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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
RG 17986 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 17986/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Federico Orio in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
parte adottante nei confronti di:
parte adottanda non costituita Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero; avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 21.10.2024.
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la sig.ra , divenuta poi sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il CP_2
27.7.2024, aveva instaurato con figlia della moglie, un rapporto di natura filiale Controparte_1 che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 21.10.2024, celebrata dinanzi al GOP su delega del Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, i genitori naturali dell'adottanda, sig.ri e , entrambi presenti all'udienza, prestavano CP_2 Controparte_3 il loro assenso all'adozione.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Il PM nulla opponeva.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero, l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 3) e l'adottanda nata il [...] (cfr. doc. 1) è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso i genitori naturali della adottanda, sig.ri e , CP_2 Controparte_3
e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (v. atto notorio).
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata ad [...] il [...], da parte Controparte_1 di , nato a [...] il [...]; Parte_1 DISPONE che l'adottanda ssuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga, Controparte_1 postponendolo, al proprio;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 17986/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Federico Orio in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
parte adottante nei confronti di:
parte adottanda non costituita Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero; avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 21.10.2024.
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la sig.ra , divenuta poi sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il CP_2
27.7.2024, aveva instaurato con figlia della moglie, un rapporto di natura filiale Controparte_1 che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 21.10.2024, celebrata dinanzi al GOP su delega del Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, i genitori naturali dell'adottanda, sig.ri e , entrambi presenti all'udienza, prestavano CP_2 Controparte_3 il loro assenso all'adozione.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Il PM nulla opponeva.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero, l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 3) e l'adottanda nata il [...] (cfr. doc. 1) è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso i genitori naturali della adottanda, sig.ri e , CP_2 Controparte_3
e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (v. atto notorio).
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata ad [...] il [...], da parte Controparte_1 di , nato a [...] il [...]; Parte_1 DISPONE che l'adottanda ssuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga, Controparte_1 postponendolo, al proprio;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo