Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 2524/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2524 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
- ricorrente-
e rappresentato e Controparte_1
E E difeso dal Dirigente Dott. Vicenzo Fontana (PEC: . egione.sicilia. ); Email_3
- resistente-
, in persona del procuratore speciale e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Alletto, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_5
- resistente -
OGGETTO: ricorso avverso la cartella di pagamento n. 299 2020 0013300875/000 notificata il 7 novembre 2022
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 03/02/2025
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 299 2020 0013300875/000 notificata in data 07/11/2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 10.165,88, di cui € 4.583,25 per il ruolo n. 2020/001376 per sanzioni dell' anno 2016, eccependo la nullità Controparte_1
Ha inoltre dedotto la nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza del potere di riscossione e/o prescrizione della sanzione ex art. 28 della L. 689/1981 e delle somme dovute a titolo di interessi poiché soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, IV comma c.c.
L' , costituitosi con comparsa del 27/04/2023, ha dedotto che Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 16/0337 emessa il 28/11/2016, e che ha dato origine alla cartella di pagamento n. 299 2020 0013300875/000, è stata regolarmente notificata in data 29/11/2016 nelle mani del ricorrente e che successivamente, decorsi i termini fissati per il pagamento della sanzione, ha dato avvio alla procedura per la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e che da tale momento la procedura di riscossione coattiva è stata affidata all'
[...]
. Controparte_2
Ha dedotto che la mancata impugnazione da parte del ricorrente dell'ordinanza ingiunzione, entro i termini di legge, produce come effetto che il credito portato dalla stessa non può essere posto in discussione.
Ha altresì eccepito il suo difetto di legittimazione passiva poiché le contestazioni circa vizi della procedura di riscossione non sono opponibili all' ma all' Controparte_1 CP_3
che si occupa della notifica della cartella e della sua riscossione, chiedendo in via
[...] preliminare l'integrazione del contraddittorio con l' in quanto Controparte_4
litisconsorte necessario.
Ha pertanto chiesto:
- in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
che ha proceduto alla notifica dell'atto impugnato;
Controparte_2
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- rigettare il ricorso.
Con ordinanza del 18/08/2023 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con l' assegnando all'attore opponente termine per la notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 20/12/2022 si è costituita l' Controparte_2
deducendo il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di
[...]
prescrizione nonché alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento essendo il concessionario legittimato passivo nelle controversie che concernono la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Nel merito ha dedotto di avere provveduto, immediatamente dopo la consegna del ruolo da parte dell' in data 21/02/2020, a notificare la cartella di pagamento in Controparte_5
data 07/11/2022 a mezzo PEC rispettando il procedimento di formazione della pretesa contributiva.
Ha inoltre dedotto che non risulta intervenuta la prescrizione/decadenza del credito poiché la normativa vigente nel periodo COVID (Art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 del D. Lgs 159/2015) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 fino al 31/08/2021 e la proroga fino al 31/12/2023 dei termini di prescrizione e che pertanto la normativa del periodo emergenziale ha avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione dei tributi durante il periodo sopra richiamato disponendo la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste.
Ha concluso pertanto deducendo che, alla luce della normativa vigente, poiché il termine di prescrizione ricade nell'anno 2021, il termine per la riscossione slitta al 31/12/2023.
Ha chiesto:
- dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
- dichiarare legittima la procedura di riscossione;
- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 29/05/2023 parte ricorrente disconosceva in quanto apocrifa la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'ordinanza ingiunzione e alla medesima udienza veniva depositata l'originale della relata di notifica da parte dell' . Controparte_1
Con note di repliche del 26/09/2024 l' deduceva la genericità del Controparte_1
disconoscimento della sottoscrizione effettuata dal ricorrente che, a pena di inefficacia, deve essere compiuto mediante dichiarazione che evidenzi sia il documento da contestare che gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
A tal fine ha richiamato giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione sul disconoscimento di scritture private prodotte in giudizio che impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi il documento che si vuole contestare, le differenze rispetto all'originale, non essendo sufficienti il ricorso a clausole di stile o asserzioni generiche. Ha inoltre dedotto che non è sufficiente il semplice disconoscimento essendo necessario proporre querela di falso in quanto l'avviso di ricevimento è un atto formato da pubblico ufficiale. Con comparsa conclusionale depositata in data 06/09/2024 parte ricorrente eccepiva il difetto di costituzione dell' er inesistenza e/o nullità della procura alle liti in quanto la stessa non CP_6
risulta firmata dal difensore.
Con ordinanza del 27/11/2024 il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo assegnando all' termine perentorio sino al 27 gennaio 2025 Controparte_2
per il deposito di una procura alle liti priva del vizio riscontrato.
All'udienza del 03/02/2025 la causa veniva posta in decisione.
2. Tanto premesso il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve darsi atto della regolarizzazione della procura alle liti da parte dell' mediane il deposito, entro il termine assegnato dal Controparte_7
Giudice, della procura speciale sottoscritta digitalmente dal difensore.
Circa il disconoscimento della firma apposta sul documento n. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell' , nello specifico la firma sulla relata di notifica Controparte_1 dell'ordinanza ingiunzione, eccepito dal ricorrente all'udienza del 29/05/2023 in quanto apocrifa ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., occorre richiamare la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione che, conformandosi ad un ormai consolidato orientamento di legittimità, ha analizzato i casi in cui la relata di notifica deve essere contestata con la querela di falso ed i casi in cui è possibile procedere con la prova contraria. Secondo la Suprema Corte “la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 5 dicembre 2012 n. 21817; Cass. 7 marzo 2012 n. 3516;
Cass. 24 luglio 2000 n. 9658). In particolare, poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino alla querela di falso (Cass. 29 marzo 2016 n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012 n.
21817; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4193; Cass. 27 ottobre 2008 n. 25860). L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003 n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass.
1° Giugno 1999 n. 5305) e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare e tutte le altre circostanze, quali ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014 n. 26501; Cass. 12 marzo 2012 n. 396), o, ancora,
l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000 n. 4590).
In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000 n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998 n. 9826).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte si legge che “correttamente i Giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della ricorrente in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse -le quali null'altro dicono se non che la persona presentatasi come la ricevente ha sottoscritto l'atto per ricevuta
– attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacchè le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono pienamente sanzionate, se mandaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass. 2 marzo 2000 n. 2323;
Cass. 23 maggio 2005 n. 10868).
Pertanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo abbia formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso
(Cassazione 29 settembre 2017, n. 22903, 25 luglio 2019, n. 20214, 9 maggio 2013, n. 11012,
2 settembre 2021, n. 23805). Di recente la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 ha ritenuto che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti.
2.1. Tanto premesso, giova evidenziare che la parte ricorrente alla prima udienza del 29 maggio
2023, successiva alla produzione documentale della relata, ha contestato non solo la conformità all'originale, risolta attraverso la produzione dell'originale della relata, ma anche l'autenticità della sottoscrizione apposta alla suddetta relata ai sensi e per gli effetti degli artt. 214-215 c.p.c.
Orbene, parte convenuta, a fronte della contestata autografia della sottoscrizione, si è limitata ad eccepirne l'inammissibilità anziché richiedere, per rendere utilizzabile il documento in questione, la verificazione della firma.
In assenza di istanza di verificazione tempestivamente e ritualmente proposta, onere incombente sulla parte (cioè quella convenuta) che intendeva utilizzare la relata come prova della notifica all'interessato dell'atto presupposto rispetto alla cartella opposta, il documento non può essere utilizzato da parte del giudice ai fini della decisione.
Ne discende che, non sussistendo una prova della notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento opposta non può ritenersi legittimamente emessa con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta.
E, invero, è ormai costante e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cfr. Cass., SS. UU. Sent. 25 luglio
2007, n. 16412.
La domanda pertanto deve essere accolta dichiarando l'illegittimità della cartella limitatamente al ruolo oggetto di contestazione nel presente giudizio.
3. Le spese di lite vengono poste a carico dell' Controparte_1
Si applicano nella liquidazione i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria.
Va accolta altresì la domanda di distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c. avanzata dal procuratore di parte ricorrente.
Va invece disposta la compensazione delle spese con l' in Controparte_2
quanto il vizio censurato è imputabile alla parte convenuta e non alla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, disattesa e/o assorbita, così provvede:
- dichiara illegittima la cartella di pagamento n. 299 2020 0013300875/00 e ne dispone l'annullamento limitatamente al ruolo n. 2020/001376 per sanzioni
[...]
anno 2016; Controparte_1
- condanna l' di a rifondere alla parte ricorrente Controparte_1 CP_1
le spese di lite liquidate complessivamente in euro 1.701,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
- compensa le spese con l . Controparte_2
Marsala, 30 maggio 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza