Decreto cautelare 13 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/05/2022, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00776/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO IS di ST NO & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Cavallotti 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “ Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento ”, nei limiti dell'interesse della ricorrente così come specificati nel presente ricorso; b) della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata e richiamata nella predetta Determinazione; c) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/7/2021:
a) dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; b) del provvedimento del Comune di Gallipoli – Sportello Unico per le Attività Produttive – prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0056704 datato 30.06.2021, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Comunicazione SUAP pratica n. 03235760752-25062021-1240 – SUPA 7375 – 03235760752 – NO IS di ST NO & C. s.a.s. ” con il quale è stata inibita la prosecuzione dell'attività di rimessa di veicoli all'aperto di cui alla SCIA prot. n. 0055124 del 25/06/2021 nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento SUAP del Comune di Gallipoli approvato con Deliberazione di C.S. n. 71/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo NO IS di ST NO & C Sas ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020 avente ad oggetto “ Anno 2020. Autorizzazione per l’istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento ”, nonché della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- “con determinazione n. 1604 del 29.05.2020 veniva approvato l’avviso pubblico per il reperimento di aree a parcheggio temporaneo a pagamento per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2020 su proprietà privata per il miglioramento dei servizi nel periodo estivo”;
- con domanda del 13.06.2020, “la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla gestione dei parcheggi temporanei da svolgersi sui lotti di terreno in proprietà privata identificati in Catasto al foglio 25, particelle 887 e 889”;
- con “D.G.C. n. 223 datata 28.08.2020 la società ricorrente veniva autorizzata ad istituire sui terreni in proprietà privata contraddistinti al foglio 25, p.lle 887 e 889, idonee aree a parcheggio per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2020”;
- con “Determinazione n. 2105 dell’11.09.2020 – prot in uscita n. 42998 del 15.9.2020, la Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli statuiva: “ … dichiarare concluso, su istruttoria del RUP ing. Federica Zaccaria, il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo su proprietà privata nei confronti dei richiedenti che hanno presentato istanze nel seguente modo: … 26. NO ST – L.R. NO IS di ST NO & C. SA (istanza del 15.6.2020 prot n. 26577) – Autorizzato con D.G.C. n. 223 del 28.08.2020 ”;
- nella stessa determina “veniva affermato che “ ... il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo per l’anno 2020 ha avuto carattere di eccezionalità, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e che il percorso amministrativo che ha avuto inizio con le deliberazioni commissariali 46/2016 e 71/2016 e che è stato ripreso annualmente fino al 2020, per l’istituzione di parcheggi temporanei estivi per un periodo di tempo definito e limitato, non ha comportato variante urbanistica né, per come chiaramente precisato in tutti gli atti amministrativi che si sono succeduti, può aver precostituito diritti per i proprietari dei terreni interessati e che non potrà essere autorizzato alcun parcheggio per l’anno 2021 al di fuori dell’approvazione della relativa variante urbanistica ”;
- inoltre, “si prendeva atto “ della data di conclusione dell’iter amministrativo di competenza comunale per la variante al PRGC inerente tale individuazione stabilita al 31 dicembre 2020 e della necessità di incardinare tale procedimento anche nella variante generale di adeguamento del PRG al PPTR in fase di completamento ”;
- “veniva richiamata la D.G.C. n. 231 datata 11.09.2020 con la quale l’Organo esecutivo del Comune di Gallipoli aveva sostanzialmente enunciato principi analoghi a quelli innanzi indicati, senza tuttavia mai annullare le deliberazioni Commissariali n. 46/2016 e 71/2016”.
3. Con motivi aggiunti presentati in data 9.07.2021 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0056704 datato 30.06.2021, con cui è stata inibita la prosecuzione dell’attività di rimessa di veicoli all’aperto di cui alla SCIA prot. n. 0055124 del 25/06/2021 nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento SUAP del Comune di Gallipoli approvato con Deliberazione di C.S. n. 71/2016.
4. Con ordinanza cautelare n. 518/2021 questo TAR ha disposto la sospensione degli effetti del “ provvedimento del Comune di Gallipoli – Sportello Unico per le Attività Produttive – prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0056704 datato 30.6.2021, avente ad oggetto “Comunicazione SUAP pratica n. 03235760752-25062021- 1240 – SUPA 7375 – 03235760752 – NO IS di ST NO & C. s.a.s.”, con il quale è stata inibita la prosecuzione dell'attività di rimessa di veicoli all'aperto di cui alla SCIA prot. n. 0055124 del 25/06/2021 ”.
5. Nella pubblica udienza del 4.5.2022 è stato dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, con riferimento ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, il sopravvenuto difetto di interesse al relativo annullamento in quanto la relativa efficacia risulta circoscritta alla stagione 2021, fermo e impregiudicato l'interesse in ordine alla decisione del ricorso introduttivo.
All’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento nei termini indicati da parte ricorrente con la dichiarazione resa in udienza.
7. Nonostante la società ricorrente sostenga che permanga l’interesse alla delibazione del ricorso introduttivo, questo Collegio ritiene che, anche in questo caso, l’accoglimento della relativa domanda di annullamento non possa portare alcuna utilità concreta.
7.1. Al riguardo, si osserva che, allo stato, non può ravvisarsi un perdurante ed autonomo interesse all’annullamento della Determinazione n. 2105 dell’11.09.2020 nella parte in cui è affermato che “ ... il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo per l’anno 2020 ha avuto carattere di eccezionalità … non potrà essere autorizzato alcun parcheggio per l’anno 2021 al di fuori dell’approvazione della relativa variante urbanistica ”.
Trattasi di una mera valutazione incidentale del dirigente, che è stata resa allo stato degli atti e che resta confinata nell’ambito del procedimento di attribuzione delle autorizzazioni per gli anni 2020-2021.
Pertanto, la predetta statuizione incidentale non vale a costituire un vincolo per la futura attività amministrativa.
7.2. Quanto alla DGC n. 231/2020, questa si limita ad esprimere l’indirizzo della giunta ai fini del riassorbimento delle procedure di autorizzazione dei parcheggi temporanei nell’ambito delle ordinarie dinamiche urbanistiche di cui alla variante di adeguamento del PRG in corso di adozione ed esclude la possibilità di applicare la procedura straordinaria, del tipo di quella attuata sino al 2020, soltanto per l’anno 2021, senza statuire alcunché per gli anni successivi, in riferimento ai quali, in mancanza di regole apposite, non può essere esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura straordinaria di cui alla Deliberazione n. 71/2016 del Commissario Straordinario di Gallipoli, che infatti non è stata espressamente annullata.
7.3. Di qui l’improcedibilità (anche) del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO