alla famiglia ed alla cura dei figli ha per un verso consentito al nucleo familiare un risparmio di spesa e, per altro verso, le ha impedito di procurarsi una propria indipendenza economica, incidendo negativamente anche sulle proprie prospettive pensionistiche future.
Sulla base di quanto complessivamente esposto, tenuto conto che, pur a fronte dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, permane la sproporzione reddituale tra le parti, sussistono le componenti assistenziali e perequative per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
Venendo alla quantificazione, se da un lato va preso atto del peggioramento della situazione reddituale del ricorrente, ora percettore di un importo mensile a titolo assistenziale inferiore pagina 7 di 8 rispetto a quanto percepito quando lavorava, deve anche considerarsi la cessazione dell'obbligo di versare il contributo di euro 400,00 per il mantenimento della GL Per_1
Si ritiene quindi congruo confermare l'importo dell'assegno divorzile in euro 600,00 mensili, come già determinati nell'ordinanza presidenziale del 15.02.2023, rivalutati – come chiesto dalla stessa resistente – da tale data ad oggi, per una somma che è pari all'attualità ad euro
607,80.
2) Spese di lite.
Posta la natura neutra della pronuncia sullo status, considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle ulteriori domande, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, confermata la revoca del contributo al mantenimento della GL Per_1
di cui all'ordinanza presidenziale, così dispone:
[...]
- Conferma – come disposto in ordinanza presidenziale – a carico del ricorrente il pagamento in favore della resistente a titolo di assegno divorzile dell'importo di euro
607,80 mensili (rivalutati ad oggi), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
La Giudice est. La Presidente dott. Claudia Dal Martello dott. Antonella Guerra
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