Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 269
Articolo 2
Versione
17 aprile 1968
Art. 1.
L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell' articolo 29 della legge 29 aprile 1967, n. 230 , e' ridotto da lire 6.586.800.000 a lire 6.336.800.000.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968