Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2679/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del nella causa n. 2679/2024 avente ad oggetto Opposizione a precetto e vertente tra (C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), col Parte_2 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. MANZI GIOVANNI
- opponenti - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, C.F./P.IVA: P. IVA ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MEOLI BRUNO
- opposto - Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il precetto Parte_2 dell'importo di € 255.689,87, traente origine dal Decreto Ingiuntivo n. 722/2003 emesso dal Tribunale di Nola il 09/07/2003 in favore dell'originaria creditrice opposto e confermato con la sentenza n. 2091/2007, notificato Controparte_2 ad istanza della quale acquirente in Controparte_1 forza una serie di operazioni di incorporazione per fusione, cartolarizzazione e cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) Sulla carenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della Controparte_1
e per essa della gli opponenti deducono che […]
[...] Parte_3
Dall'esame del precetto non è possibile identificare gli elementi patrimoniali oggetto di cessione/conferimento e non è, dunque, dimostrato che il credito in questione rientri tra quelli ceduti in blocco. Parimenti prive di riscontro sono le numerose operazioni di fusione per incorporazione e variazioni di denominazione
2 Tribunale di Avellino n. 2679/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi semplicemente evocate […]; 2) Sulla nullità del precetto. Violazione degli artt. 480 e 654 del c.p.c., eccependo la nullità del precetto opposto stante […] la mancata indicazione del provvedimento dichiarativo della esecutorietà, invero non espressa dall'autorità giudiziaria né tantomeno richiesta dal creditore […]. Costituitosi in giudizio, instava Controparte_1 per l'integrale rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa. In particolare, l'opposta deduceva la legittimità dell'iniziativa intrapresa elencando e producendo tutte le cessioni e successioni nel credito e la validità dell'intimazione per il raggiungimento dello scopo Instauratosi il contraddittorio, effettuate le verifiche preliminari, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta in via cautelare, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Innanzitutto, giova osservare come, per condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione di tale principio, si ritiene di poter decidere la causa in base alle ragioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate, comunque rilevabili e/o sollevate dalle parti. Ciò posto e passando al merito, efficacia assorbente assume la dedotta nullità dell'atto di precetto per violazione degli artt. 480 e 654 del c.p.c., stante
[...] la mancata indicazione del provvedimento dichiarativo della esecutorietà, invero non espressa dall'autorità giudiziaria né tantomeno richiesta dal creditore
[...]. Costituisce difatti principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione 3 Tribunale di Avellino n. 2679/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà). (Cass. Sez. 3, 30/09/2019, n. 24226, Rv. 655175 - 01), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019). Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che il precetto notificato non contenga l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (v. precetto notificato in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di nullità del medesimo, che, quale nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Non dirimenti in senso contrario si ritengono i precedenti citati dall'opposta, perché entrambi concernenti questioni specifiche diverse da quella qui in esame, atteso che: il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, ha ad oggetto un caso di nullità del precetto per omessa indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo allo stesso sotteso;
mentre il precedente rappresentato da Sez. 6, Ordinanza n. 5646 del 23/02/2023 afferma il diverso principio secondo cui il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio.
Alla stregua di quanto detto, dunque, in accoglimento dell'opposizione proposta, deve dichiararsi la nullità del precetto per cui è causa e per l'effetto l'insussistenza del diritto della opposta di procedere nei confronti degli opponenti all'esecuzione minacciata con il predetto atto di precetto, con il conseguente assorbimento, per le ragioni di cui in apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese L'accoglimento dell'opposizione impone la condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate - in applicazione delle tabelle di vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della 4 Tribunale di Avellino n. 2679/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi controversia, connotata da una fase istruttoria di consistenza minima, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di per essa,
[...] Controparte_1 quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta;
dichiara la nullità del precetto opposto e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto della opposta di procedere nei confronti degli opponenti all'esecuzione minacciata con il predetto atto di precetto;
condanna parte opposta, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 alla rifusione in favore di parte opponente, e Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 786,00 Parte_2 per spese vive, € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Manzi Giovanni. Così deciso in data 22/05/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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