Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 11202/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11202/2017 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente:
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Marcello Stanislao, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Santa Maria Capua Vetere alla via
Roberto D'Angiò n. 50/52;
ATTORE
e
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, come CP_1 C.F._2 da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Michele Grella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Sparanise alla via Pozzo Nuovo – Parco Tiberius s.n.c.;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del
1.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1 premettendo che, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “L'Antincendio di Marricone Umberto”
(P.I. n. ), cessata e chiusa dal 29.06.2009, aveva conferito, alla convenuta, dottoressa P.IVA_1 commercialista, l'incarico di svolgere le seguenti attività professionali: tenuta della contabilità; emissione e registrazione delle fatture;
predisposizione delle deleghe di pagamento;
invio delle dichiarazioni dei
1
svolgimento di ogni altro compito e/o mansione normalmente connessa alla tenuta dell'impianto di contabilità; ogni attività inerente alla chiusura della ditta. CP_ Secondo la prospettazione attorea, nell'esecuzione dell'opera prestata, la dott.ssa è incorsa in gravi inadempimenti degli obblighi di diligenza e di perizia professionale, cagionando danni all'impresa.
Segnatamente, l'istante ha dedotto che la convenuta ha omesso di presentare la dichiarazione unificata
[.. (Mod Unico/PF) per l'anno 2009: “E' accaduto che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
– dopo aver verificato la posizione fiscale dell'attore a partire dal periodo Controparte_2
04/01/2002 e fino al 29/06/2009 per l'esercizio dell'attività di riparazione e manutenzione estintori
(331255) ha rilevato l'omissione della presentazione della dichiarazione unificata (Mod Unico/PF) per
l'anno 2009. In ragione degli accertamenti svolti e, soprattutto, in ragione delle rimanenze finali di magazzino risultanti dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2008, per un importo di € 226.206,00, ha sviluppato e notificato avviso di accertamento n. TF 7010403478/2015 per l'anno 2009 di complessivi €
403.794,00 di cui € 171.954,00 a titolo di imposte, € 162.867,60 a titolo di sanzione, € 39.053,07 a titolo
d interessi fino alla data del 31.12.2015; € 8,75 per spese di notifica oltre ad € 29.910,67 a titolo di aggio nella misura dell'8% laddove si fosse affidato il recupero del dovuto all'Agente della Riscossione.” (v. atto di citazione).
Rappresentava altresì l'istante che il predetto avviso di accertamento veniva tempestivamente impugnato innanzi alla commissione Tributaria Provinciale di Caserta che, con sentenza n. 6635 del 10.10.2016, in accoglimento del ricorso, rideterminava in euro 63.375,00 il reddito di impresa per l'anno 2009; al contempo, in sede penale, veniva disposta – con decreto del 17.2.2017 – l'archiviazione del procedimento n. 455/2017 R.G.N.R. Mod. 21 avviato a carico del Parte_1
Pertanto, sulla scorta della predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate emetteva l'intimazione di pagamento n. TF7IPPD00307/2017, con cui richiedeva il pagamento della somma di euro 186.726,49 (di cui: euro 39.441,33 per i.v.a.; euro 64,00 per addizionale comunale;
euro 179,33 per addizionale regionale;
euro 7.494,67 per I.r.a.p.; euro 14.254,16 per interessi fino al 17.10.2017; euro 125.283,00 per sanzioni;
euro 10,00 per spese di notifica dell'intimazione).
Ritenendo l'istante che le predette somme risultano “non dovute nella indicata misura laddove la convenuta commercialista avesse portato a termine il mandato conferitole con la dovuta diligenza” (v. atto di citazione), il ha concluso come segue: “Si accolga la domanda, pienamente fondata sia Parte_1 in fatto che in diritto, accertandosi e dichiarandosi, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta Rag.ra . Per l'effetto, la si condanni al pagamento in CP_1 favore dell'attore dei seguenti importi: € 125.283,00 per sanzioni, € 14.254,16 per interessi fino al
17.10.2017 oltre a quelli successivi che verranno eventualmente a maturare, ed € 10,00 per spese di notifica dell'intimazione. Subordinatamente la si condanni a manlevare e tener indenne l'attore da tutto quanto questi sarà tenuto a pagare all'Agenzia delle Entrate per i fatti e le causali di cui in premessa. B -
Si accolga la domanda, pienamente fondata sia in fatto che in diritto, accertandosi e dichiarandosi, per
tutte le ragioni meglio esposte in premessa, la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta rag.ra
. Per l'effetto la si condanni al pagamento in favore dell'attore delle maggiori somme da CP_1 questi dovute a titolo di Iva, addizionale comunale, addizionale regionale ed Irap rispetto a quelle che avrebbe dovuto versare se fosse stata tempestivamente presentata la dichiarazione unificata per l'anno di imposta 2009 nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u..
2 Subordinatamente la si condanni a manlevare e tener indenne l'attore da tutto quanto questi sarà tenuto
a pagare all'Agenzia delle Entrate per i fatti e le causali di cui in premessa” (v. atto di citazione). CP_ Si è costituita in giudizio la dott.ssa la quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, nonché la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito, la convenuta ha dichiarato di non aver ricevuto alcun incarico dal Parte_1 relativamente all'anno 2009, sia in ordine alla presentazione della dichiarazione unica dei redditi oggetto di causa, sia per quanto concerne l'invio telematico della dichiarazione de quo nella veste di intermediario. Inoltre, la convenuta, rappresentando che il rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e l'istante si è reciso alla data della cessazione dell'attività del (ovvero il 29.6.2009), ha inoltre Parte_1 dedotto che l'attore non le ha mai fornito alcuna documentazione che le potesse consentire di predisporre la dichiarazione dei redditi de quo.
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda in quanto infondata.
*****
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta anzitutto priva di pregio l'eccezione preliminare di nullità della citazione per genericità.
Perché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa,
non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7137 del 16/05/2002; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2494 del 10/02/2004). Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione ed anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e dell'esame dei documenti allegati deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda attorea, avente ad oggetto il risarcimento di danni asseritamente cagionati in conseguenza di una responsabilità professionale determinata per effetto della omessa presentazione di una dichiarazione dei redditi: la domanda appare chiaramente illustrata in fatto ed in diritto e perfettamente intesa dalla convenuta, che ha articolato specifiche difese in ordine alle pretese avversarie.
Ciò premesso, giova partire dalla considerazione per cui l'attore ha lamentato che l'odierna convenuta avrebbe omesso, per inescusabile negligenza, di presentare la dichiarazione unificata (Mod. Unico) per l'anno 2009.
A sua volta, la convenuta ha negato di aver ricevuto l'incarico avente ad oggetto l'invio della dichiarazione dei redditi predetta, e di aver avuto in consegna la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione stessa a norma di legge.
Giova premettere, in punto di diritto, che in tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, con il limite di cui al comma 2 dell'art. 2236 c.c., ove l'incarico concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Deve anche rilevarsi che la Suprema Corte (cfr., Cass., Sez.2, sentenza n. 12463 del 16.6.2016), sulla scorta della considerazione “che il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un
3 contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo, il
quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire
l'incarico”, ha ritenuto “condivisibile il principio secondo cui il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture”.
Lo stesso principio è applicabile all'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi (cfr.,
Tribunale Monza sez. I, 11/01/2021, n. 45).
A fronte della contestazione concernente la consegna della documentazione, l'attore non ha fornito adeguata prova.
Le dichiarazioni testimoniali assunte, su tale profilo appaiono generiche e contraddittorie.
La teste attorea (sorella di e sua collaboratrice, segretaria) ha Testimone_1 Parte_1 dichiarato di aver personalmente consegnato, insieme al fratello, “detta documentazione alla chiusura dell'attività e comunque entro fine dell'anno 2009” aggiungendo: “non ricordo con precisione detta data che potrebbe essere giugno e dicembre. Alla dott.ssa vennero consegnate le fatture dei fornitori e CP_1 le ns. fatture. Non ricordo il numero delle stesse né gli importi né gli intestatari, né le date.”.
Tale dichiarazione appare eccessivamente generica, non essendo stato riferito, né precisamente quando, né dove, la documentazione sarebbe stata consegnata;
la teste non ha neppure chiarito quali documenti specificamente sarebbero stati consegnati (neppure l'anno delle fatture asseritamente consegnate).
Non solo. Tali dichiarazioni sono in contrasto con quelle rese dal teste di parte convenuta, Tes_2
Costui ha negato la circostanza secondo cui l'attore avrebbe consegnato alla convenuta la documentazione utile alla redazione della dichiarazione unificata per l'anno 2009.
Il (figlio della convenuta, che all'epoca dei fatti collaborava professionalmente con la stessa come Tes_2 praticante) ha precisato: “non richiedemmo al la consegna della documentazione relativa alla Parte_1 dichiarazione dei redditi del 2009, ma solo la documentazione necessaria per la chiusura della partita
iva e gli chiedemmo anche la documentazione inerente alla contabilità ordinaria dell'attività. Tuttavia, non ci è mai stato consegnato nulla dal . Parte_1
L'attore ha eccepito l'incapacità a testimoniare di (v. verbale di udienza del 27.9.2021). Tes_2
Tuttavia, tale eccezione ex art. 246 c.p.c. non è stata riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni (all'uopo non è sufficiente il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi), sicché ogni eventuale nullità deve ritenersi sanata.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr., sentenza n. 9456/2023) ha infatti affermato: “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
Ancora, “L'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa
eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 c.p.c., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale” (Cass., sez. III, 29/03/2005, n. 6555).
Per mero scrupolo argomentativo, si evidenzia che l'eccezione in questione appare anche infondata, in quanto il mero vincolo di parentela e di convivenza tra il teste e la parte non impone alcun divieto di
4 testimonianza;
né è emerso che, nella fattispecie, il teste sia, in sé, portatore di un interesse personale,
attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire ed a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda oggetto di causa.
Tornando alla prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, deve quindi ritenersi che, a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta, il non abbia fornito una prova sufficiente ed adeguata Parte_1 della consegna, alla commercialista, della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi in oggetto, con la conseguenza che alcuna responsabilità può ritenersi imputabile alla convenuta.
Senza recedere da tali considerazioni, già sufficienti per giustificare il rigetto della domanda, si osserva che non emerge prova neppure del conferimento dell'incarico avente ad oggetto la trasmissione della dichiarazione dei redditi in questione.
La Suprema Corte ha chiarito che “il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 3, 3 bis e 3 ter (abrogato, con
la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 35, a decorrere dall'anno 2012, ma vigente ratione temporis), considera incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate le figure professionali ed i centri di assistenza fiscale - elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 3 - e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se incaricati di predisporle, prevedendo un compenso a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. La rilevanza dei
compiti svolti dall'intermediatore nei confronti del Fisco non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l'intermediatore ed il contribuente, quale desumibile dalle disposizioni citate, in relazione sia all'ara dell'incarico, che il contribuente è libero di non conferire (potendo, appunto, provvedere "direttamente" alla presentazione delle dichiarazioni, in base all'art. 3, comma 2, in
esame), che alla scelta dell'intermediario, purchè abilitato (Cass. n. 8630/2012). Ciò posto, non può farsi discendere l'obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della
dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma. L'invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale ed, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale” (Cassazione civile sez. trib.,
11/06/2014, n. 13138).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento appaiono insufficienti a CP_ dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico alla dott.ssa avente ad oggetto la trasmissione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009.
Anche su tale profilo la dichiarazione resa dalla teste attorea appare generica.
Sul capitolo c) di cui alla memoria depositata dall'attore ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc (“Vero che nell'anno
2010 la dott.ssa ha ricevuto, in continuità con il passato, anche l'incarico di predisporre ed inviare CP_1 la dichiarazione unificata (Mod Unico/PF) del 2009 per il sig. e la sua ditta Parte_1 individuale”), ha riferito: “Si è vero. Conosco tale circostanza in quanto Testimone_1 collaboro con mio fratello e stando nel suo ufficio ho sentito che mio fratello telefonicamente dava CP_ incarico alla dr. di predisporre ed inviare le dette dichiarazioni dei redditi, che erano relative una alla sua persona e l'altra alla ditta individuale di cui era titolare. Se ben ricordo tale incarico venne conferito da mio fratello anche per iscritto ma non ricordo il documento essendo trascorso molto tempo.
5 Preciso che io svolgo il ruolo di segretaria nell'impresa di mio fratello. La telefonata per l'incarico avvenne nel 2009-2010. Non ricordo con precisione la data in quanto non ci fu una sola telefonata ma diverse al riguardo, fatte anche da me”.
Sul punto la teste appare scarsamente attendibile, sia per la genericità della sua dichiarazione (non avendo saputo riferire la data di conferimento dell'incarico), sia poiché, avendo la teste ascoltato (solo) la voce del fratello che parlava al telefono, ella verosimilmente non ha potuto avere contezza del contenuto completo della conversazione telefonica e della identità dell'interlocutore (sul punto nulla ha specificato la testimone).
Anche in tal caso, peraltro, le circostanze affermate dalla teste risultano contraddette dal teste Parte_1 di parte convenuta, il quale ha negato che la convenuta aveva ricevuto incarico di Tes_2 predisporre ed inviare la dichiarazione unificata (Mod Unico/PF) per il 2009 ed ha affermato che il rapporto professionale con l'impresa dell'attore era terminato al momento della cessazione della stessa.
Non emerge prova del conferimento dello specifico incarico de quo neppure dalla documentazione prodotta in atti dall'attore: tali documenti risultano infatti in parte inconferenti, in quanto relativi ad un rapporto professionale diverso da quello oggetto del presente giudizio (intercorso tra la convenuta ed un soggetto terzo: , in altra parte irrilevanti, in quanto nulla dimostrano con riferimento Parte_2 al conferimento dello specifico incarico concernente la trasmissione della dichiarazione unificata per l'anno 2009.
In definitiva, tutte le considerazioni che precedono giustificano il rigetto della domanda proposta.
*****
Le spese seguono la soccombenza dell'attore , e sono liquidate, in favore della Parte_1 convenuta, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio-basso del relativo scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:
§- rigetta le domande attoree;
§- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro
7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa, come per legge;
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, il 16.01.2025
Il giudice
Gabriella Martone
6