Art. 228. Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti 1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
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15 maggio 2005
15 maggio 2005
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- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Rapporto ispra natura e biodiversità una ricchezza ancora a rischio. 29.5.2011. lo stato della qualità dell'aria continua a essere una delle maggiori emergenze ambientali. in aumento il patrimonio forestale, calano gli incendi, ma resta alto l'allarme frane. questi alcuni dei numerosi dati che emergono dall'annuario dei dati ambientali - edizione 2010, dell'istituto superiore... T.a.r. lazio - roma sezione ii ter sentenza 21 giugno 2011, n. 5532 n. 05532/2011 reg.prov.coll. n. 05641/2010 reg.ric. repubblica italiana in nome del popolo italiano il tribunale amministrativo regionale per il lazio (sezione seconda ter) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro …
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