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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4578/2020 posta in deliberazione il giorno 18/07/2024 e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Santina Massullo giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP P.IVA_1 difeso dall'avv. Federica Graglia per delega in atti appellata
E
, contumace Controparte_2
appellata
Con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5056/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0972012 Parte_1
00789923 17, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa emessa in suo danno da per la violazione di norme del codice della strada. CP Nell'ambito del suddetto giudizio, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di l'opponente ha CP proposto querela di falso avverso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R. n. 77532396568-5 attestante la notifica, a mezzo del servizio postale, del verbale n.18090017186 di accertamento della violazione suddetta, sulla cui base era stata poi irrogata la sanzione oggetto della cartella di pagamento opposta.
Il giudizio di opposizione alla suddetta cartella di pagamento è stato per l'effetto sospeso al fine di consentire la proposizione del giudizio per querela di falso.
Il ha dunque dato corso all'introduzione di tale giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 5056/2020, ha rigettato la querela di falso, ritenendo che il querelante non avesse fornito la prova della falsità della sottoscrizione, allo stesso facente carico.
A tal fine ha ritenuto che i documenti prodotti dal non fossero idonei a consentire Parte_1 un esame comparativo delle firme in sede di c.t.u.; il Tribunale ha poi evidenziato come il consulente d'ufficio non fosse potuto giungere ad un giudizio di certezza sull'autenticità della sottoscrizione in assenza dell'originale (che aveva dichiarato essere irreperibile, in CP quanto oggetto di procedura di scarto documentale definita nell'anno 2017) ed a fronte della scarsa qualità della copia fotostatica prodotta in atti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il . Parte_1
L'appellante ha in primo luogo denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non aveva tratto dal comportamento tenuto da la prova della falsità CP della firma e nella parte in cui aveva consentito al C.T.U. la prosecuzione delle operazioni peritali grafologiche sulla copia dell'avviso di ricevimento, pur in mancanza dell'originale.
L'appellante ha poi sostenuto che il Giudice di primo grado avesse erroneamente considerato il parere del c.t.u. in ordine alla falsità della firma quale meramente probabilistico e lo avesse per l'effetto ritenuto inidoneo a fornire un valido apporto alla tesi del querelante.
Il ha infine lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, Parte_1 nella parte in cui era stato disconosciuto il valore delle scritture di comparazione recanti le firme originali dell'attore, pur essendo state le stesse ritenute dal perito “sufficienti e coerenti per numero ed arco temporale”.
A fronte di tali rilievi l'appellante ha concluso per l'accoglimento della proposta querela di falso. si è costituita resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP
, già contumace in primo grado, non si è costituita neppure Controparte_3 nel presente giudizio.
All'udienza del 17 luglio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. §2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Rilievo centrale, in questo senso, ha in primo luogo l'immotivata inottemperanza di
[...]
all'ordine di esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento in contestazione, ordine CP emesso dal Tribunale all'udienza del 20.10.2015 e poi reiterato sia all'udienza del 17.3.2016 che a quella tenutasi in data 27.6.2017, nella quale veniva concesso termine sino all'udienza del
30.10.2017 per il deposito del documento, poi non avvenuto.
Da tale atteggiamento processuale possono trarsi argomenti di prova a norma del combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, 118 e 210 c.p.c., a sostegno della prospettata falsità della sottoscrizione.
In contrario non soccorrono le difese svolte da sul punto, con le quali si adduce CP
l'impossibilità di produrre l'originale del documento in quanto oggetto di una procedura di “scarto documentale” definita nell'anno 2017, posto che, come detto, l'ordine di esibizione è stato emesso dal primo Giudice sin dall'anno 2015, e dunque prima dell'asserita (e peraltro indimostrata) procedura di scarto, talché è rimasto ingiustificatamente inadempiuto.
Ne consegue, come detto, la facoltà di desumere elementi di giudizio dal contegno processuale dell'odierna appellata, la cui condotta omissiva ha impedito l'espletamento delle verifiche peritali sull'originale del documento, con conseguente limitazione delle facoltà difensive facenti capo all'attore a supporto della domanda azionata.
Gli elementi indiziari desumibili a norma delle richiamate disposizioni, in uno con gli esiti della c.t.u. espletata in primo grado, consentono di ritenere fondata la querela (in argomento, Cass., n.
1996/188).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'esperita consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di addivenire ad esiti certi, con riguardo alla non conformità della sottoscrizione alla mano del querelante, esiti che comunque sono per quanto necessario corroborati dai menzionati argomenti di prova.
La consulente ha invero dato atto di non poter giungere ad esiti di certezza in ragione del fatto che “i documenti prodotti potrebbero essere stati manomessi e/o riprodotti in modo artificioso, con le tecniche del copia e incolla, fotocomposizione o scansione e sovrapposizione, prima di essere presentati nel documento in nostro possesso”.
Di contro, la stessa c.t.u ha dato conto della piena possibilità di “stabilire se il grafismo della firma oggetto di indagine sia coerente o meno con le firme di sicura provenienza”. Per l'effetto, ha dichiarato di poter “giungere al solo parere di probabilità in merito alla effettiva apposizione della firma analizzata sul documento (cartolina raccomandata n 77532396568-5 del 17/04/2009) di indagine” e di potere invece “giungere ad un parere di certezza o alta probabilità sulla coerenza del grafismo
e della morfologia grafica della firma stessa rispetto alle comparative del signor (così a p. 13 della Parte_1
c.t.u. dr.ssa depositata in data 20.2.2019). Persona_1
Ebbene, nella fattispecie pare dirimente evidenziare come il paventato rischio di materiale manomissione del documento prodotto in copia o della sua riproduzione in modo artificioso, indicato dalla stessa c.t.u. quale determinante elemento atto ad escludere la possibilità di addivenire ad un giudizio di certezza, non si ponga nel caso di specie, posto che il documento in copia fotostatica è stato prodotto da ovvero dalla stessa parte interessata a CP comprovare la genuinità della sottoscrizione e che dunque non può essere sospettata della materiale alterazione del relativo documento.
Tanto premesso, la verifica della morfologia grafica della sottoscrizione in esame, raffrontata alle scritture comparative (della cui utilizzabilità e rilevanza probatoria non esiste alcun motivo per dubitare), ha consentito ad addivenire a risultati di certezza, nonostante l'indagine sia stata svolta su una fotocopia.
A tal fine appare utile richiamare per esteso le considerazioni conclusive svolte dal c.t.u., la quale ha rilevato:
-che “sia nei parametri grafici generali che in quelli definiti “idiotismi”, e cioè i parametri particolari e distintivi della grafia, siano emerse incongruenze di forma, sostanza e morfologia tra la firma in verifica V1 e le firme in comparazione di da C1 a C5”; Parte_1
- che la firma in verifica è “discordante rispetto alle firme in comparazione di da Parte_1
C1 a C5, e come il gesto sia risultato essere, nel suo complesso, non conforme nei parametri principali di ritmo, forma, ampiezze”;
- che seppure “la firma in verifica a nome “ ” con le comparative di Parte_1 Parte_1
recasse “alcune somiglianze formale esteriori di alcuni grafemi: in particolare della “D” e del gruppo
[...] finale del cognome “-ennar”… dallo studio dettagliato era peraltro emerso “che le apparenti somiglianze di forma non sono supportate da congruenze di Ritmo ed Ampiezze”;
- che, pur a fronte dell'assenza del parametro della pressione e della scarsa qualità della fotocopia,
“in ogni caso i parametri fondamentali di Ritmo e Ampiezze sono risultati essere incongruenti nel confronto, e … per la Legge delle Variazioni Concomitanti di proprio in questi tre parametri (Pressione, l'Ampiezza e Per_2 Velocità) risiede l'equilibrio grafico: “modificata una di queste tre componenti, le altre due si modificano indirettamente”;
-che nella fattispecie “l'immagine espressiva della grafia della scrittura in verifica è difforme ed incoerente rispetto alle scritture di sicura provenienza di (da C1 a C5)”. Parte_1
Date queste premesse la consulente d'ufficio, ribadendo l'impossibilità di escludere l'eventuale
“manomissione del documento originale, con una fotocomposizione tramite copia ed incolla e riproduzione della firma su altro documento, prima della fotocopia”, ha concluso nel senso che “la firma in verifica probabilmente non è stata apposta da ed è pertanto apocrifa” (così alle pp. 27 e ss. della c.t.u. in Parte_1 atti).
I richiamati esiti peritali, la considerazione della provenienza del documento prodotto in copia fotostatica dalla stessa (e dunque l'assoluta inverosimiglianza di un'eventuale CP
“manomissione del documento originale” tramite “fotocomposizione”), in uno con gli elementi di giudizio come detto ritraibili dall'inottemperanza all'ordine di esibizione, consentono di ritenere provata la querela di falso.
In accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve dunque essere accertata la falsità della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R. n. 77532396568-5, non riconducibile al . Parte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di CP
Nei rapporti tra il e l' , la quale è rimasta contumace Parte_1 Controparte_2
e dunque non ha contrastato la proposta querela, di modo che non può ritenersi tecnicamente soccombente, le spese del giudizio di falso debbono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 4578/2020
R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R. n. , non riconducibile al;
P.IVA_2 Parte_1
-condanna alla rifusione delle spese in favore di , che CP Parte_1 liquida per ciascun grado in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e c.u. di entrambi i gradi ed oltre accessori come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP
Roma, 28.01.2025
Il consigliere rel. Il Presidente Elena Gelato
Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4578/2020 posta in deliberazione il giorno 18/07/2024 e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Santina Massullo giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP P.IVA_1 difeso dall'avv. Federica Graglia per delega in atti appellata
E
, contumace Controparte_2
appellata
Con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5056/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0972012 Parte_1
00789923 17, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa emessa in suo danno da per la violazione di norme del codice della strada. CP Nell'ambito del suddetto giudizio, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di l'opponente ha CP proposto querela di falso avverso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R. n. 77532396568-5 attestante la notifica, a mezzo del servizio postale, del verbale n.18090017186 di accertamento della violazione suddetta, sulla cui base era stata poi irrogata la sanzione oggetto della cartella di pagamento opposta.
Il giudizio di opposizione alla suddetta cartella di pagamento è stato per l'effetto sospeso al fine di consentire la proposizione del giudizio per querela di falso.
Il ha dunque dato corso all'introduzione di tale giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 5056/2020, ha rigettato la querela di falso, ritenendo che il querelante non avesse fornito la prova della falsità della sottoscrizione, allo stesso facente carico.
A tal fine ha ritenuto che i documenti prodotti dal non fossero idonei a consentire Parte_1 un esame comparativo delle firme in sede di c.t.u.; il Tribunale ha poi evidenziato come il consulente d'ufficio non fosse potuto giungere ad un giudizio di certezza sull'autenticità della sottoscrizione in assenza dell'originale (che aveva dichiarato essere irreperibile, in CP quanto oggetto di procedura di scarto documentale definita nell'anno 2017) ed a fronte della scarsa qualità della copia fotostatica prodotta in atti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il . Parte_1
L'appellante ha in primo luogo denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non aveva tratto dal comportamento tenuto da la prova della falsità CP della firma e nella parte in cui aveva consentito al C.T.U. la prosecuzione delle operazioni peritali grafologiche sulla copia dell'avviso di ricevimento, pur in mancanza dell'originale.
L'appellante ha poi sostenuto che il Giudice di primo grado avesse erroneamente considerato il parere del c.t.u. in ordine alla falsità della firma quale meramente probabilistico e lo avesse per l'effetto ritenuto inidoneo a fornire un valido apporto alla tesi del querelante.
Il ha infine lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, Parte_1 nella parte in cui era stato disconosciuto il valore delle scritture di comparazione recanti le firme originali dell'attore, pur essendo state le stesse ritenute dal perito “sufficienti e coerenti per numero ed arco temporale”.
A fronte di tali rilievi l'appellante ha concluso per l'accoglimento della proposta querela di falso. si è costituita resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP
, già contumace in primo grado, non si è costituita neppure Controparte_3 nel presente giudizio.
All'udienza del 17 luglio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. §2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Rilievo centrale, in questo senso, ha in primo luogo l'immotivata inottemperanza di
[...]
all'ordine di esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento in contestazione, ordine CP emesso dal Tribunale all'udienza del 20.10.2015 e poi reiterato sia all'udienza del 17.3.2016 che a quella tenutasi in data 27.6.2017, nella quale veniva concesso termine sino all'udienza del
30.10.2017 per il deposito del documento, poi non avvenuto.
Da tale atteggiamento processuale possono trarsi argomenti di prova a norma del combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, 118 e 210 c.p.c., a sostegno della prospettata falsità della sottoscrizione.
In contrario non soccorrono le difese svolte da sul punto, con le quali si adduce CP
l'impossibilità di produrre l'originale del documento in quanto oggetto di una procedura di “scarto documentale” definita nell'anno 2017, posto che, come detto, l'ordine di esibizione è stato emesso dal primo Giudice sin dall'anno 2015, e dunque prima dell'asserita (e peraltro indimostrata) procedura di scarto, talché è rimasto ingiustificatamente inadempiuto.
Ne consegue, come detto, la facoltà di desumere elementi di giudizio dal contegno processuale dell'odierna appellata, la cui condotta omissiva ha impedito l'espletamento delle verifiche peritali sull'originale del documento, con conseguente limitazione delle facoltà difensive facenti capo all'attore a supporto della domanda azionata.
Gli elementi indiziari desumibili a norma delle richiamate disposizioni, in uno con gli esiti della c.t.u. espletata in primo grado, consentono di ritenere fondata la querela (in argomento, Cass., n.
1996/188).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'esperita consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di addivenire ad esiti certi, con riguardo alla non conformità della sottoscrizione alla mano del querelante, esiti che comunque sono per quanto necessario corroborati dai menzionati argomenti di prova.
La consulente ha invero dato atto di non poter giungere ad esiti di certezza in ragione del fatto che “i documenti prodotti potrebbero essere stati manomessi e/o riprodotti in modo artificioso, con le tecniche del copia e incolla, fotocomposizione o scansione e sovrapposizione, prima di essere presentati nel documento in nostro possesso”.
Di contro, la stessa c.t.u ha dato conto della piena possibilità di “stabilire se il grafismo della firma oggetto di indagine sia coerente o meno con le firme di sicura provenienza”. Per l'effetto, ha dichiarato di poter “giungere al solo parere di probabilità in merito alla effettiva apposizione della firma analizzata sul documento (cartolina raccomandata n 77532396568-5 del 17/04/2009) di indagine” e di potere invece “giungere ad un parere di certezza o alta probabilità sulla coerenza del grafismo
e della morfologia grafica della firma stessa rispetto alle comparative del signor (così a p. 13 della Parte_1
c.t.u. dr.ssa depositata in data 20.2.2019). Persona_1
Ebbene, nella fattispecie pare dirimente evidenziare come il paventato rischio di materiale manomissione del documento prodotto in copia o della sua riproduzione in modo artificioso, indicato dalla stessa c.t.u. quale determinante elemento atto ad escludere la possibilità di addivenire ad un giudizio di certezza, non si ponga nel caso di specie, posto che il documento in copia fotostatica è stato prodotto da ovvero dalla stessa parte interessata a CP comprovare la genuinità della sottoscrizione e che dunque non può essere sospettata della materiale alterazione del relativo documento.
Tanto premesso, la verifica della morfologia grafica della sottoscrizione in esame, raffrontata alle scritture comparative (della cui utilizzabilità e rilevanza probatoria non esiste alcun motivo per dubitare), ha consentito ad addivenire a risultati di certezza, nonostante l'indagine sia stata svolta su una fotocopia.
A tal fine appare utile richiamare per esteso le considerazioni conclusive svolte dal c.t.u., la quale ha rilevato:
-che “sia nei parametri grafici generali che in quelli definiti “idiotismi”, e cioè i parametri particolari e distintivi della grafia, siano emerse incongruenze di forma, sostanza e morfologia tra la firma in verifica V1 e le firme in comparazione di da C1 a C5”; Parte_1
- che la firma in verifica è “discordante rispetto alle firme in comparazione di da Parte_1
C1 a C5, e come il gesto sia risultato essere, nel suo complesso, non conforme nei parametri principali di ritmo, forma, ampiezze”;
- che seppure “la firma in verifica a nome “ ” con le comparative di Parte_1 Parte_1
recasse “alcune somiglianze formale esteriori di alcuni grafemi: in particolare della “D” e del gruppo
[...] finale del cognome “-ennar”… dallo studio dettagliato era peraltro emerso “che le apparenti somiglianze di forma non sono supportate da congruenze di Ritmo ed Ampiezze”;
- che, pur a fronte dell'assenza del parametro della pressione e della scarsa qualità della fotocopia,
“in ogni caso i parametri fondamentali di Ritmo e Ampiezze sono risultati essere incongruenti nel confronto, e … per la Legge delle Variazioni Concomitanti di proprio in questi tre parametri (Pressione, l'Ampiezza e Per_2 Velocità) risiede l'equilibrio grafico: “modificata una di queste tre componenti, le altre due si modificano indirettamente”;
-che nella fattispecie “l'immagine espressiva della grafia della scrittura in verifica è difforme ed incoerente rispetto alle scritture di sicura provenienza di (da C1 a C5)”. Parte_1
Date queste premesse la consulente d'ufficio, ribadendo l'impossibilità di escludere l'eventuale
“manomissione del documento originale, con una fotocomposizione tramite copia ed incolla e riproduzione della firma su altro documento, prima della fotocopia”, ha concluso nel senso che “la firma in verifica probabilmente non è stata apposta da ed è pertanto apocrifa” (così alle pp. 27 e ss. della c.t.u. in Parte_1 atti).
I richiamati esiti peritali, la considerazione della provenienza del documento prodotto in copia fotostatica dalla stessa (e dunque l'assoluta inverosimiglianza di un'eventuale CP
“manomissione del documento originale” tramite “fotocomposizione”), in uno con gli elementi di giudizio come detto ritraibili dall'inottemperanza all'ordine di esibizione, consentono di ritenere provata la querela di falso.
In accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve dunque essere accertata la falsità della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R. n. 77532396568-5, non riconducibile al . Parte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di CP
Nei rapporti tra il e l' , la quale è rimasta contumace Parte_1 Controparte_2
e dunque non ha contrastato la proposta querela, di modo che non può ritenersi tecnicamente soccombente, le spese del giudizio di falso debbono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 4578/2020
R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R. n. , non riconducibile al;
P.IVA_2 Parte_1
-condanna alla rifusione delle spese in favore di , che CP Parte_1 liquida per ciascun grado in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e c.u. di entrambi i gradi ed oltre accessori come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP
Roma, 28.01.2025
Il consigliere rel. Il Presidente Elena Gelato
Diego Rosario Antonio Pinto