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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per l'avv. CARULLI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Simona Gessaroli Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
L'Avv. i riporta integralmente alle domande così come in atti;
Pt_1
L'Avv. Gessaroli si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello;
Entrambe le parti concordemente rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R.G. 2891/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2891/2023 tra
AVV. nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a Cattolica Via mercatore n. 1, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in
Cattolica Piazza Mercato n. 1, PEC Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura rilasciata il 9.2.2024, dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ) della C.F._2
Civica Avvocatura, elettivamente domiciliato presso la residenza comunale in Piazza Cavour, 27, CP_1
PEC: giusta procura in atti;
Email_2 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Dott. Federico Tocco, n. 220/2023, CP_1 depositata il 14.3.2023 (nel ricorso R.G. 218/2023).
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 2 di 9 L'odierno appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 220/2023 con la quale ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il verbale n. T13003538, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.s..
In particolare l'appellante ha evidenziato la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui a sostegno della propria pronuncia ha affermato che “il ricorrente ha opposto il verbale in esame, ascrittogli per la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., rilevata dall'organo accertatore con apparecchiatura di misurazione della velocità dei veicoli in transito “Telelaser Trucam”, con segnalazione preventiva del rilevamento posizionata tramite segnaletica verticale
a 400 mt dal punto di rilevamento (ove erano posizionati la pattuglia e l'apparecchiatura predetta), con rilevamento effettuato
a 31,20 mt di distanza dalla segnaletica predetta ed a mt. 368,80 dal punto di rilevamento, di presenza dell'apparecchiatura
e della pattuglia. In conseguenza di ciò il ricorrente, che al momento del rilevamento stava viaggiando alla velocità di 107 km/h, non avrebbe materialmente potuto adeguarsi alla velocità di 70 km/h obbligatoria in quel tratto di strada in quanto lo spazio di mt. 31,20 (distanza tra segnale e punto di rilevamento) non glielo avrebbe consentito anche frenando e decelerando al massimo”.
L'Avv. in sede di ricorso, ha riferito che il punto in cui è stato compiuto l'accertamento cui è Pt_1 conseguito il verbale oggetto di impugnazione era sito a soli 31,2 metri dal segnale di preavviso e, quindi, ad una distanza evidentemente contraria alla disciplina ex art 142, comma 6 bis, C.d.s. Ad avvallo della sua tesi, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale la funzione del segnale di preavviso è quella di “consentire all'automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada;
principio quest'ultimo operante anche nel caso in cui si utilizzi uno strumento di rilevazione “in avvicinamento”.
A detta di parte appellante è altresì destituita di fondamento la tesi fatta propria dal Controparte_1 secondo il quale il posizionamento era corretto per il fatto che il segnale fosse visibile anche da più lontano.
Pertanto, sul primo motivo di impugnazione ha concluso l'Avv. evidenziando che la pronuncia Pt_1 impugnata si pone in evidente contrasto con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di Cassazione e con la finalità dell'art. 146 C.d.s., che è quella di indurre gli utenti della strada a tenere una condotta corretta in modo tale da adeguarsi alle prescrizioni del Codice della strada.
Infine, parte appellante ha eccepito l'omessa pronuncia in ordine al profilo relativo alla mancanza di regolare taratura dello strumento utilizzato. A detta dell'Avv. infatti, anche a seguito dell'esame della Pt_1 documentazione allegata dal Comune di non risulta rispettata la disciplina ex art 3 DM 282/2017 in CP_1 materia di taratura della strumentazione volta al rilevamento della velocità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità ex Controparte_1 art 348 bis c.p.c. del gravame proposto da controparte, vista la incontrovertibilità del suo comportamento contrario all'art. 142, comma 8, C.d.s.
In ordine al primo motivo di gravame e alla presunta contrarietà del verbale all'art. 142, comma 6 bis,
C.d.s., la odierna appellata ha affermato che detta norma non stabilisce una distanza minima tra la pagina 3 di 9 collocazione dei segnali e la postazione di controllo presidiata dagli agenti ma solo l'obbligo che detta distanza sia tale da garantirne il tempestivo avvistamento in modo tale da consentire all'utente di avvistarlo per tempo e a poter adeguare, di conseguenza, la sua condotta. Pertanto, nel caso di specie, ha argomentato la appellata, gli agenti hanno tenuto una condotta conforme sia alla normativa del codice della strada sia alla
Direttiva Ministeriale del 21 luglio 2017. Nel caso in esame, infatti, tra la segnaletica stradale e la postazione di controllo delle Forze dell'Ordine era presente una distanza di 400 metri, non potendosi attribuire rilevanza al punto in cui il laser colpisce l'autovettura per misurare la velocità, come si evince dalla stessa normativa che nel momento in cui enuncia il canone della visibilità lo riferisce alle postazioni di controllo.
Il ha altresì contestato la fondatezza del secondo motivo di gravame relativo alla Controparte_1 non regolarità della strumentazione utilizzata dagli agenti accertatori. In primo luogo, l'appellato ha sottolineato la tardività di detta doglianza in quanto introdotta oltre i termini nel primo grado di giudizio e, pertanto, non riproponibile in sede di appello e, in secondo luogo, il ne ha eccepito la CP_1 infondatezza, essendo stata depositata in atti la documentazione dalla quale poter evincere la correttezza delle attività di controllo effettuate sulla strumentazione utilizzata il giorno dell'accertamento precisando che dette attività sono state svolte da laboratorio di taratura accreditato.
Pertanto, ha concluso il sottolineando la correttezza della pronuncia impugnata. Controparte_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 17.04.2024, la Dott.ssa si è riservata in ordine alla domanda di parte appellante relativa alla sospensione della CP_2 sentenza impugnata. Con provvedimento del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato detta domanda e ha fissato per la discussione l'udienza del 25.03.2025. A detta udienza il Giudice, mutato nella persona fisica, ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombente che è stato espletato mediante discussione orale della lite.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con pagina 4 di 9 l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. pagina 5 di 9 Ciò posto in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (CENSURABILITÀ DELLA SENTENZA IN QUANTO CONTRARIA
ALLA DISCIPLINA EX ART 142, COMMA 6 BIS, C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che è errata la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato il ricorso, non ritenendo fondata la eccezione relativa alla contrarietà del verbale all'art. 142, comma 6 bis,
C.d.s.
Sul punto giova premettere che costituisce circostanza incontestata che la postazione delle Forze dell'ordine che hanno effettuato il rilevamento fosse collocata a 400 metri dalla segnaletica stradale contenente il preavviso e che la rilevazione della velocità del veicolo condotto dall'odierno ricorrente abbia avuto inizio quando questo era ad una distanza di 368,8 metri dalla postazione e, quindi, quando questi aveva percorso 31,2 metri dal cartello stradale. Si precisa altresì che non costituisce circostanza contestata che l'attività di accertamento sia stata effettuata mediante telelaser.
In punto di diritto l'art. 142, comma 6 bis C.d.s. prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
In ordine alla interpretazione della norma citata la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cassazione civile, sez. II, 07.04.2023, n. 9556). La Cassazione, quindi, ha evidenziato che le espressioni
“preventivamente segnalate” e “ben visibili”, relative alle postazioni di controllo, non costituiscono due sinonimi ma trattasi di due sintagmi differenti, in quanto un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.
Visto il rinvio che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. fa alle fonti secondarie si rende opportuna una previa disamina della relativa disciplina amministrativa. Il Decreto 15 agosto 2007 all'art. 2 prevede che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento pagina 6 di 9 intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Il decreto citato pertanto non esplicita quella che è la distanza minima che deve essere presente tra la segnaletica stradale e il luogo ove viene effettuato l'accertamento ma rinvia al principio dell'adeguato anticipo precisando che la distanza deve essere parametrata allo stato dei luoghi”. Con particolare riferimento alle postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore la Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 al paragrafo 7.2. prevede che “limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione “in avvicinamento” del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al «cartello di preavviso» sia alla «ben visibilità» della postazione. Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il «punto di accertamento» che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il «puntamento» deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione”. La disciplina citata, pertanto, estende anche alle postazioni mobili, dette anche temporanee, la normativa di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. in materia di preventiva segnalazione e visibilità.
Sempre il paragrafo 7.2 della direttiva citata precisa che, in caso di utilizzo di dispositivi che accertano l'infrazione “in avvicinamento”, il punto di accertamento non coincide con la posizione della postazione di rilevamento, in quanto in tale caso il punto di accertamento necessariamente precede la postazione e il puntamento deve avvenire entro uno spazio compreso tra il cartello e la postazione. La normativa citata, pertanto, regolamenta quei casi in cui non vi è coincidenza tra la postazione delle forze dell'ordine e il punto di accertamento, imponendo che i principi di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. debbano trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie.
Orbene, venendo al caso in esame, il primo motivo di impugnazione deve trovare accoglimento per le ragioni che verranno di seguito indicate.
Come già illustrato, costituisce circostanza incontestata che in data 30.12.2022 alle ore 11:04 il sig. stesse percorrendo la SS72, strada sottoposta al limite di velocità dei 70 km/h con direzione di Pt_1 marcia Mare/Monte, circolando alla velocità di 107 km/h. Costituiscono altresì circostanze incontestate che la postazione degli agenti che hanno contestato la infrazione si trovasse a 400 metri dal cartello stradale di segnalazione, che la rilevazione della citata violazione sia stata effettuata mediante postazione temporanea di controllo e che l'accertamento sia avvenuto quando il veicolo condotto dall'odierno appellante si trovava ad una distanza di 368,8 metri dalla postazione delle Forze dell'ordine. pagina 7 di 9 Dall'esame di detti elementi, quindi, è possibile desumere che la distanza presente tra il cartello stradale volto alla segnalazione della attività di controllo della velocità e il punto in cui ha avuto inizio l'accertamento era di 31,2 metri.
Ritiene il presente Tribunale che detta distanza non sia conforme al canone della adeguata distanza che deve intercorrere tra il cartello stradale e il luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità ex art. 142, comma 6 bis, C.d.s. Destituite di fondamento sono le argomentazioni fatte valere da parte appellata in ordine alla adeguatezza della distanza, ossia che il canone della visibilità deve essere riferito in via esclusiva alle postazioni di controllo, in quanto in caso di accertamento fatto a mezzo di telelaser, ove è presente una necessaria distanza tra il punto di accertamento della infrazione e la postazione delle forze dell'ordine, non può essere preso quale punto di riferimento per calcolare la adeguatezza della distanza rilevante ex art. 142, comma 6 bis, C.d.s, il luogo ove si trova la postazione delle Forze dell'ordine, ma deve essere preso quale riferimento il punto di accertamento. Ciò è desumibile dalla lettura del paragrafo 7.2 della Direttiva del 21 luglio 2017 Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, dal quale emerge che il principio della adeguata distanza in caso di accertamento fatto a mezzo di telelaser è riferibile al punto di accertamento e non alla postazione di rilevamento, essendo quello il luogo in cui viene accertata la infrazione.
Orbene, nel caso di specie, come già evidenziato, la distanza presente tra la segnaletica stradale e il punto in cui hanno avuto inizio le operazioni di accertamento era di 31,2 metri e tale distanza non può essere considerata adeguata né rispondente al canone della preventiva segnalazione che assolve alla funzione di consentire all'utente di tenere una condotta conforme alle regole del Codice della strada.
Quindi, sebbene il punto di accertamento sia compreso tra la segnaletica e la postazione delle Forze dell'ordine in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7.2 della Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, in ogni caso è illegittimo il verbale T13003538 in quanto contrario alla disciplina ex art. 142, comma 6 bis, c.p.c. Una distanza di soli 31,2 metri, infatti, non consente all'automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada uniformandosi al limite di velocità previsto dalla normativa vigente sul tratto di strada percorso, circostanza che, al contrario, sarebbe stata rispettata nel caso in cui il punto di accertamento e non la postazione delle
Forze dell'Ordine si fosse trovata ad una distanza di 400 metri dalla segnaletica stradale.
L'accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della pagina 8 di 9 controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, la non univocità della giurisprudenza sull'interpretazione della norma citata (art. 142, comma 6 bis, C.d.s.) e la novità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. T13003538 del 30 dicembre 2022 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio
Rimini, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per l'avv. CARULLI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Simona Gessaroli Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
L'Avv. i riporta integralmente alle domande così come in atti;
Pt_1
L'Avv. Gessaroli si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello;
Entrambe le parti concordemente rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R.G. 2891/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2891/2023 tra
AVV. nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a Cattolica Via mercatore n. 1, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in
Cattolica Piazza Mercato n. 1, PEC Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura rilasciata il 9.2.2024, dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ) della C.F._2
Civica Avvocatura, elettivamente domiciliato presso la residenza comunale in Piazza Cavour, 27, CP_1
PEC: giusta procura in atti;
Email_2 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Dott. Federico Tocco, n. 220/2023, CP_1 depositata il 14.3.2023 (nel ricorso R.G. 218/2023).
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 2 di 9 L'odierno appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 220/2023 con la quale ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il verbale n. T13003538, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.s..
In particolare l'appellante ha evidenziato la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui a sostegno della propria pronuncia ha affermato che “il ricorrente ha opposto il verbale in esame, ascrittogli per la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., rilevata dall'organo accertatore con apparecchiatura di misurazione della velocità dei veicoli in transito “Telelaser Trucam”, con segnalazione preventiva del rilevamento posizionata tramite segnaletica verticale
a 400 mt dal punto di rilevamento (ove erano posizionati la pattuglia e l'apparecchiatura predetta), con rilevamento effettuato
a 31,20 mt di distanza dalla segnaletica predetta ed a mt. 368,80 dal punto di rilevamento, di presenza dell'apparecchiatura
e della pattuglia. In conseguenza di ciò il ricorrente, che al momento del rilevamento stava viaggiando alla velocità di 107 km/h, non avrebbe materialmente potuto adeguarsi alla velocità di 70 km/h obbligatoria in quel tratto di strada in quanto lo spazio di mt. 31,20 (distanza tra segnale e punto di rilevamento) non glielo avrebbe consentito anche frenando e decelerando al massimo”.
L'Avv. in sede di ricorso, ha riferito che il punto in cui è stato compiuto l'accertamento cui è Pt_1 conseguito il verbale oggetto di impugnazione era sito a soli 31,2 metri dal segnale di preavviso e, quindi, ad una distanza evidentemente contraria alla disciplina ex art 142, comma 6 bis, C.d.s. Ad avvallo della sua tesi, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale la funzione del segnale di preavviso è quella di “consentire all'automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada;
principio quest'ultimo operante anche nel caso in cui si utilizzi uno strumento di rilevazione “in avvicinamento”.
A detta di parte appellante è altresì destituita di fondamento la tesi fatta propria dal Controparte_1 secondo il quale il posizionamento era corretto per il fatto che il segnale fosse visibile anche da più lontano.
Pertanto, sul primo motivo di impugnazione ha concluso l'Avv. evidenziando che la pronuncia Pt_1 impugnata si pone in evidente contrasto con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di Cassazione e con la finalità dell'art. 146 C.d.s., che è quella di indurre gli utenti della strada a tenere una condotta corretta in modo tale da adeguarsi alle prescrizioni del Codice della strada.
Infine, parte appellante ha eccepito l'omessa pronuncia in ordine al profilo relativo alla mancanza di regolare taratura dello strumento utilizzato. A detta dell'Avv. infatti, anche a seguito dell'esame della Pt_1 documentazione allegata dal Comune di non risulta rispettata la disciplina ex art 3 DM 282/2017 in CP_1 materia di taratura della strumentazione volta al rilevamento della velocità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità ex Controparte_1 art 348 bis c.p.c. del gravame proposto da controparte, vista la incontrovertibilità del suo comportamento contrario all'art. 142, comma 8, C.d.s.
In ordine al primo motivo di gravame e alla presunta contrarietà del verbale all'art. 142, comma 6 bis,
C.d.s., la odierna appellata ha affermato che detta norma non stabilisce una distanza minima tra la pagina 3 di 9 collocazione dei segnali e la postazione di controllo presidiata dagli agenti ma solo l'obbligo che detta distanza sia tale da garantirne il tempestivo avvistamento in modo tale da consentire all'utente di avvistarlo per tempo e a poter adeguare, di conseguenza, la sua condotta. Pertanto, nel caso di specie, ha argomentato la appellata, gli agenti hanno tenuto una condotta conforme sia alla normativa del codice della strada sia alla
Direttiva Ministeriale del 21 luglio 2017. Nel caso in esame, infatti, tra la segnaletica stradale e la postazione di controllo delle Forze dell'Ordine era presente una distanza di 400 metri, non potendosi attribuire rilevanza al punto in cui il laser colpisce l'autovettura per misurare la velocità, come si evince dalla stessa normativa che nel momento in cui enuncia il canone della visibilità lo riferisce alle postazioni di controllo.
Il ha altresì contestato la fondatezza del secondo motivo di gravame relativo alla Controparte_1 non regolarità della strumentazione utilizzata dagli agenti accertatori. In primo luogo, l'appellato ha sottolineato la tardività di detta doglianza in quanto introdotta oltre i termini nel primo grado di giudizio e, pertanto, non riproponibile in sede di appello e, in secondo luogo, il ne ha eccepito la CP_1 infondatezza, essendo stata depositata in atti la documentazione dalla quale poter evincere la correttezza delle attività di controllo effettuate sulla strumentazione utilizzata il giorno dell'accertamento precisando che dette attività sono state svolte da laboratorio di taratura accreditato.
Pertanto, ha concluso il sottolineando la correttezza della pronuncia impugnata. Controparte_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 17.04.2024, la Dott.ssa si è riservata in ordine alla domanda di parte appellante relativa alla sospensione della CP_2 sentenza impugnata. Con provvedimento del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato detta domanda e ha fissato per la discussione l'udienza del 25.03.2025. A detta udienza il Giudice, mutato nella persona fisica, ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombente che è stato espletato mediante discussione orale della lite.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con pagina 4 di 9 l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. pagina 5 di 9 Ciò posto in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (CENSURABILITÀ DELLA SENTENZA IN QUANTO CONTRARIA
ALLA DISCIPLINA EX ART 142, COMMA 6 BIS, C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che è errata la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato il ricorso, non ritenendo fondata la eccezione relativa alla contrarietà del verbale all'art. 142, comma 6 bis,
C.d.s.
Sul punto giova premettere che costituisce circostanza incontestata che la postazione delle Forze dell'ordine che hanno effettuato il rilevamento fosse collocata a 400 metri dalla segnaletica stradale contenente il preavviso e che la rilevazione della velocità del veicolo condotto dall'odierno ricorrente abbia avuto inizio quando questo era ad una distanza di 368,8 metri dalla postazione e, quindi, quando questi aveva percorso 31,2 metri dal cartello stradale. Si precisa altresì che non costituisce circostanza contestata che l'attività di accertamento sia stata effettuata mediante telelaser.
In punto di diritto l'art. 142, comma 6 bis C.d.s. prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
In ordine alla interpretazione della norma citata la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cassazione civile, sez. II, 07.04.2023, n. 9556). La Cassazione, quindi, ha evidenziato che le espressioni
“preventivamente segnalate” e “ben visibili”, relative alle postazioni di controllo, non costituiscono due sinonimi ma trattasi di due sintagmi differenti, in quanto un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.
Visto il rinvio che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. fa alle fonti secondarie si rende opportuna una previa disamina della relativa disciplina amministrativa. Il Decreto 15 agosto 2007 all'art. 2 prevede che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento pagina 6 di 9 intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Il decreto citato pertanto non esplicita quella che è la distanza minima che deve essere presente tra la segnaletica stradale e il luogo ove viene effettuato l'accertamento ma rinvia al principio dell'adeguato anticipo precisando che la distanza deve essere parametrata allo stato dei luoghi”. Con particolare riferimento alle postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore la Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 al paragrafo 7.2. prevede che “limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione “in avvicinamento” del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al «cartello di preavviso» sia alla «ben visibilità» della postazione. Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il «punto di accertamento» che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il «puntamento» deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione”. La disciplina citata, pertanto, estende anche alle postazioni mobili, dette anche temporanee, la normativa di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. in materia di preventiva segnalazione e visibilità.
Sempre il paragrafo 7.2 della direttiva citata precisa che, in caso di utilizzo di dispositivi che accertano l'infrazione “in avvicinamento”, il punto di accertamento non coincide con la posizione della postazione di rilevamento, in quanto in tale caso il punto di accertamento necessariamente precede la postazione e il puntamento deve avvenire entro uno spazio compreso tra il cartello e la postazione. La normativa citata, pertanto, regolamenta quei casi in cui non vi è coincidenza tra la postazione delle forze dell'ordine e il punto di accertamento, imponendo che i principi di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. debbano trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie.
Orbene, venendo al caso in esame, il primo motivo di impugnazione deve trovare accoglimento per le ragioni che verranno di seguito indicate.
Come già illustrato, costituisce circostanza incontestata che in data 30.12.2022 alle ore 11:04 il sig. stesse percorrendo la SS72, strada sottoposta al limite di velocità dei 70 km/h con direzione di Pt_1 marcia Mare/Monte, circolando alla velocità di 107 km/h. Costituiscono altresì circostanze incontestate che la postazione degli agenti che hanno contestato la infrazione si trovasse a 400 metri dal cartello stradale di segnalazione, che la rilevazione della citata violazione sia stata effettuata mediante postazione temporanea di controllo e che l'accertamento sia avvenuto quando il veicolo condotto dall'odierno appellante si trovava ad una distanza di 368,8 metri dalla postazione delle Forze dell'ordine. pagina 7 di 9 Dall'esame di detti elementi, quindi, è possibile desumere che la distanza presente tra il cartello stradale volto alla segnalazione della attività di controllo della velocità e il punto in cui ha avuto inizio l'accertamento era di 31,2 metri.
Ritiene il presente Tribunale che detta distanza non sia conforme al canone della adeguata distanza che deve intercorrere tra il cartello stradale e il luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità ex art. 142, comma 6 bis, C.d.s. Destituite di fondamento sono le argomentazioni fatte valere da parte appellata in ordine alla adeguatezza della distanza, ossia che il canone della visibilità deve essere riferito in via esclusiva alle postazioni di controllo, in quanto in caso di accertamento fatto a mezzo di telelaser, ove è presente una necessaria distanza tra il punto di accertamento della infrazione e la postazione delle forze dell'ordine, non può essere preso quale punto di riferimento per calcolare la adeguatezza della distanza rilevante ex art. 142, comma 6 bis, C.d.s, il luogo ove si trova la postazione delle Forze dell'ordine, ma deve essere preso quale riferimento il punto di accertamento. Ciò è desumibile dalla lettura del paragrafo 7.2 della Direttiva del 21 luglio 2017 Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, dal quale emerge che il principio della adeguata distanza in caso di accertamento fatto a mezzo di telelaser è riferibile al punto di accertamento e non alla postazione di rilevamento, essendo quello il luogo in cui viene accertata la infrazione.
Orbene, nel caso di specie, come già evidenziato, la distanza presente tra la segnaletica stradale e il punto in cui hanno avuto inizio le operazioni di accertamento era di 31,2 metri e tale distanza non può essere considerata adeguata né rispondente al canone della preventiva segnalazione che assolve alla funzione di consentire all'utente di tenere una condotta conforme alle regole del Codice della strada.
Quindi, sebbene il punto di accertamento sia compreso tra la segnaletica e la postazione delle Forze dell'ordine in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7.2 della Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, in ogni caso è illegittimo il verbale T13003538 in quanto contrario alla disciplina ex art. 142, comma 6 bis, c.p.c. Una distanza di soli 31,2 metri, infatti, non consente all'automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada uniformandosi al limite di velocità previsto dalla normativa vigente sul tratto di strada percorso, circostanza che, al contrario, sarebbe stata rispettata nel caso in cui il punto di accertamento e non la postazione delle
Forze dell'Ordine si fosse trovata ad una distanza di 400 metri dalla segnaletica stradale.
L'accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della pagina 8 di 9 controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, la non univocità della giurisprudenza sull'interpretazione della norma citata (art. 142, comma 6 bis, C.d.s.) e la novità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. T13003538 del 30 dicembre 2022 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio
Rimini, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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