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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere all'esito della camera di consiglio, nella causa civile iscritta al n.
7545 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Follaro Giuseppe, come da procura in atti
APPELLANTE
E
CONDOMINIO VIA FLAMINIA 954 EDIFICIO 1 CORPO B, rappresentato e difeso dall'Avv. Salerno Giuseppe e dall'Avv.
Massaroni Nadia, come da procura in atti
APPELLATO
r.g. n. 1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9247/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25/05/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “
1. Come è noto, ai sensi dell'art.63, IV comma, disp. att. c.c., il soggetto che subentra nei diritti di un precedente condomino è obbligato solidalmente con quest'ultimo al pagamento dei contributi relativo all'anno in corso e a quello precedente.
2. Nel caso in esame, l'opponente ha acquistato l'unità immobiliare facente parte del condominio opposto in data 18.6.2018
(cfr. doc.2 del fascicolo dell'opponente).
A mente della sopra richiamata disposizione, dunque, la
[...]
è tenuta al pagamento dei contributi condominiali Parte_1 del 2018 e del 2017.
3. Come si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposto ha, invece, richiesto somme relative ad annualità antecedenti, con la conseguente illegittimità del provvedimento monitorio che, dunque, andrà revocato.
4. Con riferimento alla somma residualmente dovuta dall'opponente, quest'ultima ha provveduto al relativo pagamento, come anche riconosciuto dall'opposta.
Il versamento, peraltro, risulta pacificamente effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come anche riconosciuto dalla
[...]
Parte_1
L'opposta, pertanto, è stata costretta all'iniziativa monitoria – quanto meno limitatamente alla reale debenza della predetta società
– al fine di ottenere quanto dovuto dall'opponente.
5. La soccombenza reciproca esclude l'applicabilità dell'art.96
c.p.c.
r.g. n. 2
6. Poiché, come osservato, l'opponente ha saldato il proprio debito solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la stessa sarà tenuta al pagamento delle spettanze del giudizio di opposizione proporzionalmente ridotte in ragione della somma indebitamente richiesta dall'opposta.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.4130/2019, reso dal
Tribunale di Roma il 21 – 25.2.2019;
- dà atto dell'avvenuto versamento, da parte dell'opponente, di quanto effettivamente dovuto all'opposto;
- compensando proporzionalmente le spese di lite, condanna la
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del
[...]
in persona dell'amministratore Parte_2 pro-tempore, delle spettanze del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate in euro 2.567,67. = per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza appellata, previa conferma dell'accoglimento dell'opposizione proposta e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in riforma della statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite, condannare il CONDOMINIO “VIA FLAMINIA 954
EDIFICIO 1 CORPO B” (c.f. ) in persona P.IVA_1 dell'Amministratore legale rappresentante p.t. rag. Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo
[...] grado, unitamente a quelle relative al procedimento di mediazione
r.g. n. 3 esperito, oltre accessori di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di gravame, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese, al 4% di C.P.A. ed al 22% dell'I.V.A.”
Il condominio Via Flaminia 954 Edificio 1 Corpo B ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente: dichiarare la nullità dell'atto di appello per violazione dell'art 342 cpc n1 e l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ex art 348 bis cpc;
nel merito: rigettare l'appello per cui è giudizio per i motivi sopra addotti e quindi confermare totalmente la sentenza di primo grado;
condannare parte appellante alle spese e compensi di Avvocato del presente giudizio.”
La causa, all'udienza del 13 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c.
Prima dell'esame dei motivi di appello, è opportuno premettere quanto segue.
Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 4130/2019 del 25 febbraio 2019, ingiungeva alla divenuta Parte_1 proprietaria in data 18 giugno 2018 di due unità immobiliari (Scala A int. 29 e Scala B int. 28) site nel condominio di cui in epigrafe, il pagamento, in favore del detto condominio, della somma di Euro
6.525,13, a titolo di oneri condominiali non corrisposti, e, segnatamente, quanto all'immobile Scala A int. 29, - rate da gennaio a dicembre es. ordinario 2017 Euro 137,00x6 = Euro 822,00; - rate da gennaio a dicembre es. ordinario 2018 Euro 137,00x6 = Euro
822,00; 1- rata primo bimestre es. ordinario 2019 gennaio/febbraio
Euro 137,00; - conguaglio spese sentenza 8586/14 Euro 20,17; quanto all'immobile Scala B int. 28, - conguaglio esercizio ordinario r.g. n. 4 2016 Euro 1.824,16; - rate da gennaio a dicembre es. ordinario 2017
Euro 221,00x6 = Euro 1.326,00; - rate da gennaio a dicembre es. ordinario 2018 Euro 221,00x6 = Euro 1.326,00; - rata primo bimestre es. ordinario 2019 gennaio/febbraio Euro 221,00; - conguaglio spese sentenza 8586/14 Euro 26,80.
La ha proposto opposizione avverso tale Parte_1 decreto, sostenendo che, in forza dell'art. 63 disp. att. c.c., era obbligata in via solidale con il precedente proprietario al pagamento dei soli oneri ordinari relativi agli anni 2017 e 2018, per la minor somma di Euro 4.654,00, ed eccependo che, a causa dell'assenza nell'atrio del condominio della “targa” contenente tutti i riferimenti ed i contatti dell'amministratore, nonostante l'obbligatorietà della stessa, non era riuscita tempestivamente a prendere contatto con l'amministratore del condominio, al fine di ottenere la documentazione utile a determinare esattamente il dovuto e provvedere di conseguenza al pagamento;
solo per gentile comunicazione del portiere dello stabile era riuscito ad ottenere il cellulare dell'amministratore, il quale, però, pur contattato ripetutamente, aveva eluso ogni richiesta di chiarimenti;
così come aveva eluso la richiesta della documentazione contabile per regolarizzare la propria posizione all'esito della richiesta del pagamento della rata ordinaria marzo/aprile 2019.
Ed inoltre, ha fatto presente che prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non aveva ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte dell'Amministratore né una formale diffida e messa in mora da parte del legale del Condominio, tanto che, dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ed aver “finalmente” preso visione della documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, aveva provveduto in data 06/05/2019 al pagamento della minor somma di Euro 4.654,00, realmente dovuta in forza del vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 63 disp. att. c.c.
Sulla base di tali argomentazioni, ha eccepito la violazione da r.g. n. 5 parte del creditore del precetto di cui all'art. 1175 c.c. per non averle consentito di provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto negando la propria indispensabile collaborazione.
Tanto premesso, si osserva che, con l'unico motivo di appello, la ha censurato la sentenza per averla Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che la medesima avesse provveduto al pagamento solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, senza tener conto della condotta contraria ai canoni di cui all'art. 1175 c.c. tenuta dal condominio, che le ha impedito di provvedere al pagamento di quanto dovuto stragiudizialmente e bonariamente, non mettendole a disposizione la documentazione condominiale, oltre al fatto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, nessuna richiesta era stata avanzata dal condominio in merito al pagamento degli oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo.
In via preliminare, si osserva che le circostanze dedotte dall'appellante (mancata messa a disposizione della documentazione condominiale, omessa richiesta degli oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo) non sono state contestate.
Si osserva, altresì, che la mancata messa in mora del condomino inadempiente non preclude all'amministratore la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo, in quanto secondo l'art. 1219 c.c. la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine del pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (nel caso in esame presso l'amministratore).
Tale regola, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso in esame, quanto meno con riferimento agli oneri maturati fino al mese di giugno 2018 (anno di acquisto da parte della Parte_1 delle unità immobiliari site nel condominio di cui in epigrafe)
[...] dovuti dalla società ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., in quanto riferendosi tali oneri ad un periodo in cui la società non era condomina, e, dunque, non era a conoscenza delle delibere di r.g. n. 6 approvazione dei bilanci posti a fondamento degli oneri de quibus dalla medesima dovuti ai sensi della norma citata, è evidente che l'amministratore, prima di instaurare il procedimento monitorio, avrebbe dovuto richiederle i relativi importi, mettendole a disposizione la documentazione condominiale, al fine di farle verificare la debenza degli oneri, e così, ove ritenuti dovuti, corrispondere il dovuto.
Per tal motivo, non appare condivisibile la decisione sulle spese di lite di cui alla sentenza oggetto di impugnazione, in quanto il pagamento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo trova la sua giustificazione, sia pure limitatamente agli oneri richiesti ai sensi dell'art. 63 c.p.c., nel fatto che l'appellante non è stato posto nelle condizioni di poter pagare prima della richiesta monitoria.
In ragione di ciò, e dell'accoglimento, sia pure parziale dell'opposizione, vi erano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si compensano.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale sentenza n.
9247/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25/05/2021, così provvede:
- compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
- compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 maggio 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 7