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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 403/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av ll'avv. Fuso. Per e nessuno compare. Parte_1 CP_2
Il Giudice D ttamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e Parte_1 CP_2 di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 06.05.2024 al 06.07.2024 con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento della somma di euro 2.302,85 e della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 520,01.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub-committente CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_2 contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_6 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nel ricorso vanno tuttavia corretti nei termini che seguono. Invero, dalla lettura dei prospetti paga emerge un credito, per voci aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 2.603,89 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festviità non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 219,06. Nel primo caso, trattasi di importi superiori a quelli rivendicati nel ricorso e a questi, quale petitum, occorre limitarsi, a nulla rilevando le clausole “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura retributiva” e “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura risarcitoria”, dal momento che clausole siffatte non posono essere considerate, di per sé, come clausole meramente di stile «quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi» [Cass., n. 6350/2010], ciò che, data la natura documentale del credito è circostanza da escludersi. La domanda verso , invece, va accolta limitatamente alla somma di euro 219,06. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a . CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in CP_2 CP_6 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 2.302,85. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_6 CP_2
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato CP_1 resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_6 CP_2 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la Controparte_4 somma di euro 219,06, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
2.302,85 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e Controparte_4 CP_2 manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna e , in solido fra loro, a Controparte_4 CP_2 rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av ll'avv. Fuso. Per e nessuno compare. Parte_1 CP_2
Il Giudice D ttamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e Parte_1 CP_2 di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 06.05.2024 al 06.07.2024 con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento della somma di euro 2.302,85 e della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 520,01.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub-committente CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_2 contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_6 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nel ricorso vanno tuttavia corretti nei termini che seguono. Invero, dalla lettura dei prospetti paga emerge un credito, per voci aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 2.603,89 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festviità non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 219,06. Nel primo caso, trattasi di importi superiori a quelli rivendicati nel ricorso e a questi, quale petitum, occorre limitarsi, a nulla rilevando le clausole “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura retributiva” e “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura risarcitoria”, dal momento che clausole siffatte non posono essere considerate, di per sé, come clausole meramente di stile «quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi» [Cass., n. 6350/2010], ciò che, data la natura documentale del credito è circostanza da escludersi. La domanda verso , invece, va accolta limitatamente alla somma di euro 219,06. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a . CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in CP_2 CP_6 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 2.302,85. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_6 CP_2
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato CP_1 resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_6 CP_2 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la Controparte_4 somma di euro 219,06, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
2.302,85 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e Controparte_4 CP_2 manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna e , in solido fra loro, a Controparte_4 CP_2 rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri