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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 17.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15861 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nata l'[...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Nicola Zinzi, Parte_1 con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Avellino alla Via Piave n. 59, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del 27.4.2023, notificato alla ricorrente il 10.7.2023, il Questore della Provincia di Avellino rigettava l'istanza, presentata il 21.6.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 26.10.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 20.7.2023, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: il proprio orientamento bisessuale, il ripudio familiare derivato dalla diffusione della notizia e la recisione di qualunque legame con il paese di origine;
l'intolleranza nei riguardi delle minoranze LGBTI;
l'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. In particolare, per quanto concerne il suo vissuto in Georgia, nel ricorso si narrava che, sposata e con un figlio di 26 anni, che aveva abbandonato la casa familiare per i difficili rapporti con il padre, “La relazione con il coniuge non è stata mai stabile a causa del temperamento pagina 1 di 12 irascibile ed irriguardoso dell'uomo nei suoi riguardi (e anche del figlio) dal quale sovente veniva maltrattata psicologicamente ed a volte materialmente, generando sconforto e sofferenza culminata nel 2017 con la conversione dalla religione ortodossa al cattolicesimo. Inoltre, il crescente stato d'animo di inquietudine che ne è derivato l'ha emotivamente coinvolta e nel corso degli ultimi 5 anni l'ha orientata dapprima all'omosessualità e successivamente alla bisessualità asincrona (alternando, dapprima, rapporti omosessuali che eterosessuali). Tale condizione personale ha definitivamente provocato la rottura con il coniuge che, disapprovando le sue scelte e i suoi orientamenti, l'ha cacciata di casa, costringendola a vivere in una situazione di disagio sociale, affettivo ed economico, avendo perso anche il lavoro. Ormai sola, senza alcun legame familiare (il figlio nel frattempo si era trasferito per lavoro all'estero) e anche mal vista in città per la sua condizione di omosessuale, nel 2019 decideva di lasciare il Paese e si recava in Turchia, dove con difficoltà ha vissuto la sua condizione, rischiando anche di essere incarcerata. Nel settembre 2021 dalla Turchia ha deciso di recarsi in Italia…In particolare, l'istante svolge il lavoro di assistente familiare nella piccola cittadina di Montemiletto (AV) e la paga che percepisce (senza regolare contratto) costituisce un reddito idoneo a garantirle nel nostro Paese una esistenza libera e dignitosa, permettendole anche di aiutare il figlio, che ora vive in Georgia, al quale periodicamente invia denaro”. Persona_1
L'attrice chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e di ogni atto consequenziale, con il quale era stata rifiutata la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del dlgs 286/98 (permesso per protezione speciale); di accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 19 c.
1.1 Dlgs 286/98, sia sulla base della previgente formulazione che in base a quella in vigore ex DL 20/2023, di durata massima consentita e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2 e 6 comma 1-bis TUI e dell'art. 32 comma 3 del lgs 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 c. 1 lett. E) del D.L. 130/2020, con ordine al questore competente di rilascio del permesso di soggiorno. In via subordinata, chiedeva di accertare il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi ex umanitari ai sensi dell'art. 5 c. 6 del Dlgs 286/98 (TUI), con conseguente trasmissione degli atti al questore competente per il rilascio del relativo titolo di soggiorno. Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto si costituiva il 13.9.2023 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 20.9.2023 era accolta l'istanza cautelare ed era fissata l'udienza per disporre del libero interrogatorio della ricorrente. A ciò si provvedeva all'udienza del 20.11.2024, in esito alla quale la causa era rinviata dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 17.9.2025, per la discussione della causa, ex art. 281terdecies c.p.c.. Il 25.8.2025 la ricorrente depositava una memoria e documenti. All'udienza del 17.9.2025, presente la ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di pagina 2 di 12 protezione speciale. Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate all'art. 19 comma t.u.i. dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di pagina 3 di 12 solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, come su evidenziato, la richiedente ha basato la pretesa titolarità del diritto invocato in questa sede sul timore di rimpatrio conseguente al dichiarato orientamento sessuale ed al trattamento discriminatorio e persecutorio perpetrato in Georgia contro gli esponenti della comunità LGBTI, che dovrebbe subire, oltre al ripudio familiare, nonché sull'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Per ciò che concerne la dichiarata bisessualità, alla luce dell'esame complessivo delle dichiarazioni contenute nel ricorso e di quelle rese dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale non ritiene verosimile che l'attrice appartenga alla minoranza LGBTI e che, dunque, in caso di rimpatrio, sia esposta al rischio di persecuzioni. Innanzitutto, si nota che nel parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno, sinteticamente riportato nel preavviso di rigetto della domanda, che la medesima ha ricevuto il 31.1.2023 (cfr. fascicolo attrice), non vi è la disamina di motivi connessi ad un dichiarato orientamento sessuale ma solo quella delle ragioni per ritenere inesistente qualunque forma d'integrazione sul territorio nazionale o di vulnerabilità, al contrario pagina 4 di 12 risaltando il dichiarato possesso di legami familiari in patria. A tale preavviso, come emerge dal provvedimento, la ricorrente non ha replicato. In secondo luogo, non si può fare a meno di notare che, solo dopo essere stata incalzata dal giudice istruttore durante il suo esame, la medesima ha mutato versione in merito alle ragioni per le quali è, a suo dire, partita dalla Georgia, il 27.9.2021, con un aereo che, fatto scalo a Varsavia, l'ha condotta a Napoli il 29.9.2021. Dinanzi al giudice la ricorrente ha inizialmente asserito di essere venuta in Italia in occasione del matrimonio di una sua amica georgiana, che vive a Montefredane e che si sposava il 18.9.2021, dichiarando di avere voluto partecipare alle nozze e di avere, in seguito, deciso di rimanere in Italia. Dopo avere anche tentato di sostenere di essersi determinata a stabilirsi in un paese a lei estraneo - in cui mai era venuta prima e nel quale era giunta solo per partecipare ad un matrimonio - solo per avere letto, nei libri di scuola, che l'Italia è un bel paese;
dopo avere anche provato ad affermare di non essere ripartita per la Georgia, subito dopo il matrimonio, perché il visto le scadeva dopo tre mesi;
dopo che il giudice le ha evidenziato la scarsa plausibilità di tali spiegazioni in ordine al motivo per cui è giunta e si è trattenuta in Italia, la ricorrente ha ammesso di essere rimasta sul territorio nazionale per lavorare e di non essere subito ripartita per la Georgia perché, da subito, si è messa a cercare lavoro. Inoltre, ha riconosciuto di non avere preferito recarsi nuovamente in Turchia per trovare un'occupazione, sebbene vi fosse già stata dal 2017 al 2020, lavorando come badante, perché ha constatato che in Italia era meglio retribuita. Ha, in seguito, infine, ammesso di essere venuta in Italia, in realtà, per trovare lavoro. Si ritiene opportuno riportare le dichiarazioni sul punto rese a verbale, le quali rivelano la scarsa collaborazione della ricorrente a riportare circostanze veritiere in ordine ai motivi per cui è giunta sul territorio nazionale: “D. mi spieghi come è possibile che una persona che fa un viaggio all'estero solo per andare alla festa di matrimonio di un'amica decide di rimanere in un paese del tutto sconosciuto? R. perché dai libri di scuola avevo appreso che è un bel paese D. ti evidenzio la scarsa plausibilità della risposta, soprattutto considerando che in precedenza sei stata anni a lavorare all'estero R. sono rimasta in Italia per lavorare, dopo essere venuta per l'occasione del matrimonio. D. perché dovevi lavorare in Italia? Non potevi lavorare in Turchia, che era un paese che già conoscevi, o nel tuo paese? R. perché qui, a Montemiletto, con il lavoro che svolgo guadagno meglio D. che lavoro svolgi a Montemiletto? R. faccio la badante di persone anziane? D. fai questo lavoro dal 2021? R. sì, ho solo cambiato famiglia D. come hai trovato lavoro quando sei venuta in Italia? R. un amico del marito della mia amica, un italiano, venne a trovare la mia amica a casa sua;
lo conobbi e mi disse che aveva bisogno di una badante per dei suoi cugini anziani D. dopo quanto tempo dal tuo arrivo in Italia hai trovato questo lavoro? R. dopo due mesi D. come mai, finita la festa di matrimonio della tua amica, non sei rientrata nel tuo paese e sei pagina 5 di 12 rimasta in Italia due mesi? R. perché il mio visto durava tre mesi D. questo non spiega perché sei voluta rimanere in Italia R. perché mi sono messa a cercare un lavoro L'interprete e la ricorrente parlano tra di loro Il giudice chiede all'interprete cosa si stanno dicendo L'interprete dichiara: “mi ha chiesto di aiutarla ma io le ho risposto che devo riferire quello che dichiara” D. mi sembra, dunque, che sei venuta in Italia per trovare lavoro? R. sì, è così”. Ancora, utile è sottolineare che la ricorrente ha dichiarato dinanzi al giudice che quello per l'Italia non è stato il primo viaggio condotto per cercare migliori occasioni lavorative, essendo stato preceduto, come detto, da quello che dal 2017 al 2020 l'ha portata in Turchia a prestare l'attività di badante per anziani. In particolare, l'istante ha riferito al giudice che in Turchia soleva trattenersi tre mesi a lavorare e rientrare in patria, per ripartire nuovamente per la Turchia;
ha anche spiegato di avere scelto di recarsi, in particolare, ad Ankara perché già vi viveva e lavorava sua madre, fin dal 2008. La narrazione offerta dalla medesima nel ricorso è, invece, molto diversa. Non solo non ha mai ammesso di essersi recata, dapprima, in Turchia e, quindi, in Italia per motivi lavorativi, ma ha asserito di avere raggiunto la Turchia nel 2019 e di essere partita da tale paese, nel settembre 2021, per recarsi in Italia. La medesima ha anche spiegato differentemente le ragioni della decisione di recarsi in Turchia. Nel ricorso, ella ha addotto la difficile condizione personale in cui versava in Georgia, dovuta alla violenza domestica che pativa per mano del marito e che era stata acuita dalla sua conversione alla religione cattolica, avvenuta nel 2017, ed alla maturazione, verificatasi negli ultimi cinque anni, del suo orientamento, dapprima, omosessuale ed in seguito bisessuale. Ella ha asserito nel ricorso che tali sue scelte, in campo religioso e personale, determinarono la definitiva rottura con il coniuge che, disapprovandola, la cacciò di casa, costringendola a vivere in una situazione di disagio sociale, affettivo ed economico, avendo perso anche il lavoro. Dinanzi al giudice, invece, la richiedente ha collocato cronologicamente in modo differente la rottura con il coniuge, dichiarando di essersi separata dal marito, vivendo per conto proprio, fin dal 2006, e di non avere mai più avuto contatti con lui da allora. Per ciò che concerne la rappresentazione delle circostanze in cui ha acquisito la consapevolezza del dichiarato orientamento bisessuale, non si può fare a meno di notare che l'istante è stata estremamente generica. La stessa si è limitata a sostenere di averlo scoperto nel 2003\2004, quando cominciò a frequentare le mamme dei bambini che incontrava, quando andava ad accompagnare suo figlio a scuola. Chiestole come si è sentita quando ha preso coscienza di tale orientamento, ha molto superficialmente risposto che non si sentiva bene e che non era piacevole perché non capiva cosa le stesse accadendo. Ha, inoltre, affermato di non avere mai conosciuto altre persone omosessuali o bisessuali, di non avere mai preso contatti con associazioni georgiane a tutela dei diritti di tale minoranza, di avere tentato, solo una volta, nel suo paese, di approcciarsi ad una donna, che le rispose che era già impegnata, e di non avere mai più ricercato contatti con una donna con cui avere pagina 6 di 12 relazioni, né in Georgia, né in Turchia, né in Italia. In particolare, ha risposto al giudice di non avere proprio pensato di rivolgersi in Italia ad associazioni a tutela delle minoranze LGBTI, pur dopo avere iniziato ad apprendere la lingua italiana, né ad approcciarsi ad una donna, rimarcando il fatto di dedicarsi sul territorio nazionale solo al lavoro, così come accaduto in Turchia. La scarsissima consistenza delle dichiarazioni rese dall'istante sul proprio orientamento sessuale, unitamente alla considerazione di tutte le altre affermazioni rese a proposito dei motivi per i quali si è più volte trasferita dal suo paese per cercare lavoro, rendono inverosimile che la bisessualità sia stato il motivo per cui si è allontanata dalla Georgia e non vuole tornarvi, essendo, al contrario, evidente che le ragioni sono state esclusivamente economiche. A nulla valgono, peraltro, le osservazioni difensive formulate dalla ricorrente nelle note del 25.8.2025, laddove ha alluso all'impatto che la storia di violenza domestica subita dal marito e la repressione del proprio orientamento sessuale possono avere esercitato sulla sua capacità di narrare i fatti in modo lineare e coerente. In primo luogo, si osserva che l'istante non ha minimamente dichiarato e provato o chiesto di provare di avere subito traumi conseguenti alle esperienze vissute ed un disturbo post-traumatico da stress, di cui non vi è diagnosi alcuna in atti. In secondo luogo, la necessità di avere prova dell'esistenza di tale causa specifica di vulnerabilità tanto più è stata imposta dal fatto che, contrariamente a ciò che ha asserito nel ricorso, in cui ha collocato la rottura con il marito intorno al 2017, dinanzi al giudice la richiedente ha riconosciuto di non avere più avuto nulla a che fare con il coniuge da quando si è separata, nel 2006, andando a vivere per conto proprio e decidendo di partire per l'Italia, dichiaratamente per motivi di lavoro, preferendola alla Turchia, ben 15 anni dopo. Per ciò che concerne l'integrazione sul territorio nazionale, il Collegio evidenzia che dinanzi al giudice istruttore la richiedente ha dichiarato di avere iniziato a lavorare dopo due mesi dal suo arrivo in Italia, a Montemiletto, come badante di persone anziane, asserendo che è l'occupazione che tuttora la impiega. Ha affermato di guadagnare 1000 euro dal maggio 2023. “Prima di maggio, dal mese di gennaio al mese di aprile 2023, guadagnavo 800 euro al mese. Nel 2022 ho lavorato tutto l'anno e ho guadagnato 800 euro al mese. Lavoro continuativamente, tutti i mesi, anche quest'anno, percependo 1000 euro al mese” (cfr. verbale di udienza). La medesima, inoltre, ha depositato in giudizio uno scritto, la cui firma ha attribuito a tale , in cui questi avrebbe manifestato, il 14.7.2023, la sua disponibilità Parte_2 ad a assistente familiare e di essere in attesa degli estremi del permesso di soggiorno per concludere il contratto. Ha anche depositato la dichiarazione di ospitalità offertale dal medesimo soggetto e resa da quest'ultimo, indirizzata alla Questura di Avellino, con allegata la copia della carta d'identità del dichiarante. L'attrice ha, quindi, dedotto nelle note del 25.8.2025 di essere dovuta ricorrere ad una richiesta d'intervento ispettivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino per vedersi riconosciute le spettanze retributive e previdenziali non percepite da Parte_2 nel periodo di lavoro compreso tra il 14.7.2023 e l'1.4.2025. Ha richiesta, nella quale ella ha specificato di avere percepito 900,00 euro al mese dal 14.7.2023 al 17.6.2024 e, quindi, 600,00 al mese fino all'1.4.2025. pagina 7 di 12 Orbene, il Collegio osserva che, benchè l'istante si sia trovata nella condizione di essere vicina alle fonti di prova dei fatti che ha allegato e che concernono il rapporto di lavoro, a suo dire irregolarmente intrattenuto con , trattandosi di Parte_2 accadimenti avvenuti sul territorio nazionale, la medesima non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c.. Questo Collegio ricorda, infatti, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Le dichiarazioni scritte a firma attribuita a sono meri indizi, Parte_2 poiché, innanzitutto, non vi è certezza della loro provenienza dal soggetto cui si riferirebbero, nemmeno considerando la produzione della copia della sua presunta carta d'identità. Inoltre, tale soggetto avrebbe dichiarato di essere favorevole a prendere in considerazione la possibilità di assumere la richiedente e di concludere il contratto di lavoro, pagina 8 di 12 disponendo degli estremi del permesso di soggiorno della medesima che, invero, quest'ultima non aveva. Lo stesso soggetto, inoltre, avrebbe dichiarato di ospitare l'attrice ma lo scritto che contiene tale affermazione non risulta essere mai stato effettivamente presentato all'autorità alla quale il dichiarante si sarebbe rivolto, la Questura di Avellino. Nessuna prova, infatti, vi è di un suo inoltro o di un suo ricevimento da parte della p.a. In definitiva, pur potendo provare l'effettivo svolgimento, sia pure irregolare, del dedotto rapporto di lavoro domestico, l'attrice non vi ha provveduto, ritenendo di potersi giovare, sul piano probatorio, delle dichiarazioni a suo favore rese dalla stessa, sia dinanzi al giudice, sia nella richiesta d'ispezione, oltre che di pochi e scarsi indizi, quali sono le dichiarazioni attribuite, senza alcuna certezza giuridica, al presunto datore di lavoro. Il rapporto di lavoro domestico regolare, costituito con a decorrere Persona_2 dal 4.8.2025, a cui si riferisce la denuncia di assunzione inviata all'INPS, depositata in giudizio, rappresenta, invece, un elemento sufficiente a dimostrare un apprezzabile sforzo dell'attrice d'integrarsi in modo regolare sul piano lavorativo, considerando lo scadimento significativo delle condizioni di vita, cui andrebbe incontro ritornando in Georgia. Infatti, il Collegio non può ignorare i numerosi trascorsi migratori che l'istante ha narrato dinanzi al giudice istruttore e che sono sempre stati determinati da motivi di lavoro. Tali vicissitudini devono essere considerate unitamente all'età matura dell'attrice, poiché verosimilmente esse la rendono maggiormente vulnerabile. Il rimpatrio, inoltre, acuirebbe tale condizione poiché la immetterebbe in un contesto lavorativo oggettivamente critico per le donne. Il rapporto 2025 di HRW sui diritti umani in Georgia del 16.1.2025 riferisce che la Georgia ha compiuto significativi passi indietro sui diritti umani nel 2024, con diverse nuove leggi repressive che minano la libertà di espressione e di associazione e che a novembre, il partito al governo ha sospeso gli sforzi per aprire i negoziati di adesione all'UE fino alla fine del 2028, provocando proteste di massa in tutto il paese. Aggiunge, inoltre, che i diritti dei lavoratori continuano a essere una seria preoccupazione. Le normative sugli straordinari sono deboli, il furto di salario è diffuso, le tutele sociali sono minime e i salari sono di fatto non regolamentati. Il salario minimo nazionale di 20 GEL al mese (7 $ USA) non è stato aggiornato dal 1999 ed è quasi 93 volte inferiore al salario di sussistenza stimato di 1.858 GEL. Il rapporto della medesima fonte del 2023 riporta che, nonostante i recenti miglioramenti legislativi, le condizioni di lavoro rimangono un problema in Georgia. Le norme sugli straordinari sono deboli, le tutele sociali sono minime, i sindacati non hanno garanzie legali che permettano loro di contrattare efficacemente per ottenere cambiamenti sistemici e la carenza di risorse ostacola l'efficacia dell'Ispettorato del lavoro. I salari sono di fatto non regolamentati, consentendo lo sfruttamento dei lavoratori vulnerabili. Il salario minimo mensile di 20 GEL (circa 7 dollari) è 12 volte inferiore al minimo vitale. I salari bassi sono aggravati da una cultura del lavoro che normalizza il furto di salario (Human Rights Watch: World Report 2023 - Georgia, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085416.htm). Il furto di salario è una delle violazioni dei diritti del lavoro più diffuse all'attualità in Georgia, eppure rimane per lo più ignorato nei dibattiti sulle politiche del lavoro. Il fenomeno consiste nel mancato pagamento, da pagina 9 di 12 parte del datore di lavoro, di una somma di denaro legalmente dovuta a un dipendente. Copre un'ampia gamma di infrazioni, tra cui il lavoro straordinario non retribuito, la detrazione illegale del salario, le mance non pagate, il mancato pagamento delle ferie e altro ancora. Tutti questi comportamenti sono illegali secondo la legge georgiana. Il furto di salario può essere considerato essenzialmente la "dimensione economica" delle violazioni dei diritti dei lavoratori e serve quindi come indicatore di quanto possano essere comuni le altre violazioni dei diritti del lavoro (Georgia Fair Labor Platform, Wage Theft in Georgia: The Financial Impact of Labor Rights Violations, July 2022, https://shroma.ge/en/reports- en/wage-theft-en/). Un rapporto della Georgia Fair Labor Platform, una coalizione di sindacati e gruppi non governativi, pubblicato a luglio 2022, ha rilevato che l'88% dei lavoratori presi a campione non porta a casa l'intera retribuzione a causa del furto di salario. In particolare, dei 3.167 lavoratori che hanno utilizzato il Controparte_2 tra dicembre 2020 e giugno 2022, uno strumento online c se hanno subito un furto di salario, 2.789 hanno dichiarato di essere stati vittime di almeno una forma di furto di salario sul posto di lavoro. Le perdite dichiarate a causa del furto di salario ammontano a 25.585.074 GEL all'anno - una media di 8.079 GEL a persona, all'anno. Secondo il rapporto, la forma più comune di furto di salario in Georgia è il lavoro "fuori orario", definito come lavoro obbligatorio che non viene conteggiato come parte del normale orario di lavoro. Oltre il 75% dei dipendenti ha dichiarato di essere stato costretto a svolgere lavoro fuori orario non retribuito nell'ultimo anno. Anche gli straordinari non retribuiti erano estremamente comuni. Dei 1.253 dipendenti che hanno dichiarato di aver fatto straordinari su richiesta del datore di lavoro, ben 1.072 (85,6%) hanno affermato di non essere stati pagati per questo lavoro. Il furto di salario è particolarmente diffuso nel settore sanitario, dove un'enorme percentuale di dipendenti lavora già per salari estremamente bassi. Nel 2021, l'Ispettorato del lavoro ha trovato prove di furto di salario in 86 delle 110 cliniche mediche ispezionate. Questi casi erano per lo più legati ai sussidi Covid-19 forniti dallo Stato, destinati a incrementare la retribuzione del personale medico, ma spesso non venivano versati ai dipendenti. Alcune cliniche non hanno nemmeno pagato gli stipendi ai dipendenti per diversi mesi. Ad esempio, il rapporto di ispezione di una clinica mostra che tra settembre 2020 e agosto 2021 sono stati pagati gli stipendi solo a 2 dei 129 dipendenti. D'altra parte, è stato riferito che molti direttori e vicedirettori di queste cliniche hanno aumentato i loro stipendi da cinque a dieci volte attraverso l'uso illegale dei fondi statali (Georgia Fair Labor Platform, Fair Labor Platform report: 88% of workers in Georgia have experienced wage theft, 22 July 2022, https://shroma.ge/en/news-en/wage- theft-report-launch-en/). A ciò si aggiunge che il Codice del lavoro georgiano stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la parità di retribuzione a parità di lavoro tra dipendenti maschi e femmine (Codice del lavoro della Georgia, https://matsne.gov.ge/en/document/view/1155567?publication=21). Tuttavia, il report del Dipartimento di Stato Americano del 2021 segnala che la discriminazione sul posto di lavoro contro le donne è diffusa e poco segnalata. Durante i colloqui di lavoro, alle donne vengono spesso poste domande specifiche sullo stato civile, sulla pianificazione familiare e sulle responsabilità domestiche (US Department of State: pagina 10 di 12 2021 Country Report on Human Rights Practices: Georgia, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html). Secondo i dati statistici nazionali, il salario medio mensile delle donne rappresenta solo i due terzi del salario medio mensile degli uomini (National Statistics Office of Georgia, Women and Men in Georgia, 2021, https://www.geostat.ge/en/single-archive/3362). Le donne sono sovra rappresentate in posizioni poco retribuite e poco qualificate, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali e accademiche, e hanno meno possibilità di ricevere promozioni. Ancora il cit. rapporto USDOS del 23.4.2024 riferisce che Le organizzazioni della società civile hanno continuato a segnalare discriminazioni contro le donne sul posto di lavoro. Il PDO ha monitorato i reclami per l'uguaglianza di genere, in particolare quelli riguardanti violenza domestica e molestie sul posto di lavoro, e ha affermato che l'uguaglianza di genere rimaneva un problema. Anche l'Human Rights Center ha segnalato che la discriminazione sul posto di lavoro rimaneva un problema. Il rientro in patria della ricorrente - versante nelle condizioni soggettive su sottolineate - attuato nel contesto sociale su descritto, la esporrebbe al rischio di grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti, arrecandole la violazione del diritto al rispetto alla vita privata, assicurato dagli artt. 8 CEDU e 2, 3 e 117 C. Sussiste, quindi, la condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Non è consentito, invece, a questo giudice di impartire, nel definire la lite, circoscritta esclusivamente al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, delle indicazioni, da trasfondere nel dispositivo, circa il regime giuridico al quale il relativo permesso dovrebbe essere soggetto, nell'eventualità in cui in futuro si pongano questioni giuridiche con il convenuto – come la convertibilità del permesso conseguito in quello di lavoro – che non spetta al Tribunale adito risolvere in via preventiva. Ogni provvedimento con il quale si definisce una controversia e, con esso, il relativo dispositivo possono contenere esclusivamente i dicta, principali ed accessori, dichiarativi, costitutivi o condannatori, decisi per risolvere la lite hic et hinde sorta, sulla base degli accertamenti compiuti e delle questioni dibattute nel processo. Le specificazioni che l'attrice vuole siano effettuate nel dispositivo sono, invece, strumenti con cui conseguire surrettiziamente dal giudice la soluzione, in via preventiva, di questioni mai agitate nella presente controversia e che mai sarebbero potute esserlo, in quanto ipotetiche e comunque esulanti del tutto dalla giurisdizione del g.o., giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 t.u.i. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della pagina 11 di 12 Provincia di Avellino;
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.9.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 12 di 12
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 17.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15861 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nata l'[...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Nicola Zinzi, Parte_1 con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Avellino alla Via Piave n. 59, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del 27.4.2023, notificato alla ricorrente il 10.7.2023, il Questore della Provincia di Avellino rigettava l'istanza, presentata il 21.6.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 26.10.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 20.7.2023, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: il proprio orientamento bisessuale, il ripudio familiare derivato dalla diffusione della notizia e la recisione di qualunque legame con il paese di origine;
l'intolleranza nei riguardi delle minoranze LGBTI;
l'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. In particolare, per quanto concerne il suo vissuto in Georgia, nel ricorso si narrava che, sposata e con un figlio di 26 anni, che aveva abbandonato la casa familiare per i difficili rapporti con il padre, “La relazione con il coniuge non è stata mai stabile a causa del temperamento pagina 1 di 12 irascibile ed irriguardoso dell'uomo nei suoi riguardi (e anche del figlio) dal quale sovente veniva maltrattata psicologicamente ed a volte materialmente, generando sconforto e sofferenza culminata nel 2017 con la conversione dalla religione ortodossa al cattolicesimo. Inoltre, il crescente stato d'animo di inquietudine che ne è derivato l'ha emotivamente coinvolta e nel corso degli ultimi 5 anni l'ha orientata dapprima all'omosessualità e successivamente alla bisessualità asincrona (alternando, dapprima, rapporti omosessuali che eterosessuali). Tale condizione personale ha definitivamente provocato la rottura con il coniuge che, disapprovando le sue scelte e i suoi orientamenti, l'ha cacciata di casa, costringendola a vivere in una situazione di disagio sociale, affettivo ed economico, avendo perso anche il lavoro. Ormai sola, senza alcun legame familiare (il figlio nel frattempo si era trasferito per lavoro all'estero) e anche mal vista in città per la sua condizione di omosessuale, nel 2019 decideva di lasciare il Paese e si recava in Turchia, dove con difficoltà ha vissuto la sua condizione, rischiando anche di essere incarcerata. Nel settembre 2021 dalla Turchia ha deciso di recarsi in Italia…In particolare, l'istante svolge il lavoro di assistente familiare nella piccola cittadina di Montemiletto (AV) e la paga che percepisce (senza regolare contratto) costituisce un reddito idoneo a garantirle nel nostro Paese una esistenza libera e dignitosa, permettendole anche di aiutare il figlio, che ora vive in Georgia, al quale periodicamente invia denaro”. Persona_1
L'attrice chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e di ogni atto consequenziale, con il quale era stata rifiutata la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del dlgs 286/98 (permesso per protezione speciale); di accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 19 c.
1.1 Dlgs 286/98, sia sulla base della previgente formulazione che in base a quella in vigore ex DL 20/2023, di durata massima consentita e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2 e 6 comma 1-bis TUI e dell'art. 32 comma 3 del lgs 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 c. 1 lett. E) del D.L. 130/2020, con ordine al questore competente di rilascio del permesso di soggiorno. In via subordinata, chiedeva di accertare il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi ex umanitari ai sensi dell'art. 5 c. 6 del Dlgs 286/98 (TUI), con conseguente trasmissione degli atti al questore competente per il rilascio del relativo titolo di soggiorno. Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto si costituiva il 13.9.2023 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 20.9.2023 era accolta l'istanza cautelare ed era fissata l'udienza per disporre del libero interrogatorio della ricorrente. A ciò si provvedeva all'udienza del 20.11.2024, in esito alla quale la causa era rinviata dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 17.9.2025, per la discussione della causa, ex art. 281terdecies c.p.c.. Il 25.8.2025 la ricorrente depositava una memoria e documenti. All'udienza del 17.9.2025, presente la ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di pagina 2 di 12 protezione speciale. Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate all'art. 19 comma t.u.i. dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di pagina 3 di 12 solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, come su evidenziato, la richiedente ha basato la pretesa titolarità del diritto invocato in questa sede sul timore di rimpatrio conseguente al dichiarato orientamento sessuale ed al trattamento discriminatorio e persecutorio perpetrato in Georgia contro gli esponenti della comunità LGBTI, che dovrebbe subire, oltre al ripudio familiare, nonché sull'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Per ciò che concerne la dichiarata bisessualità, alla luce dell'esame complessivo delle dichiarazioni contenute nel ricorso e di quelle rese dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale non ritiene verosimile che l'attrice appartenga alla minoranza LGBTI e che, dunque, in caso di rimpatrio, sia esposta al rischio di persecuzioni. Innanzitutto, si nota che nel parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno, sinteticamente riportato nel preavviso di rigetto della domanda, che la medesima ha ricevuto il 31.1.2023 (cfr. fascicolo attrice), non vi è la disamina di motivi connessi ad un dichiarato orientamento sessuale ma solo quella delle ragioni per ritenere inesistente qualunque forma d'integrazione sul territorio nazionale o di vulnerabilità, al contrario pagina 4 di 12 risaltando il dichiarato possesso di legami familiari in patria. A tale preavviso, come emerge dal provvedimento, la ricorrente non ha replicato. In secondo luogo, non si può fare a meno di notare che, solo dopo essere stata incalzata dal giudice istruttore durante il suo esame, la medesima ha mutato versione in merito alle ragioni per le quali è, a suo dire, partita dalla Georgia, il 27.9.2021, con un aereo che, fatto scalo a Varsavia, l'ha condotta a Napoli il 29.9.2021. Dinanzi al giudice la ricorrente ha inizialmente asserito di essere venuta in Italia in occasione del matrimonio di una sua amica georgiana, che vive a Montefredane e che si sposava il 18.9.2021, dichiarando di avere voluto partecipare alle nozze e di avere, in seguito, deciso di rimanere in Italia. Dopo avere anche tentato di sostenere di essersi determinata a stabilirsi in un paese a lei estraneo - in cui mai era venuta prima e nel quale era giunta solo per partecipare ad un matrimonio - solo per avere letto, nei libri di scuola, che l'Italia è un bel paese;
dopo avere anche provato ad affermare di non essere ripartita per la Georgia, subito dopo il matrimonio, perché il visto le scadeva dopo tre mesi;
dopo che il giudice le ha evidenziato la scarsa plausibilità di tali spiegazioni in ordine al motivo per cui è giunta e si è trattenuta in Italia, la ricorrente ha ammesso di essere rimasta sul territorio nazionale per lavorare e di non essere subito ripartita per la Georgia perché, da subito, si è messa a cercare lavoro. Inoltre, ha riconosciuto di non avere preferito recarsi nuovamente in Turchia per trovare un'occupazione, sebbene vi fosse già stata dal 2017 al 2020, lavorando come badante, perché ha constatato che in Italia era meglio retribuita. Ha, in seguito, infine, ammesso di essere venuta in Italia, in realtà, per trovare lavoro. Si ritiene opportuno riportare le dichiarazioni sul punto rese a verbale, le quali rivelano la scarsa collaborazione della ricorrente a riportare circostanze veritiere in ordine ai motivi per cui è giunta sul territorio nazionale: “D. mi spieghi come è possibile che una persona che fa un viaggio all'estero solo per andare alla festa di matrimonio di un'amica decide di rimanere in un paese del tutto sconosciuto? R. perché dai libri di scuola avevo appreso che è un bel paese D. ti evidenzio la scarsa plausibilità della risposta, soprattutto considerando che in precedenza sei stata anni a lavorare all'estero R. sono rimasta in Italia per lavorare, dopo essere venuta per l'occasione del matrimonio. D. perché dovevi lavorare in Italia? Non potevi lavorare in Turchia, che era un paese che già conoscevi, o nel tuo paese? R. perché qui, a Montemiletto, con il lavoro che svolgo guadagno meglio D. che lavoro svolgi a Montemiletto? R. faccio la badante di persone anziane? D. fai questo lavoro dal 2021? R. sì, ho solo cambiato famiglia D. come hai trovato lavoro quando sei venuta in Italia? R. un amico del marito della mia amica, un italiano, venne a trovare la mia amica a casa sua;
lo conobbi e mi disse che aveva bisogno di una badante per dei suoi cugini anziani D. dopo quanto tempo dal tuo arrivo in Italia hai trovato questo lavoro? R. dopo due mesi D. come mai, finita la festa di matrimonio della tua amica, non sei rientrata nel tuo paese e sei pagina 5 di 12 rimasta in Italia due mesi? R. perché il mio visto durava tre mesi D. questo non spiega perché sei voluta rimanere in Italia R. perché mi sono messa a cercare un lavoro L'interprete e la ricorrente parlano tra di loro Il giudice chiede all'interprete cosa si stanno dicendo L'interprete dichiara: “mi ha chiesto di aiutarla ma io le ho risposto che devo riferire quello che dichiara” D. mi sembra, dunque, che sei venuta in Italia per trovare lavoro? R. sì, è così”. Ancora, utile è sottolineare che la ricorrente ha dichiarato dinanzi al giudice che quello per l'Italia non è stato il primo viaggio condotto per cercare migliori occasioni lavorative, essendo stato preceduto, come detto, da quello che dal 2017 al 2020 l'ha portata in Turchia a prestare l'attività di badante per anziani. In particolare, l'istante ha riferito al giudice che in Turchia soleva trattenersi tre mesi a lavorare e rientrare in patria, per ripartire nuovamente per la Turchia;
ha anche spiegato di avere scelto di recarsi, in particolare, ad Ankara perché già vi viveva e lavorava sua madre, fin dal 2008. La narrazione offerta dalla medesima nel ricorso è, invece, molto diversa. Non solo non ha mai ammesso di essersi recata, dapprima, in Turchia e, quindi, in Italia per motivi lavorativi, ma ha asserito di avere raggiunto la Turchia nel 2019 e di essere partita da tale paese, nel settembre 2021, per recarsi in Italia. La medesima ha anche spiegato differentemente le ragioni della decisione di recarsi in Turchia. Nel ricorso, ella ha addotto la difficile condizione personale in cui versava in Georgia, dovuta alla violenza domestica che pativa per mano del marito e che era stata acuita dalla sua conversione alla religione cattolica, avvenuta nel 2017, ed alla maturazione, verificatasi negli ultimi cinque anni, del suo orientamento, dapprima, omosessuale ed in seguito bisessuale. Ella ha asserito nel ricorso che tali sue scelte, in campo religioso e personale, determinarono la definitiva rottura con il coniuge che, disapprovandola, la cacciò di casa, costringendola a vivere in una situazione di disagio sociale, affettivo ed economico, avendo perso anche il lavoro. Dinanzi al giudice, invece, la richiedente ha collocato cronologicamente in modo differente la rottura con il coniuge, dichiarando di essersi separata dal marito, vivendo per conto proprio, fin dal 2006, e di non avere mai più avuto contatti con lui da allora. Per ciò che concerne la rappresentazione delle circostanze in cui ha acquisito la consapevolezza del dichiarato orientamento bisessuale, non si può fare a meno di notare che l'istante è stata estremamente generica. La stessa si è limitata a sostenere di averlo scoperto nel 2003\2004, quando cominciò a frequentare le mamme dei bambini che incontrava, quando andava ad accompagnare suo figlio a scuola. Chiestole come si è sentita quando ha preso coscienza di tale orientamento, ha molto superficialmente risposto che non si sentiva bene e che non era piacevole perché non capiva cosa le stesse accadendo. Ha, inoltre, affermato di non avere mai conosciuto altre persone omosessuali o bisessuali, di non avere mai preso contatti con associazioni georgiane a tutela dei diritti di tale minoranza, di avere tentato, solo una volta, nel suo paese, di approcciarsi ad una donna, che le rispose che era già impegnata, e di non avere mai più ricercato contatti con una donna con cui avere pagina 6 di 12 relazioni, né in Georgia, né in Turchia, né in Italia. In particolare, ha risposto al giudice di non avere proprio pensato di rivolgersi in Italia ad associazioni a tutela delle minoranze LGBTI, pur dopo avere iniziato ad apprendere la lingua italiana, né ad approcciarsi ad una donna, rimarcando il fatto di dedicarsi sul territorio nazionale solo al lavoro, così come accaduto in Turchia. La scarsissima consistenza delle dichiarazioni rese dall'istante sul proprio orientamento sessuale, unitamente alla considerazione di tutte le altre affermazioni rese a proposito dei motivi per i quali si è più volte trasferita dal suo paese per cercare lavoro, rendono inverosimile che la bisessualità sia stato il motivo per cui si è allontanata dalla Georgia e non vuole tornarvi, essendo, al contrario, evidente che le ragioni sono state esclusivamente economiche. A nulla valgono, peraltro, le osservazioni difensive formulate dalla ricorrente nelle note del 25.8.2025, laddove ha alluso all'impatto che la storia di violenza domestica subita dal marito e la repressione del proprio orientamento sessuale possono avere esercitato sulla sua capacità di narrare i fatti in modo lineare e coerente. In primo luogo, si osserva che l'istante non ha minimamente dichiarato e provato o chiesto di provare di avere subito traumi conseguenti alle esperienze vissute ed un disturbo post-traumatico da stress, di cui non vi è diagnosi alcuna in atti. In secondo luogo, la necessità di avere prova dell'esistenza di tale causa specifica di vulnerabilità tanto più è stata imposta dal fatto che, contrariamente a ciò che ha asserito nel ricorso, in cui ha collocato la rottura con il marito intorno al 2017, dinanzi al giudice la richiedente ha riconosciuto di non avere più avuto nulla a che fare con il coniuge da quando si è separata, nel 2006, andando a vivere per conto proprio e decidendo di partire per l'Italia, dichiaratamente per motivi di lavoro, preferendola alla Turchia, ben 15 anni dopo. Per ciò che concerne l'integrazione sul territorio nazionale, il Collegio evidenzia che dinanzi al giudice istruttore la richiedente ha dichiarato di avere iniziato a lavorare dopo due mesi dal suo arrivo in Italia, a Montemiletto, come badante di persone anziane, asserendo che è l'occupazione che tuttora la impiega. Ha affermato di guadagnare 1000 euro dal maggio 2023. “Prima di maggio, dal mese di gennaio al mese di aprile 2023, guadagnavo 800 euro al mese. Nel 2022 ho lavorato tutto l'anno e ho guadagnato 800 euro al mese. Lavoro continuativamente, tutti i mesi, anche quest'anno, percependo 1000 euro al mese” (cfr. verbale di udienza). La medesima, inoltre, ha depositato in giudizio uno scritto, la cui firma ha attribuito a tale , in cui questi avrebbe manifestato, il 14.7.2023, la sua disponibilità Parte_2 ad a assistente familiare e di essere in attesa degli estremi del permesso di soggiorno per concludere il contratto. Ha anche depositato la dichiarazione di ospitalità offertale dal medesimo soggetto e resa da quest'ultimo, indirizzata alla Questura di Avellino, con allegata la copia della carta d'identità del dichiarante. L'attrice ha, quindi, dedotto nelle note del 25.8.2025 di essere dovuta ricorrere ad una richiesta d'intervento ispettivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino per vedersi riconosciute le spettanze retributive e previdenziali non percepite da Parte_2 nel periodo di lavoro compreso tra il 14.7.2023 e l'1.4.2025. Ha richiesta, nella quale ella ha specificato di avere percepito 900,00 euro al mese dal 14.7.2023 al 17.6.2024 e, quindi, 600,00 al mese fino all'1.4.2025. pagina 7 di 12 Orbene, il Collegio osserva che, benchè l'istante si sia trovata nella condizione di essere vicina alle fonti di prova dei fatti che ha allegato e che concernono il rapporto di lavoro, a suo dire irregolarmente intrattenuto con , trattandosi di Parte_2 accadimenti avvenuti sul territorio nazionale, la medesima non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c.. Questo Collegio ricorda, infatti, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Le dichiarazioni scritte a firma attribuita a sono meri indizi, Parte_2 poiché, innanzitutto, non vi è certezza della loro provenienza dal soggetto cui si riferirebbero, nemmeno considerando la produzione della copia della sua presunta carta d'identità. Inoltre, tale soggetto avrebbe dichiarato di essere favorevole a prendere in considerazione la possibilità di assumere la richiedente e di concludere il contratto di lavoro, pagina 8 di 12 disponendo degli estremi del permesso di soggiorno della medesima che, invero, quest'ultima non aveva. Lo stesso soggetto, inoltre, avrebbe dichiarato di ospitare l'attrice ma lo scritto che contiene tale affermazione non risulta essere mai stato effettivamente presentato all'autorità alla quale il dichiarante si sarebbe rivolto, la Questura di Avellino. Nessuna prova, infatti, vi è di un suo inoltro o di un suo ricevimento da parte della p.a. In definitiva, pur potendo provare l'effettivo svolgimento, sia pure irregolare, del dedotto rapporto di lavoro domestico, l'attrice non vi ha provveduto, ritenendo di potersi giovare, sul piano probatorio, delle dichiarazioni a suo favore rese dalla stessa, sia dinanzi al giudice, sia nella richiesta d'ispezione, oltre che di pochi e scarsi indizi, quali sono le dichiarazioni attribuite, senza alcuna certezza giuridica, al presunto datore di lavoro. Il rapporto di lavoro domestico regolare, costituito con a decorrere Persona_2 dal 4.8.2025, a cui si riferisce la denuncia di assunzione inviata all'INPS, depositata in giudizio, rappresenta, invece, un elemento sufficiente a dimostrare un apprezzabile sforzo dell'attrice d'integrarsi in modo regolare sul piano lavorativo, considerando lo scadimento significativo delle condizioni di vita, cui andrebbe incontro ritornando in Georgia. Infatti, il Collegio non può ignorare i numerosi trascorsi migratori che l'istante ha narrato dinanzi al giudice istruttore e che sono sempre stati determinati da motivi di lavoro. Tali vicissitudini devono essere considerate unitamente all'età matura dell'attrice, poiché verosimilmente esse la rendono maggiormente vulnerabile. Il rimpatrio, inoltre, acuirebbe tale condizione poiché la immetterebbe in un contesto lavorativo oggettivamente critico per le donne. Il rapporto 2025 di HRW sui diritti umani in Georgia del 16.1.2025 riferisce che la Georgia ha compiuto significativi passi indietro sui diritti umani nel 2024, con diverse nuove leggi repressive che minano la libertà di espressione e di associazione e che a novembre, il partito al governo ha sospeso gli sforzi per aprire i negoziati di adesione all'UE fino alla fine del 2028, provocando proteste di massa in tutto il paese. Aggiunge, inoltre, che i diritti dei lavoratori continuano a essere una seria preoccupazione. Le normative sugli straordinari sono deboli, il furto di salario è diffuso, le tutele sociali sono minime e i salari sono di fatto non regolamentati. Il salario minimo nazionale di 20 GEL al mese (7 $ USA) non è stato aggiornato dal 1999 ed è quasi 93 volte inferiore al salario di sussistenza stimato di 1.858 GEL. Il rapporto della medesima fonte del 2023 riporta che, nonostante i recenti miglioramenti legislativi, le condizioni di lavoro rimangono un problema in Georgia. Le norme sugli straordinari sono deboli, le tutele sociali sono minime, i sindacati non hanno garanzie legali che permettano loro di contrattare efficacemente per ottenere cambiamenti sistemici e la carenza di risorse ostacola l'efficacia dell'Ispettorato del lavoro. I salari sono di fatto non regolamentati, consentendo lo sfruttamento dei lavoratori vulnerabili. Il salario minimo mensile di 20 GEL (circa 7 dollari) è 12 volte inferiore al minimo vitale. I salari bassi sono aggravati da una cultura del lavoro che normalizza il furto di salario (Human Rights Watch: World Report 2023 - Georgia, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085416.htm). Il furto di salario è una delle violazioni dei diritti del lavoro più diffuse all'attualità in Georgia, eppure rimane per lo più ignorato nei dibattiti sulle politiche del lavoro. Il fenomeno consiste nel mancato pagamento, da pagina 9 di 12 parte del datore di lavoro, di una somma di denaro legalmente dovuta a un dipendente. Copre un'ampia gamma di infrazioni, tra cui il lavoro straordinario non retribuito, la detrazione illegale del salario, le mance non pagate, il mancato pagamento delle ferie e altro ancora. Tutti questi comportamenti sono illegali secondo la legge georgiana. Il furto di salario può essere considerato essenzialmente la "dimensione economica" delle violazioni dei diritti dei lavoratori e serve quindi come indicatore di quanto possano essere comuni le altre violazioni dei diritti del lavoro (Georgia Fair Labor Platform, Wage Theft in Georgia: The Financial Impact of Labor Rights Violations, July 2022, https://shroma.ge/en/reports- en/wage-theft-en/). Un rapporto della Georgia Fair Labor Platform, una coalizione di sindacati e gruppi non governativi, pubblicato a luglio 2022, ha rilevato che l'88% dei lavoratori presi a campione non porta a casa l'intera retribuzione a causa del furto di salario. In particolare, dei 3.167 lavoratori che hanno utilizzato il Controparte_2 tra dicembre 2020 e giugno 2022, uno strumento online c se hanno subito un furto di salario, 2.789 hanno dichiarato di essere stati vittime di almeno una forma di furto di salario sul posto di lavoro. Le perdite dichiarate a causa del furto di salario ammontano a 25.585.074 GEL all'anno - una media di 8.079 GEL a persona, all'anno. Secondo il rapporto, la forma più comune di furto di salario in Georgia è il lavoro "fuori orario", definito come lavoro obbligatorio che non viene conteggiato come parte del normale orario di lavoro. Oltre il 75% dei dipendenti ha dichiarato di essere stato costretto a svolgere lavoro fuori orario non retribuito nell'ultimo anno. Anche gli straordinari non retribuiti erano estremamente comuni. Dei 1.253 dipendenti che hanno dichiarato di aver fatto straordinari su richiesta del datore di lavoro, ben 1.072 (85,6%) hanno affermato di non essere stati pagati per questo lavoro. Il furto di salario è particolarmente diffuso nel settore sanitario, dove un'enorme percentuale di dipendenti lavora già per salari estremamente bassi. Nel 2021, l'Ispettorato del lavoro ha trovato prove di furto di salario in 86 delle 110 cliniche mediche ispezionate. Questi casi erano per lo più legati ai sussidi Covid-19 forniti dallo Stato, destinati a incrementare la retribuzione del personale medico, ma spesso non venivano versati ai dipendenti. Alcune cliniche non hanno nemmeno pagato gli stipendi ai dipendenti per diversi mesi. Ad esempio, il rapporto di ispezione di una clinica mostra che tra settembre 2020 e agosto 2021 sono stati pagati gli stipendi solo a 2 dei 129 dipendenti. D'altra parte, è stato riferito che molti direttori e vicedirettori di queste cliniche hanno aumentato i loro stipendi da cinque a dieci volte attraverso l'uso illegale dei fondi statali (Georgia Fair Labor Platform, Fair Labor Platform report: 88% of workers in Georgia have experienced wage theft, 22 July 2022, https://shroma.ge/en/news-en/wage- theft-report-launch-en/). A ciò si aggiunge che il Codice del lavoro georgiano stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la parità di retribuzione a parità di lavoro tra dipendenti maschi e femmine (Codice del lavoro della Georgia, https://matsne.gov.ge/en/document/view/1155567?publication=21). Tuttavia, il report del Dipartimento di Stato Americano del 2021 segnala che la discriminazione sul posto di lavoro contro le donne è diffusa e poco segnalata. Durante i colloqui di lavoro, alle donne vengono spesso poste domande specifiche sullo stato civile, sulla pianificazione familiare e sulle responsabilità domestiche (US Department of State: pagina 10 di 12 2021 Country Report on Human Rights Practices: Georgia, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html). Secondo i dati statistici nazionali, il salario medio mensile delle donne rappresenta solo i due terzi del salario medio mensile degli uomini (National Statistics Office of Georgia, Women and Men in Georgia, 2021, https://www.geostat.ge/en/single-archive/3362). Le donne sono sovra rappresentate in posizioni poco retribuite e poco qualificate, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali e accademiche, e hanno meno possibilità di ricevere promozioni. Ancora il cit. rapporto USDOS del 23.4.2024 riferisce che Le organizzazioni della società civile hanno continuato a segnalare discriminazioni contro le donne sul posto di lavoro. Il PDO ha monitorato i reclami per l'uguaglianza di genere, in particolare quelli riguardanti violenza domestica e molestie sul posto di lavoro, e ha affermato che l'uguaglianza di genere rimaneva un problema. Anche l'Human Rights Center ha segnalato che la discriminazione sul posto di lavoro rimaneva un problema. Il rientro in patria della ricorrente - versante nelle condizioni soggettive su sottolineate - attuato nel contesto sociale su descritto, la esporrebbe al rischio di grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti, arrecandole la violazione del diritto al rispetto alla vita privata, assicurato dagli artt. 8 CEDU e 2, 3 e 117 C. Sussiste, quindi, la condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Non è consentito, invece, a questo giudice di impartire, nel definire la lite, circoscritta esclusivamente al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, delle indicazioni, da trasfondere nel dispositivo, circa il regime giuridico al quale il relativo permesso dovrebbe essere soggetto, nell'eventualità in cui in futuro si pongano questioni giuridiche con il convenuto – come la convertibilità del permesso conseguito in quello di lavoro – che non spetta al Tribunale adito risolvere in via preventiva. Ogni provvedimento con il quale si definisce una controversia e, con esso, il relativo dispositivo possono contenere esclusivamente i dicta, principali ed accessori, dichiarativi, costitutivi o condannatori, decisi per risolvere la lite hic et hinde sorta, sulla base degli accertamenti compiuti e delle questioni dibattute nel processo. Le specificazioni che l'attrice vuole siano effettuate nel dispositivo sono, invece, strumenti con cui conseguire surrettiziamente dal giudice la soluzione, in via preventiva, di questioni mai agitate nella presente controversia e che mai sarebbero potute esserlo, in quanto ipotetiche e comunque esulanti del tutto dalla giurisdizione del g.o., giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 t.u.i. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della pagina 11 di 12 Provincia di Avellino;
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.9.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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