Articolo 228 del Codice della proprietà industriale
Articolo 227Articolo 217
Versione
15 maggio 2005
Art. 228. Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti 1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente