Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6/2021 R.G.A.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Consigliere rel 3) Dott. Marisa Salvo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6/2021 R. G. cont. (cui è riunita la causa iscritta al n. 7/2021 R.G. cont), posta in decisione all'udienza del 21.01.2025
vertente tra con sede in Pt_1 Piazza Salimbeni n. 3 c.f. e numero Parte_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pt_1 p P.IVA_1 in persona della dott.ssa [...]
,
Controparte_1 in qualità di Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancario con funzione Recupero Crediti e rappresentante della medesima come da procura ai rogiti del dott. Per_1
[...] notaio in Pt_1 in data 12.05.2014 rep. n. 33190 racc. n. 15728, elettivamente domiciliata in
Messina via S. Filippo Bianchi n. 48 nello studio dell'avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e difende in forza della procura in calce all'atto di appello;
Appellante
Appellata (giudizio 6/21 R.G.)-ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. P.IVA_2 rappresentata da CP_4 società con sede in Pt_1 via
A. Moro iscritta al Registro delle Imprese di Pt_1 n. e c.f. P.IVA_3 R.E.A. 149681 giusta procura in Notar dott. Persona_2 da Roma del 31.08.2018 (REP. 57298/ RACC 29003) registrata
Controparte_5 (già a Roma il 4.09.2018 al n. 12057 in persona della procuratrice speciale iscritta al Registro di CP_6 società con sede in Milano Corso Venezia n. 56 p.i. P.IVA_4
CP appartenente al gruppo e soggetta all'attività di Direzione e Milano n. e c.f. P.IVA_5
CP_5Coordinamento di Pt_1 giusta procura in Notar dott.ssa Persona_3 da San
Domato Milanese del 12.03.2019 (REP. 548/RACC396) registrata in Milano il 13.03.2019 in persona
) e della dott.ssa Persona_4 (c.f.della dott.ssa CP_7 ( c.f. Codice Fiscale_2
Codice Fiscale_3 1) giusta procura speciale in Notar dott. Persona_5 da Milano del
4.07.2014 (rep. n. 392590/ racc. 86664) elettivamente domiciliata in Messina via S. Filippo Bianchi
n. 48 nello studio dell'avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e difende in forza della procura in calce all'atto di appello;
Appellante (giudizio 7/21 R.G.)
e
E_ nata a [...] il [...] c.f. Codice Fiscale_1 CP_8 nata a [...]
elettivamente domiciliate in Messina via E. L. Messina il2.12.1973 c.f. C.F._4
Pellegrino presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corvaia, che le rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione ammesse al patrocinio gratuito;
Appellate (giudizio 7/21 R.G.)- -ammesse al patrocinio a spese dello Stato
oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 5082/2014 emessa dal Tribunale di Messina in data 11.12.2014 e pubblicata in pari data ed avverso la sentenza definitiva n. 1788/2019 emessa dal
Tribunale di Messina in data 26.09.2019 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025 per le parti appellanti ed in data 16.01.2025 per le parti appellate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il Con atto di citazione regolarmente notificato E_
decreto n. 1013/07 emesso dal Tribunale di Messina ad istanza di Controparte_9
con cui le era stato ingiunto ilin nome e per conto di Parte_1
pagamento della somma di euro 27.522,96, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del c.c. n.
1313.930, intrattenuto presso la filiale di Messina.
Con ulteriore atto di citazione regolarmente notificato E_ ed CP_8 proponevano opposizione avverso il decreto n. 1045/07 emesso dal Tribunale di Messina ad istanza di
[...]
Controparte_9 in nome e per conto di Parte_1 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 54.442,91, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del c.c. n. 13218.19, intrattenuto presso la filiale di Messina da [...]
CP_1 nonché il pagamento della somma di euro 36.483,63 ( [...] Controparte_10
CP_2 limitatamente ad euro 30.987,41) oltre interessi e spese, quale saldo debitore del c.c. n.
16.339.17, intrattenuto presso la filiale di Messina da CP_8
Lamentavano le opponenti l'illegittimità dell'ingiunzione in virtù dell'accordo transattivo intercorso tra le parti ed in forza del quale era stato convenuto il pagamento della minore somma di euro
80.000,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria.
Eccepivano, altresì, l'illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi e l'usurarietà degli interessi praticati e chiedevano che, previa la rideterminazione del saldo, la banca opposta fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva la Pt_1 convenuta, che chiedeva il rigetto delle domande.
Disposto, a seguito della riunione dei giudizi, l'espletamento di c.t.u., il Tribunale con la sentenza non definitiva:
-dichiarava in relazione a tutti e tre i rapporti di c/c la nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto;
-accertava con riferimento al rapporto di c/c n.16339.37 la legittima applicazione di interessi in misura superiore a quella legale;
- accertava con riferimento al rapporto di c/c n. 13218 l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore a quella legale;
-· disponeva la remissione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di ulteriore c.t.u., riservando alla sentenza definitiva il vaglio delle residue domande e la regolamentazione delle spese.
Espletato l'incombente, con la sentenza definitiva il Tribunale: in accoglimento delle opposizioni revocava entrambi i decreti ingiuntivi;
compensava per metà le spese di lite e, per l'effetto, condannava parte opposta al pagamento, in relazione a ciascuno dei giudizi riuniti, della residua quota in favore, nell'un caso, di E_ ; nell'altro, della predetta e dell' CP_8
Avverso entrambe le sentenze proponeva appello Parte_1 limitatamente alle statuizioni concernenti l'opposizione al decreto n. 1013/07 proposta da E_ .
Si costituiva quest'ultima, eccependo l'inammissibilità dell'appello sia per la tardività della relativa proposizione per essere stato l'atto di gravame notificato il 22.12.2020 sia per l'omessa notifica alla cessionaria, Controparte_3 litisconsorte necessario, nei cui confronti, pertanto, le sentenze, relativamente alle parti impugnate da dovevano ritenersi passate in giudicato. CP_9
Nel merito, contestando la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto.
Con distinto atto avverso le medesime sentenza proponeva appello anche in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore c.f. rappresentata da CP_4 in persona della procuratrice speciale (già CP_6 a cui nella pendenza del giudizio diControparte_5
,
primo grado giusta atto del 20.12.2017, erano stati ceduti i rapporti oggetto del decreto ingiuntivo
1045/2007.
Si costituivano E_ ed CP_8 eccependo l'inammissibilità dell'appello sia per la tardività della relativa proposizione, per essere stato l'atto di gravame notificato il 22.12.2020, sia per l'omessa notifica alla cedente CP_9 litisconsorte necessario, nei cui confronti, pertanto, le
Controparte_3 dovevano ritenersi passate insentenze, relativamente alle parti impugnate da giudicato.
In via gradata, le appellate eccepivano l'improponibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da
Controparte_3 non avendo mai ricevuto comunicazione alcuna della cessione del credito.
Nel merito contestavano la fondatezza del gravame, di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 4.06.2021 la Corte, disposta la riunione dei giudizi e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 13.02.2023 - precisate le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la poneva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Con sentenza non definitiva n. 651 del 2023, la Corte: - rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalle parti appellate, volte a far valere l'inammissibilità degli appelli per tardività della relativa proposizione e per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per mancata comunicazione della cessione del credito;
-rigettava il primo motivo di gravame, con cui entrambe le appellanti avevano sostenuto che le correntiste non fossero legittimate a contestare la legittimità delle clausole contrattuali in conseguenza della transazione avente, a loro dire, efficacia novativa;
- rilevava che la decisione del Tribunale non aveva tenuto conto delle conclusioni già rassegnate dal c.t.u. nominato nel promo grado nell'elaborato del 2012 nel quale, mediante un procedimento di rielaborazione dei dati presenti nella documentazione prodotta, che non poteva considerarsi incongruente o implausibile, era stato in grado di procedere alla rideterminazione dei saldi, sebbene previa applicazione del tasso legale e non di quello convenzionale;
-che conseguentemente disponeva la rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere all'espletamento di c.t.u. volta alla rideterminazione del rapporto dare- avere tra le parti in causa in relazione ai tre rapporti di c.c. oggetto di causa.
Con ordinanza emessa in data 14.07.2023 veniva, pertanto, disposto l'espletamento di c.t.u., affidando all'ausiliario il seguente incarico:
"-proceda a nuovo calcolo del saldo finale relativamente ai conti correnti oggetto di causa, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito, la c.m.s. e computando gli interessi al saggio convenzionale - ove non superiore al tasso soglia - quanto ai conti correnti nn. 16339.37 e
13139.30; al tasso legale, invece, quanto al c.c. n. 13218; proceda, nel caso in cui l'interesse convenzionale relativo ai conti correnti nn. 16339.37 e 13139.30 sia superiore al tasso soglia, al computo degli interessi moratori nella misura di quelli corrispettivi leciti precedentemente pattuiti ex artt. 1815 comma 2 e 1218 I comma c.c. accerti l'eventuale superamento nel corso del rapporto del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.108/1996”.
Con ordinanza del 28.10.2024, disponeva il richiamo del C.T.U. per chiarimenti.
Osservava quanto segue: "premesso che la Corte ha conferito al citato professionista l'incarico di procedere alla rielaborazione dei saldi dei c.c. oggetto di causa escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito e la c.m.s. nonché computando gli interessi al saggio convenzionale- ove non superiore al tasso soglia - quanto ai conti correnti nn. 16339.37 e 13139.30 ed al tasso legale, invece, quanto al c.c. n. 13218; rilevato che il predetto ausiliario ha proceduto alla rielaborazione del saldo dei c.c., oggetto di causa, considerando pari a zero i saldi di banca;
rilevato, inoltre, che, pur avendo proceduto-in aderenza ai rilievi del c.t.p. - ad un ulteriore conteggio, tenendo conto dei saldi iniziali ed accertando, relativamente a tutti e tre i c.c., un saldo negativo a favore della banca ( pari rispettivamente a euro 16.177,07 quanto al c.c. 13139.30; ad euro a euro 27.759,88 quanto al c.c. 16339.37 ed a euro 55.661,67 quanto al c.c. 13318.59), ha concluso per l'esistenza di un saldo positivo in favore delle correntiste;
osservato, infine, che nel verificare l'eventuale superamento del c.d. tasso soglia, non ha tenuto conto del meccanismo di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16303/2018, come disposto dalla Corte nel richiamare i principi di cui alla L. 108/1996;
ritenuto che
va, pertanto, disposto il richiamo del c.t.u. affinché: - chiarisca le ragioni del contrasto sopra evidenziato e proceda all'accertamento del saldo in base ai saldi finali, proceda all'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
A seguito del deposito della integrazione della consulenza, all'udienza del 20.01.2025, rilevato che le parti avevano tempestivamente depositato note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Attesa la pronuncia di sentenza non definitiva, deve preliminarmente precisarsi che le questioni già affrontate e decise non possono in alcun modo costituire oggetto di riesame in questa sede, stante il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame sia in ordine alle questioni definite, che in ordine a quelle da esse
-
dipendenti-, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata.
Ne consegue che il giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (Cass. Civ. nn. 18834/2017;
23862/2015; 18898/2009).
In siffatta prospettiva, poiché, nella specie, la sentenza non definitiva è stata oggetto di riserva di impugnazione e non risulta conseguentemente riformata con statuizione passata in giudicato, la preclusione da essa derivante impone di considerare risolte, con efficacia vincolante in questa sede, tutte le questioni preliminari sollevate dalle appellate, così come quella concernente la portata meramente conservativa della transazione intervenuta tra le parti e la conseguente legittimazione delle allora correntiste di contestare le clausole contrattuali.
Va, in proposito, ricordare che nella sentenza parziale, la Corte, ritenuta la portata conservativa della transazione, ha osservato che “a fronte della prevista reviviscenza dell'originario rapporto, deve ritenersi corretta la valutazione del primo decidente in punto di legittimità delle contestazioni del credito sollevate dalle allora opponenti, valendo l'effettuata rinuncia solo a fronte della regolare esecuzione dell'accordo transattivo, ma non nel caso di inadempimento".
Ne discende l'inammissibilità delle richieste delle appellanti, volte ad ottenere la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o il rigetto di tutti i motivi di opposizione (v. comparse conclusionali).
Ciò in quanto non possono essere più contestate le statuizioni del primo decidente che, a seguito delle contestazioni sollevate dalle allora opponenti circa la legittimità di talune clausole contrattuali, ha dichiarato (v. sentenza parziale) la nullità - relativamente a tutti e tre i rapporti di c/c - della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto ed ha accertava con riferimento al rapporto di c/c n.13218 - l'illegittima applicazione di interessi in
-
misura superiore a quella legale.
Proprio per tale motivo, la Corte, nel disporre, a seguito della pronuncia non definitiva, l'ulteriore istruzione della controversia, ha richiamato il c.t.u. nominato in primo grado, con il mandato di procedere alla rideterminazione del saldo dei tre rapporti di c.c., oggetto di giudizio, nel rispetto delle condivise statuizioni del primo decidente.
Parimenti inconsistente è l'argomentazione delle appellate che hanno chiesto la conferma della revoca dei decreti ingiuntivi opposti, poiché- a loro dire- "richiesti ed erroneamente ottenuti sulla scorta di documentazione inadeguate e per somme rivelatesi indubbiamente non dovute".
Anche tale questione della sufficienza della documentazione prodotta è stata valutata in sede di pronuncia parziale e non può essere, pertanto, essere rimessa in discussione in questa sede.
§ Fatte tali premesse e passando al vaglio del merito, va osservato che il c.t.u., a seguito dell'ulteriore richiamo, ha rappresentato che in nessuno dei rapporti di conto corrente è stata superata la soglia di usura.
Tale conclusione smentisce recisamente l'argomentazione delle appellate, a cui dire, dai prospetti illustrativi elaborati dal c.t.u. emergerebbe il superamento del tasso ("dai prospetti che precedono tale affermazione, viene chiaramente indicato tale superamento con la dicitura "SI", dicitura che avrebbe dovuto far dichiarare l'avvenuto superamento della soglia di usura").
L'affermazione sembra essere frutto di una non corretta lettura dell'elaborato.
E' vero che il c.t.u. ha spiegato che il superamento del tasso soglia sarebbe stato rappresentato nelle tabelle "con il simbolo "SI".
Nondimeno, nessuna delle tabelle riporta siffatta affermazione, piuttosto, contrastata dall'esito negativo dell'accertamento, esplicitamente indicato dal c.t.u.
Il c.t.u. ha fornito adeguata spiegazione anche in ordine all'evidenziato contrasto tra l'accertamento, relativamente a tutti i rapporti di c/c, dell'esistenza di un saldo negativo a favore della banca e la conclusione circa la presenza di un saldo positivo in favore delle correntiste.
Ha, infatti, ricondotto le ragioni del contrastato “dall'aver impostato il software.... con il "flag"
"non tenere conto del saldo banca originario",
Giova, in proposito, ricordare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio intende assicurare continuità, nelle ipotesi in cui - come nella specie - la pretesa creditizia azionata dalla banca in sede monitoria, al fine di ottenere il pagamento del saldo, sia stata fronteggiata dalla domanda riconvenzionale della correntista, volta ad ottenere, in forza della eccepita invalidità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici, la ripetizione di importi illegittimamente percepiti
- l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che, per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:
a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile
(Cass.1763/2024; Cass. 23582/2020).
Avendo, nel caso in esame, il c.t.u. dato atto del deposito, relativamente a tutti i rapporti bancari di cui si controverte, degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura ( come, peraltro, già rilevato nella sentenza parziale ), non era necessario procedere all'azzeramento del saldo originario.
§
Infine, relativamente ai conti correnti oggetto di causa, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito, la c.m.s. e computando gli interessi al saggio convenzionale quanto ai conti correnti nn. 16339.37 e 13139.30; al tasso legale, invece, quanto al c.c. n. 13218, il c.t.u. ha così determinato i saldi dei conti correnti:
1) nuovo saldo a favore della banca del conto corrente n. 13139.30 € -16.177,67;
2) nuovo saldo a favore del correntista del conto corrente n. 16339.37 € -27.759,88;
3) nuovo saldo a favore del correntista del conto corrente n. 13218.59 € -55.661,07.
Per un totale complessivo a favore della banca di € - 99.598,62.
L'accertamento ed il conteggio operati dal Consulente risultano sicuramente convincenti per la loro coerenza tecnica e, pertanto, condivisibili.
D'altra parte, nessun rilievo critico degno di nota è stato mosso dalle parti appellate avverso il giudizio chiaro e motivato di cui all'elaborato peritale, essendosi le predette limitate a ribadire le contraddizioni già segnalate dalla Corte e superate dall'ulteriore integrazione disposta.
Ne consegue che :
1) va revocato il decreto ingiuntivo n. 1013/2007 emesso in data 5 luglio 2007, con il quale il
Tribunale di Messina ha ingiunto a Controparte 2 il pagamento della somma di € 27.522,96 in relazione all'esposizione debitoria di cui al conto corrente n. 13139.30 con condanna di
Controparte 2 al pagamento di € 16.177,67, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n.13139.30 da lei intrattenuto presso la filiale di Messina;
2) va revocato il decreto ingiuntivo n. 1045/2007 emesso in data 9 luglio 2007, limitatamente Contr alla parte in cui il Tribunale di Messina ha ingiunto il pagamento a favore di
[...] della somma di Controparte_9 (in nome e per conto di Parte_1
€ 36.483,61 quale saldo debitore del conto corrente n.16339.37 con condanna di [...]
CP_2 ed CP_8 in solido al pagamento in favore di Controparte_3 in persona del legale rappresentate pro tempore della somma di € €27.759,88 oltre interessi e spese;
3) va, invece, rigettata l'opposizione avverso il medesimo decreto, nella parte in cui il Tribunale ha ingiunto alle predette il pagamento quale saldo debitore del conto corrente n. 13218.59 intrattenuto presso la filiale di Messina da Parte_2
[... della somma di € 54.442,91, non potendo, in esito ad opposizione, pronunciarsi condanna ad una somma superiore (€ -55.661,07) rispetto a quella oggetto della pretesa creditizia azionata dalla banca ed originariamente portata dall'ingiunzione.
Resta, a questo punto, di procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio, che, poichè statuizione accessoria alla decisione di merito, deve essere rivisitata alla luce dell'esito finale della lite.
Invero, la parziale riforma delle sentenze impugnate impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. ad un nuovo regolamento di esse (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
Va osservato che, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass. n. 17854/2020).
Vale, ancora, rammentare che, secondo l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della
Suprema Corte, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale ma in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c. p. c. (così Cass. Civ. S. U. n.
32061/2022; in senso conforme da ultimo Cass. Civ. 13827/2024).
Nella specie, sebbene il ridimensionamento della pretesa creditizia azionata dalla Pt_1 in sede monitoria non valga a fondarne la totale soccombenza, occorre, però, considerare che tale pretesa è stata contrastata dalla domanda di ripetizione di indebito avanzata dalle correntiste e fondata sulla riconosciuta e dichiarata illegittimità di talune clausole contrattuali.
La presenza di domande contrapposte configura quella soccombenza reciproca che giustifica la parziale compensazione delle spese. Considerata prevalente la soccombenza delle odierne appellate, va disposta la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/3 con condanna delle predette, in solido tra loro, al pagamento della residua quota.
Tale condanna non è impedita dall'ammissione delle appellate al gratuito patrocinio, giacchè tale beneficio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte
- in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
Le spese del primo e del secondo grado del giudizio si liquidano come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso>> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza" (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi .
Quanto alle modalità di liquidazione del compenso, ritiene la Corte doversi liquidare un unico onorario in favore delle appellanti.
Dette parti, pur essendosi costituite con distinti atti ed avendo anche nel corso del giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano assistite dal medesimo difensore che, pur assistendo due parti, ha svolto un'unica opera difensiva versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. civ., n. 29651/2018; Cass. civ., n. 11591/2015). Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno defensionale, tanto che gli atti difensivi si distinguono solo per la relativa intestazione.
Nella medesima proporzione vanno ripartite le spese di c. t. u. di primo grado come liquidate già in atti (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione a carico di entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u.).
Anche quanto alle spese della c.t.u. integrativa, espletata in questo grado di giudizio, si reputa equo porle a carico delle appellanti in ragione di 1/3 ed a carico delle appellate nella residua quota (e ferma sempre restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni col C. t.
u.)
E' utile ricordare in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, tale che le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.: esse perciò possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (da ultimo così Cass.
Civ. n. 16074/2023; in senso conforme Cass. Civ. nn. 11068/2020, 17739/2016).
Va effettuata con separato decreto la liquidazione dei compensi in favore del procuratore delle appellate per l'attività prestata in favore delle medesime ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/2021 R. G. cont.( cui è riunita la causa iscritta al n. 7/2021 in persona del R.G. cont), sugli appelli riuniti proposti da Parte_1
rappresentata da CP_4 in persona legale rappresentante pro tempore e da CP_3
,
della procuratrice Controparte_5 avverso la sentenza non definitiva n. 5082/2014 emessa dal Tribunale di Messina in data 11.12.2014 e pubblicata in pari data ed avverso la sentenza definitiva n. 1788/2019 emessa dal Tribunale di Messina in data 26.09.2019 e pubblicata in pari data, in parziale riforma delle stesse, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, in parziale riforma delle sentenze impugnate, revoca il decreto ingiuntivo n. 1013/2007 emesso in data 5 luglio 2007, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto a E_ il pagamento della somma di € 27.522,96 in relazione all'esposizione debitoria di cui al conto corrente n. 13139.30 proposto dalla
[...]
al pagamento di € 16.177,67, oltre Parte_1 e condanna E_ interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n.13139.30 da lei intrattenuto presso la filiale di Messina;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2007 del 9 luglio 2007 limitatamente alla parte in cui il
E_ e CP_8 il pagamento a favore di Tribunale di Messina ha ingiunto a
(in nome e per conto di Parte_1 Controparte_9
della somma di € € 36.483,61 quale saldo debitore del conto corrente n.16339.37 e condanna ed CP_8 in solido al pagamento in favore di Controparte_3 E_ in persona del legale rappresentate pro tempore della somma di € €27.759,88 oltre interessi e spese;
3) rigetta l'opposizione avverso il medesimo decreto, nella parte in cui il Tribunale ha ingiunto alle predette il pagamento quale saldo debitore del conto corrente n. 13218.59 intrattenuto presso la filiale di Messina da dellaParte_2
somma di € 54.442,91 e, per l'effetto, conferma in parte qua il decreto opposto;
4) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese del doppio grado e, per l'effetto, condanna
E_ e CP_8 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'allora banca opposta della residua quota, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.635,00 (di cui € 867,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, € 1.934,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 1.267,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (se dovute) e per il secondo grado, la somma di € 4.668,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 667,00 per la fase introduttiva, € 1.267,00 per la fase istruttoria e di trattazione, e € 1.734,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge ( se dovute);
5) pone definitivamente a carico delle appellate nella misura di 2/3 e delle appellanti nella residua quota le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come già liquidate dal primo decidente, e di quella integrativa espletata in questo grado di giudizio ( ferma sempre restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni col c. t. u.)
6) provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese per l'attività prestata dal procuratore delle appellate, ammesse al beneficio del patrocinio gratuito
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 30.05.2025
Il Consigliere Est Il Presidente
Dott. Massimo Gullino Dott.ssa Marisa Salvo